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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/11/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1132/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.5.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BUZZETTI MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), via Cavour n. 14, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.3.1959, con il patrocinio dell'avv. CARIGNOLA LUCA, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese (VA), via Morazzone n. 5, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 4.11.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate telematicamente in data 4.11.2025)
“- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, c. 1, cod. civ.
- ORDINARE al Comune di Tradate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
I) Considerato che il figlio non è economicamente indipendente ma percepisce Per_1 un'indennità di 1.412,00 (equivalenti attualmente a circa € 282,50) e vive con la madre, che Per_2
il costo della vita in Brasile è più basso, il sig. si impegna a riconoscere a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento di l'importo mensile di € 250,00 soggetto a rivalutazione Per_1
mensile ISTAT comprensivo anche delle spese extra, da versarsi direttamente sul conto corrente intestato allo stesso;
II) Le parti reciprocamente nulla richiedono all'altro coniuge per il mantenimento proprio;
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
III) Le Parti danno atto che dal 2000 ad oggi la sig.ra ha sostenuto spese extra per i figli Pt_2 pari ad € 12.000,00, che il sig. si impegna a rimborsare nel seguente modo: € 6.000,00 al Pt_1 momento del deposito dell'omologa di separazione ed € 6.000,00 entro tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio.
IV) La signora si impegna a sue spese a dare impulso agli adempimenti burocratici Pt_2 dovuti e necessari in materia di trascrizione dell'emananda sentenza di separazione, nel rispetto delle norme del diritto brasiliano e a darne contezza al sig. ” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
NO (VA) in data 11.11.1989, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Tradate (VA) dell'anno 1989, atto n. 4, Parte II, Serie B.
pagina 2 di 5 Dall'unione sono nati i figli (Varese) in data 11.4.1990 e (Varese) in data Per_3 Per_1
27.5.1992, entrambi maggiorenni.
Con ricorso depositato in data 22.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante il versamento dell'importo Per_1
mensile di euro 200,00, comprensivo anche delle spese extra, di disporre che possa Per_1
trascorrere 15-30 giorni l'anno consecutivi con il padre in Italia, con costi per il viaggio interamente a carico del padre, nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza congiunta dell'8.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla pronuncia di Parte_2
separazione e contestuale divorzio alle condizioni concordate con la controparte.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 14.11.2025, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti in data 4.11.2025 e 6.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. In via preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice adito con riferimento alla domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Regolamento UE c.d. Bruxelles II ter n. 1111/2019, che radica la competenza a decidere delle questioni inerenti alla separazione personale e al divorzio in capo all'autorità giurisdizionale nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, posto che è circostanza non contestata che sia Parte_1
attualmente residente nel Comune di Tradate (VA) in via Viganò Ettore n. 26.
pagina 3 di 5 2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
3. Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e conformi all'interesse del figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
4. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
5. Le spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA) in Parte_2
data 11.11.1989, (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Tradate (VA) dell'anno
1989, atto n. 4, Parte II, Serie B), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Tradate (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
pagina 4 di 5 4. Spese al definitivo;
5. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.5.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BUZZETTI MARIA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), via Cavour n. 14, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.3.1959, con il patrocinio dell'avv. CARIGNOLA LUCA, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese (VA), via Morazzone n. 5, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 4.11.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. note scritte ex art. 127ter c.p.c. depositate telematicamente in data 4.11.2025)
“- DICHIARARE la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, c. 1, cod. civ.
- ORDINARE al Comune di Tradate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
- OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
I) Considerato che il figlio non è economicamente indipendente ma percepisce Per_1 un'indennità di 1.412,00 (equivalenti attualmente a circa € 282,50) e vive con la madre, che Per_2
il costo della vita in Brasile è più basso, il sig. si impegna a riconoscere a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento di l'importo mensile di € 250,00 soggetto a rivalutazione Per_1
mensile ISTAT comprensivo anche delle spese extra, da versarsi direttamente sul conto corrente intestato allo stesso;
II) Le parti reciprocamente nulla richiedono all'altro coniuge per il mantenimento proprio;
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
III) Le Parti danno atto che dal 2000 ad oggi la sig.ra ha sostenuto spese extra per i figli Pt_2 pari ad € 12.000,00, che il sig. si impegna a rimborsare nel seguente modo: € 6.000,00 al Pt_1 momento del deposito dell'omologa di separazione ed € 6.000,00 entro tre mesi dal deposito della sentenza di divorzio.
IV) La signora si impegna a sue spese a dare impulso agli adempimenti burocratici Pt_2 dovuti e necessari in materia di trascrizione dell'emananda sentenza di separazione, nel rispetto delle norme del diritto brasiliano e a darne contezza al sig. ” Pt_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ed hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
NO (VA) in data 11.11.1989, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Tradate (VA) dell'anno 1989, atto n. 4, Parte II, Serie B.
pagina 2 di 5 Dall'unione sono nati i figli (Varese) in data 11.4.1990 e (Varese) in data Per_3 Per_1
27.5.1992, entrambi maggiorenni.
Con ricorso depositato in data 22.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, di dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, mediante il versamento dell'importo Per_1
mensile di euro 200,00, comprensivo anche delle spese extra, di disporre che possa Per_1
trascorrere 15-30 giorni l'anno consecutivi con il padre in Italia, con costi per il viaggio interamente a carico del padre, nonché, decorso il termine di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con istanza congiunta dell'8.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in relazione alle condizioni della separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedevano la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla pronuncia di Parte_2
separazione e contestuale divorzio alle condizioni concordate con la controparte.
Il Giudice relatore, con ordinanza del 14.11.2025, viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in atti in data 4.11.2025 e 6.11.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. In via preliminare, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice adito con riferimento alla domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Regolamento UE c.d. Bruxelles II ter n. 1111/2019, che radica la competenza a decidere delle questioni inerenti alla separazione personale e al divorzio in capo all'autorità giurisdizionale nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, posto che è circostanza non contestata che sia Parte_1
attualmente residente nel Comune di Tradate (VA) in via Viganò Ettore n. 26.
pagina 3 di 5 2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
3. Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e conformi all'interesse del figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
4. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
5. Le spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA) in Parte_2
data 11.11.1989, (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Tradate (VA) dell'anno
1989, atto n. 4, Parte II, Serie B), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Tradate (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
pagina 4 di 5 4. Spese al definitivo;
5. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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