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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza del 06.3.2025 depositate dal in data 27.2.2025 e da Parte_1 Pt_2 in data 19.9.2024; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 217/2024 R.G. tra ente pubblico Parte_3
economico (C.F. e P.I.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla Via Candida n. 6, presso e nello studio dell'avv. Alberta Scaglione che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-appellante in via principale/appellata in via incidentale- contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
01.04.1975, elettivamente domiciliato in al vico I Crotone 25, Pt_1 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellato in via principale - appellante incidentale- nonché
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in , Via Garibaldi, n. 15, Pt_1 presso lo studio dell'avv. Serafina Ceravolo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n.
79/2024, pubblicata in data 23.01.2024 e non notificata
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
6.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 09420229000425713000, notificata in data 26.04.2022, limitatamente alla cartella n. 09420160003835891000, notificata in data
19.04.2016, recante ruolo relativo a canone acqua per l'anno 2000-2001 eccependo l'omessa notifica della stessa, la nullità della pretesa creditoria attesa l'illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo in mancanza di titolo esecutivo e la prescrizione quinquennale. L'
[...]
ed il nel costituirsi in giudizio Parte_3 Parte_1
2 dinanzi al Giudice di Pace, contestavano la fondatezza delle anzidette eccezioni chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace di Locri, con la sentenza n. 79/2024 depositata il
23.01.2024, oggetto dell'odierno giudizio di gravame, accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme iscritte a ruolo, ritenendo l'intimazione di pagamento illegittima relativamente alla cartella
09420160003835891000 perché tra la notifica della stessa e l'atto di intimazione di pagamento n. 09420229000425713000 non erano stati notificati ulteriori atti interruttivi. In particolare, riteneva insufficiente, ai fini della prova della notifica della cartella n 0942019400671994500 quale atto interruttivo, la documentazione prodotta dall' Controparte_2 poiché non era stato allegato l'atto a cui si riferiva l'avviso di ricevimento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_3
evidenziando in particolare, relativamente alla doglianza
[...] accolta dal primo giudice ed incentrata sulla asserita mancata prova della notifica della cartella n 09420199006719945000 quale atto interruttivo, che, in realtà, il giudice di prime cure nel dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale non aveva considerato, nel computo, il periodo di sospensione per causa COVID che aveva interessato l'intervallo di tempo tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Concludevano chiedendo, in riforma della impugna sentenza di “rigettare la domanda poiché infondata stante la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito sotteso alla cartella. Con riferimento alla contestata legittima formazione del ruolo, assorbita con la prescrizione del credito, nel solo caso di appello incidentale sul punto, si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con espressa richiesta di manleva nei confronti dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
I.
2- Si è costituito in giudizio il , in persona del Parte_1
Sindaco pt, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, con piena riconferma della decisione di primo grado,
3 per le ragioni meglio evidenziate in atti da intendersi qui integralmente richiamate. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, per tutti i motivi di fatto e di diritto formulati in primo grado e per come riproposti nel presente atto, premesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, in conferma della sentenza ex adverso impugnata: 1) rigettare, l'appello proposto nei limiti in cui si chiede una manleva del concessionario e, per l'effetto, con ogni conseguenza di legge, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.”
I.
3- Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1
l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale eccependo - la nullità della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui il Giudice di Pace adito non ha rilevato, omettendo di pronunciarsi, l'illegittimità della procedura di riscossione del canone acqua a mezzo ruolo;
- estinzione del credito per intervenuta prescrizione ante ruolo ovvero prima della notifica della cartella di pagamento 09420160003835891000. Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre, per i motivi meglio esposti in narrativa, per il rigetto dell'appello proposto dalla e, in Parte_3 accoglimento dell'appello incidentale con il presente atto promosso, - accertare e dichiarare, per i motivi, meglio esposti in narrativa,
l'illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo del canone idrico asseritamente dovuto dalla odierna parte attrice e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto degli Enti resistenti a pretendere il pagamento della somma così per come portata dalla cartella di pagamento
n.09420160003835891000; - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione ante ruolo del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420160003835891000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese del I e II grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore”
4 I.
4- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata differita all'udienza del 6.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art 281 sexies con concessione alle parti di termini per note.
II. Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto per i motivi di seguito illustrati.
L' ha eccepito che ancorché la produzione documentale relativa alla Pt_2 notifica dell'intimazione n. 09420199006719945000, quale atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione, non fosse idonea il giudice di prime cure doveva, comunque, considerare nel computo il periodo di sospensione per causa COVID che ha interessato l'intervallo di tempo tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella n.
09420160003835891000 avvenuta in data 19.04.2016, alla data della notifica dell'intimazione oggetto d'impugnazione avvenuta il 26.04.2022 non era ancora decorso.
Invero, occorre al riguardo sottolineare che la fase della riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il Covid 19 è stata oggetto di interventi normativi che ne hanno comportato la sospensione, nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, normativamente prevista anche dalla legislazione di emergenza (articolo 68 del D.L. 18/2020 e, art. 12 commi della legge
212/2000, da esso espressamente richiamati). Quest'ultima norma in particolare prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Ne deriva che, in applicazione delle dette norme al caso di specie, durante il periodo in cui
5 è stata sospesa l'attività di riscossione (e dunque dal giorno 8.03.2020 al
31.08.2021) è rimasto sospeso anche il termine di prescrizione quinquennale in relazione al credito di cui è causa.
Considerato che
la cartella n. 09420160003835891000 era stata notificata il 19.04.2016, alla data dell'8 marzo 2020 è iniziata la sospensione del termine di prescrizione, di cui dovevano ancora decorrere 406 giorni;
il detto termine ha ripreso a decorrere il 1 settembre 2021 - essendo rimasto sospeso ex lege fino al 31 agosto 2021 - e pertanto la notifica della cartella effettuata il 26.04.2022 è da ritenersi tempestiva, essendo avvenuta dopo 237 giorni dalla ripresa del termine di prescrizione per cui ancora mancavano 169 giorni per il maturare del termine di prescrizione.
III.- Passando ora all'esame dell'appello incidentale si ritiene che sia infondato per le seguenti ragioni.
III.
1- Relativamente al primo motivo sull'erroneità della decisione del giudice di prime cure per non aver esaminato l'eccezione sull'insussistenza del diritto alla riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito sotteso alle cartelle di pagamento per difetto di titolo esecutivo.
Si osserva che in data 30.10.2012 ha notificato a Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1567/2000 (prot. Controparte_1
8578/2012 del 03.09.2012) e l'ingiunzione di pagamento n. 299/2001 (prot.
8579/2012 del 03.09.2012) relative, rispettivamente, al consumo di acqua potabile, depurazione e fognatura per le annualità 2000 e 2001.
Tali atti sono stati emessi con l'espresso richiamo al R.D. n. 639/1910.
L'art. 17 del D.lgs. 46/1999 stabilisce che deve essere effettuata a mezzo ruolo obbligatoriamente la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, con esclusione di quelli economici (comma 1), e facoltativamente quella delle entrate degli enti locali nonché della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 154,
D.lgs. 152/2006 (comma 2: "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156”).
6 L'art. 21 del D.lgs. 46/1999, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo, statuisce, tuttavia, che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato possono essere iscritte a ruolo quando risultino da titolo avente efficacia esecutiva”.
Ora, il canone acqua costituisce, pacificamente, il corrispettivo di una prestazione negoziale complessa che trova la propria fonte in un contratto di fornitura e, dunque, ha natura privatistica.
Dalla natura negoziale dei canoni acqua discende che gli stessi possono essere riscossi dall'agente della riscossione attraverso l'iscrizione a ruolo soltanto a seguito della formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Infatti, per le entrate di diritto privato degli enti pubblici, la riscossione della tariffa mediante ruolo presuppone l'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva.
Non vi è dubbio che l'ingiunzione di pagamento n. 1567/2000 (prot.
8578/2012 del 03.09.2012) e l'ingiunzione di pagamento n. 299/2001 (prot.
8579/2012 del 03.09.2012), emesse in virtù del R.D. n. 639/1910, legittimino il ricorso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo del ruolo.
Sul punto si osserva che l'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639/1910 stabilisce che “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal tribunale nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio del giudice di pace……”; il successivo art. 3 prevede che: “Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva
7 competenza, a norma del codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo…”.
Nell'impianto originario del regio decreto del 1910, l'ingiunzione doveva essere resa esecutiva mediante un provvedimento pretorile;
l'art. 229 del
D.lgs. n. 51/1998, però, ha stabilito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Le ingiunzioni di pagamento emesse sulla base dell'art. 2, comma 1, del
R.D. n. 639/1910, quindi, sono immediatamente esecutive.
Dunque, in presenza di una ingiunzione di pagamento avente tale forma, la pubblica amministrazione può conseguentemente applicare la normativa in materia di riscossione coattiva tramite ruolo.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, anche a Sezioni
Unite, come si tratti di uno strumento speciale della pubblica amministrazione, utilizzabile per il recupero coatto di spettanze di diritto pubblico e di diritto privato: “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d.
14.04.1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima
P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass., SS.UU., 25/05/2009, n. 11992).
Nella specie, non ha contestato né di aver fruito del Controparte_1 servizio di fornitura dell'acqua nelle annualità di riferimento, né il quantum debeatur, conseguentemente a fronte della mancata contestazione dell'utente, sussistono senz'altro i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Non appare, quindi, pertinente alla fattispecie concreta la pronuncia della
S.C. (Cass., ordinanza 29.08.2011, n. 17628), citata dall'appellante in via
8 incidentale nell'atto di citazione in primo grado, reiterata con l'appello incidentale, a sostegno dell'insussistenza dei presupposti per la riscossione del canone idrico mediante iscrizione a ruolo, poiché la Suprema Corte ha invero affrontato, positivamente per il contribuente, l'ipotesi – diversa da quella del caso in esame – in cui la riscossione tramite ruolo era stata avviata in forza delle sole fatture emesse dal gestore del s.i.i. e, dunque, in assenza di un valido titolo esecutivo.
III.
2- In ordine all'eccepita estinzione del credito per intervenuta prescrizione ante ruolo, si rileva che il in primo grado Parte_1 ha prodotto:
- in riferimento al canone per l'anno 2000: copia della fattura n. 941 del
26.11.2004, notificata a mani proprie a in data Controparte_1
11.01.2006, sollecito di pagamento Prot. N 11605 del 26.11.2009, notificato in data 5.01.2010, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 1167/2000 (prot.
8578/2012 del 03.09.2012), notificata in data 30.10.2012;
- in riferimento al canone per l'anno 2001: copia della fattura n. 959 del
27.11.2004, notificata a mani proprie a in data Controparte_1
11.01.2006, sollecito di pagamento Prot. N 11605 del 26.11.2009, notificato in data 5.01.2010, nonché ingiunzione di pagamento n. 299/2001 (prot.
8579/2012 del 03.09.2012), notificata in data 30.10.2012.
Il credito in discussione costituisce il corrispettivo per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile;
pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n.
4), c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (cfr. Cass., SS.UU., 09/02/2011, n.
3162).
È necessario osservare che al credito oggetto di causa non si applica la
Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) che all'art 1, comma 4, ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas ed acqua. Tale disciplina si applica nel settore idrico per le bollette emesse dall'01.01.2020.
9 Il attraverso la produzione documentale sopra Parte_1 richiamata ha documentato l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale, conseguentemente va rigetta l'eccezione di prescrizione ante ruolo del credito.
IV- In conclusione, a fronte dell'accoglimento dell'appello principale dell' e del rigetto dell'appello incidentale Parte_3 proposto da va riformata totalmente la sentenza di primo Controparte_1 grado con conseguente rigetto dell'originaria opposizione.
V.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 sulla base del decisum in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività in concreto espletata, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della decisione con modalità semplificate (con la precisazione che nella presente fase vanno riconosciute le spese in favore dell'Ente appellato limitatamente alle fasi studio ed introduttiva stante l'omesso deposito di memorie conclusive e di note per l'udienza del 06.3.2025)
Nei rapporti tra e le spese del doppio grado di Parte_1 Pt_2 giudizio sono integralmente compensate.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello stante l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012, nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_3 confronti di ed il , in persona del Controparte_1 Parte_1
p.t., avverso la sentenza n. 79/24 emessa dal Giudice di Pace di CP_3
10 Locri il 19-23 gennaio 2024 nonché sull'appello incidentale proposto da
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da in primo grado;
Controparte_1
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna alla refusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Parte_3 complessivi euro 550,00 per compensi per il primo grado ed in euro 852,00 per compensi per la presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
4) condanna alla refusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 550,00 per compensi per il primo grado ed in euro 426,00 per compensi per la presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante incidentale e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 05.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
11
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza del 06.3.2025 depositate dal in data 27.2.2025 e da Parte_1 Pt_2 in data 19.9.2024; vista dell'udienza figurata fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in appello iscritta al n. 217/2024 R.G. tra ente pubblico Parte_3
economico (C.F. e P.I.: ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Locri (RC) alla Via Candida n. 6, presso e nello studio dell'avv. Alberta Scaglione che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-appellante in via principale/appellata in via incidentale- contro
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
01.04.1975, elettivamente domiciliato in al vico I Crotone 25, Pt_1 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellato in via principale - appellante incidentale- nonché
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in , Via Garibaldi, n. 15, Pt_1 presso lo studio dell'avv. Serafina Ceravolo che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- appellato-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Locri n.
79/2024, pubblicata in data 23.01.2024 e non notificata
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del
6.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
1- proponeva opposizione avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 09420229000425713000, notificata in data 26.04.2022, limitatamente alla cartella n. 09420160003835891000, notificata in data
19.04.2016, recante ruolo relativo a canone acqua per l'anno 2000-2001 eccependo l'omessa notifica della stessa, la nullità della pretesa creditoria attesa l'illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo in mancanza di titolo esecutivo e la prescrizione quinquennale. L'
[...]
ed il nel costituirsi in giudizio Parte_3 Parte_1
2 dinanzi al Giudice di Pace, contestavano la fondatezza delle anzidette eccezioni chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice di Pace di Locri, con la sentenza n. 79/2024 depositata il
23.01.2024, oggetto dell'odierno giudizio di gravame, accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme iscritte a ruolo, ritenendo l'intimazione di pagamento illegittima relativamente alla cartella
09420160003835891000 perché tra la notifica della stessa e l'atto di intimazione di pagamento n. 09420229000425713000 non erano stati notificati ulteriori atti interruttivi. In particolare, riteneva insufficiente, ai fini della prova della notifica della cartella n 0942019400671994500 quale atto interruttivo, la documentazione prodotta dall' Controparte_2 poiché non era stato allegato l'atto a cui si riferiva l'avviso di ricevimento.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_3
evidenziando in particolare, relativamente alla doglianza
[...] accolta dal primo giudice ed incentrata sulla asserita mancata prova della notifica della cartella n 09420199006719945000 quale atto interruttivo, che, in realtà, il giudice di prime cure nel dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale non aveva considerato, nel computo, il periodo di sospensione per causa COVID che aveva interessato l'intervallo di tempo tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Concludevano chiedendo, in riforma della impugna sentenza di “rigettare la domanda poiché infondata stante la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito sotteso alla cartella. Con riferimento alla contestata legittima formazione del ruolo, assorbita con la prescrizione del credito, nel solo caso di appello incidentale sul punto, si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione con espressa richiesta di manleva nei confronti dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
I.
2- Si è costituito in giudizio il , in persona del Parte_1
Sindaco pt, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, con piena riconferma della decisione di primo grado,
3 per le ragioni meglio evidenziate in atti da intendersi qui integralmente richiamate. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, per tutti i motivi di fatto e di diritto formulati in primo grado e per come riproposti nel presente atto, premesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, in conferma della sentenza ex adverso impugnata: 1) rigettare, l'appello proposto nei limiti in cui si chiede una manleva del concessionario e, per l'effetto, con ogni conseguenza di legge, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.”
I.
3- Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato Controparte_1
l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, insistendo per il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale eccependo - la nullità della sentenza oggetto di gravame nella parte in cui il Giudice di Pace adito non ha rilevato, omettendo di pronunciarsi, l'illegittimità della procedura di riscossione del canone acqua a mezzo ruolo;
- estinzione del credito per intervenuta prescrizione ante ruolo ovvero prima della notifica della cartella di pagamento 09420160003835891000. Tutto ciò premesso ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, disporre, per i motivi meglio esposti in narrativa, per il rigetto dell'appello proposto dalla e, in Parte_3 accoglimento dell'appello incidentale con il presente atto promosso, - accertare e dichiarare, per i motivi, meglio esposti in narrativa,
l'illegittimità della procedura di riscossione a mezzo ruolo del canone idrico asseritamente dovuto dalla odierna parte attrice e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto degli Enti resistenti a pretendere il pagamento della somma così per come portata dalla cartella di pagamento
n.09420160003835891000; - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione ante ruolo del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420160003835891000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese del I e II grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore”
4 I.
4- Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata differita all'udienza del 6.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art 281 sexies con concessione alle parti di termini per note.
II. Nel merito, l'appello principale è fondato e va accolto per i motivi di seguito illustrati.
L' ha eccepito che ancorché la produzione documentale relativa alla Pt_2 notifica dell'intimazione n. 09420199006719945000, quale atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione, non fosse idonea il giudice di prime cure doveva, comunque, considerare nel computo il periodo di sospensione per causa COVID che ha interessato l'intervallo di tempo tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica della cartella n.
09420160003835891000 avvenuta in data 19.04.2016, alla data della notifica dell'intimazione oggetto d'impugnazione avvenuta il 26.04.2022 non era ancora decorso.
Invero, occorre al riguardo sottolineare che la fase della riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il Covid 19 è stata oggetto di interventi normativi che ne hanno comportato la sospensione, nel periodo dall'8.03.2020 al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione, normativamente prevista anche dalla legislazione di emergenza (articolo 68 del D.L. 18/2020 e, art. 12 commi della legge
212/2000, da esso espressamente richiamati). Quest'ultima norma in particolare prevede che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione
e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. Ne deriva che, in applicazione delle dette norme al caso di specie, durante il periodo in cui
5 è stata sospesa l'attività di riscossione (e dunque dal giorno 8.03.2020 al
31.08.2021) è rimasto sospeso anche il termine di prescrizione quinquennale in relazione al credito di cui è causa.
Considerato che
la cartella n. 09420160003835891000 era stata notificata il 19.04.2016, alla data dell'8 marzo 2020 è iniziata la sospensione del termine di prescrizione, di cui dovevano ancora decorrere 406 giorni;
il detto termine ha ripreso a decorrere il 1 settembre 2021 - essendo rimasto sospeso ex lege fino al 31 agosto 2021 - e pertanto la notifica della cartella effettuata il 26.04.2022 è da ritenersi tempestiva, essendo avvenuta dopo 237 giorni dalla ripresa del termine di prescrizione per cui ancora mancavano 169 giorni per il maturare del termine di prescrizione.
III.- Passando ora all'esame dell'appello incidentale si ritiene che sia infondato per le seguenti ragioni.
III.
1- Relativamente al primo motivo sull'erroneità della decisione del giudice di prime cure per non aver esaminato l'eccezione sull'insussistenza del diritto alla riscossione a mezzo ruolo del diritto di credito sotteso alle cartelle di pagamento per difetto di titolo esecutivo.
Si osserva che in data 30.10.2012 ha notificato a Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 1567/2000 (prot. Controparte_1
8578/2012 del 03.09.2012) e l'ingiunzione di pagamento n. 299/2001 (prot.
8579/2012 del 03.09.2012) relative, rispettivamente, al consumo di acqua potabile, depurazione e fognatura per le annualità 2000 e 2001.
Tali atti sono stati emessi con l'espresso richiamo al R.D. n. 639/1910.
L'art. 17 del D.lgs. 46/1999 stabilisce che deve essere effettuata a mezzo ruolo obbligatoriamente la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, con esclusione di quelli economici (comma 1), e facoltativamente quella delle entrate degli enti locali nonché della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 154,
D.lgs. 152/2006 (comma 2: "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 156”).
6 L'art. 21 del D.lgs. 46/1999, in relazione ai presupposti dell'iscrizione a ruolo, statuisce, tuttavia, che: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo altresì quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato possono essere iscritte a ruolo quando risultino da titolo avente efficacia esecutiva”.
Ora, il canone acqua costituisce, pacificamente, il corrispettivo di una prestazione negoziale complessa che trova la propria fonte in un contratto di fornitura e, dunque, ha natura privatistica.
Dalla natura negoziale dei canoni acqua discende che gli stessi possono essere riscossi dall'agente della riscossione attraverso l'iscrizione a ruolo soltanto a seguito della formazione di un titolo avente efficacia esecutiva.
Infatti, per le entrate di diritto privato degli enti pubblici, la riscossione della tariffa mediante ruolo presuppone l'esistenza di un titolo avente efficacia esecutiva.
Non vi è dubbio che l'ingiunzione di pagamento n. 1567/2000 (prot.
8578/2012 del 03.09.2012) e l'ingiunzione di pagamento n. 299/2001 (prot.
8579/2012 del 03.09.2012), emesse in virtù del R.D. n. 639/1910, legittimino il ricorso alla procedura di riscossione coattiva a mezzo del ruolo.
Sul punto si osserva che l'art. 2, comma 1, del R.D. n. 639/1910 stabilisce che “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal tribunale nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un messo addetto all'Ufficio del giudice di pace……”; il successivo art. 3 prevede che: “Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il giudice di pace o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva
7 competenza, a norma del codice di procedura civile. L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo…”.
Nell'impianto originario del regio decreto del 1910, l'ingiunzione doveva essere resa esecutiva mediante un provvedimento pretorile;
l'art. 229 del
D.lgs. n. 51/1998, però, ha stabilito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto”.
Le ingiunzioni di pagamento emesse sulla base dell'art. 2, comma 1, del
R.D. n. 639/1910, quindi, sono immediatamente esecutive.
Dunque, in presenza di una ingiunzione di pagamento avente tale forma, la pubblica amministrazione può conseguentemente applicare la normativa in materia di riscossione coattiva tramite ruolo.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, anche a Sezioni
Unite, come si tratti di uno strumento speciale della pubblica amministrazione, utilizzabile per il recupero coatto di spettanze di diritto pubblico e di diritto privato: “Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d.
14.04.1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto-accertamento della medesima
P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass., SS.UU., 25/05/2009, n. 11992).
Nella specie, non ha contestato né di aver fruito del Controparte_1 servizio di fornitura dell'acqua nelle annualità di riferimento, né il quantum debeatur, conseguentemente a fronte della mancata contestazione dell'utente, sussistono senz'altro i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Non appare, quindi, pertinente alla fattispecie concreta la pronuncia della
S.C. (Cass., ordinanza 29.08.2011, n. 17628), citata dall'appellante in via
8 incidentale nell'atto di citazione in primo grado, reiterata con l'appello incidentale, a sostegno dell'insussistenza dei presupposti per la riscossione del canone idrico mediante iscrizione a ruolo, poiché la Suprema Corte ha invero affrontato, positivamente per il contribuente, l'ipotesi – diversa da quella del caso in esame – in cui la riscossione tramite ruolo era stata avviata in forza delle sole fatture emesse dal gestore del s.i.i. e, dunque, in assenza di un valido titolo esecutivo.
III.
2- In ordine all'eccepita estinzione del credito per intervenuta prescrizione ante ruolo, si rileva che il in primo grado Parte_1 ha prodotto:
- in riferimento al canone per l'anno 2000: copia della fattura n. 941 del
26.11.2004, notificata a mani proprie a in data Controparte_1
11.01.2006, sollecito di pagamento Prot. N 11605 del 26.11.2009, notificato in data 5.01.2010, nonché l'ingiunzione di pagamento n. 1167/2000 (prot.
8578/2012 del 03.09.2012), notificata in data 30.10.2012;
- in riferimento al canone per l'anno 2001: copia della fattura n. 959 del
27.11.2004, notificata a mani proprie a in data Controparte_1
11.01.2006, sollecito di pagamento Prot. N 11605 del 26.11.2009, notificato in data 5.01.2010, nonché ingiunzione di pagamento n. 299/2001 (prot.
8579/2012 del 03.09.2012), notificata in data 30.10.2012.
Il credito in discussione costituisce il corrispettivo per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua potabile;
pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n.
4), c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso (cfr. Cass., SS.UU., 09/02/2011, n.
3162).
È necessario osservare che al credito oggetto di causa non si applica la
Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) che all'art 1, comma 4, ha ridotto da 5 a 2 anni il periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas ed acqua. Tale disciplina si applica nel settore idrico per le bollette emesse dall'01.01.2020.
9 Il attraverso la produzione documentale sopra Parte_1 richiamata ha documentato l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione quinquennale, conseguentemente va rigetta l'eccezione di prescrizione ante ruolo del credito.
IV- In conclusione, a fronte dell'accoglimento dell'appello principale dell' e del rigetto dell'appello incidentale Parte_3 proposto da va riformata totalmente la sentenza di primo Controparte_1 grado con conseguente rigetto dell'originaria opposizione.
V.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 sulla base del decisum in misura inferiore ai medi tariffari in considerazione dell'attività in concreto espletata, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della decisione con modalità semplificate (con la precisazione che nella presente fase vanno riconosciute le spese in favore dell'Ente appellato limitatamente alle fasi studio ed introduttiva stante l'omesso deposito di memorie conclusive e di note per l'udienza del 06.3.2025)
Nei rapporti tra e le spese del doppio grado di Parte_1 Pt_2 giudizio sono integralmente compensate.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello stante l'immediata applicabilità agli appelli proposti, come quello in esame, dal 31.1.2013 (anche se relativi a giudizi iniziati in epoca anteriore), della norma di cui al comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012, nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei Parte_3 confronti di ed il , in persona del Controparte_1 Parte_1
p.t., avverso la sentenza n. 79/24 emessa dal Giudice di Pace di CP_3
10 Locri il 19-23 gennaio 2024 nonché sull'appello incidentale proposto da
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da in primo grado;
Controparte_1
2) rigetta l'appello incidentale;
3) condanna alla refusione, in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in Parte_3 complessivi euro 550,00 per compensi per il primo grado ed in euro 852,00 per compensi per la presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
4) condanna alla refusione, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
[...]
complessivi euro 550,00 per compensi per il primo grado ed in euro 426,00 per compensi per la presente fase, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante incidentale e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Locri, 05.4.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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