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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/06/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1986 /2024 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ALAGNA GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c. fino all'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 25/11/2024, ha evocato in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 599 2024 00009399 79 000, formato il 24 settembre 2024 e notificato in data 4 novembre 2024 con cui l' ha intimato il pagamento della somma CP_1
complessiva di Euro 220,76 (comprensiva delle spese di notifica) assertivamente dovuta per contributi previdenziali dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 11/2023.
Eccepisce l'opponente l'intervenuto pagamento della detta somma in data 26/03/2024 mediante Mod. F24 a seguito di invito alla regolarizzazione del
25/03/2024 inviato dall' , chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna CP_1
alle spese.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso provvedimento di annullamento dell'atto in autotutela in data
06.05.2025, con compensazione delle spese.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorchè non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta il venir meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere, semmai unicamente sul venir meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr Cass. SS.UU 28 settembre 2000, Cass. n. 12887/2009 e
Cass. n. 17312/2015).
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorchè i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano
– come nel caso in esame – al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cass. n. 16150/2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. n. 14023/2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e, richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti. Sul punto, le ragioni dell'opponente appaiono fondate, secondo un principio di ragionevolezza, tenendo conto della motivazione adottata nel provvedimento di annullamento dell' , ove si legge “Spett. le impresa, dall'esame della richiesta CP_1
in oggetto e dai controlli effettuati sugli atti d'Ufficio, le comunichiamo di aver provveduto all'annullamento del suo debito per gli importi sotto elencati”, proprio il motivo invocato dall'opponente a sostegno della propria eccezione di decadenza.
Ancora risulta che il provvedimento di annullamento è stato adottato in corso di causa, di talchè deve ritenersi che la parte abbia dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto che riteneva leso.
Le spese vanno, pertanto, compensate per metà e liquidate, in favore dell'opponente, come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 377/2018, tenendo conto del comportamento processuale di parte opposta, che ha annullato l'avviso in autotutela (essendo la pronuncia in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in € 121,50 di cui € 21,50 per spese e il resto per Pt_1 compensi oltre accessori di legge.
Trapani, 30/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Raffaela Chirco ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1986 /2024 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ALAGNA GIOVANNI ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c. fino all'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 25/11/2024, ha evocato in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di CP_1
addebito n. 599 2024 00009399 79 000, formato il 24 settembre 2024 e notificato in data 4 novembre 2024 con cui l' ha intimato il pagamento della somma CP_1
complessiva di Euro 220,76 (comprensiva delle spese di notifica) assertivamente dovuta per contributi previdenziali dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo 11/2023.
Eccepisce l'opponente l'intervenuto pagamento della detta somma in data 26/03/2024 mediante Mod. F24 a seguito di invito alla regolarizzazione del
25/03/2024 inviato dall' , chiedendo l'accoglimento del ricorso con condanna CP_1
alle spese.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso provvedimento di annullamento dell'atto in autotutela in data
06.05.2025, con compensazione delle spese.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorchè non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragione d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta il venir meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere, semmai unicamente sul venir meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr Cass. SS.UU 28 settembre 2000, Cass. n. 12887/2009 e
Cass. n. 17312/2015).
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorchè i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano
– come nel caso in esame – al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cass. n. 16150/2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. n. 14023/2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e, richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti. Sul punto, le ragioni dell'opponente appaiono fondate, secondo un principio di ragionevolezza, tenendo conto della motivazione adottata nel provvedimento di annullamento dell' , ove si legge “Spett. le impresa, dall'esame della richiesta CP_1
in oggetto e dai controlli effettuati sugli atti d'Ufficio, le comunichiamo di aver provveduto all'annullamento del suo debito per gli importi sotto elencati”, proprio il motivo invocato dall'opponente a sostegno della propria eccezione di decadenza.
Ancora risulta che il provvedimento di annullamento è stato adottato in corso di causa, di talchè deve ritenersi che la parte abbia dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto che riteneva leso.
Le spese vanno, pertanto, compensate per metà e liquidate, in favore dell'opponente, come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 377/2018, tenendo conto del comportamento processuale di parte opposta, che ha annullato l'avviso in autotutela (essendo la pronuncia in rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 [...]
, che si liquidano in € 121,50 di cui € 21,50 per spese e il resto per Pt_1 compensi oltre accessori di legge.
Trapani, 30/06/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Raffaela Chirco