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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2843/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Composta dai seguenti Consiglieri: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, in cui le parti hanno insistito nelle sotto riportate conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2843/2023 RG promossa con atto di citazione in appello da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi come da C.F._2 mandato in atti dall'avv. Luca T. Campanella (C.F. ), presso il cui Studio in CodiceFiscale_3
Milano, Viale Lazio n. 26 hanno eletto domicilio
- appellanti - contro e per essa la procuratrice con sede in Milano, Bastioni Controparte_1 Controparte_2
di Porta Nuova n. 19, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi iscritta al R.E.A. P.IVA_1
di Milano al n. 2521466, in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Flavio Garrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via Gian Maria
Scotti n.11, numero telefax 035.236228 indirizzo p.e.c. Email_1
- appellata -
pagina 1 di 13 In punto a: appello vs. sentenza del Tribunale di Monza in data 14 settembre 2023, n. 1925; rapporti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria richiesta, domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 1925/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 14.09.2023, pubblicata il successivo 15.09.2023 e notificata via PEC in data 19.09.2023, così giudicare:
In via principale nel merito
Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa,
Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 2697 primo comma c.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa,
Accertata la regolarità dei pagamenti eseguiti da GSE S.p.A. in esecuzione del contratto di cessione del credito relativo al mutuo del 09.06.2011, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
1) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 606.153,40, oggetto di condanna della sentenza qui impugnata Controparte_1
e, in particolare,
2) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 231.495,12, quale residuo capitale del contratto di mutuo del Controparte_1
09.06.2011;
3) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 248.034,80, quale residuo debito del contratto di mutuo Controparte_1 dell'8.02.2008;
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale,
4) dichiarare, comunque, non dovuto da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di fideiussori della debitrice principale il
[...] Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di € 233.928,92, quale residuo debito del Controparte_1 contratto di mutuo dell'8.02.2008 e, con-seguentemente,
pagina 2 di 13 5) dichiarare tenuti i Sigg.ri e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della debitrice principale al pagamento della minor somma Parte_3
che risulterà provata nella sua esatta quantifica-zione all'esito del giudizio;
In ogni caso
6) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri come previsti per legge”.
Per parte appellata:
“In via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto in atti, limitando ad ogni modo l'esecutività della sentenza di prime cure (Tribunale di
Monza n.1925/2023 pubblicata il 15.9.2023) ad € 596.847,99, oltre interessi di mora, come dedotto in narrativa della comparsa di costituzione, dichiarare inammissibile ogni domanda proposta dalla signora e dal signor Parte_2
avendo i predetti sottoscritto un contratto autonomo di garanzia. Parte_1
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti;
in parziale riforma della sentenza di prime cure (Tribunale di Monza n.1925/2023 pubblicata il
15.9.2023) ridurre il credito di ad € 596.847,99, condannando i signori Controparte_1 Pt_1
e a corrispondere alla deducente detta somma, o il diverso importo
[...] Parte_2 che risulterà di giustizia, oltre interessi dal 21.11.2020 su €.360.552,39 e dall'1.4.2023 su €
236.295,60.
In ogni caso: con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa per il secondo grado, contributo previdenziale ed i.v.a.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione.
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 19.11.2020 (d'ora in avanti anche solo Parte_4
“UBI” o la Banca) ha chiesto al Tribunale di Monza l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 739.058,27, oltre interessi moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale, nei confronti di e quali fideiussori di Immobiliare Parte_1 Parte_2
Effecinque S.r.l.
Cont Il credito agito da ra così rappresentato:
pagina 3 di 13 per € 233.928,92 quale residuo debito del mutuo dell'8 agosto 2008 a rogito Notaio dott. Persona_1
n. rep. 77104 racc. 16465
[...] per € 378.508,88 quale residuo debito del mutuo del 9 giugno 2011 a rogito Notaio dott. Persona_2
n. rep. 9507 racc. 4813; per € 126.623,47 quale residuo debito del contratto di finanziamento mediante apertura di conto corrente bancario con garanzia ipotecaria n. 6075/651; tutti i stipulati dalla debitrice principale e garantiti da fideiussioni Parte_3
rilasciate in atti dagli odierni opponenti.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5 marzo 2021 i signori ed Pt_1
proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_2
preliminare, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione, e nel merito, rilevando l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, poiché:
- per il mutuo rep. 77104/2008, la banca avrebbe assentito alla sospensione del pagamento delle rate tra il marzo e il giugno 2020 a causa della pandemia Covid-19, per poi improvvisamente comunicare la decadenza dal beneficio del termine nel successivo settembre, senza considerare nel ricorso monitorio la suddetta sospensione;
- con riferimento all'apertura di credito del 2010, garantita da iscrizione ipotecaria n. 6075/651
l'operazione era finalizzata all'acquisto di un terreno ove ubicati due immobili che sarebbero stati poi locati a terzi, con il cui ricavato sarebbero stati soddisfatti i crediti della banca, ciò che non si sarebbe realizzato per il rifiuto del di Brugherio ad assentire l'attività produttiva del conduttore;
- per Pt_5 tale contratto la in sede monitoria non avrebbe considerato l'accordo di pagamento di € 1.000 al CP_5
mese;
- infine per il mutuo rep. n. 9507 anno 2011, la avrebbe comminato la decadenza dal beneficio CP_5
del termine solo per il ritardo di pagamento di una rata, senza considerare i pagamenti già ricevuti mediante cessione del credito della Immobiliare Effecinque verso GSE S.p.A. per la produzione di energia elettrica tramite impianto fotovoltaico.
Tanto premesso, la parte appellante chiedeva: “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo oggi opposto n. 63/2021 (8698/2020 RG) del Tribunale di Monza per tutti i motivi rappresentati in narrativa;
Nel merito: accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e dichiarare non risolto per inadempimento quantomeno il contratto di finanziamento del 9/6/2011 con atto a rogito notaio dott. n. rep 9507. Racc. 4813 oggetto di cessione del credito a favore della Persona_2
pagina 4 di 13 opposta, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 63/2021 (8698/2020 RG) emesso dal
Tribunale di Monza;
Nel merito, in via subordinata: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 63/2021 (8698/2020 RG) del Tribunale di Monza per tutti i motivi esposti in narrativa e accertare la somma effettivamente dovuta a da parte della Parte_4 società Parte_3
Con comparsa in data 8 giugno 2021 si costituiva in lite quale incorporante di Controparte_6
rilevando, in primo luogo, che i contratti di garanzia sottoscritti dagli Parte_4
opponenti non ammettevano la possibilità per i predetti di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante, ed in particolare, con riferimento alla scelta della banca di recedere dai rapporti in essere con la società finanziata. In ogni caso, non era stato mai concordato alcun piano di rientro, che peraltro, anche se così fosse stato, non sarebbe stato adempiuto.
Con riferimento al mutuo del 2008, la banca osservava che, in realtà, la debitrice era già morosa a far tempo dall'ottobre 2019, e dunque, persistendo la morosità da circa un anno, pienamente legittima era da ritenersi la scelta di recedere dal contratto.
Con riferimento, infine, al mutuo del 2011, il rapporto era stato risolto a causa del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, documentato dagli atti ed ammesso dagli stessi opponenti.
I pagamenti effettuati dalla debitrice ceduta erano, in ogni caso, intervenuti in parte dopo l'emissione del titolo monitorio ed alcuni, peraltro, dopo la sentenza, ed in esecuzione del comando ivi contenuto. chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento € 739.058,27 in favore di parte CP_7
opposta.
All'esito dell'udienza dell'1 luglio 2021, il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva e invitava le parti ad espletare il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
In data 3 maggio 2022 si costituiva il successore a titolo particolare nel rapporto di credito azionato, o
Controparte_1
All'udienza del 16 novembre 2023, il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale chiesta dagli opponenti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni invitando le parti, nelle more, a depositare memoria congiunta riassuntiva dei versamenti della debitrice ceduta GSE, ciò che veniva ottemperato dalle parti.
All'udienza del 4 maggio 2023. precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1925/2023 in data 14 settembre 2023, pubblicata il 15 settembre 2023, il Tribunale di
Monza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
pagina 5 di 13 “1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 63/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 12 gennaio 2021 nei confronti di ed Parte_1 Parte_2
2) condanna ed in solido, a pagare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la somma di € 606.153,40, di cui € 374.658 oltre interessi legali dal 20 ottobre 2020 al saldo ed €
231.495,13 oltre interessi legali dal 1° aprile 2023 al saldo;
3) condanna ed in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 la metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 10.000,00 per competenze,
[...]
oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) con sentenza esecutiva”.
A motivo della decisione, il Tribunale riteneva non contestato, da parte degli opponenti, il credito derivante dall'apertura di credito del 28 settembre 2010; per il mutuo contratto nel 2011, vista la memoria congiunta di quantificazione degli incassi da parte della debitrice ceduta GSE, il Tribunale defalcava € 140.770,90 (e ulteriore pagamento nel frattempo intervenuto) dalle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, dichiarando nel contempo che gli opponenti non erano legittimati ad avanzare domande relative al contratto di finanziamento.
Infine, per il mutuo del 2008, il Tribunale osservava come gli opponenti non avessero fornito prova degli adempimenti.
Il presente grado di appello.
Con atto di citazione in appello notificato in data 19 ottobre 2023 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello lamentando:
[...]
- la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe riconosciuto a favore dell'opposta una somma, € 248.034,80 addirittura superiore rispetto a quanto chiesto dalla
Banca (€.233.928,92), incorrendo così in vizio di ultrapetizione;
- l'erroneo opinamento del giudicante, laddove aveva ritenuto non legittimati i garanti ad avanzare domande relative al rapporto sottostante, lamentando, in particolare, la illegittimità della risoluzione del rapporto da parte dell'Istituto di credito;
- la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto non sarebbero provate le spettanze della creditrice per il mutuo del 2008.
Tanto esposto gli appellanti chiedevano in riforma della sentenza gravata, e previa sospensione ex art. 283 c.p.c. della esecutività della stessa:
“Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa,
pagina 6 di 13 Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 2697 primo comma c.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa,
Accertata la regolarità dei pagamenti eseguiti da GSE S.p.A. in esecuzione del contratto di cessione del credito relativo al mutuo del 09.06.2011, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
3) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 606.153,40, oggetto di condanna della sentenza qui impugnata Controparte_1
e, in particolare,
4) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € di cui € 231.495,12, quale residuo capitale del contratto di Controparte_1
mutuo del 09.06.2011;
5) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 248.034,80, quale residuo debito del contratto di mutuo Controparte_1 dell'8.02.2008;
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale,
6) dichiarare, comunque, non dovuto da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di fideiussori della debitrice principale il
[...] Parte_3 Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di € 233.928,92, quale residuo debito del Controparte_1 contratto di mutuo dell'8.02.2008 e, conseguentemente
7) dichiarare tenuti i Sigg.ri e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della debitrice principale al pagamento della minor somma Parte_3
che risulterà provata nella sua esatta quantifica-zione all'esito del giudizio;
In ogni caso
8) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre oneri come previsti per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Nel giudizio così radicato, si è costituita l'appellata, domandando:
“In via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto in atti, limitando ad ogni modo l'esecutività della sentenza di prime cure (Tribunale di
pagina 7 di 13 Monza n.1925/2023 pubblicata il 15.9.2023) ad € 596.847,99, oltre interessi di mora, come dedotto in narrativa della presente comparsa;
dichiarare inammissibile l'eventuale, così come ogni eventuale ulteriore domanda proposta dalla signora e dal signor , avendo i predetti sottoscritto un Parte_2 Parte_1
contratto autonomo di garanzia.
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti;
in parziale riforma della sentenza di prime cure (Tribunale di Monza n.1925/2023 pubblicata il
15.9.2023) ridurre il credito di ad € 596.847,99 condannando i signori Controparte_1 Pt_1
e a corrispondere alla deducente detta somma, oltre interessi dal
[...] Parte_2
21.11.2020 su €.360.552,39 e dall'1.4.2023 su € 236.295,60.
In ogni caso: con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e per il presente grado, contributo previdenziale ed i.v.a.”
L'appellata in particolare ha rilevato: la fondatezza del primo motivo di gravame, valorizzando tuttavia che l'importo corretto del credito era stato precisato dalla creditrice fin dal ricorso per decreto ingiuntivo (afferma testualmente l'appellata:
“l'avverso motivo coglie nel segno per ciò che concerne la quantificazione del credito della deducente che è effettivamente pari ad € 233.928,92, oltre interessi dal 20.10.2020, ciò indicato, non all'esito dell'istruttoria, come vorrebbe far credere parte appellante, bensì sin dal ricorso monitorio da
[...]
dante causa di Ed infatti, a pagine 2-3 del ricorso ex art.633 cpc, introduttivo del CP_8 CP_1 presente giudizio, si legge: “In particolare la deducente è creditrice delle seguenti somme:... - €
233.928,92 con valuta 20.10.2020 (di cui € 207.980,21 per somma capitale all'8.10.2020), già dedotti
€ 14.105,88 per attualizzazione delle rate conseguenti alla moratoria richiesta da Parte_6
, quale residuo del contratto di mutuo di originari € 500.000,00, pagati contestualmente
[...] all'atto, stipulato in data 8.8.2008, tra la debitrice principale e Controparte_9
con atto a rogito Notaio dott. nn rep. 77104 racc. 16465”);
[...] Persona_1
l'infondatezza del medesimo motivo nella parte in cui, però, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la prova del credito sarebbe stata ricavata dal giudice di primo grado unicamente dall'estratto ex art. 50 T.U.B., mentre in realtà dovrebbero essere richiamati i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova nei contratti di finanziamento, e così testualmente: “L'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto dall'istituto notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione
pagina 8 di 13 esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (Cassazione Civile, sez. I 06.11.2019 n.28526).
Più recentemente: “correttamente, d'altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico dell'opposta, in virtù dell'avvenuta produzione di copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale della
Banca; come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili CP_5
da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass.,
Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n.
9209)” (Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 2.1.2023 n. 21).
L'istanza di sospensiva è stata rigettata da questa Corte in ragione dell'impianto motivazionale prima facie esente da rilievi critici, e veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la decisione.
Gli appellanti hanno depositato solo memoria di replica, di cui parte appellata ha contestato l'ammissibilità, avendo la stessa contenuti assimilabili a quelli di una comparsa conclusionale.
***
In via preliminare, rileva la Corte che la memoria di replica dimessa dagli appellanti presenta, per larga parte, contenuto riepilogativo delle difese già svolte in giudizio e che, tuttavia, contiene anche osservazioni a contrasto di quanto sostenuto da parte appellata in comparsa conclusionale, sicché, a prescindere dal contenuto ridondante della ridetta riepilogazione, non può essere ritenuta senz'altro inammissibile.
Nel merito, ritiene la Corte, all'esito della disamina degli atti del processo e dei documenti di causa, che l'appello possa essere solo parzialmente accolto, come segue.
Il primo motivo di appello, limitatamente alla lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., viene riconosciuto fondato anche da parte dell'appellata, nella parte in cui il giudice di primo grado ha effettivamente attribuito a favore di un importo addirittura superiore a quello Controparte_1
pagina 9 di 13 richiesto. Per quanto allora riguarda l'importo richiesto per il suddetto titolo, occorre rideterminare l'importo riconosciuto in sentenza in € 233.928,92, respinto il tentativo di di Controparte_1
ottenere un ricalcolo in aumento, in quanto pretesa non oggetto di appello incidentale, e comunque non provata, né tanto meno il tentativo di parte appellante di sostenere che l'importo da restituire sarebbe € 206.707,00, pari alla somma riportata dal piano di rientro, in quanto detta somma, come correttamente osservato da parte appellata, è riportata nel piano di rientro e si riferisce all'ipotesi di adempimento regolare del finanziamento, mentre la somma ingiunta comprende il calcolo degli interessi passivi maturati.
Non è invece fondato il secondo motivo di appello, laddove la parte appellante lamenta violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si è condivisibilmente richiamata anche parte appellata (in particolare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
21/2023), in caso di finanziamento, l'onere probatorio è soddisfatto, da parte del creditore, producendo il contratto di finanziamento ed allegando l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuta soddisfazione del credito restitutorio. Quanto all'apertura di credito garantita da iscrizione ipotecaria n. 6075/651, risponde a verità quanto contestato da parte appellata, vale a dire che l'importo della somma maturata a debito non è stato contestato da parte appellante in primo grado, tanto che perfino nella memoria di replica depositata nel presente grado di giudizio si dà atto di non averla contestata.
Venendo al successivo e terzo motivo di appello, ed in particolare, quanto alla doglianza per cui il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto gli appellanti non legittimati ad eccepire l'insussistenza dell'inadempimento e quindi – limitatamente al rapporto del 2011 – la non legittimità della risoluzione comminata dalla banca, discendente dalla qualificazione in termini di fideiussione, e non di contratto autonomo di garanzia, della fideiussione prestata dagli appellanti, la stessa è da reputarsi senz'altro infondata infondata in quanto vi era alla clausola 9 - comunque - deroga convenzionale alla facoltà di sollevare eccezioni relativamente alla scelta della banca di recedere dal contratto di finanziamento.
La garanzia, peraltro, aveva senz'altro i connotati del contratto autonomo di garanzia, laddove si prevedeva, in aggiunta alla predetta deroga, anche il diritto della banca di escutere la garanzia a prima richiesta e nonostante l'opposizione del debitore, ed inoltre, l'insensibilità dell'obbligazione del garante alle vicende, anche in termini di annullamento o revoca, del debito principale. Si veda in particolare, la clausola n. 2 che si riproduce di seguito:
pagina 10 di 13 Lo schema di garanzia sottoscritto dagli odierni appellanti, in altri termini, conteneva anche sotto tale aspetto una evidente deroga al principio di stretta accessorietà della garanzia fideiussoria sancito dall'art. 1945 c.c., al di là dei ripetuti richiami effettuati dalla difesa degli stessi alla definizione dell'obbligazione assunta come “solidale”.
Con riferimento poi all'illegittima risoluzione del rapporto con riferimento al mutuo del 2011, salvo quanto osservato a proposito della deroga convenzionale alla facoltà dei fideiussori di censurare la decisione della banca di esercitare il diritto alla risoluzione contrattuale, è da condividersi quanto controdedotto dalla creditrice a proposito della scelta, nonostante la natura non ingente dell'insoluto relativamente al mutuo in oggetto, di recedere dal rapporto, che appare tutt'altro che improntata a malafede, così come rilevato da parte appellante, a fronte di forti indicatori dello stato di difficoltà finanziaria della debitrice: “Tanto discende dagli inadempimenti agli altri rapporti inter partes, ossia il contratto di mutuo dell'8.2.2008 (doc.9 fasc. mon.) rispetto al quale controparte ha confessato in atto di citazione (cfr. pag. 3) l'insolvenza delle rate dall'ottobre 2019 e l'apertura di credito ipotecaria del
28.9.2010 (doc. 6 fasc. mon.), in ordine alla quale l'opponente ha ammesso nuovamente
l'inadempimento affermando di aver proposto un piano di rientro rateale confessando altresì la propria crisi di liquidità (cfr. pag. 5 avversa citazione di prime cure). Non solo, la lettera b dello stessa richiamata clausola n.9 prevede la risoluzione laddove la capacità cauzionale dell'immobile ipotecato diminuisca, il che si è nuovamente verificato nel caso di specie in seguito agli inadempimenti Contr degli altri due contratti di causa. Ed infatti, veva iscritto, in forza del contratto del 2011, ipoteca di secondo grado sui cespiti in Brugherio censiti al foglio mappale 206 subalterni 11, 12, 13; il primo immobile (subalterno 11) è gravato da ipoteca di primo grado derivante dal finanziamento del 2008, mentre sugli altri due beni (subalterni 11 e 12) è iscritta ipoteca di primo grado a garanzia dell'apertura di credito. Tale ricostruzione confuta in nuce l'avversa domanda di riattivazione del contratto nonché quella di mancanza di inadempimento in capo alla Immobiliare Effecinque, con palmare regolarità della dichiarata risoluzione del mutuo del 2011”.
Quanto, poi, alla mancata considerazione dei pagamenti ricevuti da GSE, si è giustamente osservato: “I pagamenti intervenuti successivamente alla risoluzione del contratto hanno l'unico effetto di ridurre il quantum debeatur, conformemente alla sentenza di prime cure. Gli stessi pagamenti intervenuti dopo la sentenza non possono stravolgere la stessa, potendo essere parificati unicamente ad adempimenti spontanei alla stessa, provenienti da terzi, quindi riducendo ulteriormente le pretese della deducente in sede di eventuale esecuzione.”.
Quindi, la somma da corrispondersi a favore della creditrice deve essere rideterminata come segue:
€ 233.928,41 quale residuo debito sul mutuo del 2008;
pagina 11 di 13 € 126.623,47 quale residuo debito sul finanziamento in apertura di credito;
€ 231.495,12 quale residuo dovuto sul mutuo del 2011,
e così in totale: € 592.047,51.
Oltre interessi come da sentenza impugnata, da confermarsi sul punto.
Per quanto concerne la regolazione delle spese, è certo necessario, nella presente sede, disporne una regolamentazione complessiva. Infatti, in tema di regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante alla condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa dal giudice d'appello (Cass. 29 settembre
2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356).
Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10 settembre 2004, n.
18255). È egualmente unitario e globale il criterio, allorché il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti. In tale caso, l'unitarietà e la globalità del criterio della soccombenza comportano che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice (Cass. 23 agosto 2011, n. 17523; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052), in favore della quale il giudice è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Tanto premesso, valutati i risultati ottenuti dalla parte appellante sia in primo che in secondo grado, di prevalente soccombenza rispetto alle difese svolte da parte creditrice, si reputa opportuno disporre la compensazione per entrambi i gradi solo di un quarto delle spese di lite, che per i tre quarti devono essere posti a carico di parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore della lite, considerando i valori medi e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta nella presente fase.
P.Q.M.
pagina 12 di 13
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da ed avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Monza in data 14 settembre 2023, n. 1925, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 1925/2023 del Tribunale di Monza in data 14 settembre 2023, pubblicata in data 15 settembre 2023, ridetermina il credito di parte appellata e Controparte_1
per essa la procuratrice in complessivi € 592.047,51 e quindi, condanna gli Controparte_2
appellanti al pagamento di tale somma, gravata da interessi legali a far tempo dal 1 aprile 2023 e fino al saldo su € 231.495,12, ed a far tempo dal 20 ottobre 2020 fino al saldo, quanto al resto;
condanna gli appellanti alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in €
10.000 per compensi per il primo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ed in €
14.239,00, sempre per intero, quanto al secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Milano, 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Galioto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Composta dai seguenti Consiglieri: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
all'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, in cui le parti hanno insistito nelle sotto riportate conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2843/2023 RG promossa con atto di citazione in appello da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi come da C.F._2 mandato in atti dall'avv. Luca T. Campanella (C.F. ), presso il cui Studio in CodiceFiscale_3
Milano, Viale Lazio n. 26 hanno eletto domicilio
- appellanti - contro e per essa la procuratrice con sede in Milano, Bastioni Controparte_1 Controparte_2
di Porta Nuova n. 19, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi iscritta al R.E.A. P.IVA_1
di Milano al n. 2521466, in persona del procuratore dott. rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. Flavio Garrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo via Gian Maria
Scotti n.11, numero telefax 035.236228 indirizzo p.e.c. Email_1
- appellata -
pagina 1 di 13 In punto a: appello vs. sentenza del Tribunale di Monza in data 14 settembre 2023, n. 1925; rapporti bancari.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria richiesta, domanda ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 1925/2023, emessa dal Tribunale di Monza in data 14.09.2023, pubblicata il successivo 15.09.2023 e notificata via PEC in data 19.09.2023, così giudicare:
In via principale nel merito
Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa,
Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 2697 primo comma c.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa,
Accertata la regolarità dei pagamenti eseguiti da GSE S.p.A. in esecuzione del contratto di cessione del credito relativo al mutuo del 09.06.2011, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
1) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 606.153,40, oggetto di condanna della sentenza qui impugnata Controparte_1
e, in particolare,
2) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 231.495,12, quale residuo capitale del contratto di mutuo del Controparte_1
09.06.2011;
3) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 248.034,80, quale residuo debito del contratto di mutuo Controparte_1 dell'8.02.2008;
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale,
4) dichiarare, comunque, non dovuto da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di fideiussori della debitrice principale il
[...] Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di € 233.928,92, quale residuo debito del Controparte_1 contratto di mutuo dell'8.02.2008 e, con-seguentemente,
pagina 2 di 13 5) dichiarare tenuti i Sigg.ri e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della debitrice principale al pagamento della minor somma Parte_3
che risulterà provata nella sua esatta quantifica-zione all'esito del giudizio;
In ogni caso
6) Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri come previsti per legge”.
Per parte appellata:
“In via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto in atti, limitando ad ogni modo l'esecutività della sentenza di prime cure (Tribunale di
Monza n.1925/2023 pubblicata il 15.9.2023) ad € 596.847,99, oltre interessi di mora, come dedotto in narrativa della comparsa di costituzione, dichiarare inammissibile ogni domanda proposta dalla signora e dal signor Parte_2
avendo i predetti sottoscritto un contratto autonomo di garanzia. Parte_1
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti;
in parziale riforma della sentenza di prime cure (Tribunale di Monza n.1925/2023 pubblicata il
15.9.2023) ridurre il credito di ad € 596.847,99, condannando i signori Controparte_1 Pt_1
e a corrispondere alla deducente detta somma, o il diverso importo
[...] Parte_2 che risulterà di giustizia, oltre interessi dal 21.11.2020 su €.360.552,39 e dall'1.4.2023 su €
236.295,60.
In ogni caso: con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa per il secondo grado, contributo previdenziale ed i.v.a.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione.
Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 19.11.2020 (d'ora in avanti anche solo Parte_4
“UBI” o la Banca) ha chiesto al Tribunale di Monza l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di € 739.058,27, oltre interessi moratori maturati e maturandi al saldo al tasso legale, nei confronti di e quali fideiussori di Immobiliare Parte_1 Parte_2
Effecinque S.r.l.
Cont Il credito agito da ra così rappresentato:
pagina 3 di 13 per € 233.928,92 quale residuo debito del mutuo dell'8 agosto 2008 a rogito Notaio dott. Persona_1
n. rep. 77104 racc. 16465
[...] per € 378.508,88 quale residuo debito del mutuo del 9 giugno 2011 a rogito Notaio dott. Persona_2
n. rep. 9507 racc. 4813; per € 126.623,47 quale residuo debito del contratto di finanziamento mediante apertura di conto corrente bancario con garanzia ipotecaria n. 6075/651; tutti i stipulati dalla debitrice principale e garantiti da fideiussioni Parte_3
rilasciate in atti dagli odierni opponenti.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 5 marzo 2021 i signori ed Pt_1
proponevano opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_2
preliminare, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione, e nel merito, rilevando l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, poiché:
- per il mutuo rep. 77104/2008, la banca avrebbe assentito alla sospensione del pagamento delle rate tra il marzo e il giugno 2020 a causa della pandemia Covid-19, per poi improvvisamente comunicare la decadenza dal beneficio del termine nel successivo settembre, senza considerare nel ricorso monitorio la suddetta sospensione;
- con riferimento all'apertura di credito del 2010, garantita da iscrizione ipotecaria n. 6075/651
l'operazione era finalizzata all'acquisto di un terreno ove ubicati due immobili che sarebbero stati poi locati a terzi, con il cui ricavato sarebbero stati soddisfatti i crediti della banca, ciò che non si sarebbe realizzato per il rifiuto del di Brugherio ad assentire l'attività produttiva del conduttore;
- per Pt_5 tale contratto la in sede monitoria non avrebbe considerato l'accordo di pagamento di € 1.000 al CP_5
mese;
- infine per il mutuo rep. n. 9507 anno 2011, la avrebbe comminato la decadenza dal beneficio CP_5
del termine solo per il ritardo di pagamento di una rata, senza considerare i pagamenti già ricevuti mediante cessione del credito della Immobiliare Effecinque verso GSE S.p.A. per la produzione di energia elettrica tramite impianto fotovoltaico.
Tanto premesso, la parte appellante chiedeva: “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo oggi opposto n. 63/2021 (8698/2020 RG) del Tribunale di Monza per tutti i motivi rappresentati in narrativa;
Nel merito: accogliere la presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e dichiarare non risolto per inadempimento quantomeno il contratto di finanziamento del 9/6/2011 con atto a rogito notaio dott. n. rep 9507. Racc. 4813 oggetto di cessione del credito a favore della Persona_2
pagina 4 di 13 opposta, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 63/2021 (8698/2020 RG) emesso dal
Tribunale di Monza;
Nel merito, in via subordinata: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 63/2021 (8698/2020 RG) del Tribunale di Monza per tutti i motivi esposti in narrativa e accertare la somma effettivamente dovuta a da parte della Parte_4 società Parte_3
Con comparsa in data 8 giugno 2021 si costituiva in lite quale incorporante di Controparte_6
rilevando, in primo luogo, che i contratti di garanzia sottoscritti dagli Parte_4
opponenti non ammettevano la possibilità per i predetti di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante, ed in particolare, con riferimento alla scelta della banca di recedere dai rapporti in essere con la società finanziata. In ogni caso, non era stato mai concordato alcun piano di rientro, che peraltro, anche se così fosse stato, non sarebbe stato adempiuto.
Con riferimento al mutuo del 2008, la banca osservava che, in realtà, la debitrice era già morosa a far tempo dall'ottobre 2019, e dunque, persistendo la morosità da circa un anno, pienamente legittima era da ritenersi la scelta di recedere dal contratto.
Con riferimento, infine, al mutuo del 2011, il rapporto era stato risolto a causa del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, documentato dagli atti ed ammesso dagli stessi opponenti.
I pagamenti effettuati dalla debitrice ceduta erano, in ogni caso, intervenuti in parte dopo l'emissione del titolo monitorio ed alcuni, peraltro, dopo la sentenza, ed in esecuzione del comando ivi contenuto. chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento € 739.058,27 in favore di parte CP_7
opposta.
All'esito dell'udienza dell'1 luglio 2021, il Giudice rigettava l'istanza di sospensiva e invitava le parti ad espletare il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo.
In data 3 maggio 2022 si costituiva il successore a titolo particolare nel rapporto di credito azionato, o
Controparte_1
All'udienza del 16 novembre 2023, il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza della prova testimoniale chiesta dagli opponenti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni invitando le parti, nelle more, a depositare memoria congiunta riassuntiva dei versamenti della debitrice ceduta GSE, ciò che veniva ottemperato dalle parti.
All'udienza del 4 maggio 2023. precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 1925/2023 in data 14 settembre 2023, pubblicata il 15 settembre 2023, il Tribunale di
Monza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
pagina 5 di 13 “1) accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 63/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 12 gennaio 2021 nei confronti di ed Parte_1 Parte_2
2) condanna ed in solido, a pagare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 la somma di € 606.153,40, di cui € 374.658 oltre interessi legali dal 20 ottobre 2020 al saldo ed €
231.495,13 oltre interessi legali dal 1° aprile 2023 al saldo;
3) condanna ed in solido, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 la metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 10.000,00 per competenze,
[...]
oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
4) con sentenza esecutiva”.
A motivo della decisione, il Tribunale riteneva non contestato, da parte degli opponenti, il credito derivante dall'apertura di credito del 28 settembre 2010; per il mutuo contratto nel 2011, vista la memoria congiunta di quantificazione degli incassi da parte della debitrice ceduta GSE, il Tribunale defalcava € 140.770,90 (e ulteriore pagamento nel frattempo intervenuto) dalle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto, dichiarando nel contempo che gli opponenti non erano legittimati ad avanzare domande relative al contratto di finanziamento.
Infine, per il mutuo del 2008, il Tribunale osservava come gli opponenti non avessero fornito prova degli adempimenti.
Il presente grado di appello.
Con atto di citazione in appello notificato in data 19 ottobre 2023 e Parte_1 Parte_2
proponevano appello lamentando:
[...]
- la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe riconosciuto a favore dell'opposta una somma, € 248.034,80 addirittura superiore rispetto a quanto chiesto dalla
Banca (€.233.928,92), incorrendo così in vizio di ultrapetizione;
- l'erroneo opinamento del giudicante, laddove aveva ritenuto non legittimati i garanti ad avanzare domande relative al rapporto sottostante, lamentando, in particolare, la illegittimità della risoluzione del rapporto da parte dell'Istituto di credito;
- la violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto non sarebbero provate le spettanze della creditrice per il mutuo del 2008.
Tanto esposto gli appellanti chiedevano in riforma della sentenza gravata, e previa sospensione ex art. 283 c.p.c. della esecutività della stessa:
“Accertata e dichiarata la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa,
pagina 6 di 13 Accertata e dichiarata la violazione dell'art. 2697 primo comma c.c., per le ragioni tutte esposte in narrativa,
Accertata la regolarità dei pagamenti eseguiti da GSE S.p.A. in esecuzione del contratto di cessione del credito relativo al mutuo del 09.06.2011, per le ragioni tutte esposte in narrativa,
3) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 606.153,40, oggetto di condanna della sentenza qui impugnata Controparte_1
e, in particolare,
4) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € di cui € 231.495,12, quale residuo capitale del contratto di Controparte_1
mutuo del 09.06.2011;
5) dichiarare non dovuto da parte dei Sigg.ri e nella loro Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della debitrice principale il pagamento in favore Parte_3 di dell'importo di € 248.034,80, quale residuo debito del contratto di mutuo Controparte_1 dell'8.02.2008;
In via subordinata nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rassegnate in via principale,
6) dichiarare, comunque, non dovuto da parte dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di fideiussori della debitrice principale il
[...] Parte_3 Parte_3 pagamento in favore di dell'importo di € 233.928,92, quale residuo debito del Controparte_1 contratto di mutuo dell'8.02.2008 e, conseguentemente
7) dichiarare tenuti i Sigg.ri e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della debitrice principale al pagamento della minor somma Parte_3
che risulterà provata nella sua esatta quantifica-zione all'esito del giudizio;
In ogni caso
8) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre oneri come previsti per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Nel giudizio così radicato, si è costituita l'appellata, domandando:
“In via preliminare: rigettare l'avversa istanza di sospensiva in quanto infondata in fatto e in diritto per quanto in atti, limitando ad ogni modo l'esecutività della sentenza di prime cure (Tribunale di
pagina 7 di 13 Monza n.1925/2023 pubblicata il 15.9.2023) ad € 596.847,99, oltre interessi di mora, come dedotto in narrativa della presente comparsa;
dichiarare inammissibile l'eventuale, così come ogni eventuale ulteriore domanda proposta dalla signora e dal signor , avendo i predetti sottoscritto un Parte_2 Parte_1
contratto autonomo di garanzia.
Nel merito: rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto per quanto dedotto in atti;
in parziale riforma della sentenza di prime cure (Tribunale di Monza n.1925/2023 pubblicata il
15.9.2023) ridurre il credito di ad € 596.847,99 condannando i signori Controparte_1 Pt_1
e a corrispondere alla deducente detta somma, oltre interessi dal
[...] Parte_2
21.11.2020 su €.360.552,39 e dall'1.4.2023 su € 236.295,60.
In ogni caso: con vittoria di spese compreso il compenso professionale di causa e per il presente grado, contributo previdenziale ed i.v.a.”
L'appellata in particolare ha rilevato: la fondatezza del primo motivo di gravame, valorizzando tuttavia che l'importo corretto del credito era stato precisato dalla creditrice fin dal ricorso per decreto ingiuntivo (afferma testualmente l'appellata:
“l'avverso motivo coglie nel segno per ciò che concerne la quantificazione del credito della deducente che è effettivamente pari ad € 233.928,92, oltre interessi dal 20.10.2020, ciò indicato, non all'esito dell'istruttoria, come vorrebbe far credere parte appellante, bensì sin dal ricorso monitorio da
[...]
dante causa di Ed infatti, a pagine 2-3 del ricorso ex art.633 cpc, introduttivo del CP_8 CP_1 presente giudizio, si legge: “In particolare la deducente è creditrice delle seguenti somme:... - €
233.928,92 con valuta 20.10.2020 (di cui € 207.980,21 per somma capitale all'8.10.2020), già dedotti
€ 14.105,88 per attualizzazione delle rate conseguenti alla moratoria richiesta da Parte_6
, quale residuo del contratto di mutuo di originari € 500.000,00, pagati contestualmente
[...] all'atto, stipulato in data 8.8.2008, tra la debitrice principale e Controparte_9
con atto a rogito Notaio dott. nn rep. 77104 racc. 16465”);
[...] Persona_1
l'infondatezza del medesimo motivo nella parte in cui, però, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la prova del credito sarebbe stata ricavata dal giudice di primo grado unicamente dall'estratto ex art. 50 T.U.B., mentre in realtà dovrebbero essere richiamati i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza in tema di onere della prova nei contratti di finanziamento, e così testualmente: “L'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto dall'istituto notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione
pagina 8 di 13 esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria” (Cassazione Civile, sez. I 06.11.2019 n.28526).
Più recentemente: “correttamente, d'altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico dell'opposta, in virtù dell'avvenuta produzione di copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale della
Banca; come rilevato dalla Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili CP_5
da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass.,
Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n.
9209)” (Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 2.1.2023 n. 21).
L'istanza di sospensiva è stata rigettata da questa Corte in ragione dell'impianto motivazionale prima facie esente da rilievi critici, e veniva rinviata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per la decisione.
Gli appellanti hanno depositato solo memoria di replica, di cui parte appellata ha contestato l'ammissibilità, avendo la stessa contenuti assimilabili a quelli di una comparsa conclusionale.
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In via preliminare, rileva la Corte che la memoria di replica dimessa dagli appellanti presenta, per larga parte, contenuto riepilogativo delle difese già svolte in giudizio e che, tuttavia, contiene anche osservazioni a contrasto di quanto sostenuto da parte appellata in comparsa conclusionale, sicché, a prescindere dal contenuto ridondante della ridetta riepilogazione, non può essere ritenuta senz'altro inammissibile.
Nel merito, ritiene la Corte, all'esito della disamina degli atti del processo e dei documenti di causa, che l'appello possa essere solo parzialmente accolto, come segue.
Il primo motivo di appello, limitatamente alla lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., viene riconosciuto fondato anche da parte dell'appellata, nella parte in cui il giudice di primo grado ha effettivamente attribuito a favore di un importo addirittura superiore a quello Controparte_1
pagina 9 di 13 richiesto. Per quanto allora riguarda l'importo richiesto per il suddetto titolo, occorre rideterminare l'importo riconosciuto in sentenza in € 233.928,92, respinto il tentativo di di Controparte_1
ottenere un ricalcolo in aumento, in quanto pretesa non oggetto di appello incidentale, e comunque non provata, né tanto meno il tentativo di parte appellante di sostenere che l'importo da restituire sarebbe € 206.707,00, pari alla somma riportata dal piano di rientro, in quanto detta somma, come correttamente osservato da parte appellata, è riportata nel piano di rientro e si riferisce all'ipotesi di adempimento regolare del finanziamento, mentre la somma ingiunta comprende il calcolo degli interessi passivi maturati.
Non è invece fondato il secondo motivo di appello, laddove la parte appellante lamenta violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si è condivisibilmente richiamata anche parte appellata (in particolare la recente ordinanza della Corte di Cassazione n.
21/2023), in caso di finanziamento, l'onere probatorio è soddisfatto, da parte del creditore, producendo il contratto di finanziamento ed allegando l'inadempimento, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuta soddisfazione del credito restitutorio. Quanto all'apertura di credito garantita da iscrizione ipotecaria n. 6075/651, risponde a verità quanto contestato da parte appellata, vale a dire che l'importo della somma maturata a debito non è stato contestato da parte appellante in primo grado, tanto che perfino nella memoria di replica depositata nel presente grado di giudizio si dà atto di non averla contestata.
Venendo al successivo e terzo motivo di appello, ed in particolare, quanto alla doglianza per cui il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto gli appellanti non legittimati ad eccepire l'insussistenza dell'inadempimento e quindi – limitatamente al rapporto del 2011 – la non legittimità della risoluzione comminata dalla banca, discendente dalla qualificazione in termini di fideiussione, e non di contratto autonomo di garanzia, della fideiussione prestata dagli appellanti, la stessa è da reputarsi senz'altro infondata infondata in quanto vi era alla clausola 9 - comunque - deroga convenzionale alla facoltà di sollevare eccezioni relativamente alla scelta della banca di recedere dal contratto di finanziamento.
La garanzia, peraltro, aveva senz'altro i connotati del contratto autonomo di garanzia, laddove si prevedeva, in aggiunta alla predetta deroga, anche il diritto della banca di escutere la garanzia a prima richiesta e nonostante l'opposizione del debitore, ed inoltre, l'insensibilità dell'obbligazione del garante alle vicende, anche in termini di annullamento o revoca, del debito principale. Si veda in particolare, la clausola n. 2 che si riproduce di seguito:
pagina 10 di 13 Lo schema di garanzia sottoscritto dagli odierni appellanti, in altri termini, conteneva anche sotto tale aspetto una evidente deroga al principio di stretta accessorietà della garanzia fideiussoria sancito dall'art. 1945 c.c., al di là dei ripetuti richiami effettuati dalla difesa degli stessi alla definizione dell'obbligazione assunta come “solidale”.
Con riferimento poi all'illegittima risoluzione del rapporto con riferimento al mutuo del 2011, salvo quanto osservato a proposito della deroga convenzionale alla facoltà dei fideiussori di censurare la decisione della banca di esercitare il diritto alla risoluzione contrattuale, è da condividersi quanto controdedotto dalla creditrice a proposito della scelta, nonostante la natura non ingente dell'insoluto relativamente al mutuo in oggetto, di recedere dal rapporto, che appare tutt'altro che improntata a malafede, così come rilevato da parte appellante, a fronte di forti indicatori dello stato di difficoltà finanziaria della debitrice: “Tanto discende dagli inadempimenti agli altri rapporti inter partes, ossia il contratto di mutuo dell'8.2.2008 (doc.9 fasc. mon.) rispetto al quale controparte ha confessato in atto di citazione (cfr. pag. 3) l'insolvenza delle rate dall'ottobre 2019 e l'apertura di credito ipotecaria del
28.9.2010 (doc. 6 fasc. mon.), in ordine alla quale l'opponente ha ammesso nuovamente
l'inadempimento affermando di aver proposto un piano di rientro rateale confessando altresì la propria crisi di liquidità (cfr. pag. 5 avversa citazione di prime cure). Non solo, la lettera b dello stessa richiamata clausola n.9 prevede la risoluzione laddove la capacità cauzionale dell'immobile ipotecato diminuisca, il che si è nuovamente verificato nel caso di specie in seguito agli inadempimenti Contr degli altri due contratti di causa. Ed infatti, veva iscritto, in forza del contratto del 2011, ipoteca di secondo grado sui cespiti in Brugherio censiti al foglio mappale 206 subalterni 11, 12, 13; il primo immobile (subalterno 11) è gravato da ipoteca di primo grado derivante dal finanziamento del 2008, mentre sugli altri due beni (subalterni 11 e 12) è iscritta ipoteca di primo grado a garanzia dell'apertura di credito. Tale ricostruzione confuta in nuce l'avversa domanda di riattivazione del contratto nonché quella di mancanza di inadempimento in capo alla Immobiliare Effecinque, con palmare regolarità della dichiarata risoluzione del mutuo del 2011”.
Quanto, poi, alla mancata considerazione dei pagamenti ricevuti da GSE, si è giustamente osservato: “I pagamenti intervenuti successivamente alla risoluzione del contratto hanno l'unico effetto di ridurre il quantum debeatur, conformemente alla sentenza di prime cure. Gli stessi pagamenti intervenuti dopo la sentenza non possono stravolgere la stessa, potendo essere parificati unicamente ad adempimenti spontanei alla stessa, provenienti da terzi, quindi riducendo ulteriormente le pretese della deducente in sede di eventuale esecuzione.”.
Quindi, la somma da corrispondersi a favore della creditrice deve essere rideterminata come segue:
€ 233.928,41 quale residuo debito sul mutuo del 2008;
pagina 11 di 13 € 126.623,47 quale residuo debito sul finanziamento in apertura di credito;
€ 231.495,12 quale residuo dovuto sul mutuo del 2011,
e così in totale: € 592.047,51.
Oltre interessi come da sentenza impugnata, da confermarsi sul punto.
Per quanto concerne la regolazione delle spese, è certo necessario, nella presente sede, disporne una regolamentazione complessiva. Infatti, in tema di regolamento delle spese processuali da parte del giudice d'appello, il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., letto alla luce del principio dell'infrazionabilità della domanda, comporta che, nella domanda di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante alla condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, deve ritenersi implicita la richiesta di regolamento anche di quelle di primo grado e la soccombenza deve essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, all'esito della lite decisa dal giudice d'appello (Cass. 29 settembre
2011, n. 19880), senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito favorevole (Cass. Sez. 6-3, 18 maggio 2021, n. 13356).
Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio ex art. 91 c.p.c. il giudice che ritesse la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice, in altro grado (Cass. 17 gennaio 2007, n. 974; Cass. 7 luglio 2006, n. 15557; Cass. 10 settembre 2004, n.
18255). È egualmente unitario e globale il criterio, allorché il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti. In tale caso, l'unitarietà e la globalità del criterio della soccombenza comportano che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice (Cass. 23 agosto 2011, n. 17523; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4052), in favore della quale il giudice è tenuto a provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.
Tanto premesso, valutati i risultati ottenuti dalla parte appellante sia in primo che in secondo grado, di prevalente soccombenza rispetto alle difese svolte da parte creditrice, si reputa opportuno disporre la compensazione per entrambi i gradi solo di un quarto delle spese di lite, che per i tre quarti devono essere posti a carico di parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento al valore della lite, considerando i valori medi e tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta nella presente fase.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da ed avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Monza in data 14 settembre 2023, n. 1925, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 1925/2023 del Tribunale di Monza in data 14 settembre 2023, pubblicata in data 15 settembre 2023, ridetermina il credito di parte appellata e Controparte_1
per essa la procuratrice in complessivi € 592.047,51 e quindi, condanna gli Controparte_2
appellanti al pagamento di tale somma, gravata da interessi legali a far tempo dal 1 aprile 2023 e fino al saldo su € 231.495,12, ed a far tempo dal 20 ottobre 2020 fino al saldo, quanto al resto;
condanna gli appellanti alla rifusione dei tre quarti delle spese di lite, che liquida, per l'intero, in €
10.000 per compensi per il primo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, ed in €
14.239,00, sempre per intero, quanto al secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Milano, 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente
Dott.ssa Marianna Galioto
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