Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3334 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 5233/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 5666/2018 del Tribunale di Napoli, pronunziata l'8/6/2018, iscritto al n. 5233/2018 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato ex lege in Napoli, alla Via Diaz n. 11;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 di procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Sergio Cenni (c.f.
) e dall'avv. Stefano Pellegrino (c.f. ); C.F._1 C.F._2
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società premesso di essere un'impresa specializzata nella rimozione, trasporto e Controparte_1 custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e di aver ricevuto in deposito diversi veicoli, in forza di verbali di affidamento, ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponendo che:
1
• con atto n. 51/R/04 3 del 3/12/2004 la , in esecuzione dell'art. 38 del D.L. 30 CP_2 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, aveva venduto alla ricorrente una serie di veicoli ai fini della rottamazione, secondo quanto previsto dalla citata disposizione di legge;
• la Corte Costituzionale aveva dichiarato, con sentenza n. 92 del 22/5/2013, l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 della L. 269/2003 nella parte in cui prevedeva, in relazione alle somme maturate dal custode-acquirente per la custodia pregressa alla rottamazione, un considerevole abbattimento rispetto ai criteri e modalità previste dall'art. 12 del D.P.R. n.
571/1982.
Per tali ragioni la ricorrente ha chiesto il pagamento del compenso ad essa spettante, determinato in
€ 165.496,98 oltre IVA, o quello ritenuto dovuto, anche in via equitativa. In particolare, la ricorrente ha dedotto di avere diritto a tale somma o quale compenso derivante dagli atti adottati dalla , ai sensi e per gli effetti del più volte citato articolo, ovvero a titolo di danni ex artt. CP_2
1337 e 1338 c.c. avendo la P.A. “ingenerato nel custode un ragionevole incolpevole affidamento, in virtù del quale lo stesso ha eseguito la propria prestazione, acquistando i veicoli e, successivamente, rottamandoli”, o, ancora a titolo di danni “per non aver la P.A. ottemperato integralmente a quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 38 L. 236/2003 ovvero per non aver effettuato i dovuti controlli sul proprio personale “, o, infine, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento.
Si è tempestivamente costituita l'amministrazione resistente eccependo: 1) il difetto di giurisdizione;
2) l'infondatezza delle avverse pretese per assenza di titolo (in difetto di provvedimento di alienazione del Prefetto) 3) la nullità/ annullabilità ed inefficacia del contratto;
4)
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle pretese per difetto di prova;
5) l'inadempimento, per mancanza di diligenza nella custodia, dell'attore deducendo che la demolizione dei reperti e le irregolarità dell'operato della commissione prefettizia impediva qualunque valutazione sia sulla effettuazione che sulla qualità e correttezza di questa, elemento imprescindibile per liquidazione dei compensi a tariffa ordinaria ex art. 12 del D.P.R. 571/1982; 6) l'infondatezza della domanda perché la declaratoria di incostituzionalità della norma non comporta la automatica applicazione delle tariffe contemplate nel D.P.R. n. 571/1982; 7) la prescrizione del diritto di credito della società attrice.
Per tali ragioni la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda avversa. In via riconvenzionale l'amministrazione resistente ha eccepito la compensazione del credito vantato dalla società
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ricorrente con il credito del Ministero per le penali applicate a causa dell'inadempimento agli obblighi assunti dalla società con i contratti n. 18557/2010 e 18642/2010 e ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società al pagamento in proprio favore, delle somme dovute a tale titolo, in virtù dei decreti prefettizi di applicazione delle penali.
Disposto il mutamento del rito, richiedendo la controversia un'istruttoria non sommaria, con la sentenza impugnata il Tribunale ha così deciso: “1) Accoglie la domanda della società attrice e per
l'effetto condanna gli enti convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
163.357,12, oltre IVA, come per legge, ed oltre interessi legali, da calcolarsi sulla sola sorta capitale, a decorrere dal 21/9/05 fino al soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale degli enti convenuti;
3) Condanna le amministrazioni convenute alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che si liquidano in € 350,00 per spese ed € 11.810,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Sergio Cenni e Stefano
Pellegrino, dichiaratisi anticipatari;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate in corso di causa
e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.”.
A sostegno della decisione il primo Giudice ha osservato che:
• il credito dell'attrice non poteva trovare fondamento nei contratti di alienazione dei veicoli ex art. 38 d.l. 269/2003, giacché, per effetto della sentenza n. 92/2013 della Corte
Costituzionale, erano caducati anche i provvedimenti emessi nell'ambito della procedura straordinaria di alienazione (così CdS 3181/2014) ed i contratti stipulati;
• spettava comunque il compenso – da calcolarsi in base alle tariffe richiamate dal d.P.R.
571/1982 - per la custodia fino al 3/12/2004, data di cessione dei veicoli, che trovava fondamento negli atti di affidamento;
• il diritto al compenso sorgeva al termine della custodia ed era soggetto al termine di prescrizione decennale, che alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio
(3/4/2014) non era ancora decorso;
• era infondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal;
Parte_1
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• era dunque dovuta, per la custodia dei veicoli, la somma di Euro 163.357,12 oltre interessi dal 21/9/2005, correttamente determinata dal CTU sulla base delle tariffe contenute nel decreto del Prefetto del 30/12/2008, dell'8/2/2010 (riguardante il periodo 1/10/2001 –
31/12/2008);
• il controcredito della P.A., opposto in compensazione e posto a fondamento della domanda riconvenzionale, era già stato in precedenza compensato con altro credito dell'attrice di €
7.699,20.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di citazione notificato Parte_1 il 30/10/2018, deducendo che:
• il Tribunale, pur ritenendo che i contratti fossero nulli, aveva comunque dato loro rilievo sotto diversi profili, provvedendo ad un'”illegittima eterointegrazione”;
• la domanda di pagamento non poteva essere accolta, in base al solo affidamento dei veicoli, per difetto di prova, in quanto, per alcune categorie di veicoli le spese non potevano essere imputate al (veicoli sequestrati a seguito di incidente stradale per i Parte_1 quali non erano state contestate violazioni del codice della strada, veicoli sottoposti a sequestro penale, ecc...);
• erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inadempimento, in quanto dagli atti dei procedimenti penali potevano trarsi elementi per ritenere che l'attività di custodia non era stata svolta correttamente;
• in difetto di decreto di confisca, la domanda di pagamento del custode non poteva trovare accoglimento;
• il termine di prescrizione del diritto al compenso decorreva non dalla cessazione della custodia, bensì da ogni singolo giorno;
• il Tribunale aveva erroneamente escluso la possibilità per il CTU di liquidare il compenso in base alla circolare prefettizia n. 152/2510/V/2 Sett.E del 6.11.1998, ritenendo che fosse documento interno e che quindi doveva essere prodotto dalla parte nei termini di legge e non potesse essere acquisito dal consulente.
Per tali motivi l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare le domande ex adverso
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proposte in primo grado in quanto inammissibili, infondate e non provate, oltrechè parzialmente prescritte.
In subordine riconoscere al ricorrente la minor somma da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo CTU, a titolo di ingiustificato arricchimento per la custodia espletata riguardo ai soli mezzi oggetto di sequestro amministrativo effettuato da pubblici ufficiali appartenenti al Parte_1
, nei limiti della maturata prescrizione. Parte_1
Spese del doppio grado come per legge.”.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 18/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo termini ex art. 190 comma
2° c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente deve osservarsi che l'Avvocatura dello Stato si è costituita per “il
[...]
e l' in persona dei rispettivi legali rapp.ti CP_3 Controparte_4
Contr p.t.”, considerati, dunque, come due soggetti distinti;
in realtà l' costituisce un'articolazione del , sicché può ritenersi che l'unico soggetto realmente parte del processo (e Parte_1 nei confronti del quale sono destinati a prodursi gli effetti della sentenza) sia quest'ultimo.
I motivi di appello
Il primo motivo di appello è infondato.
Differentemente da quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale non ha eseguito alcuna eterointegrazione del contratto nullo poiché, rigettata la domanda principale proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 38 del decreto legge n. 269/2003, ha accolto la domanda subordinata autonomamente formulata ai sensi degli artt. 11 e/o 12 del d.P.R. n. 571/82, ossia dell'unica fonte applicabile a seguito della parziale pronuncia di incostituzionalità dell'art. 38.
Ed infatti, una volta intervenuta tale pronuncia di illegittimità, non per questo è venuto meno il diritto del custode al compenso;
anzi la sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto illegittima la procedura che avrebbe determinato una decurtazione dei compensi altrimenti dovuti ai custodi.
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Né il diritto al compenso può venir meno per effetto dell'annullamento in via di autotutela di tutti gli atti relativi alla procedura di cui all'art. 38 l. 326/2003, operato dal competente funzionario prefettizio o, comunque, come ritenuto dal Tribunale, per la caducazione di tutti gli atti emessi in applicazione delle norme dichiarate illegittime.
Dunque, è corretta la qualificazione che il Tribunale ha dato alla domanda proposta dalla
[...]
È appena il caso di aggiungere che inammissibile sarebbe stata la domanda ex art. 2041 CP_1
c.c., pure proposta in via subordinata dalla società, essendovi un altro titolo per richiedere il compenso.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, relativo al fatto che non tutte le spese sarebbero di competenza del , giacché conseguenti a sequestri penali o ad altre Parte_1 situazioni delle quali lo stesso non risponderebbe.
Sul punto va osservato che, in numerose controversie analoghe alla presente, questa Corte ha osservato che l'art. 11 del d.P.R. 571/1982, che prevede che le spese di custodia debbano essere anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, è una norma correlata alla sola pretesa per le anticipazioni delle indennità di custodia, ma non esclude invece la diversa legittimazione del ove le indennità non siano più richieste a Parte_1 titolo di anticipazione. Sul punto si è espressa anche la Cassazione, secondo la quale: “In questa direzione appare esaustiva e condivisibile la ricostruzione della disciplina in materia offerta da
Cass. n. 9394 del 2015, che, sebbene in relazione al contenuto della domanda ivi proposta, abbia confermato la legittimazione dell'amministrazione, il cui personale aveva provveduto al sequestro dei veicoli, ha però offerto gli argomenti per la conclusione secondo cui il debitore finale dell'indennità di custodia debba essere comunque individuato nel . Infatti, Parte_1
l'art. 17 della legge n. 689/1981 dispone al comma 2 che sia il Prefetto il destinatario del rapporto relativo alle violazioni amministrative previste dal codice della strada, aggiungendo al comma 5 che colui che procede al sequestro debba immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei commi precedenti, inviandole il processo verbale di sequestro. Il comma successivo poi prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, sarebbero stati indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza, ed il comma ancora seguente precisa che con lo stesso decreto sarebbero state stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art.
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione
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o distruzione delle stesse, nonché la destinazione delle cose confiscate. Il decreto de quo è stato poi emanato ed è appunto il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Mentre i primi quattro commi dell'art. 13 della legge n. 689/1981 si occupano specificamente di disciplinare le modalità di sequestro, il
D.P.R. n. 571 del 1982, all'art. 1, secondo capoverso, prevede che: "Gli uffici periferici dei
Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, comma 1, sono indicati come segue: .... Ministero dell'interno: le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: .... norme sulla circolazione stradale" (T.U. approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche e relativo regolamento di esecuzione). Il successivo art. 7, commi 1 e 3, disciplina le ipotesi in cui le cose sequestrate vengono "custodite" o
"nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" (comma 1), ovvero,
''Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al comma 1, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito" (comma 2). L'art. 8, primo e secondo comma, prevede che:
"Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui a comma 1 dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposito al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7, (comma l). I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro (comma 2)". L'art. 11 prevede che: "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" (comma 1), ma prevede altresì che (comma 3) "La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nell'art. 18, comma 1 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione (comma 3) " .
L'art. 12 poi dispone che "Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato
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ai sensi dell'art. 7, comma 3 ovvero dell'art. 8, comma 1, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate" (comma 1) e che "Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nell'art. 18, comma 1 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli" (comma 2). Infine, "La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui all'art. 18, comma 1 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute" (comma 3). Il primo comma dell'art. 15 aggiunge poi che: "Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata c:opia autentica dell'ordinanza.", ed infine l'art. 16 prevede che "Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne informano
l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti", rendendo evidente come in entrambi i casi si tratti di provvedimenti che vanno adottati dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 689/1981 che, per quanto rileva in questa sede, è il Prefetto. Dal riportato quadro normativo emerge in primo luogo che il
"debitore" delle spese di custodia della cosa sequestrata (nella specie, dei veicoli sequestrati) è sì
l'autore dell'illecito amministrativo (nella specie, della violazione al codice della strada), o dell'eventuale obbligato in solido, o del soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro, ma che l'anticipazione di dette spese prefigura un rapporto di natura civilistica - sia pure conseguente alla commissione di un illecito amministrativo - tra la pubblica amministrazione che ha anticipato le spese medesime, titolare del diritto al rimborso
(recupero), e il soggetto debitore, obbligato al rimborso. La ratio dell'obbligo di anticipazione a carico "dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" sta nei concorrenti principi di imputazione dell'attività degli agenti dell'Amministrazione nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni all'amministrazione di appartenenza, nonché di responsabilità diretta, lato sensu, di quest'ultima per tale attività che, se comportante spese, obbliga l'amministrazione che la svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero. Trattasi però di anticipazione, il che conferma,
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anche dal punto di vista letterale che una volta venute meno le esigenze correlate all'adozione del sequestro, come nel caso in cui sia disposta la restituzione ovvero la confisca del bene sequestrato, la pretesa del custode non possa più essere avanzata nei confronti dell'autorità il cui personale abbia provveduto al sequestro, ma debba essere indirizzata verso l'autorità di cui all'art. 18 co. 1 della legge n. 689/1981, che nel caso di specie corrisponde alla , e quindi al CP_2 [...]
. Nella vicenda in esame, con la convenzione del 23 febbraio 2000, è stata evidenziata la Parte_1 necessità di addivenire alla demolizione dei veicoli di cui all'elenco allegato, tra i quali rientra, per essere incontestata la circostanza, anche quello per il quale è stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, e ciò sul presupposto della ormai inutilità del permanere della custodia. Il Ministero dell'interno ha quindi alienato i veicoli stessi alla odierna ricorrente, al fine di permetterne la rottamazione, regolando altresì il pagamento dell'indennità di custodia, da intendersi riferita, come dispone l'art. 8 della stessa convenzione, a tutto il periodo per il quale il veicolo era risultato affidato (…). Trattasi peraltro di uno schema negoziale (…) giustificato alla luce della previsione di cui all'art. 17 ultimo comma del DPR n. 571/1982 (che consente la distruzione delle cose sequestrate nel caso di pericolo per la salute pubblica) e che nella sostanza risulta avere anticipato la scelta successiva del legislatore di cui all'art. 1 comma 312 della legge n. 311/2004” (cfr. Cass.
n. 25643/2022).
Alla luce di quanto sopra affermato, deve ritenersi non sussistente nella fattispecie un'ipotesi di anticipazione delle spese di custodia, questa essendo venuta meno per intervenuta confisca o alienazione e rottamazione dei veicoli, secondo lo schema delineato dall'art. 17 del d.P.R.
571/1982: tutti gli automezzi in oggetto erano, infatti, stati ceduti dalla alla Controparte_6 società appellata, in esecuzione dell'art. 38 d.l. 269/2003. Deve pertanto ritenersi prodotto, nonostante la pronuncia di incostituzionalità parziale dell'art. 38 cit., l'effetto legalmente estintivo dei rapporti di custodia, con la conseguenza che per tutti i veicoli in oggetto non si versa più in ipotesi di anticipazione, per cui l'indennità definitiva, indipendentemente dal soggetto che ha provveduto al sequestro, per violazioni comunque del codice della strada, deve essere posta a carico dell'autorità di cui all'art. 18 co. 1 della legge n. 689/1981 che, nel caso di specie, corrisponde alla e quindi al . CP_7 Parte_1
Con un ulteriore motivo di appello il afferma che, in difetto di decreto di liquidazione e di Parte_1 confisca, non poteva essere ottenuta alcuna indennità di custodia, ma proposta esclusivamente azione di indebito arricchimento.
Anche tale motivo è infondato.
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Il Tribunale non si è pronunciato su tale questione perché ha ritenuto sussistente il diritto all'indennità a sensi degli artt. 11 e 12 d.P.R. 571/1982, sicché null'altro era necessario aggiungere.
Essendo stato rigettato il primo motivo di impugnazione, relativo proprio al rapporto di custodia, è evidente che anche il presente motivo non può che essere rigettato.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che anche in assenza del provvedimento di liquidazione il custode può rivolgersi al giudice civile per ottenere il pagamento del compenso (Cass. 15602/2007; Cass. 9033/2008).
Con il quarto motivo di impugnazione si sostiene che il custode non avrebbe dato prova dell'adempimento e della diligenza nell'adempimento, a fronte del quadro di illegittimità emerso nel corso delle indagini penali. Il motivo, come formulato, è inammissibile, in quanto si esaurisce nel rinvio a stralci degli atti del procedimento penale, senza che venga indicata alcuna specifica corrispondenza tra i fatti contestati all'amministratore della custode e le prestazioni di cui si chiede la remunerazione;
in altri termini, alla luce del motivo di appello non è possibile stabilire se i fatti contestati nei vari procedimenti penali di cui si fa menzione siano in qualche modo connessi con le prestazioni che hanno generato i crediti oggetto del presente procedimento.
In ogni caso, la prova dell'adempimento è data dalla produzione in giudizio dei verbali di sequestro
(che indicano la data di inizio della custodia) e dei verbali di rottamazione (che indicano la data di cessazione della custodia); la suddetta documentazione, comprovante l'effettività della custodia, è stata poi esaminata e verificata anche dal CTU.
Quanto allo stato di conservazione dei veicoli, l'eccezione di inadempimento è generica:
l'amministrazione avrebbe dovuto indicare per ciascun veicolo le condizioni in cui si trovava all'atto del sequestro e quelle all'atto della rottamazione, senza considerare che ove sia stata stabilita la custodia in area scoperta, il deterioramento dei veicoli meccanici con il trascorrere del tempo, per effetto anche deli agenti atmosferici, è addirittura fisiologico.
Con altro motivo di appello il critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto, per la determinazione del quantum, di fare affidamento alle conclusioni del Ctu che non ha preso in considerazione, ai fini della tariffa applicabile, la circolare prefettizia n. 152/2510/V/2^ sett. E del 6.11.1998, della quale il convenuto ha chiesto, durante le operazioni peritali, Parte_1
l'applicazione.
Anche tale motivo di appello è infondato. Ed infatti, gli usi (anche quelli normativi, a maggior ragione quelli locali) in base ai quali, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 571/1982, vanno liquidati devono
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essere provati dalle parti che vi hanno interesse (ex multis Cass. 11127/2022; Cass. 4853/2007); circostanza sufficiente ad escludere la possibilità per il CTU di prendere in considerazione o di acquisire documenti non prodotti tempestivamente dalle parti. Dunque, trattandosi di atto amministrativo meramente interno, come tale, non poteva essere acquisito dal Giudice né tantomeno dal CTU per il calcolo del quantum richiesto, ma doveva essere depositato dalla parte interessata nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., cosa non avvenuta.
Con l'ultimo motivo di appello si sostiene che la prescrizione decennale doveva ritenersi decorrente da ogni singolo giorno di custodia.
Tale motivo è infondato in quanto la decisione del Tribunale ha fatto applicazione di un principio inaugurato dalla decisione Cass. 13673/2003 e ribadito in numerose altre pronunce (Cass.
5752/2007; Cass. SS.UU. 16755/2014), principio al quale questa Corte intende dare continuità, secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di custodia, avvenuto nella specie nel 2004 con la rottamazione dei veicoli.
L'appello deve quindi essere rigettato.
Sulle spese di lite
Al rigetto dell'appello consegue la condanna del al pagamento delle spese Parte_1 del presente grado di giudizio da liquidarsi in base ai parametri indicati nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 per i giudizi di valore compreso tra Euro 52.001 ed Euro 260.000 in assenza di nota e nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia: € 2.800,00
Fase introduttiva del giudizio: € 1.800,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 3.500,00
Fase decisionale: € 5.000,00
Compenso tabellare (valori medi) € 13.100,00
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
[...]
, appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5666/2018, pronunziata l'8/6/2018:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
11 NRG 5233/2018
2. condanna il al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio che liquida in Euro 13.100 per compenso professionale ed Euro 1.965 per spese generali, con attribuzione ai difensori, avv.ti Sergio Cenni e Stefano Pellegrino in parti uguali tra loro;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 24.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
12