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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3263/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 12.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Stilo, alla Via G. Marconi II Trav., presso lo studio dell'Avv.
Marrapodi Antonio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. AUTIERI MASSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Locri, in Via Matteotti n. 48;
resistente
nonché contro
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Firenze n. 36, presso lo studio dell'Avv. MURATORE
LAURA AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di titolare di un'azienda agricola denominata “Azienda Agricola di
Metastasio Cosimo” con sede legale in Stilo (RC) Via Mazzini;
dedotto che, in data 14.02.2024, l' , gli notificava provvedimento di CP_1
“Accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, prot. .6700.06.02.2024.0064792 del 06.02.2024” con il CP_1
quale gli intimava il pagamento delle ritenute previdenziali relative alla posizione dei propri dipendenti e, contestualmente, indicava la modalità di pagamento per sanare l'inadempienza; allegato che, nello specifico, l'ente specificava che il pagamento doveva avvenire tramite modello F35 direttamente in favore dell'agente di riscossione, nel termine massimo di tre mesi, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative accessorie;
evidenziato che in data 03.5.2024, entro il termine perentorio dei tre mesi, effettuava il pagamento tramite modello F35 e successivamente, in data
28.06.2024, trasmetteva all'ente copia del versamento effettuato all' dedotto che, già in data 13.5.2024, Controparte_3
comunicava tramite intermediario all' , agricomunicazione attestante il CP_1
pagamento effettuato e che l'istituto, in data 14.5.2024, accettava la comunicazione summenzionata, invitandolo ad accertare presso l'Agente della Riscossione che le somme versate fossero attribuite effettivamente ai
Pag. 2 di 7 periodi richiesti;
evidenziato che, come suggerito dall' , chiedeva CP_1
all'agente della riscossione la corretta imputazione del pagamento effettuato e che l , in riscontro alla richiesta, Controparte_2
attestava che il pagamento effettuato era stato regolarmente registrato a titolo di acconto sulla cartella di riferimento;
lamentato che, in data
17.10.2024, l' gli notificava ordinanza ingiunzione n. OI-002821786 CP_1
relativa alla sanzione amministrativa per le violazioni accertate, contestando la mancata prova del pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, l'insussistenza di scritti difensivi e la ritualità degli atti di notificazione;
allegato che in data
21.10.2024 provvedeva ad inviare all istanza di autotutela con CP_1
allegata la prova del pagamento;
lamentato che l'istituto, in data
25.10.2024, confermava la sanzione evidenziando che il pagamento di €
687,40, effettuato con F35 del 3.5.2024, confluiva “correttamente nella cartella 394-2022-00036035-75, come attestato dall'agenzia delle entrate e riscossioni, ma non nei periodi accertati per come richiesto” e che il pagamento risultava imputato per “€ 542.38 al periodo III/2020
(31417212020327404810/8124) ed € 145,02 al periodo
IV/2020(31417212020427404811/8124). Nulla risulta essere stato imputato al periodo II/2021(31417212021227611683/8124)”, addebitando ogni responsabilità all'ente riscossore;
dedotto che il pagamento era stato effettuato a copertura dei periodi oggetto di contestazione;
concludeva chiedendo “- Disporre, per le ragioni in premessa specificate,
l'abbinamento e la totale imputazione dei periodi a copertura delle ritenute delle quote a carico dei lavoratori per i periodi intimati nell'atto di diffida, cioè 3° trimestre 2020, 4° trimestre 2020 e 2° trimestre 2021, al fine di
Pag. 3 di 7 richiedere all'Ente creditore il discarico amministrativo degli atti posti in essere e l'annullamento da parte dello stesso del procedimento coattivo e della sanzione, notificati tramite ordinanza di ingiunzione n. OI-
002821786”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l eccependo il difetto di CP_4
legittimazione passiva e chiedendo “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per i motivi sopra esposti, emettendo ogni consequenziale statuizione”.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' In particolare, si evidenzia che l'ente di riscossione è CP_4
adiectus solutionis causa e pertanto ente legittimato a ricevere il pagamento delle somme oggetto dell'atto di accertamento n.
.6700.06/02/2024.0064792, come specificato peraltro dallo stesso CP_1
ente impositore nel provvedimento di accertamento. In tale atto difatti si invitava il ricorrente al pagamento delle somme a mezzo F35 in favore dell'ente di riscossione, essendo state le somme iscritte a ruolo, relativamente alla cartella n. 39420220003603575 000. Risulta d'altronde dalla lettura degli atti di causa che è la stessa che ha provveduto CP_4
all'imputazione delle somme versate. Ne consegue dunque che sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell' con riferimento Controparte_5
all'oggetto del giudizio.
Pag. 4 di 7 2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con ordinanza ingiunzione n. OI-002821786, relativa ad atto di accerta- mento n. .6700.06/02/2024.0064792 del 06.02.2024, l' ha CP_1 CP_1
intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 470,67, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate con il predetto provvedimento.
Ebbene, è provato agli atti di causa che il ricorrente ha provveduto mediante modello F35 all'integrale pagamento delle somme contestate con l'atto di accertamento summenzionato.
È depositato in atti l'accertamento prot. n. .6700.06/02/2024.0064792 CP_1
del 06.02.2024 con cui l' contestava il mancato versamento delle CP_1
ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per un totale di € 687,40, per i seguenti periodi: 1) DMAG 2020/3 per €
228,60; 2) DMAG 2020/4 per € 297,91; 3) DMAG 2021/2 per € 160,89.
Si dà peraltro atto che le somme dovute erano confluite nella cartella di pagamento 394-2022-00036035-75 e che pertanto si doveva provvedere al pagamento mediante modello F35.
L'atto di accertamento, per come anche provato dall'avviso di ricevimento prodotto dall' in allegato alla propria memoria di costituzione, risulta CP_1
notificato in data 14.2.2024.
Il ricorrente ha dato piena prova di aver provveduto, in data 3.5.2024, mediante modello F35, al pagamento integrale della somma richiesta con l'atto di accertamento entro il termine di mesi tre dalla notifica e, per tale motivo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, c.
1-bis d.l. 638/83, non risultava assoggettabile a sanzione.
Pag. 5 di 7 Ne consegue dunque l'assoluta illegittimità della sanzione irrogata dall' con l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. CP_1
D'altronde l' , non contestando l'avvenuto pagamento, ha sostenuto CP_1
che l'irrogazione della sanzione sarebbe stata legittima, avendo l' CP_4
“imputato €542.38 al periodo III/2020 (31417212020327404810/8124) ed
€ 145,02 al periodo IV/2020(31417212020427404811/8124). Nulla risulta essere stato imputato al periodo II/2021(31417212021227611683/8124)”.
Tale imputazione, non contestata nel presente giudizio dall e anzi CP_4
risultante dall'estratto di ruolo prodotto dall'ente riscossore, risulta tuttavia illegittima.
Difatti, le ragioni di siffatta imputazione non sono state addotte dagli enti resistenti e, come evidenziato, risulta che il ricorrente ha pagato le somme richieste dall' , per come riportate nell'atto di accertamento, in cui CP_1
sono specificati tutti i periodi in contestazione e le somme ad essi relative.
Il ricorrente, dunque, indicando nel modello F35 gli estremi identificativi della cartella di pagamento n. 39420220003603575 000, ha correttamente versato l'intero importo richiesto per i periodi oggetto di accertamento, non giustificandosi la diversa imputazione delle somme versate, illegittimamente operata dall CP_4
Del tutto ingiustificato risulta altresì il diniego opposto dall' CP_1
all'istanza presenta dal ricorrente al fine di ottenere l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio.
In virtù di quanto sopra, in ragione dell'integrale pagamento delle somme dovute entro il termine di mesi tre dalla notifica dell'accertamento prot. n.
.6700.06/02/2024.0064792, l'ordinanza ingiunzione opposta risulta CP_1
senz'altro illegittima e, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata.
Pag. 6 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità del giudizio e la minima attività processuale svolta, e sono poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002821786; condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 251,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3263/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 12.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Stilo, alla Via G. Marconi II Trav., presso lo studio dell'Avv.
Marrapodi Antonio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. AUTIERI MASSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di CP_1
Locri, in Via Matteotti n. 48;
resistente
nonché contro
), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Firenze n. 36, presso lo studio dell'Avv. MURATORE
LAURA AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di titolare di un'azienda agricola denominata “Azienda Agricola di
Metastasio Cosimo” con sede legale in Stilo (RC) Via Mazzini;
dedotto che, in data 14.02.2024, l' , gli notificava provvedimento di CP_1
“Accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, prot. .6700.06.02.2024.0064792 del 06.02.2024” con il CP_1
quale gli intimava il pagamento delle ritenute previdenziali relative alla posizione dei propri dipendenti e, contestualmente, indicava la modalità di pagamento per sanare l'inadempienza; allegato che, nello specifico, l'ente specificava che il pagamento doveva avvenire tramite modello F35 direttamente in favore dell'agente di riscossione, nel termine massimo di tre mesi, per evitare di incorrere nelle sanzioni amministrative accessorie;
evidenziato che in data 03.5.2024, entro il termine perentorio dei tre mesi, effettuava il pagamento tramite modello F35 e successivamente, in data
28.06.2024, trasmetteva all'ente copia del versamento effettuato all' dedotto che, già in data 13.5.2024, Controparte_3
comunicava tramite intermediario all' , agricomunicazione attestante il CP_1
pagamento effettuato e che l'istituto, in data 14.5.2024, accettava la comunicazione summenzionata, invitandolo ad accertare presso l'Agente della Riscossione che le somme versate fossero attribuite effettivamente ai
Pag. 2 di 7 periodi richiesti;
evidenziato che, come suggerito dall' , chiedeva CP_1
all'agente della riscossione la corretta imputazione del pagamento effettuato e che l , in riscontro alla richiesta, Controparte_2
attestava che il pagamento effettuato era stato regolarmente registrato a titolo di acconto sulla cartella di riferimento;
lamentato che, in data
17.10.2024, l' gli notificava ordinanza ingiunzione n. OI-002821786 CP_1
relativa alla sanzione amministrativa per le violazioni accertate, contestando la mancata prova del pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, l'insussistenza di scritti difensivi e la ritualità degli atti di notificazione;
allegato che in data
21.10.2024 provvedeva ad inviare all istanza di autotutela con CP_1
allegata la prova del pagamento;
lamentato che l'istituto, in data
25.10.2024, confermava la sanzione evidenziando che il pagamento di €
687,40, effettuato con F35 del 3.5.2024, confluiva “correttamente nella cartella 394-2022-00036035-75, come attestato dall'agenzia delle entrate e riscossioni, ma non nei periodi accertati per come richiesto” e che il pagamento risultava imputato per “€ 542.38 al periodo III/2020
(31417212020327404810/8124) ed € 145,02 al periodo
IV/2020(31417212020427404811/8124). Nulla risulta essere stato imputato al periodo II/2021(31417212021227611683/8124)”, addebitando ogni responsabilità all'ente riscossore;
dedotto che il pagamento era stato effettuato a copertura dei periodi oggetto di contestazione;
concludeva chiedendo “- Disporre, per le ragioni in premessa specificate,
l'abbinamento e la totale imputazione dei periodi a copertura delle ritenute delle quote a carico dei lavoratori per i periodi intimati nell'atto di diffida, cioè 3° trimestre 2020, 4° trimestre 2020 e 2° trimestre 2021, al fine di
Pag. 3 di 7 richiedere all'Ente creditore il discarico amministrativo degli atti posti in essere e l'annullamento da parte dello stesso del procedimento coattivo e della sanzione, notificati tramite ordinanza di ingiunzione n. OI-
002821786”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l eccependo il difetto di CP_4
legittimazione passiva e chiedendo “ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione per i motivi sopra esposti, emettendo ogni consequenziale statuizione”.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce e contestuale motivazione di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall' In particolare, si evidenzia che l'ente di riscossione è CP_4
adiectus solutionis causa e pertanto ente legittimato a ricevere il pagamento delle somme oggetto dell'atto di accertamento n.
.6700.06/02/2024.0064792, come specificato peraltro dallo stesso CP_1
ente impositore nel provvedimento di accertamento. In tale atto difatti si invitava il ricorrente al pagamento delle somme a mezzo F35 in favore dell'ente di riscossione, essendo state le somme iscritte a ruolo, relativamente alla cartella n. 39420220003603575 000. Risulta d'altronde dalla lettura degli atti di causa che è la stessa che ha provveduto CP_4
all'imputazione delle somme versate. Ne consegue dunque che sussiste senz'altro la legittimazione passiva dell' con riferimento Controparte_5
all'oggetto del giudizio.
Pag. 4 di 7 2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con ordinanza ingiunzione n. OI-002821786, relativa ad atto di accerta- mento n. .6700.06/02/2024.0064792 del 06.02.2024, l' ha CP_1 CP_1
intimato al ricorrente il pagamento della somma di € 470,67, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate con il predetto provvedimento.
Ebbene, è provato agli atti di causa che il ricorrente ha provveduto mediante modello F35 all'integrale pagamento delle somme contestate con l'atto di accertamento summenzionato.
È depositato in atti l'accertamento prot. n. .6700.06/02/2024.0064792 CP_1
del 06.02.2024 con cui l' contestava il mancato versamento delle CP_1
ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per un totale di € 687,40, per i seguenti periodi: 1) DMAG 2020/3 per €
228,60; 2) DMAG 2020/4 per € 297,91; 3) DMAG 2021/2 per € 160,89.
Si dà peraltro atto che le somme dovute erano confluite nella cartella di pagamento 394-2022-00036035-75 e che pertanto si doveva provvedere al pagamento mediante modello F35.
L'atto di accertamento, per come anche provato dall'avviso di ricevimento prodotto dall' in allegato alla propria memoria di costituzione, risulta CP_1
notificato in data 14.2.2024.
Il ricorrente ha dato piena prova di aver provveduto, in data 3.5.2024, mediante modello F35, al pagamento integrale della somma richiesta con l'atto di accertamento entro il termine di mesi tre dalla notifica e, per tale motivo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, c.
1-bis d.l. 638/83, non risultava assoggettabile a sanzione.
Pag. 5 di 7 Ne consegue dunque l'assoluta illegittimità della sanzione irrogata dall' con l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. CP_1
D'altronde l' , non contestando l'avvenuto pagamento, ha sostenuto CP_1
che l'irrogazione della sanzione sarebbe stata legittima, avendo l' CP_4
“imputato €542.38 al periodo III/2020 (31417212020327404810/8124) ed
€ 145,02 al periodo IV/2020(31417212020427404811/8124). Nulla risulta essere stato imputato al periodo II/2021(31417212021227611683/8124)”.
Tale imputazione, non contestata nel presente giudizio dall e anzi CP_4
risultante dall'estratto di ruolo prodotto dall'ente riscossore, risulta tuttavia illegittima.
Difatti, le ragioni di siffatta imputazione non sono state addotte dagli enti resistenti e, come evidenziato, risulta che il ricorrente ha pagato le somme richieste dall' , per come riportate nell'atto di accertamento, in cui CP_1
sono specificati tutti i periodi in contestazione e le somme ad essi relative.
Il ricorrente, dunque, indicando nel modello F35 gli estremi identificativi della cartella di pagamento n. 39420220003603575 000, ha correttamente versato l'intero importo richiesto per i periodi oggetto di accertamento, non giustificandosi la diversa imputazione delle somme versate, illegittimamente operata dall CP_4
Del tutto ingiustificato risulta altresì il diniego opposto dall' CP_1
all'istanza presenta dal ricorrente al fine di ottenere l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio.
In virtù di quanto sopra, in ragione dell'integrale pagamento delle somme dovute entro il termine di mesi tre dalla notifica dell'accertamento prot. n.
.6700.06/02/2024.0064792, l'ordinanza ingiunzione opposta risulta CP_1
senz'altro illegittima e, in accoglimento del ricorso, deve essere annullata.
Pag. 6 di 7 3. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità del giudizio e la minima attività processuale svolta, e sono poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
002821786; condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in € 251,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 12/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 7 di 7