TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1499/2022 avente ad oggetto: responsabilità professionale.
TRA
(C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
Terme il 24.09.1969 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Franzì ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio alla via Tiziano n°5 di Lamezia Terme (CZ)
Ricorrente
E
(p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza al Corso Mazzini n. 217.
Resistente
Conclusioni rassegante per l'udienza del 23.65.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del14.4.2022 conveniva in Parte_1 giudizio la resistente perché ne venisse accertata la Controparte_1 responsabilità medica, a causa dei danni fisici e morali riportati dalla stessa, a seguito di un intervento sanitario eseguito in data 14.03.12 presso l'Azienda ospedaliera convenuta.
Premetteva parte ricorrente che, a causa di una diagnosticata incontinenza urinaria da sforzo secondaria ad ipermobilità uretrale, in data 13.03.12 fosse stata ricoverata presso il reparto di ginecologia ed ostetricia dell' per essere sottoposta al posizionamento Controparte_2 di una benderella sottouretrale transotturatoria.
Il suddetto intervento non risolveva la problematica clinica della ricorrente che continuava a soffrire di ritenzione urinaria, come comprovato da certificazione agli atti, tanto che si rendeva necessario il ricorso ad un cateterismo intermittente, per almeno un altro mese, prima di valutare l'opportunità di ulteriori interventi.
Alla luce del protrarsi di tale ritenzione urinaria, in data 28.04.2015 la paziente era costretta CP_ al ricovero presso il Policlinico Regina Elena di Roma, ovvero l' , dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico con realizzazione di una “neovescica ileale secondo Bricker”. A causa del persistere delle gravi condizioni di salute, pensando l'origine Parte_1 delle stesse fosse addebitabile al secondo intervento praticatole dall' al fine di determinare la CP_3 causa del danno subito in relazione alla responsabilità del personale sanitario, proponeva dinanzi al
Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. n. 34089/2019
RGAC. All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato dal Tribunale di Roma non riconosceva la responsabilità dei sanitari dell' ma attribuiva la stessa in capo ai medici che CP_3 avevano operato la ricorrente presso l'Ospedale Civile i quali, a causa Controparte_2 dell'intervento in modalità T.O.T., “avrebbero determinato una ritenzione urinaria non solo temporaneamente postoperatoria, ma permanente ed invincibile”. In particolare, la mancanza di diligenza da parte dell'odierna resistente sarebbe stata tale da determinare nell'immediatezza dell'intervento una situazione irrimediabilmente compromessa e non sanabile che avrebbe altresì causato il manifestarsi di un disturbo post traumatico da stress cronico certificato agli atti.
La ricorrente, al fine di accertare la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale civile di
Lamezia Terme, proponeva innanzi al Tribunale di Catanzaro ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c. n. 1430/2021 R.G.A.C., conclusosi escludendo la sussistenza in capo all'azienda sanitaria convenuta di responsabilità alcuna, per avere firmato il consenso Parte_1 informato e quindi essere stata resa edotta del subendo intervento e delle sue conseguenze possibili a determinarsi.
Il consenso informato, tuttavia, non costituisce comunque un esimente di responsabilità per i sanitari il cui operato sia stato negligente e non conforme alle linee guida in quanto nel caso di specie, come acclarato nel procedimento per ATP 696 c.p.c. n. 34089/2019 RGAC del Tribunale di Roma, si è trattato di un intervento altamente demolitivo e inesatto nell'esecuzione tanto da determinare una ritenzione urinaria non estemporanea ma permanente e non superabile.
Per tutte le ragioni di cui in premessa, insisteva nella condanna della convenuta per tutti i danni patrimoniali, morali, biologici, psichici e psicologici, estetici, esistenziali ed alla vita di relazione, subiti o subendi, in esito all'intervento eseguito sulla stessa in data 14/03/12 presso l'Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme.
Concludeva, quindi, chiedendo che il Tribunale, previo accertamento della condotta colposa dei sanitari, condannasse la resistente azienda sanitaria al ristoro dei danni patiti, nella misura da rimettersi alla determinazione dell' sulla base delle emergenze istruttorie, o da Pt_2 valutarsi equitativamente, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'illecito al saldo, con condanna al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito. Si costituiva in giudizio in data 31.10.2022 l' che Controparte_1 ripercorreva cronologicamente e dettagliatamente le vicende cliniche di parte ricorrente, evidenziando che ella, contrariamente a quanto indicato nel foglio di dimissioni post operatorio del
19.03.2012, non si fosse sottoposta alla visita di controllo prescrittale, a far data dai cinque giorni successivi alle stesse.
La ricorrente, ricoverata dal 13.03.12 al 19.03.12 presso l'U.O. di ginecologia del P.O. di Contr Lamezia Terme, veniva sottoposta a intervento di per la stress incontinence e di plicatura per via vaginale rettocele e non in tecnica TVT come sostenuto dai medici nella perizia del Tribunale di Roma nel giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 34089/2019 RGAC.
Le due tecniche, per quanto entrambe previste da protocollo medico per il caso di specie, hanno modalità di esecuzione diverse, prevedendo la TOT una tecnica in out nella via sovrapubica da eseguirsi per via vaginale, mentre quello in TVT, sempre coinvolgente la zona sovrapubica, un'effettuazione con modalità alternativa down o down up. Pertanto, l'affermazione dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma circa l'utilizzo di una tecnica TOT non classica ma sovrapubica, non trovava alcun conforto documentale.
E' vero che da letteratura scientifica l'intervento TOT preveda come possibile naturale conseguenza la complicanza di una ritenzione urinaria post intervento, ma l'eventualità della stessa sarebbe stata emendabile effettuando la rimozione e/o la sezione della tape per via vaginale, trattamento proposto alla ricorrente nella visita specialistica con il dott. in data Persona_1 18.4.12 e che certamente anche i sanitari del P.O. di Lamezia Terme avrebbero consigliato se la si fosse recata alla visita di controllo urologico prescrittale nel foglio dimissioni. Pt_1
Tale trattamento avrebbe ripristinato la situazione di origine (ossia minzione con incontinenza mista), risultato che poteva ancora essere conseguito fino al 30.4.13, ovvero ad un anno dall'intervento, quando effettuava un'ecografia che mostrava una capacità della CP_5 vescica ancora intatta.
Dal 10/12/14, invece, il quadro clinico mutava irreversibilmente e la ricorrente effettuava controlli successivi ed interventi invasivi, senza che il decorso clinico peggiorativo dello stato di salute della ricorrente potesse essere addebitato all'operato dell' sanitaria convenuta, tanto CP_1 meno il lamentato disturbo post traumatico da stress che si limita a lamentare genericamente, Pt_1 senza sufficiente allegazione probatoria. La correttezza dell'intervento eseguito dall' risulta Controparte_6 confortata dalla CTU svoltasi nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. n. 1430/2021 R.G.A.C.. dinanzi al
Tribunale di Lamezia Terme che parte ricorrente si limita a contestare genericamente sulla base di un parallelo con le risultanze di cui alla perizia depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. CP_ 34089/2019 RGAC del Tribunale di Roma, instaurato nei confronti della sola , giudizio del quale l'odierna resistente non è stata parte e di cui non si ha contezza dell'esaustività della documentazione medica prodotta.
Dal giudizio per ATP n. 1430/2021 R.G.A.C. del Tribunale di Lamezia emergeva che l'intervento eseguito dai sanitari convenuti fosse stato praticato in modalità “TOT con tecnica in- out”, conformemente alle linee guida di riferimento e alla letteratura medica, contemplando tra le possibili complicanze la ritenzione urinaria post TOT, eventualità oggetto di consenso informato e quindi conosciuta ed accettata dalla paziente.
Non solo. Veniva evidenziato che la suddetta complicanza sarebbe stata emendabile effettuando la rimozione e/o la sezione della tape per via vaginale, con un trattamento che verosimilmente avrebbero potuto proporre i sanitari dell' di Lamezia Terme se la si CP_2 Pt_1 fosse sottoposta, nei tempi prescritti come disposto nel foglio dimissioni, ai controlli urologici nella struttura ospedaliera di riferimento.
In data 30.04.13, quando si sottopone ad ecografia medica dalla quale emerge una Pt_1 conservazione della capacità della vescica, la complicanza insorta costituiva ancora condizione reversibile.
Le risultanze della perizia surrichiamata non solo escludono imperizia e negligenza da parte dell'azienda sanitaria convenuta, ma evidenziano altresì che della complicanza seguitane, fosse stata resa edotta la paziente la quale, inoltre, sottraendosi alla visita di controllo post operatorio prescrittale, non ha consentito ai sanitari di intervenire tempestivamente per scongiurare il decorso clinico peggiorativo.
Il danno lamentato, pertanto, come correttamente specificato dai CCTTU di cui al giudizio per ATP del Tribunale di Lamezia Terme, è chiaramente riconducibile a strutture terze, ed al suo verificarsi ha concorso anche la condotta poco diligente della ricorrente.
Concludeva quindi, insistendo nella richiesta di rigetto della domanda attorea perché infondata e in quella a provvedere come di giustizia in punto di pagamento delle spese e competenze legali.
In data 21.12.2022, a scioglimento della riserva dell'11.1.2022 l' ritenuti necessari Pt_2 approfondimenti ulteriori, disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta e dell'esperimento di consulenza tecnica di ufficio, con ordinanza del 21.1.2025 il Giudice fissava l'udienza del 23.5.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, sostituita poi da note di trattazione scritta con decreto del 29.4.2025; all'esito del deposito delle note, la causa veniva decisa con la presente sentenza che si deposita.
MOTIVI DELLA DECISIONE E' necessario premettere che per la fattispecie di responsabilità medica per cui è causa, essendo stato eseguito l'intervento sanitario in contestazione in data 14.03.2012, trova applicazione normativa la legge 189/2012 di conversione del d.l. 158/2012.
Da ciò consegue che la responsabilità della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, vada inquadrata nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c., senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la struttura, per adempiere le sue prestazioni, si avvalga dell'opera di esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti, trovando applicazione l'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore, che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Al riguardo la Suprema Corte ha precisato che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o più in generale del rapporto con la struttura), il danno ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sez. Un. 11/1/2008 n. 577).
Applicando il principio di responsabilità contrattualistica nelle cause di responsabilità professionale del medico, ne consegue che avrebbe dovuto provare il contratto e allegare l'inadempimento Pt_1 del sanitario restando a carico dell' l'onere di provare l'esatto adempimento. Controparte_1
L'adempimento è pertanto regolato dalle norme che disciplinano l'attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde per i danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, 2° co. e 2236 cc, che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili
(che presentino cioè problemi tecnici di particolare complessità, trascendenti la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica), limitano la responsabilità del medico per imperizia (non per imprudenza o negligenza), e di conseguenza quella della struttura sanitaria pubblica o privata, al dolo ed alla colpa grave (Cass. III^ nrr. 2042/05 e
9085/05).
“Ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n. 28992/19). La ricorrente fonda la sua pretesa risarcitoria su un inadempimento dell' CP_1 convenuta, a dire della stessa acclarato dalla consulenza in atti depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 34089/2019 RGAC del Tribunale di Roma, svoltosi nei confronti della sola CP_3 del quale l'odierna resistente non era stata parte e di cui non si abbia contezza della completezza eventuale della documentazione prodotta ed oggetto della perizia.
Dalla suddetta consulenza emergeva che in capo alla ricorrente, all'epoca del ricovero Co presso l' in data 28.04.2015 dove le veniva praticato intervento per la realizzazione di “neovescica ileale secondo , residuava una condizione di ritenzione urinaria originatasi dal CP_7 primo intervento dalla stessa subito in data 14.03.2012 presso l'odierna azienda convenuta.
Al riguardo stabiliva che il primo intervento del 14.03.2012 - pur eseguito in conformità con le metodiche medico-chirurgiche ed adeguato al caso specifico – fosse risultato inadeguato in quanto la aveva determinato una ritenzione urinaria non solo temporaneamente CP_4 postoperatoria, ma permanente ed invincibile.
Al riguardo, bisogna evidenziare che tra la data del primo intervento ovvero il 14.03.2012 e l'ultimo intervento del 28.04.2015 è decorso un lungo lasso temporale nel corso del quale è anche assente, per apprezzabili periodi di tempo, documentazione medica della paziente.
La stessa consulenza tecnica di ufficio del procedimento per ATP dinanzi al Tribunale di Roma considera l'operato dei sanitari dell'azienda convenuta conforme alle linee guida, diligente e prudente, salvo poi valutare la persistenza della ritenzione urinaria della ricorrente una conseguenza diretta ed irreversibile dell'operazione subita presso l'azienda resistente. Invero, sia dalla consulenza di cui al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1430/2021 R.G. del Tribunale di Lamezia Terme che dalla CTU a firma del dott. depositata nel Parte_3 presente giudizio in data 09.10.2024, è emersa oltre che la conformità alle linee guida nell'esecuzione dell'intervento da parte dei medici dell'azienda sanitaria resistente, la circostanza che fosse stata comunicata ed oggetto di consenso firmato, l'eventualità di complicanza post operatoria a seguito dell'applicazione del bendaggio, rientrante per letteratura scientifica, nella normale alea di una tale tipologia di operazione.
La suddetta conseguenza, come affermato dal dott. , sarebbe stata Parte_3 scongiurabile se la paziente si fosse recata a visita presso l'azienda resistente nei cinque giorni successivi alle dimissioni, come prescrittole all'atto delle stesse in data 19.03.2012.
“Il trattamento chirurgico eseguito presso l'ospedale di Lamezia Terme in data 14/03/2012 era adeguato alla diagnosi formulata e potenzialmente in grado di risolvere sia la sintomatologia disurica, sia il cistorettocele di I grado. L'esecuzione dell'intervento, per come documentalmente descritta, è avvenuta nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida: non si ravvedono elementi di imprudenza, negligenza ed imperizia da parte dei sanitari dell' Controparte_2 che ebbero in cura la paziente in occasione del ricovero in oggetto.”
[...]
“Ricordiamo che in seguito all'intervento di T.O.T, effettuato presso il P.O. di Lamezia
Terme nel marzo 2012, si è manifestata una ritenzione urinaria post-operatoria. Questa rappresenta una complicanza nota della procedura, ben descritta in Letteratura, causata verosimilmente da un eccesso di compressione della benderella protesica. Pur trattandosi di un evento astrattamente prevedibile, è difficilmente prevenibile in quanto l'operatore nel momento in cui esegue la procedura può posizionare la stessa in modo non ottimale (con eccessiva ovvero non sufficiente pressione sull'uretra). Nel caso di specie, con tutta probabilità, la benderella fu posizionata in modo da comprimere eccessivamente l'uretra e quindi causare un quadro di ritenzione urinaria post-operatoria che ha necessitato di cateterismo, inizialmente intermittente e quindi permanente, per consentire lo svuotamento vescicale. Occorre specificare che questa complicanza poteva essere trattata, con verosimile risoluzione della problematica, effettuando la rimozione e/o la sezione della benderella (“tape”) per via vaginale, come peraltro consigliato dallo specialista urologo (dott. ) in occasione della visita specialistica del 18/04/2012, procedura Pt_1 che con elevata probabilità sarebbe stata proposta alla paziente anche dagli stessi sanitari della
dell'ospedale di Lamezia Terme se la sig.ra si fosse Parte_4 Pt_1 presentata al controllo post-dimissione previsto a distanza di pochi giorni dall'intervento.”
Sotto il profilo civilistico della valutazione del nesso causale, pur ispirandosi lo stesso ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile.
Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige infatti la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio".
La Suprema Corte ha affermato che per la configurazione della responsabilità del medico per i danni causati da una omessa o non diligente esecuzione della prestazione sanitaria, si deve esigere la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari ed il danno. Tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno patito sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno al paziente. Una volta fornita tale prova in merito al nesso di causalità, è onere del medico, ai sensi dell'art. 1218
c.c., dimostrare la scusabilità della propria condotta. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12686 del
09/06/2011).
Nel caso di specie, quindi, oltre ad essere stata acclarata la correttezza dell'esecuzione dell'intervento scevro da imperizia e negligenza e valutata la complicanza verificatasi a seguito della stessa come un evento non prevenibile, usando l'adeguatezza di cui alle linee guida, potendosi inevitabilmente verificare la compressione eccessiva della benderella protesica, in ogni caso, tra questo evento, non inficiato da colpa e le sue conseguenze, il nesso causale è stato interrotto proprio dalla paziente. Il mancato adempimento dell'obbligo di sottoporsi alla visita di controllo prescritta dai sanitari nella scheda di dimissione, circostanza che parte ricorrente avrebbe voluto provare a mezzo testimoni ma che ha natura prettamente documentale in quanto deve essere anche oggetto di vaglio nei suoi esiti dal perito nominato, interrompe il nesso di causalità tra la condotta colposa dei medici e l'evento dannoso, esonerando il professionista sanitario dalla responsabilità per i danni conseguenti all'omessa diagnosi o comunque all'errore medico.
La mancata esecuzione della visita di controllo, che avrebbe potuto consentire una tempestiva individuazione della problematica di compressione del bendaggio e di eseguire una dissezione ed un riposizionamento della stessa, comporta l'interruzione del nesso causale tra l'operato comunque incolpevole dei sanitari e l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Ciò in quanto il paziente, con il proprio comportamento omissivo, ha precluso la possibilità di una diagnosi precoce della situazione post operatoria e di un tempestivo trattamento terapeutico (…..omissis). Il principio di causalità, infatti, richiede che il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della condotta del sanitario, senza l'interferenza di fattori esterni, come l'omissione del paziente di sottoporsi agli accertamenti prescritti. ( Cass. civile VI ordinanza n. 19111 del 16 luglio 2019). La condotta del paziente che non si sottoponga ad una visita prescritta o ad un'indagine diagnostica di approfondimento a seguito del danno lamentato comporta un'interruzione del nesso causale tra la precedente condotta (colposa) dei sanitari o della struttura medica ed il danno lamentato dall'interessato (Trib. S. Maria Capua V. sez. III 18.05.2022 n. 1856). L'azienda sanitaria ha dunque provato l'ortodossia del rispettivo operato rispetto alle linee guida e l'imprevedibilità delle conseguenze riportate nell'immediatezza dalla paziente, essendo stata non prevedibile secondo letteratura scientifica la complicanza verificatasi, eventualità tra l'altro manifestatasi in costanza del rispetto dei protocolli medici, quindi già di per sé esimente assoluto di responsabilità. In ogni caso, anche il nesso causale tra la complicanza non prevedibile, tra l'altro prospettata in sede di consenso informato alla paziente, e la cronicizzazione di una condizione non reversibile di ritenzione unitaria, è stato interrotto dalla paziente che non si è sottoposta a visita di controllo.
In occasione della visita prescritta, secondo un giudizio prognostico espresso sia dal consulente nel procedimento dinanzi al Tribunale di Lamezia che in quella depositata nell'attuale giudizio sarebbe stato possibile emendare l'applicazione del bendaggio con una sezione o rimozione della stessa, scongiurandone le conseguenze.
Per le suesposte ragioni la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento
(individuato in quello per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice proposta nei confronti dell' Controparte_1
;
[...]
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte convenuta, da liquidarsi in € 7.616,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, il 23.5.2025 Dott. Adele Ferraro