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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3591/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 23.9.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(già in persona del legale rapp.te p.t. - Parte_1 Parte_2
P.IVA - rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Somma ( ) P.IVA_1 C.F._1 dello Studio Legale Associato Di Somma (P.IVA ), con il quale elett.te Controparte_1 P.IVA_2 domicilia in Gragnano (NA) alla Via Nuova S. Leone n. 99 – pec: Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F.: , elett.te dom.to in Nola (NA) alla via A. Ciccone CP_2 C.F._2
n.6 presso lo studio dell'avv. ON Addeo (c.f.: , che lo rappresenta e C.F._3 difende – pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1841/2023 del 20/06/2023, notificata il
22/06/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 20/07/2023 la ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro €
22.500,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, ad istanza di , preteso in corrispettivo CP_2 dell'attività professionale di consulenza informatica svolta nell'interesse della società nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2010, regolarmente fatturata e asseritamente non remunerata.
L'opposizione veniva proposta in data 29.10.2012, ovvero allo spirare dell'ultimo giorno del termine perentorio di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., calcolato a far data dal 19.9.2012, allorquando il decreto era stato
“rinotificato” alla società opponente presso la sede legale in Nola alla Via Boscofangnone n. 5 e la circostanza della rinotifica emergeva dalla copia “rinotificata” ove era presente una prima relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario cancellata e che nulla certificava circa l'avvenuto recapito al destinatario (cfr. appello).
Radicatasi la lite si costituiva l'opposto, eccependo la tardività dell'opposizione, atteso che quella del
19.9.2012 non era la prima notifica validamente eseguita del decreto ingiuntivo.
Precisava, infatti, che ricorso e pedissequo decreto erano stati notificati alla società debitrice in data
06.08.12, presso quella che -all'epoca- risultava al creditore essere una sede operativa della società, a mani della dott.ssa
leg. rapp.te p.t. della società, mentre la notifica richiesta presso quella che all'epoca della proposizione del Controparte_3 ricorso risultava, da certificazione rilasciata dalla C:C.I.A.A. in data 29.05.12, essere la sede legale non andava a buon fine poiché trasferita altrove. Nel dubbio che la prima notifica potesse essere inficiata di invalidità, per mero scrupolo difensivo, effettuati nuovi accertamenti e richiesta una nuova certificazione alla C.C.I.A.A., … rinotificava ricorso e pedissequo decreto presso la nuova sede legale in data 19.09.2012.
Assumeva, in buona sostanza, che “rinotifica” era stata fatta ad abundantiam, e nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione.
2 L'opposto non allegava in atti la notifica del 6.8.2012, ma l'opponente non negava di averla ricevuta.
Infatti, alla prima udienza di trattazione del 28.3.2013, il difensore della società deduceva a verbale che l'opposizione doveva reputarsi tempestiva rispetto alla notifica del 19.9.2012, non essendo rilevante la prima notifica eseguita in data 6/8/2012 atteso che, con la seconda notifica del 19.9.2012, eseguita presso la sede legale, controparte aveva implicitamente rinunciato alla prima notifica. (cfr. verbale in atti).
Con le memorie depositate ex art. 183 c.p.c. l'opponente si riportava all'atto di citazione e a quanto, appunto, dedotto all'udienza di trattazione del 28.3.2013, svolgendo, poi, difese sull'infondatezza nel merito della pretesa azionata in monitorio.
Il Tribunale, autorizzato il contraddittorio cartolare ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa documentalmente provata, rigettava le richieste istruttorie articolate, e decideva la causa con la sentenza oggi appellata, con la quale dichiarava l'opposizione inammissibile ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, in sintesi, il primo giudice che, benché non fosse stata versata in atti la relata di notifica eseguita in data 6/8/2012, il comportamento processuale di parte opponente (“che non contesta né la circostanza che il plico è stato consegnato nelle mani della dott.ssa rappresentante della società opponente, in data 6/8/2012, né Pt_1 che la predetta notifica è avvenuta nella sede della ”), consentisse di “ritenere acquisita la prova della Parte_1 regolarità della notifica per effetto delle ammissioni e non contestazioni delle parti”, tale principio dovendosi desumere,
a contrario, da Cass. 17495/2008 (ai sensi della quale: “In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica”).
Riteneva, pertanto, valida la notifica effettuata in data 6/8/2012, “in quanto avvenuta nelle mani del rappresentante della società opposta, presso la sede della stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 145 cpc.” e tardiva l'opposizione proposta con citazione notificata il 29.10.2012.
Col proposto gravame la società assume l'erroneità della pronuncia deducendo di avere tempestivamente contestato il mancato rinvenimento della notifica, in originale o in copia, oltre alla circostanza che non fosse stato provato né quale fosse la sede operativa, né che il luogo ove è avvenuta la notifica era effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente,
3 essendo invero insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (cfr. appello).
Svolge poi argomentazioni di merito sull'insussistenza della pretesa dell CP_2
L'appellato si è costituito con comparsa dell'11.12.2023 (per l'udienza del 18.12.2023, differita di ufficio al 19.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinunciata dall'appellante la formulata domanda di inibitoria, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Come in premessa precisato, l'appellante deduce di avere tempestivamente contestato il mancato rinvenimento della notifica, in originale o in copia, e la circostanza che non fosse stato provato né quale fosse la sede operativa, né che il luogo ove è avvenuta la notifica era effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo invero insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative
(cfr. appello).
Da tali argomentazioni ricava che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere il comportamento processuale della società appellante acquiescente alla notifica del D.I. del 6.8.2013 e, per l'effetto, decidere per la relativa validità.
Le doglianze non sono fondate.
4 Come pure in premessa precisato, l'omessa allegazione della notifica di cui si discute e il fatto che il luogo in cui essa è stata eseguita fosse o meno la sede operativa della società non hanno costituito oggetto di alcuna tempestiva contestazione in primo grado.
Si tratta di questioni per la prima volta sollevate nell'atto di gravame, in quanto tali inammissibili a termini dell'art. 345 c.p.c.
Dagli atti emerge che l'opponente non ha mai negato, in primo grado, di aver ricevuto la notifica del
6.8.2012, non allegata da controparte.
Alla prima udienza di trattazione del 28.3.2013, il difensore della società opponente si è limitato a dedurre,
a verbale, che l'opposizione doveva reputarsi tempestiva rispetto alla notifica del 19.9.2012, non essendo rilevante la prima notifica eseguita in data 6/8/2012 atteso che, con la seconda notifica del 19.9.2012, eseguita presso la sede legale, controparte aveva implicitamente rinunciato alla prima notifica. (cfr. verbale in atti).
Con le memorie depositate ex art. 183 c.p.c. l'opponente si è riportato all'atto di citazione e a quanto, appunto, dedotto all'udienza di trattazione del 28.3.2013, senza nulla aggiungere sulle questioni oggi sollevate, ma svolgendo, in prosieguo, solo difese sull'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata in monitorio.
Ciò posto, non ha errato il Tribunale laddove ha così motivato sul punto:
“Nei documenti indicati nel foliario di parte opposta è indicato il decreto ingiuntivo notificato in data 6/8/2012, tuttavia tale documento non è presente materialmente nel fascicolo.
Ciononostante, stante il comportamento processuale di parte opponente che non contesta né la circostanza che il plico è stato consegnato nelle mani della dott.ssa rappresentante della società opponente, in data 6/8/2012, né che la predetta Pt_1 notifica è avvenuta nella sede della , questo giudicante ritiene che non sia necessario disporre le opportune Parte_1 ricerche, ben potendo essere acquisita la prova della regolarità della notifica per effetto delle ammissioni e non contestazioni delle parti. Tale principio si desume, a contrario, da Cass 17495/2008, ai sensi della quale: “In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art.
641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica” (si faccia riferimento in ogni caso la motivazione della sentenza, in cui si sottolinea ed applica il “dato pacifico” tra le parti relativo alla data di notifica del ricorso e del decreto, ciò che dimostra l'applicabilità del principio di non contestazione a tutte le circostanze
5 fattuali, ivi comprese quelle relative alla data della notifica del decreto ed alla corrispondenza del luogo di notifica alla sede legale).
Orbene, non essendo- come detto- contestate le predette circostanze, deve inferirsi la validità della notifica effettuata in data
6/8/2012, in quanto avvenuta nelle mani del rappresentante della società opposta, presso la sede della stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 145 cpc.
Parte opponente, infatti, appronta la propria difesa considerando che la seconda notifica comporterebbe la rinunzia implicita, da parte dell'opposto, a far valere il termine perentorio decorrente dalla prima notifica (la cui regolarità, si ripete, non è peraltro contestata).
Orbene l'eccezione è priva di pregio, per due ordini di motivazioni.
Va preliminarmente osservato che i termini perentori, essendo funzionali all'ordinato svolgimento del processo e quindi al soddisfacimento di esigenze di carattere generale, sono sottratti alla libera disponibilità delle parti (di qui la possibilità, per il giudice, di rilevare sempre e comunque, anche d'ufficio, il mancato rispetto del termine perentorio) per cui, anche a voler individuare una rinunzia implicita, questa non potrebbe avere alcun riflesso sull'esito del processo, destinato inesorabilmente
a concludersi con una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa. Il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, con la conseguenza che le relative violazioni devono essere considerate pregiudizievoli di un interesse generale e rilevate d'ufficio dal giudice, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Emblematico, sul punto, è il disposto di cui all'art 153 cpc che prevede la non modificabilità del termine perentorio, nemmeno per accordo delle parti;
ciò testimonia che si tratta di materia “sottratta alla disponibilità delle parti”, cui fa riferimento l'art
2969 c.c. per individuare le ipotesi in cui la decadenza sia rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo va osservato che in capo all'opponente non è lecito ravvisare alcuna volontà abdicativa alla decorrenza del termine perentorio dalla prima notifica: un secondo tentativo di notifica è stato effettuato per eccesso di zelo, nel dubbio che la prima notifica non fosse regolare. In tale ottica, sarebbe del tutto irrazionale sanzionare il comportamento diligente dell'avvocato che, nel dubbio, procede ad una seconda notifica quando invece, nella diversa ipotesi in cui –con comportamento meno diligente- non si fosse proceduto ad un secondo tentativo di notifica, l'opposizione sarebbe sicuramente da dichiararsi inammissibile.
In tali termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità il cui insegnamento, seppur risalente, rimane attuale;
è in proposito calzante il richiamo contenuto in comparsa di costituzione dell'opposta a Cass. N. 3009/1976, ai sensi della quale “Il termine perentorio per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, previsto dall'art 641 cod proc civ, decorre inderogabilmente dalla valida notificazione del decreto, rimanendo irrilevante che la controparte, in relazione ad eventuali dubbi sulla validita di quella notificazione, abbia provveduto a rinnovarla”.
6 Il giudice di primo grado ha correttamente affrontato e risolto la questione della non configurabilità di una rinuncia implicita rispetto alla prima notifica del decreto ingiuntivo.
Dubbi non sorgono nemmeno in ordine al fatto che il luogo in cui è stata eseguita la prima notifica fosse una sede operativa della società, giacché eseguita a mani della legale rappresentate, come dedotto dall'opponente e non specificamente contestato da controparte.
Resta da chiarire se la notifica effettuata nella sede operativa, a mani del legale rappresentante della società, possa reputarsi validamente eseguita.
E la risposta non può che essere affermativa, in adesione all'arresto giurisprudenziale dei Supremi Giudici
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3077 del 2014), a mente del quale “in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica.
E ciò perché si deve ritenere che, ai fini dell'equiparazione (ai sensi dell'art. 46 c.c.) con la sede legale di fronte ai terzi, la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
vale a dire il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (Cass. 12.3.2009 n. 6021; Cass. 7.3.2012
n. 3516). Da ultimo, vale ribadire che il principio contenuto nell'art. 46 c.c., comma 2, secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio (Cass. 30.1.1998 n. 959 e succ. conf.).”
La statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione non può che essere confermata.
Ogni altra considerazione sul merito della pretesa azionata in monitorio resta assorbita.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (contenuto nel limite di euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
7 unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di controparte, liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.
ON Addeo;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 30.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3591/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 23.9.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(già in persona del legale rapp.te p.t. - Parte_1 Parte_2
P.IVA - rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Di Somma ( ) P.IVA_1 C.F._1 dello Studio Legale Associato Di Somma (P.IVA ), con il quale elett.te Controparte_1 P.IVA_2 domicilia in Gragnano (NA) alla Via Nuova S. Leone n. 99 – pec: Email_1
APPELLANTE
E
1 (C.F.: , elett.te dom.to in Nola (NA) alla via A. Ciccone CP_2 C.F._2
n.6 presso lo studio dell'avv. ON Addeo (c.f.: , che lo rappresenta e C.F._3 difende – pec: Email_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1841/2023 del 20/06/2023, notificata il
22/06/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 20/07/2023 la ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Nola ha dichiarato inammissibile perché tardiva l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro €
22.500,00, oltre interessi e spese della fase monitoria, ad istanza di , preteso in corrispettivo CP_2 dell'attività professionale di consulenza informatica svolta nell'interesse della società nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2010, regolarmente fatturata e asseritamente non remunerata.
L'opposizione veniva proposta in data 29.10.2012, ovvero allo spirare dell'ultimo giorno del termine perentorio di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., calcolato a far data dal 19.9.2012, allorquando il decreto era stato
“rinotificato” alla società opponente presso la sede legale in Nola alla Via Boscofangnone n. 5 e la circostanza della rinotifica emergeva dalla copia “rinotificata” ove era presente una prima relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario cancellata e che nulla certificava circa l'avvenuto recapito al destinatario (cfr. appello).
Radicatasi la lite si costituiva l'opposto, eccependo la tardività dell'opposizione, atteso che quella del
19.9.2012 non era la prima notifica validamente eseguita del decreto ingiuntivo.
Precisava, infatti, che ricorso e pedissequo decreto erano stati notificati alla società debitrice in data
06.08.12, presso quella che -all'epoca- risultava al creditore essere una sede operativa della società, a mani della dott.ssa
leg. rapp.te p.t. della società, mentre la notifica richiesta presso quella che all'epoca della proposizione del Controparte_3 ricorso risultava, da certificazione rilasciata dalla C:C.I.A.A. in data 29.05.12, essere la sede legale non andava a buon fine poiché trasferita altrove. Nel dubbio che la prima notifica potesse essere inficiata di invalidità, per mero scrupolo difensivo, effettuati nuovi accertamenti e richiesta una nuova certificazione alla C.C.I.A.A., … rinotificava ricorso e pedissequo decreto presso la nuova sede legale in data 19.09.2012.
Assumeva, in buona sostanza, che “rinotifica” era stata fatta ad abundantiam, e nel merito deduceva l'infondatezza dell'opposizione.
2 L'opposto non allegava in atti la notifica del 6.8.2012, ma l'opponente non negava di averla ricevuta.
Infatti, alla prima udienza di trattazione del 28.3.2013, il difensore della società deduceva a verbale che l'opposizione doveva reputarsi tempestiva rispetto alla notifica del 19.9.2012, non essendo rilevante la prima notifica eseguita in data 6/8/2012 atteso che, con la seconda notifica del 19.9.2012, eseguita presso la sede legale, controparte aveva implicitamente rinunciato alla prima notifica. (cfr. verbale in atti).
Con le memorie depositate ex art. 183 c.p.c. l'opponente si riportava all'atto di citazione e a quanto, appunto, dedotto all'udienza di trattazione del 28.3.2013, svolgendo, poi, difese sull'infondatezza nel merito della pretesa azionata in monitorio.
Il Tribunale, autorizzato il contraddittorio cartolare ex art. 183, co. 6, c.p.c., ritenuta la causa documentalmente provata, rigettava le richieste istruttorie articolate, e decideva la causa con la sentenza oggi appellata, con la quale dichiarava l'opposizione inammissibile ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Riteneva, in sintesi, il primo giudice che, benché non fosse stata versata in atti la relata di notifica eseguita in data 6/8/2012, il comportamento processuale di parte opponente (“che non contesta né la circostanza che il plico è stato consegnato nelle mani della dott.ssa rappresentante della società opponente, in data 6/8/2012, né Pt_1 che la predetta notifica è avvenuta nella sede della ”), consentisse di “ritenere acquisita la prova della Parte_1 regolarità della notifica per effetto delle ammissioni e non contestazioni delle parti”, tale principio dovendosi desumere,
a contrario, da Cass. 17495/2008 (ai sensi della quale: “In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica”).
Riteneva, pertanto, valida la notifica effettuata in data 6/8/2012, “in quanto avvenuta nelle mani del rappresentante della società opposta, presso la sede della stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 145 cpc.” e tardiva l'opposizione proposta con citazione notificata il 29.10.2012.
Col proposto gravame la società assume l'erroneità della pronuncia deducendo di avere tempestivamente contestato il mancato rinvenimento della notifica, in originale o in copia, oltre alla circostanza che non fosse stato provato né quale fosse la sede operativa, né che il luogo ove è avvenuta la notifica era effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente,
3 essendo invero insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative (cfr. appello).
Svolge poi argomentazioni di merito sull'insussistenza della pretesa dell CP_2
L'appellato si è costituito con comparsa dell'11.12.2023 (per l'udienza del 18.12.2023, differita di ufficio al 19.12.2023), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinunciata dall'appellante la formulata domanda di inibitoria, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Come in premessa precisato, l'appellante deduce di avere tempestivamente contestato il mancato rinvenimento della notifica, in originale o in copia, e la circostanza che non fosse stato provato né quale fosse la sede operativa, né che il luogo ove è avvenuta la notifica era effettivamente il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente, essendo invero insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative
(cfr. appello).
Da tali argomentazioni ricava che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere il comportamento processuale della società appellante acquiescente alla notifica del D.I. del 6.8.2013 e, per l'effetto, decidere per la relativa validità.
Le doglianze non sono fondate.
4 Come pure in premessa precisato, l'omessa allegazione della notifica di cui si discute e il fatto che il luogo in cui essa è stata eseguita fosse o meno la sede operativa della società non hanno costituito oggetto di alcuna tempestiva contestazione in primo grado.
Si tratta di questioni per la prima volta sollevate nell'atto di gravame, in quanto tali inammissibili a termini dell'art. 345 c.p.c.
Dagli atti emerge che l'opponente non ha mai negato, in primo grado, di aver ricevuto la notifica del
6.8.2012, non allegata da controparte.
Alla prima udienza di trattazione del 28.3.2013, il difensore della società opponente si è limitato a dedurre,
a verbale, che l'opposizione doveva reputarsi tempestiva rispetto alla notifica del 19.9.2012, non essendo rilevante la prima notifica eseguita in data 6/8/2012 atteso che, con la seconda notifica del 19.9.2012, eseguita presso la sede legale, controparte aveva implicitamente rinunciato alla prima notifica. (cfr. verbale in atti).
Con le memorie depositate ex art. 183 c.p.c. l'opponente si è riportato all'atto di citazione e a quanto, appunto, dedotto all'udienza di trattazione del 28.3.2013, senza nulla aggiungere sulle questioni oggi sollevate, ma svolgendo, in prosieguo, solo difese sull'infondatezza, nel merito, della pretesa azionata in monitorio.
Ciò posto, non ha errato il Tribunale laddove ha così motivato sul punto:
“Nei documenti indicati nel foliario di parte opposta è indicato il decreto ingiuntivo notificato in data 6/8/2012, tuttavia tale documento non è presente materialmente nel fascicolo.
Ciononostante, stante il comportamento processuale di parte opponente che non contesta né la circostanza che il plico è stato consegnato nelle mani della dott.ssa rappresentante della società opponente, in data 6/8/2012, né che la predetta Pt_1 notifica è avvenuta nella sede della , questo giudicante ritiene che non sia necessario disporre le opportune Parte_1 ricerche, ben potendo essere acquisita la prova della regolarità della notifica per effetto delle ammissioni e non contestazioni delle parti. Tale principio si desume, a contrario, da Cass 17495/2008, ai sensi della quale: “In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art.
641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica” (si faccia riferimento in ogni caso la motivazione della sentenza, in cui si sottolinea ed applica il “dato pacifico” tra le parti relativo alla data di notifica del ricorso e del decreto, ciò che dimostra l'applicabilità del principio di non contestazione a tutte le circostanze
5 fattuali, ivi comprese quelle relative alla data della notifica del decreto ed alla corrispondenza del luogo di notifica alla sede legale).
Orbene, non essendo- come detto- contestate le predette circostanze, deve inferirsi la validità della notifica effettuata in data
6/8/2012, in quanto avvenuta nelle mani del rappresentante della società opposta, presso la sede della stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 145 cpc.
Parte opponente, infatti, appronta la propria difesa considerando che la seconda notifica comporterebbe la rinunzia implicita, da parte dell'opposto, a far valere il termine perentorio decorrente dalla prima notifica (la cui regolarità, si ripete, non è peraltro contestata).
Orbene l'eccezione è priva di pregio, per due ordini di motivazioni.
Va preliminarmente osservato che i termini perentori, essendo funzionali all'ordinato svolgimento del processo e quindi al soddisfacimento di esigenze di carattere generale, sono sottratti alla libera disponibilità delle parti (di qui la possibilità, per il giudice, di rilevare sempre e comunque, anche d'ufficio, il mancato rispetto del termine perentorio) per cui, anche a voler individuare una rinunzia implicita, questa non potrebbe avere alcun riflesso sull'esito del processo, destinato inesorabilmente
a concludersi con una pronuncia di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa. Il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, con la conseguenza che le relative violazioni devono essere considerate pregiudizievoli di un interesse generale e rilevate d'ufficio dal giudice, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Emblematico, sul punto, è il disposto di cui all'art 153 cpc che prevede la non modificabilità del termine perentorio, nemmeno per accordo delle parti;
ciò testimonia che si tratta di materia “sottratta alla disponibilità delle parti”, cui fa riferimento l'art
2969 c.c. per individuare le ipotesi in cui la decadenza sia rilevabile d'ufficio.
In secondo luogo va osservato che in capo all'opponente non è lecito ravvisare alcuna volontà abdicativa alla decorrenza del termine perentorio dalla prima notifica: un secondo tentativo di notifica è stato effettuato per eccesso di zelo, nel dubbio che la prima notifica non fosse regolare. In tale ottica, sarebbe del tutto irrazionale sanzionare il comportamento diligente dell'avvocato che, nel dubbio, procede ad una seconda notifica quando invece, nella diversa ipotesi in cui –con comportamento meno diligente- non si fosse proceduto ad un secondo tentativo di notifica, l'opposizione sarebbe sicuramente da dichiararsi inammissibile.
In tali termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità il cui insegnamento, seppur risalente, rimane attuale;
è in proposito calzante il richiamo contenuto in comparsa di costituzione dell'opposta a Cass. N. 3009/1976, ai sensi della quale “Il termine perentorio per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, previsto dall'art 641 cod proc civ, decorre inderogabilmente dalla valida notificazione del decreto, rimanendo irrilevante che la controparte, in relazione ad eventuali dubbi sulla validita di quella notificazione, abbia provveduto a rinnovarla”.
6 Il giudice di primo grado ha correttamente affrontato e risolto la questione della non configurabilità di una rinuncia implicita rispetto alla prima notifica del decreto ingiuntivo.
Dubbi non sorgono nemmeno in ordine al fatto che il luogo in cui è stata eseguita la prima notifica fosse una sede operativa della società, giacché eseguita a mani della legale rappresentate, come dedotto dall'opponente e non specificamente contestato da controparte.
Resta da chiarire se la notifica effettuata nella sede operativa, a mani del legale rappresentante della società, possa reputarsi validamente eseguita.
E la risposta non può che essere affermativa, in adesione all'arresto giurisprudenziale dei Supremi Giudici
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3077 del 2014), a mente del quale “in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica.
E ciò perché si deve ritenere che, ai fini dell'equiparazione (ai sensi dell'art. 46 c.c.) con la sede legale di fronte ai terzi, la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;
vale a dire il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente (Cass. 12.3.2009 n. 6021; Cass. 7.3.2012
n. 3516). Da ultimo, vale ribadire che il principio contenuto nell'art. 46 c.c., comma 2, secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio (Cass. 30.1.1998 n. 959 e succ. conf.).”
La statuizione di inammissibilità per tardività dell'opposizione non può che essere confermata.
Ogni altra considerazione sul merito della pretesa azionata in monitorio resta assorbita.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado appellata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (contenuto nel limite di euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
7 unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore di controparte, liquidandole in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, avv.
ON Addeo;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 30.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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