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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/10/2024, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
Fascicolo n.105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 16/10/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. BARATTA Barbara e VERNELLI Rita Via Goldoni 41 - TERNI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. NUCERA A. Manuela c/o C.so Garibaldi 635 – REGGIO CALABRIA CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 16/10/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27/02/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo l'erogazione dell'indennizzo ovvero della rendita di legge, per CP_1
l'inabilità permanente al lavoro, derivata da un infortunio accaduto in data 14/01/2019, da unificarsi con preesistenze quantificate nella misura del 9%. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto eccepiva la mancata dimostrazione dell'occasione di lavoro e contestava altresì la sussistenza di una menomazione permanente. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la contestazione dell'ente convenuto sulla mancanza di prova in ordine alla dinamica e all'occasione di lavoro, giova precisare che il teste escusso Tes_1 ha confermato l'accadimento dell'infortunio. D'altro canto il C.T.U. nominato Dott. sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che il ricorrente è affetto da: “TRAUMA CONTUSIVO LUSSATIVO SPALLA SINISTRA CON RILIEVO RMN DI LESIONE DISTRATTIVA A CARICO DELLE FIBRE DEL VENTRE MUSCOLARE DEL SOTTOSCAPOLARE”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “In relazione a quanto riferito dal periziato e confermato dall'iter diagnostico certificativo si rileva che il paziente, in data 14.01.19, riportava, nel corso di una seduta di allenamento calcistico a seguito di scontro di gioco, un trauma contusivo-lussativo a carico della spalla sinistra per cui in pari data si sottoponeva ad aprofondimento diagnostico mediante esame RMN il cui referto indicava: “Si documenta la presenza di sfumato edema della spongiosa ossea in corrispondenza della porzione postero laterale della testa omerale con lieve affossamento del profilo corticale dell'omero allo stesso livello con modesta falda liquida attigua coesiste la presenza di fenomeni distrattivi a carico delle fibre del ventre muscolare del sottoscapolare cui si associa modesta distensione fluida reattiva del recesso sottocoracoideo il quadro che scritto potrebbe porsi in riferimento ad evento traumatico lussativo minima distensione fluida reattiva della borsa subacromion deltoidea” Successivamente il paziente continuava a svolgere attività agonistica mediante infiltrazioni locoregionali ed immobilizzazione con tutore di spalla ritenendo lo scrivente che l'evento presenti, DAL LATO STRETTAMENTE MEDICO LEGALE, tutte le caratteristiche di causa violenta, abnorme ed esterna come richiesto per l'indennizzabilità esulando dalle CP_1 proprie competente la valutazione in ambito amministrativo. Il paziente presenta un quadro patologico complessivo caratterizzato da “SPALLA SINISTRA: in asse, asciutta, art ridotta di 1/5 vari piani parimetria brachiale in destrimane eutrofia cingolo scapolare Job – Napoleon +- SO +- lieve ipostenia contro resistenza” come si evince dall'esame obiettivo espletato nel corso della presente consulenza medicolegale VALUTABILE NELLA MISURA DEL 3% COD 224”.
2 Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate. Pur trattandosi di una percentuale non indennizzabile, sussiste un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla unificazione della inabilità lavorativa riconosciuta nella misura del 3% con la pregressa inabilità (9%). La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo Nel caso specifico, tuttavia, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite in ragione del riconoscimento di una minima percentuale invalidante, inferiore a quanto richiesto e neppure indennizzabile in assenza della dedotta unificazione. Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che presenta postumi da infortunio lavorativo del Parte_1
14/01/2019, che hanno comportano una inabilità lavorativa nella misura del 3% (tre percento), da unificarsi con i postumi preesistenti (9%), come previsto ai sensi di legge;
per l'effetto, condanna l a corrispondere il relativo indennizzo per differenza CP_1 con quello già corrisposto, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l' a rifondere alla CP_1 parte ricorrente la quota residua liquidata in complessivi euro 1.400,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
pone ad integrale carico dell le spese di ctu, liquidate come da separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 16/10/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 16/10/2024
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
avv. BARATTA Barbara e VERNELLI Rita Via Goldoni 41 - TERNI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. NUCERA A. Manuela c/o C.so Garibaldi 635 – REGGIO CALABRIA CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 16/10/2024
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27/02/2023, conveniva in giudizio Parte_1
l chiedendo l'erogazione dell'indennizzo ovvero della rendita di legge, per CP_1
l'inabilità permanente al lavoro, derivata da un infortunio accaduto in data 14/01/2019, da unificarsi con preesistenze quantificate nella misura del 9%. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto eccepiva la mancata dimostrazione dell'occasione di lavoro e contestava altresì la sussistenza di una menomazione permanente. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante la contestazione dell'ente convenuto sulla mancanza di prova in ordine alla dinamica e all'occasione di lavoro, giova precisare che il teste escusso Tes_1 ha confermato l'accadimento dell'infortunio. D'altro canto il C.T.U. nominato Dott. sulla scorta della Persona_1 documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che il ricorrente è affetto da: “TRAUMA CONTUSIVO LUSSATIVO SPALLA SINISTRA CON RILIEVO RMN DI LESIONE DISTRATTIVA A CARICO DELLE FIBRE DEL VENTRE MUSCOLARE DEL SOTTOSCAPOLARE”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “In relazione a quanto riferito dal periziato e confermato dall'iter diagnostico certificativo si rileva che il paziente, in data 14.01.19, riportava, nel corso di una seduta di allenamento calcistico a seguito di scontro di gioco, un trauma contusivo-lussativo a carico della spalla sinistra per cui in pari data si sottoponeva ad aprofondimento diagnostico mediante esame RMN il cui referto indicava: “Si documenta la presenza di sfumato edema della spongiosa ossea in corrispondenza della porzione postero laterale della testa omerale con lieve affossamento del profilo corticale dell'omero allo stesso livello con modesta falda liquida attigua coesiste la presenza di fenomeni distrattivi a carico delle fibre del ventre muscolare del sottoscapolare cui si associa modesta distensione fluida reattiva del recesso sottocoracoideo il quadro che scritto potrebbe porsi in riferimento ad evento traumatico lussativo minima distensione fluida reattiva della borsa subacromion deltoidea” Successivamente il paziente continuava a svolgere attività agonistica mediante infiltrazioni locoregionali ed immobilizzazione con tutore di spalla ritenendo lo scrivente che l'evento presenti, DAL LATO STRETTAMENTE MEDICO LEGALE, tutte le caratteristiche di causa violenta, abnorme ed esterna come richiesto per l'indennizzabilità esulando dalle CP_1 proprie competente la valutazione in ambito amministrativo. Il paziente presenta un quadro patologico complessivo caratterizzato da “SPALLA SINISTRA: in asse, asciutta, art ridotta di 1/5 vari piani parimetria brachiale in destrimane eutrofia cingolo scapolare Job – Napoleon +- SO +- lieve ipostenia contro resistenza” come si evince dall'esame obiettivo espletato nel corso della presente consulenza medicolegale VALUTABILE NELLA MISURA DEL 3% COD 224”.
2 Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate. Pur trattandosi di una percentuale non indennizzabile, sussiste un interesse concreto ed attuale del ricorrente alla unificazione della inabilità lavorativa riconosciuta nella misura del 3% con la pregressa inabilità (9%). La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo Nel caso specifico, tuttavia, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite in ragione del riconoscimento di una minima percentuale invalidante, inferiore a quanto richiesto e neppure indennizzabile in assenza della dedotta unificazione. Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che presenta postumi da infortunio lavorativo del Parte_1
14/01/2019, che hanno comportano una inabilità lavorativa nella misura del 3% (tre percento), da unificarsi con i postumi preesistenti (9%), come previsto ai sensi di legge;
per l'effetto, condanna l a corrispondere il relativo indennizzo per differenza CP_1 con quello già corrisposto, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l' a rifondere alla CP_1 parte ricorrente la quota residua liquidata in complessivi euro 1.400,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
pone ad integrale carico dell le spese di ctu, liquidate come da separato CP_1 decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 16/10/2024 IL G.O.P. Dott. Paola Del Curto
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