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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.v.g. 30/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Piccolo e , nata Parte_2 il 14/02/1988 in Eboli (Sa), C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola C.F._2
Montillo;
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.01.2025 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 25.08.2012 nel comune di OP
1 r.v.g. 30/2025
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del comune di Eboli (Sa) al n. 12 parte 2 serie B - anno 2012
e che dalla loro unione era nata (12.11.2016). Per_1
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
2. Con sentenza n. 103/2025 pubbl. in data 05.02.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 07.10.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e fornivano la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
3. In via preliminare, occorre evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e sono idonei a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
2 r.v.g. 30/2025
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di
OP (Sa) in data 25.08.2012, trascritto nel registro di stato civile del comune di Eboli (Sa) al n.
12 parte 2 serie B - anno 2012 tra , nato il [...] in [...], Parte_1
C.F.: e , nata il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(Sa), C.F.: , alle condizioni di cui al ricorso;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OP (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.10.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] in [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Piccolo e , nata Parte_2 il 14/02/1988 in Eboli (Sa), C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola C.F._2
Montillo;
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 08.01.2025 e Parte_1 Parte_2 premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 25.08.2012 nel comune di OP
1 r.v.g. 30/2025
(Sa), trascritto nel registro di stato civile del comune di Eboli (Sa) al n. 12 parte 2 serie B - anno 2012
e che dalla loro unione era nata (12.11.2016). Per_1
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e, trascorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
2. Con sentenza n. 103/2025 pubbl. in data 05.02.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 07.10.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e fornivano la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Presidente relatore riservava la decisione al Collegio.
3. In via preliminare, occorre evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e sono idonei a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
2 r.v.g. 30/2025
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di
OP (Sa) in data 25.08.2012, trascritto nel registro di stato civile del comune di Eboli (Sa) al n.
12 parte 2 serie B - anno 2012 tra , nato il [...] in [...], Parte_1
C.F.: e , nata il [...] in [...] C.F._1 Parte_2
(Sa), C.F.: , alle condizioni di cui al ricorso;
C.F._2
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OP (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 08.10.2025.
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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