Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 1595
CS
Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata individuazione del valore di baseline

    La Corte ritiene fondato il motivo, affermando che, quando le allegazioni dell'operatore trovano riscontro in un parametro settoriale ufficiale, l'onere probatorio si intende assolto e spetta all'Amministrazione giustificare il discostamento. La Guida ENEA è una fonte autorevole e il valore da essa indicato, pur derivante da uno studio del 1998, è considerato rappresentativo della pratica corrente. Il GSE non ha fornito adeguate ragioni tecniche per discostarsi da tale parametro, né per giustificare la preferenza per la baseline di un progetto precedente.

  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio procedimentale

    La censura è fondata in parte. Sebbene i preavvisi abbiano chiarito l'orientamento del GSE sulla baseline, il provvedimento finale non ha adeguatamente esplicitato le ragioni tecniche che hanno giustificato il discostamento dalla Guida ENEA, limitandosi a fare riferimento a un diverso progetto senza fornire motivazioni idonee.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione giuridica del potere esercitato dal GSE (autotutela)

    Il motivo è infondato. La rideterminazione della baseline in sede di rendicontazione non è esercizio di autotutela, ma potere ordinario di verifica del GSE. L'approvazione della PPPM non crea un affidamento qualificato e non preclude controlli successivi. L'art. 56 d.l. 76/2020 non ha efficacia retroattiva e richiede un'istanza specifica per essere applicato a procedimenti conclusi.

  • Altro
    Questioni di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. Si ribadisce che l'approvazione della PPPM non genera legittimo affidamento tutelabile. La disciplina nazionale non è incompatibile con i principi euro-unitari, in quanto la promozione dell'efficienza energetica e la tutela dell'affidamento sono garantite dal corretto funzionamento dei regimi di sostegno, che includono controlli effettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 1595
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1595
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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