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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3528/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 16 settembre 2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3528/2022
r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in Parte_1 appello, dall' Avv. Siano Pietro, unitamente al quale elettivamente domicilia in San Gennaro
Vesuviano (Na) alla Via Ferrovia n. 39
APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1 impresa designata ex art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti depositata con la comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Antonio
Ormanni, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Carlo De Cesare, n. 64;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 4309/2021 in materia di
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danni da circolazione stradale, pubblicata in data 23 novembre 2021;
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16.09.2025 dalla sola parte appellata (mentre fino alle ore 11:56 non sono state depositate note di parte appellante).
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di pedone, convenne Parte_1 in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, F.G.V.S. al fine di sentirla Controparte_1 condannare al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi il
24.05.2017, alle ore 19:30 circa in San Gennaro Vesuviano (Na) alla Via Sarno, in prossimità dell'incrocio con via Mandrile, allorquando venne investita da un'auto di piccola cilindrata rimasta ignota.
1.1 Resistette alla domanda F.G.V.S. Controparte_1
1.2 Espletata la prova testimoniale, il Giudice di Pace di Nola con sentenza 4309/2021, affermata la proponibilità della domanda, la rigettò ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per l'identificazione del veicolo investitore e che le dichiarazioni dell'unico teste escusso fossero lacunose e insufficienti al fine di ritenere provata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra lo stesso e le lesioni lamentate. Compensò le spese di lite, eccezion fatta per il compenso professionale di spettanza del CTU, posto a carico dell'attrice soccombente.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la Parte_1 pronuncia di prime cure per: violazione dell'art. 115 c.p.c., in particolare dolendosi della ritenuta inattendibilità del teste escusso e della valorizzazione compiuta in ordine all'omessa indicazione del testimone in sede di denuncia-querela; violazione dell'art. 2054 co. 1 e co. 2 c.c. e mancata motivazione rispetto alle ragioni sottese al discostamento dalle risultanze dell'espletata CTU medico-legale. Ha, così, concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della domanda proposta in primo grado, o in subordine con riconoscimento della pari responsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054 c.c., con condanna al pagamento delle spese stragiudiziali e processuali del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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3. Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024 e ivi rinviata per esigenze di ruolo all'odierna udienza, giunge alla decisione del Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'intestato Tribunale ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle citate norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
2. Giova, peraltro, osservare che l'odierno appellante ha addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento e che, conformemente ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato valutando inattendibile la prova orale raccolta, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Ciò nondimeno, nel merito, ritiene il Tribunale che, all'esito di una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, debba essere mantenuta ferma la statuizione di rigetto della domanda, sebbene sulla scorta di argomentazioni che andranno qui precisate in punto motivazionale.
3.1.Prima di procedere al vaglio delle censure, per ben comprenderle è opportuno riassumere il
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conciso percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata.
Il Giudice di Pace ha impostato il suo ragionamento logico- argomentativo sulla base dell'esatto presupposto giuridico, della non configurabilità della denuncia- querela quale condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Parte_2
. Ha poi, nel concreto, valutato la incompletezza della denuncia nella specie presentata –
[...] nella quale non sono state indicate le generalità delle persone presenti all'incidente – e ne ha fatto discendere il mancato assolvimento da parte dell'istante all'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo non fosse a questi imputabile;
ha inoltre tenuto conto di detta incompletezza della denuncia ai fini della valutazione dell'attendibilità del teste escusso, pervenendo ad un giudizio negativo, alla luce del rilievo della anomala mancata indicazione dello stesso come persona presente sui luoghi di causa e della lacunosità delle dichiarazioni rese.
3.2. Ciò posto, giova ricordare in diritto che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19
(ratione temporis applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima
(da ultimo Cass. n. 21983/2022, conf. a 9873 del 2021, 27561/2016 e 23434/2014).
In tali ultime decisioni, come emerge con evidenza dalle relative motivazioni, si è inteso esclusivamente negare - oltre all'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e al condizionamento dell'azione civile alla conclusione delle indagini penali - la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio. In altre parole, il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o
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querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480).
Non si è inteso, invece, affatto negare - anzi risulta espressamente confermato (in perfetta coerenza con i principi di diritto in precedenza esposti) - che comporti comunque il rigetto della pretesa del danneggiato l'eventuale mancanza del requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del
Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che il danneggiato è comunque tenuto a mantenere una
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condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., sent. n. 274/2015)
- sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione
"eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (in tali termini v. Cass., sent. n. 9939/2012) - nonché alla buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass., sent. n. 18308/2015).
Pertanto - fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili - è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia
- querela, ovvero allorché la querela presentata abbia un contenuto generico o incompleto.
Infatti, occorre evidenziare che, se anche al danneggiato non viene richiesto di fornire elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (v. Cass., sent. n. 35605/2021).
Inoltre, va dato atto del principio a tenore del quale, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno ( e più in generale la presentazione di una denuncia incompleta), non può costituire, a priori un elemento ostativo al risarcimento del danno, mentre costituisce una circostanza che, unita ad altri elementi, può essere liberamente valutata dal giudice di merito per stabilire la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio e quindi la fondatezza dell'azione (Cass. civ. Sez. III, 18-06-2012, n.
9939).
3.3. I motivi di gravame formulati devono, pertanto, essere vagliati alla stregua dei descritti canoni valutativi, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, e deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo di tali principi, sostenendo con adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria, che nella specie la circostanza che in
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denuncia il danneggiato avesse omesso di indicare le generalità del soggetto presente all'incidente – poi indicata come teste in giudizio – incida sia sulla valutazione dell'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo non sia imputabile ad una sua negligenza, sia – unitamente ad altri elementi – sulla valutazione circa l'attendibilità dei testi e dei fatti come prospettati dall'attore.
Infatti – pur escludendo ogni automatismo tra presentazione di una denuncia incompleta e rigetto della domanda – appare evidente che, come giustamente evidenziato dal primo Giudice, la conoscenza delle generalità delle persone informate sui fatti era circostanza che doveva essere portata a conoscenza del P.M. ai fini dell'indagine volta all'identificazione del veicolo investitore, a maggior ragione ove si consideri che il teste in sede di escussione, ha dichiarato Testimone_1 di aver lasciato le proprie generalità al momento dell'incidente. Invece – non solo in sede di presentazione della denuncia non sono state indicate persone presenti sul luogo dell'infortunio – ma nemmeno l'attore ha provato di aver informato successivamente gli inquirenti della presenza di eventuali testimoni.
La mancata indicazione della generalità delle persone presenti sul luogo del sinistro è un dato non privo di valenza istruttoria, posto che nell'ottica di collaborazione di cui si è detto, la identificazione di detti soggetti avrebbe potuto dare un contributo alle indagini per l'identificazione del veicolo pirata.
Il danneggiato non ha dunque provato che la mancata identificazione del veicolo investitore sia dipesa da impossibilità incolpevole non apparendo il comportamento dal medesimo tenuto improntato alla normale diligenza del buon padre di famiglia, né conforme alla buona fede e alla correttezza.
Inoltre, come giustamente evidenziato anche dal primo Giudice, il fatto che il danneggiato né nella denuncia, né successivamente in sede penale, abbia indicato la presenza di persone sul luogo dell'incidente – salvo indicarla come teste nel presente giudizio - è circostanza che, unitamente alla valutazione di ulteriori elementi, conduce ad un giudizio di inattendibilità dell'unico teste escusso rendendo dubbia la sua stessa presenza sui luoghi di causa anche in considerazione della lacunosità delle dichiarazioni rese in uno con l'inverosimiglianza di parte di esse.
Infatti, prendendo le mosse dallo stringato atto introduttivo, dalla cui lettura non è dato apprendere neppure quale fosse l'andatura del veicolo investitore (circostanza di non poco conto al fine di dimostrare sia la dinamica dell'evento che il nesso eziologico tra questo e i danni lamentati ed, in
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particolare, se un “urto” al braccio sinistro possa verosimilmente consentire di “scaraventare” la persona al suolo), deve osservarsi che la medesima lacuna non viene neppure colmata dal Tes_1 il quale pur avendo dichiarato di trovarsi a 10/15 metri dalla “che lo precedeva”, non Parte_1 ha minimamente accennato alla condotta di guida del veicolo pirata, limitandosi ad una mera ripetizione del riferito attoreo.
Circostanza questa, che appare tanto più anomala quanto più si consideri che il ha riferito, Tes_1 non solo di trovarsi nelle immediate vicinanze dal luogo dell'impatto, ma anche – e più precisamente – alle spalle della pretesa danneggiata e, dunque, in una posizione tale per cui – essendo la di fronte al teste – questi avrebbe dovuto avvedersi di dettagli ulteriori, Parte_1 ordinariamente non conoscibili da chi viene colpito da tergo (cfr. “mi trovavo a piedi a circa 10-15 metri dalla signora che mi precedeva, anch'essa a piedi, sul lato destro della carreggiata con direzione via Mandrile […]”; verbale di udienza del 10.11.2020).
Ancora, l'ubicazione del teste rispetto alla danneggiata e la riferita dinamica, se da un lato consentono di ritenere verosimile che chi viene scaraventato a terra può non essere in grado di avvedersi del modello dell'autovettura investitrice, altrettanto non può dirsi con riferimento al testimone, rispetto al quale si reputa alquanto improbabile, che pur essendo stato in grado di constatare e riferire, negli stessi termini dell'attrice, di “un'autovettura di la piccola cilindrata di colore scuro” (cfr. verbale cit.), non sia, tuttavia, riuscito ad indicare il modello del veicolo, specie considerando “che al momento dell'investimento era ancora giorno” (cfr. verbale).
Il giudizio di inattendibilità del teste e, più in generale, di non credibilità dei fatti come prospettati dall'attore è inoltre ulteriormente corroborato dalla circostanza – pur evidenziata nella sentenza gravata - che nel certificato del Pronto Soccorso non vi è alcun riferimento ad in investimento cagionato da veicolo ignoto e all'omissione di soccorso, non rilevando sul punto la circostanza - paventata dalla difesa della – che quella “tipologia di certificato non prevedeva la voce Parte_1
“omissione: Si / No” (cfr. pag. 8 atto di gravame), trattandosi di dichiarazione liberamente annotabile sul predetto documento.
4. Alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questo giudice di dover confermare la valutazione di scarsa attendibilità del teste escusso, residuando seri dubbi sia sulla sua effettiva presenza presso il luogo del sinistro, sia in ordine all'effettiva verificazione dello stesso e alla sua riconducibilità al comportamento di guida poco accorto del conducente di un veicolo rimasto non indentificato per comportamento incolpevole
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dell'investito.
5. Passando adesso ad esaminare la censura mossa dall'appallante avverso la sentenza impugnata, per non aver il giudice di prime cure considerato l'espletata CTU estimativa del danno, giova chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, la quale, tuttavia, non esonera affatto il preteso danneggiato dall'onere di provare l'evento dannoso e il nesso causale;
prova che per tutto quanto innanzi esposto è mancata nel caso di specie (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.
19631/2020).
7. Il rigetto dei su esposti motivi di appello, rende superflua la disamina degli ulteriori motivi di gravame, compreso quello afferente al mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, non dovute a fronte dell'accertata infondatezza della domanda risarcitoria.
8. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro
1.101,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”)
9.1. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
10. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002,
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 4309/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 16.09.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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