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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa LE Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1065 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in SI presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Carlo Picciardi, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], CP_1
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: 1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra Parte_1
, celebrato nel Comune di SI il 27.8.2011 e trascritto nel registro degli
[...] CP_1
atti di matrimonio del Comune di SI all'atto n.° 25, p. 2, s. A, Uff 1, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza;
2) disporre il contributo a carico di per il mantenimento delle figlie nella misura CP_1
mensile che riterrà di giustizia;
3) disporre a carico di per l'assegno divorzile mensile, nella misura che si riterrà di CP_1
giustizia;
4) confermando l'ordine alla ASL della trattenuta diretta della somma mensile che verrà Parte_2
determinata quale contributo al mantenimento delle figlie, a favore di Parte_1
5) con vittoria di spese e compensi del giudizio, in caso di ingiustificata opposizione, a favore dello
Stato.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato depositato in data 18/02/2025, ha domandato Parte_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SI in data
27/08/2011 con , oltre alla previsione dell'obbligo in capo al di versare CP_1 CP_1
l'assegno divorzile e di contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno nella misura ritenuta di giustizia.
In particolare, ha dedotto:
Per_
- che dall'unione coniugale sono nate tre figlie, (il 12/01/2006), (il 2/09/2008) e Per_1
(il 13/11/2013); Per_3
- che in sede di separazione le figlie sono state affidate congiuntamente a entrambi i genitori,
con collocamento delle stesse presso la madre a cui è stata assegnata la casa familiare ed è
stato previsto in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con un CP_1
assegno pari a 500 euro mensili;
- che la figlia ha raggiunto la maggiore età e continua a studiare, mentre le altre due Per_1 figlie sono ancora minorenni;
- di lavorare presso la San Raffaele S.p.A in qualità di OSS con contratto part-time e di percepire un reddito annuale netto pari a 11.911,63 euro, gravato da un pignoramento per euro
164,82 mensili e da una trattenuta per euro 184 per la cessione del quinto a favore di Pitagora;
- che il resistente lavora in qualità di infermiere presso la ATS di Pt_2
- che dal 29/07/2019 il le versa mensilmente la somma di 300 euro e gli assegni familiari CP_1
sono percepiti integralmente da lei.
***
All'udienza del 2/07/2025 si è proceduto alla audizione della sola parte ricorrente, non essendo il resistente personalmente comparso, che ha dichiarato: di vivere in una casa sita in SI che detiene in usufrutto e che è di proprietà del padre;
di lavorare come OSS per 24 ore settimanali e di percepire
1.025 euro mensili netti;
che e studiano e vivono insieme a lei, mentre vive in Per_2 Per_3 Per_1
Germania con il compagno e lavora a chiamata;
che il che lavora come infermiere presso la CP_1
ASL n. 7 di SI, vede le figlie con una certa regolarità; che in sede di separazione era stato previsto in capo al padre un assegno pari a 500 euro per le figlie, ma che attualmente lui sta versando
300 euro.
All'esito dell'udienza il giudice delegato ha disposto, ai sensi dell'art.213 c.p.c., che la ATS di
SI depositi copia delle buste paga da dicembre 2024 alla data odierna relativa a . CP_1
***
Alla successiva udienza dell'8/10/2025 la ricorrente ha dichiarato: che la figlia è andata in Per_1
Germania e da febbraio ha lavorato in una gelateria, inserendosi quindi nel mondo del lavoro, sebbene adesso stia per tornare in Sardegna;
che le altre due ragazze studiano, una in quarta superiore e l'altra in seconda media;
di aver ricevuto fino ad ora 300 euro per il mantenimento delle figlie e che le parti hanno concordemente deciso che detto importo sarebbe stato prelevato direttamente dalla busta paga del;
di percepire interamente l'assegno unico per le minori, nella misura di circa 560 euro CP_1
mensili; di non sostenere costi abitativi in quanto la casa familiare, a lei assegnata, è di proprietà del padre e in comodato d'uso gratuito.
Ha quindi riformulato le proprie conclusioni rinunciando alla domanda di assegno divorzile e chiedendo il mantenimento per le sole due figlie minori rimaste a carico, nella misura di 300 euro mensili, con conferma della modalità di pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Ha quindi chiesto che la causa sia tenuta a decisione.
Il giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente e preso atto del mancato deposito da parte dell'ATS della documentazione richiesta, ha rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
La parte ricorrente ha infatti provato, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio le parti erano legalmente separate, e che, dalla data di sentenza di separazione personale alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
***
In ordine alle ulteriori domande formulate si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto che sia posto in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
delle sole due figlie minorenni, e , mediante il versamento di un assegno pari a 300 euro Per_2 Per_3
mensili. Nulla chiede con riferimento al mantenimento di deducendo che la stessa, raggiunta Per_1
la maggiore età, ha reperito un lavoro, sebbene temporaneo, in Germania dove nel corso dell'anno ha vissuto insieme al compagno.
La domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
A giudizio del Collegio detto importo, considerato il reddito percepito dalla ricorrente (pari a 1.029 euro mensili netti), la percezione da parte della stessa dell'assegno unico per le minori (pari a 560
euro mensili) e, infine, la circostanza che la on sostenga oneri abitativi, appare congruo. Pt_1
Per l'effetto, deve essere posto in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
delle due figlie minori, e mediante un assegno mensile pari a 300 euro che sarà versato Per_2 Per_3
sul conto di direttamente dalla ATS Sardegna - ALS di datore di lavoro Parte_1 Pt_2
del CP_1
Devono essere per il resto confermate le condizioni della separazione.
***
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SI in data
27/08/2011, da nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
SI il 7/01/1968, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 25, parte II, serie A, anno 2011- Comune di SI);
2) affida le figlie minori (nata il [...]) e (nata il [...]), congiuntamente Per_2 Per_3
a entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso la madre;
3) pone in capo a l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie minori CP_1
mediante il versamento di un assegno mensile pari a 300 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) ordina alla di versare l'importo di cui sopra per mezzo di Parte_3
bonifico mensile direttamente a Parte_1
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 8/10/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Dott.ssa LE Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti