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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
n. 12727/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12727 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CY IE SS Persona_1
2 Persona_2
3 Persona_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e le norte scritte preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. CY IE SS, nato a [...] - Repubblica Argentina - il 12/10/1973, residente in [...], in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, assieme al padre sig.
, sul minore Controparte_2
2. (e non come indicato Persona_2 Controparte_2 erroneamente nel ricorso introduttivo), nato a [...] il [...];
3. nato a [...] - Repubblica Argentina - il 1/09/2004, Persona_3 residente in [...]
Dott. Giovanni Calasso 1
Tutti residenti nel comune di Poggio Mirteto (RI), Via Cavour n. 97 (anche se nella conclusioni delle note del 04.06.2025 la difesa di parte ricorrente dichiara che i ricorrenti sono residenti all'estero “Si chiede, altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di soggetti residenti all'estero, di ordinare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al Comune di origine dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti”.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che CY IE SS, nata a [...] il [...], assieme al figlio minore -erroneamente indicato in ricorso- (in realtà Controparte_2 [...]
come successivamente chiarito), nato a [...] il [...] Persona_2 ed all'altro figlio nato a [...] il [...], sono cittadini Persona_3 italiani, discendenti diretti di cittadina italiana nata in [...] nel 1906, poi di suo figlio nato nel 1933, che ha trasmesso lo status all'odierna ricorrente e da questa ai suoi figli.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana nata a Persona_4 T'NN d'AL (Verona) il 27/08/1906, successivamente emigrata con la famiglia in Argentina, a Urdinarra nella provincia di Entre Rios, ove, sposava il 26/04/1924, Per_5 dal quale ebbe un figlio:
• nato a [...] (provincia di Entre Rios) il 30/05/1933 il quale Persona_6 il 28/02/1964 si sposava con e dalla relazione nasceva: Persona_7
➢ CY IE SS, nato a [...] il [...] odierna ricorrente che si coniugava in prime nozze con il 26/02/1998 ed Controparte_3 aveva un figlio:
✓ , nato a [...] il [...], Persona_3 ricorrente
CY IE SS si sposava poi in seconde nozze, dopo divorziata, con il 11/08/2022 dal quale aveva già avuto un Controparte_2 figlio, minore d'età,
✓ (e non Persona_2 CP_2
come indicato in ricorso), nato a [...] il
[...] 18/02/2016
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge ed indicato le residenze delle parti
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di Persona_4 nata a T'NN d'AL (Verona) il 27/08/1906 che sposava
[...] Per_5 il 26/04/1924, cittadino argentino, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 3
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Venezia, 24.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12727 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CY IE SS Persona_1
2 Persona_2
3 Persona_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e le norte scritte preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note di trattazione scritte
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. CY IE SS, nato a [...] - Repubblica Argentina - il 12/10/1973, residente in [...], in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale, assieme al padre sig.
, sul minore Controparte_2
2. (e non come indicato Persona_2 Controparte_2 erroneamente nel ricorso introduttivo), nato a [...] il [...];
3. nato a [...] - Repubblica Argentina - il 1/09/2004, Persona_3 residente in [...]
Dott. Giovanni Calasso 1
Tutti residenti nel comune di Poggio Mirteto (RI), Via Cavour n. 97 (anche se nella conclusioni delle note del 04.06.2025 la difesa di parte ricorrente dichiara che i ricorrenti sono residenti all'estero “Si chiede, altresì, in conseguenza del richiesto riconoscimento, trattandosi di soggetti residenti all'estero, di ordinare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 71/2011, al Consolato italiano competente per il luogo di residenza degli stessi di inviare gli atti occorrenti per le trascrizioni al Comune di origine dell'avo per il compimento dei necessari adempimenti”.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
nel merito, attesa la natura documentale della controversia, in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare che CY IE SS, nata a [...] il [...], assieme al figlio minore -erroneamente indicato in ricorso- (in realtà Controparte_2 [...]
come successivamente chiarito), nato a [...] il [...] Persona_2 ed all'altro figlio nato a [...] il [...], sono cittadini Persona_3 italiani, discendenti diretti di cittadina italiana nata in [...] nel 1906, poi di suo figlio nato nel 1933, che ha trasmesso lo status all'odierna ricorrente e da questa ai suoi figli.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana nata a Persona_4 T'NN d'AL (Verona) il 27/08/1906, successivamente emigrata con la famiglia in Argentina, a Urdinarra nella provincia di Entre Rios, ove, sposava il 26/04/1924, Per_5 dal quale ebbe un figlio:
• nato a [...] (provincia di Entre Rios) il 30/05/1933 il quale Persona_6 il 28/02/1964 si sposava con e dalla relazione nasceva: Persona_7
➢ CY IE SS, nato a [...] il [...] odierna ricorrente che si coniugava in prime nozze con il 26/02/1998 ed Controparte_3 aveva un figlio:
✓ , nato a [...] il [...], Persona_3 ricorrente
CY IE SS si sposava poi in seconde nozze, dopo divorziata, con il 11/08/2022 dal quale aveva già avuto un Controparte_2 figlio, minore d'età,
✓ (e non Persona_2 CP_2
come indicato in ricorso), nato a [...] il
[...] 18/02/2016
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge ed indicato le residenze delle parti
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 2
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di Persona_4 nata a T'NN d'AL (Verona) il 27/08/1906 che sposava
[...] Per_5 il 26/04/1924, cittadino argentino, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto
Dott. Giovanni Calasso 3
che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite Venezia, 24.07.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4