Rigetto
Sentenza 14 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/07/2025, n. 6133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6133 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06133/2025REG.PROV.COLL.
N. 05859/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2024, proposto da Hydrowatt S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Battista Conte, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare. e delle Foreste, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Potenza, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 8962/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Battista Conte, Gianluigi Pellegrino e Leonardo Quarata su delega di Luigi Potenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Hydrowatt s.p.a. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del G.S.E. del 11 agosto 2017 recante il diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione dell'impianto idroelettrico della ricorrente.
2. La società appellante è soggetto responsabile dell’impianto idroelettrico con potenza pari a 239,60 kW, installato sulla condotta di derivazione che collega la diga del Locone di IN UR (BT) al potabilizzatore Casamassima –Canosa. Sulla medesima derivazione sono titolari di concessione il Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, ad uso idropotabile, e l’attuale ricorrente, ad uso idroelettrico. A decorrere dal 1993 il Consorzio è divenuto concessionario della diga e delle relative infrastrutture idrauliche in uscita, ove era installata una centrale di produzione idroelettrica, composta da due gruppi di generazione e mai entrata in esercizio.
La centrale idroelettrica fu oggetto, a seguito del rilascio di nuova concessione, di un completo rifacimento all’esito del quale venne installato un unico gruppo di generazione, in data 2 febbraio 2017 per il quale vi è stata la richiesta di accesso agli incentivi respinta con il provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato improcedibile il ricorso, perché, nelle more del giudizio, il G.S.E. con nota in data 15 novembre 2019 a seguito della presentazione di richiesta di riesame, ha accolto parzialmente la domanda della società non considerando l’impianto come nuovo ma come riattivazione di una struttura già esistente.
In ogni caso aveva ritenuto il ricorso anche infondato poiché nell’impianto preesistevano le macchine mai entrate in funzione oltre ad altre opere necessarie al funzionamento dell’impianto.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la declaratoria di improcedibilità anche se non vi era stata la proposizione di motivi aggiunti avverso il provvedimento del GSE 15 novembre 2019.
Si trattava, infatti, di un provvedimento meramente confermativo di quello impugnato che non aveva accolto la domanda sostanziale che era quella degli incentivi per un nuovo impianto. Il riconoscimento da parte del G.S.E. dell’intervento nella categoria “riattivazione”, rendeva attuale l’interesse al riconoscimento della categoria di intervento come “nuovo impianto”.
4.2. Il secondo motivo censura la valutazione del primo giudice sulla natura dell’impianto da ammettere ad incentivo. La società ha provato che sul sito sul quale è stato realizzato il nuovo impianto non era presente da ben più di cinque anni alcun altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile.
Nonostante il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia posizionò due turbine sulla condotta in discussione, nel punto in cui la stessa porta l’acqua ad una vasca idropotabile del Consorzio, nessuna concessione idroelettrica fu mai assentita e il progetto idroelettrico del Consorzio non entrò mai in funzione. Quindi l’impianto dell’appellante è completamente nuovo e non utilizza alcun elemento tecnico preesistente.
5. Il G.S.E. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Si è costituito in giudizio, altresì, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ad adiuvandum che ha concluso per l’accoglimento dell’appello.
7. L’appello è infondato.
7.1. Negare che il nuovo provvedimento emanato dal G.S.E. nel corso del giudizio sia un nuovo provvedimento che faceva venir meno qualsiasi interesse all’annullamento dell’atto impugnato, con conseguente necessità di impugnazione con motivi aggiunti, costituisce un’affermazione che contrasta in modo evidente con la realtà. Considerare meramente confermativo un atto che concede, anche se non nei termini auspicati dall’interessato, il beneficio in precedenza negato è una tesi talmente in contrasto con le caratteristiche che la giurisprudenza ha enucleato per qualificare un atto come meramente confermativo, che non è necessario argomentare ulteriormente.
7.2. Ma anche il Collegio, così come ha fatto il T.a.r., ritiene di non limitarsi ad una considerazione in rito dal momento che in ogni caso l’appello non è fondato neanche in relazione al secondo motivo che contesta il merito della valutazione operata dal T.a.r.
Per definire cosa sia un nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili, l’art. 2, comma 1, lettera a), d.m. 23 giugno 2016 afferma che deve trattarsi di impianto che utilizza componenti nuovi o rigenerati ponendoli su un sito nel quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso.
Nel caso di impianto idroelettrico queste caratteristiche non devono riguardare solamente la centrale di produzione con uno o più gruppi turbina, ma anche le altre opere idrauliche che costituiscono l’impianto e che quindi non devono essere state asservite in precedenza ad un altro impianto destinato alla produzione di energia idroelettrica.
Lo scopo di tale limitazione è quello di dare un incentivo proporzionato ai costi di allestimento di un nuovo impianto che subiscono una decurtazione laddove si possa utilizzare in parte la strumentazione di un vecchio impianto.
Anche l’impianto che non può essere considerato nuova costruzione riceverà un incentivo minore parametrato ai costi per la rigenerazione di un impianto esistente.
Nel caso in esame la maggior parte delle opere asservite al vecchio impianto idroelettrico sono state riutilizzate dal momento che, dopo aver sostituito il vecchio gruppo, ci si è limitati a qualche intervento di adeguamento/modifica di opere già presenti sul sito e create a suo tempo per scopo idroelettrico.
Peraltro, come osservato dal G.S.E. nella sua memoria, è lo stesso titolo autorizzativo comunale che offre elementi per giungere alla conclusione appena riportata.
Il comune di IN UR ha attuato una Procedura Abilitativa Semplificata denominata “ Rifunzionalizzazione della centrale idroelettrica presso la diga del Locone ”; laddove si fosse trattato di autorizzare un nuovo impianto l’iter procedimentale per giungere all’autorizzazione sarebbe stato più complesso con la necessità di una conferenza di servizi per acquisire il parere di molte autorità.
8. L’appello è pertanto da respingere.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei confronti dell’appellante, mentre possono essere compensate nei riguardi dell’interveniente ad adiuvandum .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Compensa le spese nei confronti dell’interveniente ad adiuvandum .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO