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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2280/2024, avente per oggetto “regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Cavour, n. 48, presso lo studio dell'avv. Paola Dessì (C.F.: ), che la rappresenta CodiceFiscale_2
e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Mazzini, n. CP_1 C.F._3
2/D, presso e nello studio dell'avv. Patrizia Marcori (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._4
e difende, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 3.10.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
.
[...]
pagina 1 di 3 Premesso che dalla unione sentimentale tra le parti, non confluita nel vincolo del matrimonio, era nata la figlia
(a Sassari il 14.8.2008), ha dedotto che con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Sassari Persona_1
in data 15.3.2011 (R.G. V.G. n. 353/2010) era stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, nonché regolamentato il diritto di visita del padre e stabilito che questi contribuisse al mantenimento della figlia con la corresponsione di € 150,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha lamentato che il resistente non aveva mai provveduto a corrispondere il mantenimento (ha allegato che avrebbe versato solamente € 1.250,00 in sedici anni e che -a partire dal 28.7.2022- il padre percepiva e tratteneva l'assegno unico INPS elargito in favore della minore) e non aveva rapporti significativi con la figlia la quale era affetta da glaucoma congenito bilaterale, il che comportava periodiche visite specialistiche e l'assunzione costante di farmaci.
Ha quindi spiegato le conclusioni: «a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
b) collocare la figlia minore prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Sassari (SS) Via Corso Margherita di Savoia nr. 75; c) stabilire a carico del Sig.
[...]
(resistente) un contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad euro 500,00 mensili e/o quella CP_1
veriore accertanda;
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Con comparsa depositata in data 13.2.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e le richieste da questa avanzate.
In particolare ha dedotto di essere disoccupato e di lavorare solo saltuariamente, di vivere con sua madre (anch'essa disoccupata), precisando che a partire dal 2022 aveva solamente chiesto e percepito il 50% dell'assegno Unico a lui spettante in ragione dell'affidamento condiviso della figlia e che, nonostante le sue difficoltà economiche, fin dal
2011 stava comunque corrispondendo il mantenimento previsto dal Tribunale.
Ha rappresentato che in ragione dei riferiti problemi finanziari non poteva far fronte al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento.
Ha anche aggiunto che non vedeva la figlia regolarmente da circa otto anni e che dopo la fine della relazione con la ricorrente, quest'ultima aveva sempre ostacolato il rapporto padre-figlia, impedendogli di vederla e di sentirla.
Ha quindi, concluso chiedendo: «
1. Che il versi a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di CP_1
euro 200,00, oltre assegno unico al 100% alla madre, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate e documentate. Con vittoria di spese ed onorari».
All'udienza del 17.7.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
pagina 2 di 3 La ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato che la figlia vive insieme a lei in un appartamento che conduce in locazione (corrispondendo € 300,00 di canone mensile), che percepisce € 700,00 mensili a titolo di reddito di inclusione e che lavora a chiamata (servizio sicurezza alle manifestazioni), guadagnando € 30,00 per ogni chiamata. Inoltre, ha specificato che l'assegno unico che le viene corrisposto dall'INPS ammonta ad € 87,00 e che percepisce anche un'indennità di frequenza per la minore (periodo ottobre-giugno) pari a € 280,00.
Il resistente, invece, ha confermato la sua comparsa di costituzione e risposta, riferendo di vivere a Florinas insieme alla madre e di lavorare con contratto a chiamata per una impresa di pulizie, guadagnando all'incirca € 300,00 al mese, aggiungendo che dal mese di aprile non percepiva più l'assegno unico INPS, che era stato sospeso. Con riguardo ai rapporti con la figlia, ha riferito di sentirla solamente una volta al mese.
Nella medesima udienza le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: «affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la madre. , considerata l'età, prossima ai 17 anni, eserciterà liberamente il Per_1 diritto di visita del padre. Il contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di € 250,00 CP_1
entro il giorno 24 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate a decorrere dal mese di agosto 2025 oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo Cnf. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Spese compensate». Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 17.7.2025 dal Giudice debba trovare accoglimento, in quanto rispondente all'interesse della figlia minore, poiché garantisce un rapporto proficuo con entrambi i genitori ed un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- Dispone conformemente all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritto;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2280/2024, avente per oggetto “regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Cavour, n. 48, presso lo studio dell'avv. Paola Dessì (C.F.: ), che la rappresenta CodiceFiscale_2
e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Mazzini, n. CP_1 C.F._3
2/D, presso e nello studio dell'avv. Patrizia Marcori (C.F.: ), che lo rappresenta C.F._4
e difende, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 3.10.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 CP_1
.
[...]
pagina 1 di 3 Premesso che dalla unione sentimentale tra le parti, non confluita nel vincolo del matrimonio, era nata la figlia
(a Sassari il 14.8.2008), ha dedotto che con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Sassari Persona_1
in data 15.3.2011 (R.G. V.G. n. 353/2010) era stato disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, nonché regolamentato il diritto di visita del padre e stabilito che questi contribuisse al mantenimento della figlia con la corresponsione di € 150,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha lamentato che il resistente non aveva mai provveduto a corrispondere il mantenimento (ha allegato che avrebbe versato solamente € 1.250,00 in sedici anni e che -a partire dal 28.7.2022- il padre percepiva e tratteneva l'assegno unico INPS elargito in favore della minore) e non aveva rapporti significativi con la figlia la quale era affetta da glaucoma congenito bilaterale, il che comportava periodiche visite specialistiche e l'assunzione costante di farmaci.
Ha quindi spiegato le conclusioni: «a) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
b) collocare la figlia minore prioritariamente presso la residenza della madre, già residenza familiare, sita in Sassari (SS) Via Corso Margherita di Savoia nr. 75; c) stabilire a carico del Sig.
[...]
(resistente) un contributo al mantenimento in favore della figlia pari ad euro 500,00 mensili e/o quella CP_1
veriore accertanda;
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
b) con vittoria di spese, diritti ed onorari».
Con comparsa depositata in data 13.2.2025 si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e le richieste da questa avanzate.
In particolare ha dedotto di essere disoccupato e di lavorare solo saltuariamente, di vivere con sua madre (anch'essa disoccupata), precisando che a partire dal 2022 aveva solamente chiesto e percepito il 50% dell'assegno Unico a lui spettante in ragione dell'affidamento condiviso della figlia e che, nonostante le sue difficoltà economiche, fin dal
2011 stava comunque corrispondendo il mantenimento previsto dal Tribunale.
Ha rappresentato che in ragione dei riferiti problemi finanziari non poteva far fronte al richiesto aumento dell'assegno di mantenimento.
Ha anche aggiunto che non vedeva la figlia regolarmente da circa otto anni e che dopo la fine della relazione con la ricorrente, quest'ultima aveva sempre ostacolato il rapporto padre-figlia, impedendogli di vederla e di sentirla.
Ha quindi, concluso chiedendo: «
1. Che il versi a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di CP_1
euro 200,00, oltre assegno unico al 100% alla madre, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate e documentate. Con vittoria di spese ed onorari».
All'udienza del 17.7.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore.
pagina 2 di 3 La ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato che la figlia vive insieme a lei in un appartamento che conduce in locazione (corrispondendo € 300,00 di canone mensile), che percepisce € 700,00 mensili a titolo di reddito di inclusione e che lavora a chiamata (servizio sicurezza alle manifestazioni), guadagnando € 30,00 per ogni chiamata. Inoltre, ha specificato che l'assegno unico che le viene corrisposto dall'INPS ammonta ad € 87,00 e che percepisce anche un'indennità di frequenza per la minore (periodo ottobre-giugno) pari a € 280,00.
Il resistente, invece, ha confermato la sua comparsa di costituzione e risposta, riferendo di vivere a Florinas insieme alla madre e di lavorare con contratto a chiamata per una impresa di pulizie, guadagnando all'incirca € 300,00 al mese, aggiungendo che dal mese di aprile non percepiva più l'assegno unico INPS, che era stato sospeso. Con riguardo ai rapporti con la figlia, ha riferito di sentirla solamente una volta al mese.
Nella medesima udienza le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del
Giudice nei seguenti termini: «affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione presso la madre. , considerata l'età, prossima ai 17 anni, eserciterà liberamente il Per_1 diritto di visita del padre. Il contribuirà al mantenimento della figlia con la somma di € 250,00 CP_1
entro il giorno 24 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate a decorrere dal mese di agosto 2025 oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo Cnf. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Spese compensate». Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata all'udienza del 17.7.2025 dal Giudice debba trovare accoglimento, in quanto rispondente all'interesse della figlia minore, poiché garantisce un rapporto proficuo con entrambi i genitori ed un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- Dispone conformemente all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 17.7.2025 da intendersi qui integralmente trascritto;
- spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta pagina 3 di 3