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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 779 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINI Parte_1
CONCETTA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BELLA CARMEN, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15.3.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento in funzione del Giudice del Lavoro premettendo di essere stato dichiarato soggetto in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e di aver presentato, in data 24.5.2023, istanza per ottenere i benefici economici riconosciuti, ai sensi della legge regionale n.4 del 1 marzo 2017 e al D.P. n.
532/2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017, ai soggetti disabili.
La competente commissione medica, con provvedimento Prot. N° 142023 del
25.9.2023, negava la sussistenza dei requisiti per ottenere i benefici richiesti. Chiedeva, quindi, di “Ritenere e dichiarare che le suddescritte patologie da cui
è affetto il sig. rendono il medesimo disabile gravissimo ai sensi Parte_1 dell'art. 3 del D.M. del 26.09.2016 e ciò per le suesposte argomentazioni;
Ritenere e dichiarare che il suddetto status di disabile gravissimo era preesistente alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo per disabili;
Ritenere e dichiarare che il sig. possiede tutti i Parte_1
1 requisiti richiesti per la concessione del beneficio del contributo per i disabili gravissimi di cui alla Legge Regionale n°4 del 01.03.2017 e del D.P.R. 532/2017, modificato con D.P.R. 545 del 10.05.2017 e con D.P.R 589/2018; Ritenere e dichiarare, quindi, che il sig. ha diritto alla concessione del Parte_1 beneficio del contributo per i disabili gravissimi di cui alla Legge Regionale n°4 del 01.03.2017 e del D.P.R. 532/2017, modificato con D.P.R. 545 del 10.05.2017
e con D.P.R. 589/2018 e ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di accesso al contributo per i disabili gravissimi. Conseguentemente, condannare , in persona del Suo leg.le rappr.te pro tempore, al pagamento CP_2 in favore del sig. del contributo per i disabili gravissimi di cui Parte_1 alla Legge Regionale n°4 del 01.03.2017 e del D.P.R. 532/2017, modificato con
D.P.R. 545 del 10.05.2017 e con D.P.R. 589/2018 e ciò con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di accesso al contributo per i disabili gravissimi”. Si costituiva l' convenuta, la quale chiedeva rigettarsi il ricorso, Controparte_3 deducendone variamente l'infondatezza.
Istruita la causa a mezzo di CTU medico legale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Giova premettere che vengono considerati soggetti in condizione di disabilità gravissima, nell'ambito della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del DM 26/09/2016, art. 3, comma 2, i soggetti beneficiari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, in presenza di ulteriori determinate condizioni, ossia:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di
Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale
(GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala
Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado
A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical
Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale
(EDSS) 9 o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod.;
2 f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilita comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Al fine di accertare se le patologie da cui è affetta la parte ricorrente siano tali da renderla disabile gravissimo ai sensi dell'art.3 del D.M. 6 settembre 2016, in corso di giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio.
La normativa sopra richiamata, al fine di elargire il beneficio richiesto, prevede che non sia sufficiente un grave deficit della deambulazione ma deve ritrovarsi piuttosto nello stato di essere permanentemente allettato o su sedia a rotelle.
Nel caso di specie l'Ausiliario ha spiegato che, “per come documentato agli atti nel verbale nel 2018 il ricorrente presentava deambulazione che avviene a CP_4 piccoli passi e solo se sorretto, così anche il neurologo nel 2018 certificava: deambulatio a piccoli passi;
così ancora il neuropsichiatra in data 06/03/24 certificava: rigidità diffusa con ipertono, deficit della deambulazione. Il distretto di Canicattì certifica negli atti che all'epoca della visita: non era costretto in sedia a rotelle.”
Tuttavia, “Viene invece documentato l'allettamento nel certificato del
18/09/2024: che attesta da diversi anni Morbo di Parkinson con grave acinesia e allettamento. Tale condizione di allettamento, per come descritto in esame obiettivo, è confermata alla presente visita medicolegale domiciliare, per cui si ritiene che tale condizione sanitaria risulti documentata soltanto da tale data
18/09/24”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente appaiono condivisibili, logicamente argomentate, nonché concordanti con la documentazione medica depositata, cui si rimanda integralmente. Pertanto ritiene il Tribunale che la parte ricorrente “ presenti i Parte_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di disabilità gravissima dal
18/09/2024”.
3 Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese di lite si compensano, considerata la decorrenza del beneficio. Contr Spese di CTU a carico dell' ex art. 152 disp. att. cpc., come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la parte ricorrente
“disabile gravissimo” ai sensi della Legge Regionale 1 marzo 2017 n. 4 e del DM
26/09/2016, art. 3, comma 2 a far data dal 18.9.24. Contr condanna alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, del beneficio richiesto dal primo giorno del mese successivo all'insorgere del requisito sanitario, oltre interessi. compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' ex art. 152 disp att. cpc le spese di CP_1 consulenza tecnica, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 18/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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