Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1862 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta ANna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto nonché di comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in ordine alla propria residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare.
2. I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e continueranno a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, e conserveranno con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in particolare le cure mediche ed i percorsi terapeutici per la loro disabilità, alla residenza abituale,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
3. La casa coniugale, sita in SE AN IE (CA) - Via Antonio Gramsci 85, resta assegnata in uso esclusivo, completa di tutti i beni e gli arredi ivi presenti, alla GN per le esigenze abitative proprie e dei figli minori Parte_1
e . Per_1 Per_2
Il Geom. provvederà a rilasciare l'immobile che costituisce la casa CP_1 coniugale e lo studio professionale di Via Stazione n. 5 in SE AN IE - che dovrà restare anch'esso nella disponibilità esclusiva della GN Pt_1 considerato il suo titolo di comproprietà - liberi e vuoti da persone e cose, a
Pag. 2 di 4 favore della GN , entro la data dell'udienza che sarà fissata Parte_1 dinanzi al Tribunale con diritto di poterli utilizzare fino al maturare del termine;
fino al momento in cui il Geom. farà utilizzo della casa coniugale i costi CP_1 delle utenze verranno pagati da entrambi i coniugi in parti uguali.
4. I figli e vivranno prevalentemente con la madre, attualmente Per_1 Per_2 nell'abitazione di SE AN IE (CA) - Via Antonio Gramsci 85, già costituente la casa coniugale, con diritto di permanenza presso il padre, nel rispetto delle preminenti esigenze di vita e di studio, terapeutiche, sportive e ricreative dei minori, secondo le condizioni di seguito specificate salvo modifiche concordate consensualmente tra i coniugi:
a) il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati con la madre, prelevandoli il venerdì dalla casa della madre alle ore 19 ed ivi riportandoli la domenica alle ore 19; durante la settimana ogni mercoledì e, a settimane alterne, nelle settimane in cui è previsto che trascorreranno con la madre il fine settimana il venerdì, in entrambi i giorni prelevandoli dalla casa della madre alle ore 15,30 tenendoli con sé per il pernottamento e provvedendo ad accompagnarli a scuola il giorno successivo (o riportandoli a casa della madre alle ore 9 qualora non vi fosse scuola);
b) tutte le festività saranno oggetto di previo accordo tra i genitori, tenuto conto delle variabili connesse ai loro impegni personali;
in difetto di specifiche intese resta concordato che durante le festività natalizie e pasquali i figli trascorreranno la notte del 24 dicembre con la madre ed il giorno di Natale con il padre e, ad anni alterni, l'intera giornata di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
c) durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per due settimane anche non consecutive, nei periodi e con le modalità che gli stessi concorderanno precedentemente, ed in ogni caso entro il mese di giugno, in considerazione delle ferie rispettivamente godute.
5. Di fatto, ed ai fini delle registrazioni anagrafiche, i figli avranno lo stesso domicilio e residenza della madre che percepirà integralmente l'assegno unico e tutte le provvidenze economiche e prestazioni previdenziali per la loro disabilità concordando con il marito il loro utilizzo di cui predisporrà rendiconto.
In particolare la sig.ra continuerà a percepire la somma di € 343,00 (per Pt_1 ciascun figlio) erogata a titolo di invalidità e indennità di frequenza per i figli minori.
Dette somme verranno accreditate nel conto corrente della sig.ra che Pt_1 provvederà in via esclusiva, come ha sempre fatto, all'impiego delle stesse per il pagamento delle seguenti necessità/attività: frequenza del centro C.E.E.
(psicologa), per;
Pet therapy per;
doposcuola quotidiano per Per_1 Per_1
. Per_2
Pag. 3 di 4 6. Poiché si è convenuto che l'assegno unico per i figli sarà versato direttamente ed interamente alla GN dagli Enti competenti, attualmente nella misura Pt_1 di € 672,00 mensili, comprensiva della metà di competenza del Geom. , CP_1 allo stato delle loro condizioni economiche e patrimoniali i coniugi si sono accordati nei termini di un contributo mensile a carico del padre, a titolo di mantenimento dei figli, pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, che sarà versato alla GN entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, mediante accredito sul conto corrente a tale scopo indicato dall'interessata, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre alla metà delle spese straordinarie per i figli, previamente concordate, se non necessarie e urgenti, e documentate, con esclusione dei costi delle cure mediche, dei percorsi terapeutici e di ogni ulteriore esigenza e necessità straordinaria dei figli per i quali la GN Pt_1 percepisce apposito contributo o rimborso.
7. Il Geom. sarà obbligato a provvedere - in via esclusiva - al pagamento CP_1 dei costi dell'utenza maturati fino al 17.1.2025 per i quali se deciderà Pt_2 di richiedere all'Ente la rateizzazione delle somme dovute la GN si Pt_1 impegna a collaborare e a rilasciare e a sottoscrivere ogni delega necessaria.
8. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti, godendo ciascuno di propri redditi, cosicché ciascuno provvederà al proprio mantenimento e, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra assunte, dichiarano di non aver reciprocamente nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo.
9. Le parti si danno reciprocamente atto di aver preso in considerazione, nella definizione dei presenti accordi, l'eventualità in cui la GN si Pt_1 trasferisca da SE AN IE a Cagliari, o comunque in altro luogo più vicino alla città, e la possibilità che la stessa, in tale ipotesi, prenda in affitto altra casa di abitazione.
Pertanto, verificandosi anche soltanto una di tali eventualità, le condizioni economiche qui raggiunte non saranno suscettibili di revisione.
10. I coniugi concedono fin d'ora l'autorizzazione per il rilascio o il rinnovo del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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