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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 27/05/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, con provvedimento reso in data 8.5.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.5.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 71/2015, e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Romano Danzi Parte_1
-Appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Hernandez Controparte_1
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1052/2013, pubblicata il 18.12.2013, il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione; - condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che si liquidano nella complessiva somma pari ad euro 2.100,00 (di cui 550,00 per la
[...]
fase studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 550,00 per la fase istruttoria ed euro
700,00 per la fase decisoria), oltre che esborsi. I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 2.2.2015, ha impugnato la sentenza di cui sopra. Parte_1
Con comparsa depositata il 4.8.2015, si è costituita per resistere al gravame. Controparte_1
Né all'udienza del 29.4.2025, né all'udienza del 27.5.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze consecutive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 71/2015, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, con provvedimento reso in data 8.5.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.5.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 71/2015, e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Romano Danzi Parte_1
-Appellante-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Hernandez Controparte_1
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1052/2013, pubblicata il 18.12.2013, il Tribunale di Matera, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigetta l'opposizione; - condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
che si liquidano nella complessiva somma pari ad euro 2.100,00 (di cui 550,00 per la
[...]
fase studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 550,00 per la fase istruttoria ed euro
700,00 per la fase decisoria), oltre che esborsi. I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con atto di citazione notificato il 2.2.2015, ha impugnato la sentenza di cui sopra. Parte_1
Con comparsa depositata il 4.8.2015, si è costituita per resistere al gravame. Controparte_1
Né all'udienza del 29.4.2025, né all'udienza del 27.5.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze consecutive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 71/2015, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta