Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 13 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 470/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
P.E. Imbriani, 92 (C.F. ), rappresentato e difeso giusta mandato in calce C.F._1 allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F.: ), e con lo C.F._2 stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore - contumace
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il giorno 1.03.2024 ha proposto Parte_1 impugnazione contro la sentenza n. 168/2024 del Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda avanzata da esso istante - tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto di godere durante il periodo di ferie maturato dal giorno 11 marzo 2016 all'aprile 2021 di una retribuzione paragonabile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, con inclusione nella base di computo delle indennità perequativa, compensativa e di turno- con
1
Ha lamentato l'appellante la erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, dichiarate compensate con una motivazione illogica e contraddittoria .
L'appellante ha quindi chiesto la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e la liquidazione integrale delle spese del giudizio di 1° grado nonché di quelle del presente grado con attribuzione al procuratore anticipatario.
L pur regolarmente evocata in giudizio, come da ricevuta di consegna ed accettazione CP_2 del giorno 11.11.2024 , non si è costituita.
All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame è fondato e deve essere accolto.
Occorre evidenziare che con la sentenza gravata il Tribunale di Avellino, con motivazione non sottoposta a gravame, ha accolto la domanda proposta dall'odierno appellante al fine di ottenere l'accertamento del diritto a percepire, durante i periodi di ferie, la medesima retribuzione percepita nei periodi di effettivo lavoro. Il Giudice di prime cure ha tuttavia accolto la domanda limitatamente all'inclusione delle indennità compensativa e perequativa, escludendo i ticket mensa (con pronuncia passata in giudicato per acquiescenza dell'appellante).
Il primo giudice, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ha poi compensato le spese.
Orbene, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte con ordinanza 23.02.2025 n. 4732, in assenza di altri presupposti (mutamento della giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni di cui deve essere data espressa indicazione) deve essere esclusa la possibilità della compensazione in ragione -puramente e semplicemente- del parziale accoglimento della domanda creditoria che differisce dall'ipotesi della soccombenza reciproca di cui all'art. 92 c.p.c.
Secondo il Giudice di legittimità, infatti, “vale pienamente la regola di giudizio affermata nella pronuncia della Sezioni Unite con sentenza n.32061/2022: "in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma, cod. proc. civ."
Nella sentenza gravata, il primo Giudice ha fatto riferimento esclusivamente all'accoglimento solo parziale della domanda, senza alcuna ulteriore precisazione.
2 Questa motivazione, a parere del Collegio, è contraddittoria ed illogica, posto che è lo stesso
Tribunale a richiamare, l'orientamento uniforme in materia di questa Corte e tanto in linea con gli arresti della Suprema Corte.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati....”.
La Corte Costituzionale ha limitato dunque la possibilità di compensazione alle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
Invero la Suprema Corte ha affermato che “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C.
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01).
Considerato che a nessuna delle suddette ipotesi è riconducile la fattispecie, l'appello va accolto.
Di conseguenza, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla regolazione delle spese del primo grado che, secondo soccombenza, vanno riconosciute per l'intero; deve liquidarsi la somma dovuta in complessivi € 321,00, avuto riguardo al parametro tariffario adeguato al valore della causa (euro 701,26, come indicato dall'appellante nella n.i.r.) - con conseguente condanna a carico Cont dell - oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese in questo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante.
Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza
Cont le spese come da dispositivo a carico dell , con attribuzione.
PQM
La Corte così provvede:
3 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna l al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che CP_2 liquida in complessivi euro 321,00 oltre rimborso spese generali ,IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione;
2. Condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in CP_2 complessivi euro 337,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, li 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
4