Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00220/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2025, proposto dai sigg.ri LO Di IP e LU Di IP, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siano, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei sigg.ri LE De IO e IO De IO, non costituiti in giudizio.
per l'accertamento:
- dell'illegittimo diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti formulata dai sigg.ri Di IP, giusta richiesta prot. n. 16167 del 29.09.2025;
per la condanna: del Comune di Siano a consentire l'accesso agli atti come da richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. BE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I germani ricorrenti hanno premesso di aver richiesto al Comune di Siano, con nota prot. n. 16167 del 29.09.2025, di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo edilizio inerente l’immobile ricadente sulla particella 933 del foglio 8 del Mappale intestato a De IO LE e De IO IO e confinante con il loro immobile di proprietà.
1.1 A motivo dell’ostensione i richiedenti hanno posto ragioni correlate a danni a loro dire derivanti dall’esecuzione di lavori effettuati sull’edificio confinante e dei quali, a questo punto, intendono verificare i titoli legittimanti. Tanto al fine di tutelare le proprie ragioni in possibili giudizi a proporsi.
2. Sennonchè, a fronte del silenzio serbato dal Comune, gli istanti si sono rivolti al Tribunale introducendo l’odierno giudizio, nel quale hanno lamentato il diniego silente formatosi sull’istanza; il gravame risulta affidato a un unico motivo “1. Violazione e falsa applicazione dell’art 22 della l. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 24 L. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 25 L. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 24 Cost. Eccesso di potere”
3. Il Comune di Siano e i controinteressati, pur regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il gravame è accolto.
5. Sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
6. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in linea di principio, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante, anche se non sia ancora attuale un giudizio nel corso del quale siano da utilizzare gli atti così acquisiti.
La tutela giurisdizionale del diritto di accesso dunque assicura all'interessato trasparenza ed imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della p.a., di una determinata posizione di diritto o interesse legittimo, facente capo alla sua sfera giuridica; difatti l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela, separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo, in contrapposizione al sistema, in vigore sino all'emanazione della l. n. 241 del 1990, fondato sulla regola generale della segretezza dei documenti amministrativi (Consiglio di Stato sez. V, 05/08/2020, n.4930).
5.1 Sempre in linea di principio, il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza, mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso nella particolare situazione dedotto in giudizio alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza o meno delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego; il giudizio proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., avverso il diniego ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità del diniego impugnato.
Il giudice può, quindi, ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti, il che, pertanto, implica che, anche al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione addotta nell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo (T.A.R. Napoli, sez. VI, 03/03/2016, n.1165).
La L. 241/990, negli artt. 22 e segu., è rigorosa nello scandire i presupposti ineliminabili che devono imprescindibilmente ricorrere.
7. La legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, infatti, presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso; richiesta che non può dunque ridursi al richiamo a mere e generiche esigenze difensive ma che deve fornire la prova dell'esistenza di un puntuale interesse alla conoscenza della documentazione stessa e della correlazione logico - funzionale intercorrente tra la cognizione degli atti e la tutela della posizione giuridica del soggetto che esercita il diritto, permettendo di capire la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (T.A.R. Roma, sez. III, 01/08/2018, n.8584).
Tutto questo implica inevitabilmente che la domanda di accesso debba avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non potendo essere generica e dovendo, per contro, riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (T.A.R. Parma, sez. I, 03/11/2020, n.189).
8. Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, si appalesa incontestabile al Collegio la sussistenza delle condizioni legalmente cristallizzate.
La giurisprudenza è chiara.
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in materia edilizia e della configurabilità dell'interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l'istanza di accesso agli atti (distinto dall'interesse richiesto per l'impugnazione dei titoli edilizi ai fini del relativo annullamento), è sufficiente il requisito della vicinitas , che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l'edificio, che sono direttamente tutelati dai limiti imposti all'esercizio dello ius aedificandi , e che rivestono, pertanto, una posizione differenziata rispetto agli altri appartenenti alla collettività in ordine al rispetto di tali limiti (T.A.R. Napoli, sez. III, 02/01/2025, n.7).
9. I ricorrenti, la cui legittimazione è ben chiara visto il rapporto di prossimità con l’edificio del quale chiedono i titoli legittimanti la realizzazione, sono dunque titolari di una situazione giuridicamente rilevante all’ostensione di tutti gli atti richiesti. Hanno poi correlato il proprio interesse a una necessità di tutela risarcitoria e comunque di accertamento che, per come richiamata nell’istanza di accesso e nel ricorso, si presenta in astratto plausibile.
E tanto basta al Collegio.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza il Comune di Siano dovrà consentire l’accesso agli atti come richiesti dai ricorrenti, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione o se precedente, dalla notifica della presente decisione.
10. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate in 600,00 oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Siano a consentire l’accesso agli atti come richiesti dai ricorrenti e meglio precisati in motivazione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione o se precedente, dalla notifica della presente decisione.
Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che liquida in 600,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
BE RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO