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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/10/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.1223 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo
NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1223/2023 del Ruolo Generale dell'anno
2023 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentata e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNETTI BRUNELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI LUCA e Annamria C.F._3
D'agostino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: contratto d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.3.2025 Parte attrice Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale IN VIA PRELIMINARE Disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate, ex art. 186 ter e in subordine 186 bis cpc, essendo riconosciuto dai convenuti il debito nella minor somma di euro 5.015,63, dovuto pro quota dagli eredi del debitore principale. IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare, secondo un giudizio di proporzionalità ex art. 2225
1 c.c., l'ammontare del corrispettivo dovuto alla ditta per l'esecuzione delle prestazioni d'opera di cui in premessa Parte_1 rese a favore del committente e suoi aventi causa;
- per l'effetto condannare i signori e CP_3 CP_1 CP_4
, quali eredi legittimi del committente , al pagamento pro quota in favore della ditta
[...] CP_3 Parte_1 del corrispettivo di euro 14.002,00 o altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per i lavori eseguiti, oltre la rivalutazione e gli interessi legali maturati dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e di ATP, oltre oneri di legge Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare In via preliminare: per tutte le motivazioni di cui in premessa, qualora lo si ritenga necessario e ne ricorrano i presupposti, disporre con ordinanza ex art. 281 duodecies I comma cpc, la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art.183 cpc. In via principale e nel merito: respingere la domanda del ricorrente in quanto totalmente infondata e pretestuosa;
per l'effetto, in qualità di perito peritorum accertare non dovuta la somma di € 2.566,99 relativa al 50% di spesa del ponteggio in quanto non provata;
accertare che il sig. all'epoca dei fatti aveva dato un acconto di CP_3
€ 1.500,00 al sig. e conseguentemente dichiarare che l'importo dovuto al ricorrente è pari ad € 5.015,63; Pt_1 In via Subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare come dovuto l'importo di € 9.082,62 come da CTU espletata nell'abito del procedimento ATP.
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice risulta solo parzialmente fondata e può esser accolta nei termini che seguono.
Si è osservato che ricorre la fattispecie di cui alll'art. 2222 c.c. laddove un soggetto si obblighi a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, assumendo – come nel contratto di appalto - l'assunzione del rischio da parte del soggetto che realizza l'opera o il servizio e l'indipendenza nei confronti del committente;
ciò che differenzia le due figure negoziali è la struttura e la dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, (Cass. 16 novembre 2017 n. 27258, Cass. 21 maggio 2010
n. 12519, Cass. 12 dicembre 1995 n. 12727), dovendosi ravvisare contratto d'opera ove prevalga il lavoro personale/artigianale dell'esecutore, pur se aiutato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass. 9 febbraio 2024 n. 3682, Cass. 17.4.2025 n. 10154).
Ne deriva che il vincolo negoziale in forza del quale l'odierno attore ha eseguito le prestazioni, per il pagamento delle quali ha agito in giudizio, va ricondotto, a fronte degli elementi emersi dall'istruttoria, alla fattispecie di cui all'art. 2222 c.c., fattore che non risulta secondario – unitamente alla storia professionale del prestatore d'opera così come emerge dalle visure in atti – nel qualificarne la specializzazione ai fini della
2 commisurazione del compenso, secondo parametri che sono stati espressi – in maniera condivisibile e privi di vizi logici – anche dal consulente che ha svolta la relazione di atp
(che appare correttamente acquista mediante produzione di parte al fascicolo d'ufficio,
arg. da Cass. 9 marzo 2010 n. 5658, Cass. 9 novembre 2009 n. 23693, Cass. 7
settembre 2004 n. 17990).
Le parti non hanno dato luogo a pattuizione scritta, peraltro non necessaria né ad probationem né ad substantiam in tale fattispecie negoziale (Cass. 26 gennaio 2023 n.
2386), di talché gli elementi caratterizzanti e, nella fattispecie, il compenso pattuito dovranno essere oggetto di ordinario onere probatorio, secondo l'allocazione prevista dall'art. 2697 c.c.; attore e convenuti non hanno dato prova né di aver concordato il corrispettivo nella misura rispettivamente sostenuta da ciascuno, né che sia stato versato un acconto di euro 1.500,00, così che i criteri per determinarne l'entità delle somme dovute all'attore vanno desunti dall'art. 1657 c.c., facendo riferimento, in via alternativa e secondo pertinenza, a tariffe, usi, ovvero alla richiesta dell'appaltatore che ne provi la congruità rispetto alla natura e all'entità dell'opera (Trib. Padova 19.8.2004 n.
2056).
Alla luce di tali premesse, appaiono condivisibili le osservazioni della Geom. Per_1
laddove osserva (pag. 3 relazione di ATP) che “nel computare le voci inerenti i lavori svolti,
ha scelto di prendere come riferimento i prezziari utilizzati dai CTP quindi senza considerare altri prezziari pubblici come il Bollettino degli Ingegneri o quelli della Camera di
Commercio, questo al fine di rimanere in un “tracciato” già delineato dai CTP nonostante
entrambi i prezziari presentino delle lacune e precisamene: - Il prezziario DEI, preso a
riferimento dal CTP di parte ricorrente, ha trovato largo utilizzo nell'edilizia privata dopo
l'entrata in vigore delle agevolazioni fiscali come Superbonus 110% (anno 2020), prima di tal anno non era sicuramente utilizzato dalle ditte locali per fare computi in edilizia privata
in quanto, per diverse voci, riporta prezzi fuori mercato - Il prezziario della Regione
Toscana, preso a riferimento dal CTP di parte resistente, di fatto non riporta alcune fasi di
3 lavorazioni. Quindi, alla luce di quanto sopra motivato, la scrivente ha applicato per alcune voci il prezzo rilevato dal prezziario più attinente (tra DEI e Regionale) mentre per altre voci
si è ritenuto opportuno effettuare una media tra i due prezziari ottenendo un valore che
rispecchia i prezzi applicati dalle Ditte della zona nell'anno 2019. Il tutto meglio illustrato
nei paragrafi specifici. I prezzi utilizzati dalla sottoscritta, sia rilevati dal prezziario DEI che
dal prezziario Regione Toscana, sono comprensivi di utili d'impresa così come descritto
nelle avvertenze (capitolo AV prezziario DEI) e specifiche (prezziario Regione Toscana) e nelle quali sono contenute le percentuali di incidenza della mano d'opera e dei materiali. In
merito alla lavorazione, preparazione delle facciate, considerata svolta da operaio comune
si ritiene congrua, in considerazione della visura camerale allegata agli atti da cui si rileva
che l'attività prevalentemente, svolta dalla , è lavaggio auto e lucidatura a CP_5
mano oltre alla classificazione ATECORI 2007 dell'attività codice 43.30.01 – Attività non
specializzate di lavori edili (muratori).”
Ne deriva che potranno essere riconosciuti, avuto riguardo alle tariffe e agli usi risalenti al momento della realizzazione dell'opera e alla qualifica assolutamente generica dell'attore sotto il profilo professionale, gli importi di euro 3.734,61 per la tinteggiatura facciate e di euro 2.401,50 per la verniciatura dell'estradosso in legno, per un totale di euro 6.156,11.
Va ancora rilevato che i due elaborati di parte addotti dai convenuti conducono a ipotesi simili, mentre l'attore nulla ha provato in ordine ai maggiori importi richiesti.
Con riguardo al costo dei ponteggi va osservato che era onere dell'attore provare il fatto costitutivo del credito vantato, al quale non si può giungere in via presuntiva (ovvero riconoscerlo solo perché sia normativamente dovuto intervenire con tale mezzo), ben potendo egli aver realizzato opera con un semplice trabattello o con un ponteggio parziale, seppur giuridicamente inidonei, rispetto al quale comunque non ha fornito alcun elemento né in ordine all'utilizzo, né alla sua estensione, né alla durata né ai costi sostenuti.
4 Le foto richiamate quale documento 3 di parte attrice nulla attestano, posto che si intravvedono solo alcuni elementi accatastati a terra (che per tipo e numero farebbero pensare ad una delle due tipologie sopra menzionate), così che tale voce non può essere riconosciuta in assenza di adeguata prova, vieppiù alla luce del fatto che non si ha contezza nel del tipo di strumento utilizzato né della sua rispondenza a normativa: per tale ragioni appare non corretto fare riferimento ai parametri (seppur dimidiati)
evidenziati dal CTU Edifizi nella sua relazione a pagina 7; non si può infine ricorrere a parametri equitativi a fronte di fatto il cui onere della prova era agevolmente assolvibile dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e tuttavia, tenuto conto dell'immotivato rifiuto dell'attore a qualunque soluzione bonaria, espresso dalla mediazione sino al rifiuto della proposta ex art 185 bis c.p.c., visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. e tenuto conto che i convenuti non hanno comunque mai versato neanche un acconto parametrato agli importi che derivavano dalle loro stesse relazioni di parte, vengono regolate come segue,
avuto riguardo al decisum e ai parametri di cui al dm 147/2022 che si applicano nei medi di scaglione:
liquidate in euro 3.376,00 per le tre fasi (studio, introduttiva e trattazione) sino alla data della proposta conciliativa e poste a carico dei convenuti, oltre alla maggiorazione del 30% per assistenza contro due parti, pari a euro 1012,80. liquidate in euro 1.701,00 per la fase successiva (decisionale), vengono compensate per metà, attesa la condotta dilatoria dei convenuti, e la restante parte posta carico dell'attore.
Le competenze di atp vengono liquidate complessivamente in euro 2.337,00 e poste a carico per metà dei convenuti unitamente alla metà delle competenze liquidate in quella fase al CTU
Non si ravvisano elementi per condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
5 Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
e li condanna, in via solidale fra loro a pagare all'attore l'importo di euro CP_2
6.156,11, oltre interessi ex lege dal 1.10.20219 alla data della domanda ed ex art. 1284
comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Condanna e a rifondere a le spese di lite CP_1 CP_2 Parte_1
del presente giudizio sino alla proposta conciliativa, che liquida in euro 4.388,80 oltre accessori di legge.
Condanna a rifondere a e le spese di lite Parte_1 CP_1 CP_2
del presente giudizio dalla proposta conciliativa alla decisone, che liquida in euro 850,50,
già applicata la compensazione, oltre accessori di legge
Condanna e a rifondere a la metà delle CP_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del procedimento di ATP che liquida in euro 2.337,00 complessivamente e così euro 1.168,50 oltre accessori nonché la metà delle competenze liquidate in quella fase al CTU, oltre interessi su tali ultimi importi dalla data del pagamento al saldo.
Respinge ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 21/10/2025
Il Giudice
Massimo NE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica nella persona del Giudice Massimo
NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 1223/2023 del Ruolo Generale dell'anno
2023 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentata e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUNETTI BRUNELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI LUCA e Annamria C.F._3
D'agostino ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
Convenuto
OGGETTO: contratto d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 26.3.2025 Parte attrice Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, disattesa anche in via istruttoria ed incidentale IN VIA PRELIMINARE Disporre con ordinanza il pagamento delle somme non contestate, ex art. 186 ter e in subordine 186 bis cpc, essendo riconosciuto dai convenuti il debito nella minor somma di euro 5.015,63, dovuto pro quota dagli eredi del debitore principale. IN VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare, secondo un giudizio di proporzionalità ex art. 2225
1 c.c., l'ammontare del corrispettivo dovuto alla ditta per l'esecuzione delle prestazioni d'opera di cui in premessa Parte_1 rese a favore del committente e suoi aventi causa;
- per l'effetto condannare i signori e CP_3 CP_1 CP_4
, quali eredi legittimi del committente , al pagamento pro quota in favore della ditta
[...] CP_3 Parte_1 del corrispettivo di euro 14.002,00 o altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia per i lavori eseguiti, oltre la rivalutazione e gli interessi legali maturati dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e di ATP, oltre oneri di legge Parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare In via preliminare: per tutte le motivazioni di cui in premessa, qualora lo si ritenga necessario e ne ricorrano i presupposti, disporre con ordinanza ex art. 281 duodecies I comma cpc, la prosecuzione del presente giudizio nelle forme del rito ordinario fissando udienza ex art.183 cpc. In via principale e nel merito: respingere la domanda del ricorrente in quanto totalmente infondata e pretestuosa;
per l'effetto, in qualità di perito peritorum accertare non dovuta la somma di € 2.566,99 relativa al 50% di spesa del ponteggio in quanto non provata;
accertare che il sig. all'epoca dei fatti aveva dato un acconto di CP_3
€ 1.500,00 al sig. e conseguentemente dichiarare che l'importo dovuto al ricorrente è pari ad € 5.015,63; Pt_1 In via Subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare come dovuto l'importo di € 9.082,62 come da CTU espletata nell'abito del procedimento ATP.
ai sensi dell'art. 132 comma i n. 4 c.p.c. come modificato dalla l.69/2009 n. 69 si omette l' esposizione dello svolgimento del processo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da parte attrice risulta solo parzialmente fondata e può esser accolta nei termini che seguono.
Si è osservato che ricorre la fattispecie di cui alll'art. 2222 c.c. laddove un soggetto si obblighi a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, assumendo – come nel contratto di appalto - l'assunzione del rischio da parte del soggetto che realizza l'opera o il servizio e l'indipendenza nei confronti del committente;
ciò che differenzia le due figure negoziali è la struttura e la dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, (Cass. 16 novembre 2017 n. 27258, Cass. 21 maggio 2010
n. 12519, Cass. 12 dicembre 1995 n. 12727), dovendosi ravvisare contratto d'opera ove prevalga il lavoro personale/artigianale dell'esecutore, pur se aiutato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cass. 9 febbraio 2024 n. 3682, Cass. 17.4.2025 n. 10154).
Ne deriva che il vincolo negoziale in forza del quale l'odierno attore ha eseguito le prestazioni, per il pagamento delle quali ha agito in giudizio, va ricondotto, a fronte degli elementi emersi dall'istruttoria, alla fattispecie di cui all'art. 2222 c.c., fattore che non risulta secondario – unitamente alla storia professionale del prestatore d'opera così come emerge dalle visure in atti – nel qualificarne la specializzazione ai fini della
2 commisurazione del compenso, secondo parametri che sono stati espressi – in maniera condivisibile e privi di vizi logici – anche dal consulente che ha svolta la relazione di atp
(che appare correttamente acquista mediante produzione di parte al fascicolo d'ufficio,
arg. da Cass. 9 marzo 2010 n. 5658, Cass. 9 novembre 2009 n. 23693, Cass. 7
settembre 2004 n. 17990).
Le parti non hanno dato luogo a pattuizione scritta, peraltro non necessaria né ad probationem né ad substantiam in tale fattispecie negoziale (Cass. 26 gennaio 2023 n.
2386), di talché gli elementi caratterizzanti e, nella fattispecie, il compenso pattuito dovranno essere oggetto di ordinario onere probatorio, secondo l'allocazione prevista dall'art. 2697 c.c.; attore e convenuti non hanno dato prova né di aver concordato il corrispettivo nella misura rispettivamente sostenuta da ciascuno, né che sia stato versato un acconto di euro 1.500,00, così che i criteri per determinarne l'entità delle somme dovute all'attore vanno desunti dall'art. 1657 c.c., facendo riferimento, in via alternativa e secondo pertinenza, a tariffe, usi, ovvero alla richiesta dell'appaltatore che ne provi la congruità rispetto alla natura e all'entità dell'opera (Trib. Padova 19.8.2004 n.
2056).
Alla luce di tali premesse, appaiono condivisibili le osservazioni della Geom. Per_1
laddove osserva (pag. 3 relazione di ATP) che “nel computare le voci inerenti i lavori svolti,
ha scelto di prendere come riferimento i prezziari utilizzati dai CTP quindi senza considerare altri prezziari pubblici come il Bollettino degli Ingegneri o quelli della Camera di
Commercio, questo al fine di rimanere in un “tracciato” già delineato dai CTP nonostante
entrambi i prezziari presentino delle lacune e precisamene: - Il prezziario DEI, preso a
riferimento dal CTP di parte ricorrente, ha trovato largo utilizzo nell'edilizia privata dopo
l'entrata in vigore delle agevolazioni fiscali come Superbonus 110% (anno 2020), prima di tal anno non era sicuramente utilizzato dalle ditte locali per fare computi in edilizia privata
in quanto, per diverse voci, riporta prezzi fuori mercato - Il prezziario della Regione
Toscana, preso a riferimento dal CTP di parte resistente, di fatto non riporta alcune fasi di
3 lavorazioni. Quindi, alla luce di quanto sopra motivato, la scrivente ha applicato per alcune voci il prezzo rilevato dal prezziario più attinente (tra DEI e Regionale) mentre per altre voci
si è ritenuto opportuno effettuare una media tra i due prezziari ottenendo un valore che
rispecchia i prezzi applicati dalle Ditte della zona nell'anno 2019. Il tutto meglio illustrato
nei paragrafi specifici. I prezzi utilizzati dalla sottoscritta, sia rilevati dal prezziario DEI che
dal prezziario Regione Toscana, sono comprensivi di utili d'impresa così come descritto
nelle avvertenze (capitolo AV prezziario DEI) e specifiche (prezziario Regione Toscana) e nelle quali sono contenute le percentuali di incidenza della mano d'opera e dei materiali. In
merito alla lavorazione, preparazione delle facciate, considerata svolta da operaio comune
si ritiene congrua, in considerazione della visura camerale allegata agli atti da cui si rileva
che l'attività prevalentemente, svolta dalla , è lavaggio auto e lucidatura a CP_5
mano oltre alla classificazione ATECORI 2007 dell'attività codice 43.30.01 – Attività non
specializzate di lavori edili (muratori).”
Ne deriva che potranno essere riconosciuti, avuto riguardo alle tariffe e agli usi risalenti al momento della realizzazione dell'opera e alla qualifica assolutamente generica dell'attore sotto il profilo professionale, gli importi di euro 3.734,61 per la tinteggiatura facciate e di euro 2.401,50 per la verniciatura dell'estradosso in legno, per un totale di euro 6.156,11.
Va ancora rilevato che i due elaborati di parte addotti dai convenuti conducono a ipotesi simili, mentre l'attore nulla ha provato in ordine ai maggiori importi richiesti.
Con riguardo al costo dei ponteggi va osservato che era onere dell'attore provare il fatto costitutivo del credito vantato, al quale non si può giungere in via presuntiva (ovvero riconoscerlo solo perché sia normativamente dovuto intervenire con tale mezzo), ben potendo egli aver realizzato opera con un semplice trabattello o con un ponteggio parziale, seppur giuridicamente inidonei, rispetto al quale comunque non ha fornito alcun elemento né in ordine all'utilizzo, né alla sua estensione, né alla durata né ai costi sostenuti.
4 Le foto richiamate quale documento 3 di parte attrice nulla attestano, posto che si intravvedono solo alcuni elementi accatastati a terra (che per tipo e numero farebbero pensare ad una delle due tipologie sopra menzionate), così che tale voce non può essere riconosciuta in assenza di adeguata prova, vieppiù alla luce del fatto che non si ha contezza nel del tipo di strumento utilizzato né della sua rispondenza a normativa: per tale ragioni appare non corretto fare riferimento ai parametri (seppur dimidiati)
evidenziati dal CTU Edifizi nella sua relazione a pagina 7; non si può infine ricorrere a parametri equitativi a fronte di fatto il cui onere della prova era agevolmente assolvibile dall'attore.
Le spese seguono la soccombenza e tuttavia, tenuto conto dell'immotivato rifiuto dell'attore a qualunque soluzione bonaria, espresso dalla mediazione sino al rifiuto della proposta ex art 185 bis c.p.c., visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. e tenuto conto che i convenuti non hanno comunque mai versato neanche un acconto parametrato agli importi che derivavano dalle loro stesse relazioni di parte, vengono regolate come segue,
avuto riguardo al decisum e ai parametri di cui al dm 147/2022 che si applicano nei medi di scaglione:
liquidate in euro 3.376,00 per le tre fasi (studio, introduttiva e trattazione) sino alla data della proposta conciliativa e poste a carico dei convenuti, oltre alla maggiorazione del 30% per assistenza contro due parti, pari a euro 1012,80. liquidate in euro 1.701,00 per la fase successiva (decisionale), vengono compensate per metà, attesa la condotta dilatoria dei convenuti, e la restante parte posta carico dell'attore.
Le competenze di atp vengono liquidate complessivamente in euro 2.337,00 e poste a carico per metà dei convenuti unitamente alla metà delle competenze liquidate in quella fase al CTU
Non si ravvisano elementi per condanna ex art 96 c.p.c.
P.Q.M.
5 Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe
Accoglie la domanda avanzata da nei confronti di e Parte_1 CP_1
e li condanna, in via solidale fra loro a pagare all'attore l'importo di euro CP_2
6.156,11, oltre interessi ex lege dal 1.10.20219 alla data della domanda ed ex art. 1284
comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Condanna e a rifondere a le spese di lite CP_1 CP_2 Parte_1
del presente giudizio sino alla proposta conciliativa, che liquida in euro 4.388,80 oltre accessori di legge.
Condanna a rifondere a e le spese di lite Parte_1 CP_1 CP_2
del presente giudizio dalla proposta conciliativa alla decisone, che liquida in euro 850,50,
già applicata la compensazione, oltre accessori di legge
Condanna e a rifondere a la metà delle CP_1 CP_2 Parte_1
spese di lite del procedimento di ATP che liquida in euro 2.337,00 complessivamente e così euro 1.168,50 oltre accessori nonché la metà delle competenze liquidate in quella fase al CTU, oltre interessi su tali ultimi importi dalla data del pagamento al saldo.
Respinge ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 21/10/2025
Il Giudice
Massimo NE
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