Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46641/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado di appello iscritta al n. r.g. 46641/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Saverio Cicala e Vincenzo Del Gaiso del Foro di Caserta, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Caserta, Corso Trieste n. 149, in forza di procura agli atti di primo grado appellante
contro
:
già , (P. IVA ), in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Castioni, giusta procura generale notarile rilasciata in data 26 gennaio 2012
a rogito del notaio , con studio in Swords, County Dublin, e Persona_1 dagli Avv.ti Valeria Consonni e Tiziano Criserà, giusta procura speciale in atti;
appellata pagina 1 di 13
Conclusioni:
Per parte appellante:
“perché, l'On.le Tribunale di Milano voglia, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle domande proposte, così decidere: • accertare e dichiarare l'assenza di una circostanza eccezionale alla base della cancellazione aerea del volo FR4634 del 25.10.2019 e in ogni caso il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al vettore appellato circa la sussistenza di detta circostanza eccezionale;
• per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto dell'appellante ad ottenere la relativa compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/04, condannare l'appellato , in CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione di detta compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo n. FR4634 del 25 ottobre 2019, pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00); sempre per
l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale del vettore appellato, in violazione degli artt. 5 e 9 del Reg. CE 261/04, per non aver fornito all'appellante una sistemazione in albergo né transfer aeroportuali in seguito alla cancellazione aerea per cui è causa, condannarlo al rimborso delle spese sostenute quale diretta conseguenza di detto inadempimento, per complessivi euro 262,90#, giuste causali in narrativa dedotte;
• con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, maggiorate come per legge, con attribuzione in favore degli scriventi avvocati antistatari”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. dell'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza n. 2754/2021 emessa dal Giudice di Pace di Milano;
Nel merito: Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 2754/2021 emessa dal Giudice di
pagina 2 di 13 Pace di Milano;
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, ha convenuto Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Milano la compagnia aerea CP_1 chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore “della compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00”, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali, da determinarsi “nella somma complessiva di euro
262,90”, e non patrimoniali, da determinarsi in via equitativa, subiti in conseguenza della cancellazione del volo n. FR4634 del 25 ottobre 2019 relativo alla tratta Saragozza-Bergamo.
Al riguardo, parte attrice ha dedotto: a) di aver acquistato dalla società
il biglietto per il volo n. FR4634 del 25.10.2019, con Controparte_2 partenza dall'aeroporto di Saragozza alle ore 17:40 e con arrivo all'aeroporto di Bergamo alle ore 19:35; b) che, tuttavia, a poche ore dalla partenza, ad esso attore era stata comunicata la cancellazione del volo in questione;
c) che, essendo stato “riprotetto” sul volo del 27.10.2019, esso attore aveva dovuto sostenere esborsi per pernottamento e trasporto in taxi complessivamente pari ad € 262,90; d) che, stante l'inadempimento della convenuta, esso attore aveva diritto al pagamento della compensazione pecuniaria di cui agli artt. 5 e 7 del Regolamento 261/2004/CE nella misura di € 250,00, al “rimborso” delle spese sostenute in conseguenza della cancellazione del volo ed al risarcimento “degli ulteriori danni non patrimoniali dovuti alla mancata assistenza e informazione”, da determinarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, ha instato per il rigetto delle domande CP_1 attoree, deducendo in sintesi e perciò che ancora rileva ai fini della presente decisione: a) che la cancellazione del volo de quo era stata determinata “dallo
pagina 3 di 13 sciopero generale indetto per tale giorno dai lavoratori del comparto aereo in
Italia” e, dunque, per una “circostanza eccezionale del tutto imprevista ed imprevedibile ed assolutamente al di fuori del controllo della compagnia aerea irlandese”; b) che la convenuta aveva fatto “tutto quanto in suo potere per minimizzare gli effetti dannosi dell'evento cancellazione”, in particolare
“informando i passeggeri e fornendo la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione su altro volo”; c) che pertanto, ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE 261/2004, non sussisteva, rispetto alla cancellazione del volo, alcuna responsabilità del vettore, e nessuna compensazione era dovuta a parte attrice;
d) che, parimenti, doveva ritenersi infondata la domanda di parte attrice di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 2754/2021, qui appellata, ha rigettato tutte le domande attoree, ritenendo sussistente la circostanza eccezionale dedotta dalla compagnia aerea e, comunque, non provato il preteso danno non patrimoniale, condannando parte attrice alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha censurato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto sussistente la circostanza esimente invocata dalla compagnia aerea, costituita dallo sciopero del personale e dei controllori di volo indetto per il 25.10.2019. Al riguardo, parte appellante ha rilevato che, per un verso, il vettore, pur essendo a conoscenza dello sciopero già diversi giorni prima del volo, aveva “omesso di comunicare tempestivamente la notizia al passeggero” e che, per altro verso, gli scioperi del 25.10.2019 non avevano avuto alcun impatto diretto sul volo oggetto di giudizio, sia perché non riguardavano il personale dell'aeroporto di Bergamo, sia perché l'arrivo in detto aeroporto cadeva entro la fascia oraria protetta. E che, in ogni caso, lo sciopero non integrava di per sé una causa idonea ad esonerare il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria in caso di cancellazione, dovendo quest'ultimo provare di aver pagina 4 di 13 adottato tutte le misure atte ad evitare l'evento pregiudizievole, circostanza che, nel caso di specie, non risultava provata.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha dedotto che il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata in primo grado. Al riguardo, parte appellante ha allegato la spettanza in proprio favore a titolo risarcitorio della somma di
€ 262,90, pari all'esborso sostenuto per il pernottamento nelle due notti successive alla cancellazione del volo e precedenti alla partenza del volo successivo, nonché per il trasporto dall'aeroporto all'albergo.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha instato per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, deducendo in sintesi: a)
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; b) che lo sciopero del personale di volo rientrava tra le circostanze eccezionali idonee ad escludere la responsabilità del vettore e il diritto alla compensazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 261/2004; c) che gli scioperi del
25.10.2019, interessando anche la categoria generale dei lavoratori del trasporto aereo e il personale avevano avuto un impatto inevitabile CP_4 sul volo di cui è causa;
d) di aver “potuto procedere con la cancellazione di alcuni voli (tra cui quello oggetto di causa) e ad informare i passeggeri solo una volta avuto conferma dello sciopero”, quindi non prima del 23.20.2019, giorno successivo a quello della comunicazione da parte dell' e) di CP_4 avere in ogni caso “fornito tutta l'assistenza prevista dal Regolamento
261/2004”, mettendo a disposizione un credito telefonico gratuito e offrendo la possibilità di scegliere tra rimborso del biglietto e la “riprotezione” su un volo alternativo, per cui la richiesta di “rimborso” delle spese sostenute da controparte deve ritenersi priva di fondamento.
Tutto ciò premesso, deve innanzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione proposta dall'appellata di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, avendo l'appellante sufficientemente indicato sia le parti della pagina 5 di 13 sentenza appellata di cui ha chiesto la riforma sia le ragioni poste a fondamento di tale richiesta ed avendo esso, altresì, specificato il diverso percorso logico-giuridico che, a suo parere, dovrebbe seguire il Tribunale nell'esaminare il materiale istruttorio formatosi in primo grado.
Passando all'esame del merito, osserva il Tribunale che il primo motivo di appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini di maggiore chiarezza espositiva, giova premettere talune considerazioni introduttive circa la normativa (comunitaria ed internazionale) applicabile al caso di specie.
Secondo il Regolamento CE n. 261/2004, il quale ha istituito regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, al passeggero è riconosciuto, a seconda dei casi, il diritto al rimborso del costo del biglietto o all'imbarco su un volo alternativo, alla c.d. assistenza (pasti, alloggi e ulteriori servizi minori) e ad una compensazione pecuniaria di importo crescente in proporzione alla gravità del ritardo.
In caso di cancellazione del volo, l'art. 5, comma 3, del Regolamento prevede, infine, che il vettore non sia tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria qualora abbia tempestivamente avvertito il passeggero della cancellazione, ovvero dimostri che la stessa sia stata dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso1.
pagina 6 di 13 Per quanto attiene, poi, alla compensazione pecuniaria di cui all'art 7 del
Regolamento2, si tratta, in definitiva, di un indennizzo forfetario e standardizzato che spetta al passeggero (al verificarsi dei presupposti sopra menzionati) a seguito della cancellazione del volo e che lascia impregiudicato il diritto di quest'ultimo a conseguire, eventualmente, un “risarcimento supplementare” ai sensi dell'art. 12 del Regolamento3. In tale ultimo caso, la pretesa risarcitoria del passeggero relativamente al danno ulteriore patito in conseguenza della condotta del vettore è disciplinata dalla Convenzione di
Montreal del 28.5.1999 (“Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale”) e, in particolare, dall'art. 19 della
Convenzione medesima, il quale dispone che “Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci.
partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto.
2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.
3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”. 2 L'art. 7 del Reg. Ue n. 261/2004 citato, dispone che: “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri (…).
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera: a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
o b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1. 3. La compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi.
4. Le distanze di cui ai paragrafi 1 e 2 sono misurate secondo il metodo della rotta ortodromica”. 3 L'art. 12 del Reg. Ue n. 261/2004 cit. dispone che “1. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento.
2. Fatti salvi principi e norme pertinenti del diritto nazionale, inclusa la giurisprudenza, il paragrafo 1 non si applica ai passeggeri che hanno rinunciato volontariamente ad una prenotazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1”.
pagina 7 di 13 Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Venendo al caso di specie, la circostanza eccezionale che ha dedotto CP_1 per andare esente da responsabilità è costituita dallo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali del comparto aereo e dei controllori di volo.
Ora, costituisce circostanza pacifica, in quanto non contestata, quella per cui in data 25.10.2019, giorno in cui era programmata la partenza del volo di cui è causa, sono stati indetti diversi scioperi del personale di volo.
Cionondimeno, deve osservarsi che il verificarsi di uno sciopero non costituisce un evento di per sé solo idoneo ad escludere la responsabilità del vettore per la cancellazione del volo.
Giova, infatti, in proposito rilevare che l'art. 7 del Reg CE n. 261/2004, nel caso di cancellazione del volo (circostanza cui è parificata, dalla giurisprudenza della CGUE il ritardo superiore a tre ore4), attribuisce al passeggero il diritto a conseguire la compensazione pecuniaria ivi disciplinata, salvo che il vettore aereo provi che la predetta cancellazione del volo sia stata dovuta “a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ciò significa che, per andare esente da responsabilità, a fronte del fatto oggettivo costituito dalla cancellazione del volo, il vettore non può invero limitarsi a provare la verificazione di un evento “eccezionale” ma deve, anche, dimostrare, per un verso, di avere adottato, nel caso concreto, tutte le misure idonee ad evitare la verificazione di un siffatto evento e, per altro verso, di essersi avvalso “di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire un riavviamento ragionevole, soddisfacente e nel più breve tempo possibile, mezzi
pagina 8 di 13 tra i quali figura la ricerca di altri voli diretti o non diretti operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivano meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato” Cfr. CGUE, sez. IV, sent. n. 74 dell'11.6.2020).
Siffatto onere allegativo e probatorio non è stato invero assolto dall'odierna appellata, la quale, in proposito, si è limitata a dedurre nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado che la cancellazione del volo era stata causata dallo sciopero su menzionato, senza che, tuttavia, la medesima parte appellata abbia fornito la prova dell'imprevedibilità ed eccezionalità di tale circostanza.
Premesso, infatti, che, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il vettore deve fornire “la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente, et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata”5, deve osservarsi, che nella specie, l'appellata ha completamente omesso di addurre al processo qualsivoglia specifico elemento fattuale atto a dimostrare di aver adottato ogni possibile rimedio per evitare la cancellazione del volo in parola. E dovendosi, poi, pure osservare che risulta dalla documentazione versata in atti dalla stessa compagnia6 che quest'ultima aveva avuto contezza dello sciopero già in data 18.10.2019 e, dunque, ben sette giorni prima del volo in questione - mentre la comunicazione al passeggero è avvenuta soltanto il
23.10.2019 - e che è mancata, da parte dell'appellata, ogni specifica pagina 9 di 13 allegazione in ordine alle precise ragioni che le hanno in concreto impedito, nel non brevissimo lasso temporale sopra indicato, di adottare soluzioni alternative idonee, se non ad elidere, quantomeno a ridurre fortemente la cancellazione del volo de quo. Tanto più considerato che risulta dalla
“schermata” tratta dal sito Flightstats.com prodotta dal passeggero in primo grado7 - e la relativa circostanza non è stata contestata dalla compagnia aerea – che il 25.10.2019, nella medesima fascia oraria del volo originariamente prenotato dal , erano stati operati, anche da altre Pt_1 compagnie, diversi voli su entrambi gli aeroporti interessati dal volo de quo.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, deve escludersi che, diversamente da quanto reputato dal primo giudice, la cancellazione del volo per cui è lite sia stata causata da una circostanza eccezionale, con la conseguenza che, previa riforma in parte qua della sentenza appellata, va condannata al pagamento in favore dell'appellante della CP_1 somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg.
261/2004/CE. Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi al saggio legale a decorrere alla messa in mora (25.2.2020) sino al soddisfo.
Trattandosi di credito di valuta non spetta infine all'appellante la pure richiesta rivalutazione monetaria, in mancanza di allegazione e prova del
"maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.8
, inoltre, accoglimento anche il secondo motivo di appello proposto da PT
, avente ad oggetto il “rimborso” delle spese (rectius risarcimento Parte_1 del danno patrimoniale) sostenute in conseguenza della cancellazione del volo.
Al riguardo giova, infatti, rilevare che l'art. 12 del Reg CE n. 261/2004 sopra richiamato lascia ai passeggeri che abbiano conseguito la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo Regolamento la facoltà di agire per pagina 10 di 13 ottenere il risarcimento del danno “supplementare”, ossia di quel danno ulteriore che non sia stato già ristorato mediante la suddetta compensazione pecuniaria. Come sopra cennato, il contenuto specifico di tale obbligazione risarcitoria è poi disciplinato dalla Convenzione di Montreal e, in particolare, dagli artt. 19 e 22 della Convenzione medesima. In proposito l'art. 19 della
Convenzione medesima prevede la responsabilità del vettore per il danno da ritardo – e da cancellazione del volo9– nel trasporto aereo, salvo che dimostri che “egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
Da ciò si evince che il diritto alla compensazione pecuniaria lascia impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore, e ciò in considerazione della diversità di natura e funzione delle due forme di ristoro. In particolare, la compensazione pecuniaria ha natura di indennizzo forfettario riconosciuto al passeggero indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo pregiudizio, allo scopo di compensarlo per i disagi subiti in conseguenza della cancellazione o del ritardo del volo;
il risarcimento del danno riconosciuto dall'art. 22 della Convenzione di Montreal, invece, postula la prova del danno conseguenza concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di riferimento in materia di risarcimento del danno.
Ciò posto, il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla cancellazione del volo presuppone, da un lato,
l'imputabilità al vettore della cancellazione del volo, dall'altro, la prova effettiva del danno e della sua derivazione causale dalla cancellazione.
Rispetto al primo profilo, alla luce di quanto innanzi già esposto circa la mancata prova, da parte dell'appellata, della causa eccezionale esimente,
pagina 11 di 13 deve riconoscersi la responsabilità della compagnia aerea in ordine alla cancellazione del volo di cui è causa.
In secondo luogo, premesso che ai sensi degli artt. 2 e 9 del Reg. CE
261/2004, in caso di cancellazione del volo e di opzione per volo alternativo con orario di partenza rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato”, il passeggero ha diritto, a titolo gratuito, tra l'altro, “alla sistemazione in albergo: qualora siano necessari uno
o più pernottamenti …”, deve affermarsi il diritto dell'appellante di vedersi risarcito il danno patrimoniale costituito dal costo sostenuto per il pernottamento nelle due notti del 25 e del 26 ottobre 2019 – danno da determinarsi, stante la mancata contestazione dell'appellata circa l'ammontare dell'esborso in misura pari ad € 215,00 - nella somma, liquidata all'attualità, di € 253,92.
Non spetta invece al passeggero il ristoro dell'esborso sostenuto per il trasferimento in taxi “da e per” l'aeroporto, trattandosi di esborso il quale, dovendo esso essere sostenuto dal passeggero anche in caso di regolare partenza del volo, non risulta eziologicamente riconducibile all'inadempimento del vettore aereo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, seguono la soccombenza, assolutamente prevalente, di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 della sentenza appellata:
- condanna al pagamento, in favore di della somma CP_1 Parte_1 di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art.7, Reg CE n.
pagina 12 di 13 261/2004, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dal 25.2.2020 al saldo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 253,92 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del CP_1 Parte_1 primo grado liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 265,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese di CP_1 Parte_1 lite del presente grado di appello, liquidate in € 64,50 per esborsi ed €
370,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Milano, 13 marzo 2025.
La Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Valeria De Lorenzo, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 5 del Reg. Ue n. 261/2004 dispone che “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di 4 Cfr. Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07; Corte di Giustizia, Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11; Corte di Giustizia 23 ottobre 2012, C581/10, e C- 629/10. 5 Cass. 4261/2023. 6 Cfr. “Notam”, sub doc. 3 del fascicolo di primo grado di CP_1 7 Cfr. doc. 6 del fascicolo di primo grado di . Parte_1 8 Cass. n. 16565/2018. 9 “La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.” Cass. ord. 6177/24.