TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3478 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12049/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12049/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. , nata il [...] a [...]/SP; Persona_1
2. , nato il [...] a [...]/SP; Persona_2
3. , nato il [...] Controparte_1
a Santos/SP;
4. , nata il [...] a [...]/SP. Parte_1
Rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Advogada Gabriela Rotunno,
Advogada stabilita iscritta al Foro di Palermo e dall' avvocato Mariantonietta Madeo.
ricorrenti contro
Controparte_2
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Parte_2
cittadino italiano nato in [...], provincia di Reggio Emilia, il 15
[...]
agosto 1886, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima,
per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro Parte_3
ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“1. In data 15.08.1886 nasceva a Reggiolo (RE) il sig. Parte_2
dal padre e la madre come comprovato
[...] Persona_3 Persona_4
dall'Estratto “dell'atto di Nascita”, emesso in data 08.05.2024 dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Reggiolo (RE) (all.3) 2. il sig. Parte_2
– in atti denominato o Pt_2 Parte_2 Parte_2 Parte_2
o o o oppure
[...] Controparte_3 Parte_4 Parte_5
non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come Parte_6
comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione”, emesso in data
05.06.2024 dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia
e Cittadinanza, Reparto delle Migrazioni, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.4) 3. In data 02.04.1910 ad Araraquara/SP (Brasile) il sig.
[...]
(in atti contraeva matrimonio con la Parte_2 Controparte_3
sig.ra , come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, Parte_7
emesso in data 27.04.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Araraquara/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.5) 4. In data 29.04.1961 a Santa Lúcia/SP (Brasile), decedeva il sig. (in atti Parte_2
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Morte”, emesso Parte_4
in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santa Lúcia/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.6) 5. Dall'unione coniugale tra la sig.ra
e il sig. (in atti Parte_7 Parte_2 Parte_5
nasceva a Santa Lúcia/SP (Brasile), il giorno 02.06.1916 la SI.ra
[...]
(in atti anche , come comprovato dal Parte_3 Parte_8
“Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 05.05.2024, dall'Ufficiale di Stato
Civile di Santa Lúcia/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato.
(all.7) 6. In data 20.07.1936 ad Araraquara/SP (Brasile), la sig.ra Parte_3
(in atti – da coniugata ) contraeva Parte_8 Persona_5
matrimonio con il sig. , come comprovato dal “Certificato Integrale Persona_6
di Matrimonio”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santa
Lúcia/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.8) 7.
Dall'unione coniugale tra la sig.ra (in atti Persona_5 Per_5
e il sig. (in atti ), nasceva a Rincão/SP
[...] Persona_6 Persona_7
(Brasile), il giorno 21.09.1937 la SI.ra , come Parte_9
comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Rincão/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto
e legalizzato. (all.9) 8. In data 04.06.1960 a Santos/SP (Brasile), la sig.ra
[...]
(da coniugata Edevanil Apparecida OR AT) Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal “Certificato Persona_8
Integrale di Matrimonio”, emesso in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di
Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.10) 9.
Dall'unione sentimentale tra il sig. e la sig.ra Edevanil Apparecida Persona_8
OR AT, nasceva a Santos/SP (Brasile), il giorno 09.04.1965, la SI.ra
come comprovato dal “Certificato Integrale di Parte_10
Nascita”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santos/SP
(Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.11) 10. In data 05.02.1988 a Santos/SP (Brasile), la sig.ra (da Parte_10
coniugata ) contraeva matrimonio con Persona_1
il sig. come comprovato dal “Certificato CP_4 Parte_11
Integrale di Matrimonio”, emesso in data 16.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di
Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.12) 11.
Dall'unione sentimentale tra il sig. e la Parte_12
sig.ra , nasceva a Santos/SP (Brasile), Persona_1
il giorno 17.10.1989, il SI. come Persona_2
comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto
e legalizzato. (all.13) 12.In data 13.04.2018 a Santos/SP (Brasile), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra RA Persona_2 [...]
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, emesso in CP_1
data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.14) 13. Dall'unione coniugale tra il sig.
e la sig.ra , Persona_2 Parte_13
nasceva a Santos/SP (Brasile), il giorno 11.06.2022, il minore, il SI.
[...]
come comprovato dal “Certificato Controparte_1
Integrale di Nascita”, emesso in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di
Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.15) 14.
Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Parte_12
, nasceva a Santos/SP (Brasile), il Persona_1
giorno 24.10.1993, la SI.ra come comprovato Parte_1
dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di
Stato Civile di Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato.
(all.16)”.
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza, ex art. 127 ter cpc al
22 aprile 2025 con termini per la notifica al resistente. Con successivo CP_2
provvedimento del 31 marzo 2025 l'udienza veniva differita al 8 luglio 2025 e ancora rinviata, ex art. 127 ter cpc, con decreto del 30 giugno 2025, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, novo assegnatario del procedimento, si riservava la decisione.
Il resistente non si è costituito, pertanto è dichiarato contumace. CP_2
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
Parte resistente ha depositato, in data 23 novembre 2025, note di trattazione scritte riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo e insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Reggiolo, provincia di Reggio
Emilia. E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cass. n. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cpcc.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Pt_3
nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e,
[...]
quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da Parte_2
cittadino italiano. Altresì non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
1. , nata il [...] a [...]/SP; Persona_1
2. , nato il [...] a [...]/SP; Persona_2 3. , nato il [...] Controparte_1
a Santos/SP;
4. , nata il [...] a [...]/SP. Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 07/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12049/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. , nata il [...] a [...]/SP; Persona_1
2. , nato il [...] a [...]/SP; Persona_2
3. , nato il [...] Controparte_1
a Santos/SP;
4. , nata il [...] a [...]/SP. Parte_1
Rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Advogada Gabriela Rotunno,
Advogada stabilita iscritta al Foro di Palermo e dall' avvocato Mariantonietta Madeo.
ricorrenti contro
Controparte_2
resistente contumace
PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Maria Fiore,
a scioglimento della riserva assunta in data 25 novembre 2025, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, con regolari procure, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Parte_2
cittadino italiano nato in [...], provincia di Reggio Emilia, il 15
[...]
agosto 1886, il quale emigrava in Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti, ovvero alla figlia legittima,
per giungere fino agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro Parte_3
ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
In particolare, hanno esposto le circostanze di fatto che seguono (con preciso richiamo ai documenti depositati):
“1. In data 15.08.1886 nasceva a Reggiolo (RE) il sig. Parte_2
dal padre e la madre come comprovato
[...] Persona_3 Persona_4
dall'Estratto “dell'atto di Nascita”, emesso in data 08.05.2024 dall'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Reggiolo (RE) (all.3) 2. il sig. Parte_2
– in atti denominato o Pt_2 Parte_2 Parte_2 Parte_2
o o o oppure
[...] Controparte_3 Parte_4 Parte_5
non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come Parte_6
comprovato dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione”, emesso in data
05.06.2024 dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale di Giustizia
e Cittadinanza, Reparto delle Migrazioni, che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.4) 3. In data 02.04.1910 ad Araraquara/SP (Brasile) il sig.
[...]
(in atti contraeva matrimonio con la Parte_2 Controparte_3
sig.ra , come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, Parte_7
emesso in data 27.04.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Araraquara/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.5) 4. In data 29.04.1961 a Santa Lúcia/SP (Brasile), decedeva il sig. (in atti Parte_2
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Morte”, emesso Parte_4
in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santa Lúcia/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.6) 5. Dall'unione coniugale tra la sig.ra
e il sig. (in atti Parte_7 Parte_2 Parte_5
nasceva a Santa Lúcia/SP (Brasile), il giorno 02.06.1916 la SI.ra
[...]
(in atti anche , come comprovato dal Parte_3 Parte_8
“Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 05.05.2024, dall'Ufficiale di Stato
Civile di Santa Lúcia/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato.
(all.7) 6. In data 20.07.1936 ad Araraquara/SP (Brasile), la sig.ra Parte_3
(in atti – da coniugata ) contraeva Parte_8 Persona_5
matrimonio con il sig. , come comprovato dal “Certificato Integrale Persona_6
di Matrimonio”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santa
Lúcia/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.8) 7.
Dall'unione coniugale tra la sig.ra (in atti Persona_5 Per_5
e il sig. (in atti ), nasceva a Rincão/SP
[...] Persona_6 Persona_7
(Brasile), il giorno 21.09.1937 la SI.ra , come Parte_9
comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Rincão/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto
e legalizzato. (all.9) 8. In data 04.06.1960 a Santos/SP (Brasile), la sig.ra
[...]
(da coniugata Edevanil Apparecida OR AT) Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal “Certificato Persona_8
Integrale di Matrimonio”, emesso in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di
Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.10) 9.
Dall'unione sentimentale tra il sig. e la sig.ra Edevanil Apparecida Persona_8
OR AT, nasceva a Santos/SP (Brasile), il giorno 09.04.1965, la SI.ra
come comprovato dal “Certificato Integrale di Parte_10
Nascita”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santos/SP
(Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.11) 10. In data 05.02.1988 a Santos/SP (Brasile), la sig.ra (da Parte_10
coniugata ) contraeva matrimonio con Persona_1
il sig. come comprovato dal “Certificato CP_4 Parte_11
Integrale di Matrimonio”, emesso in data 16.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di
Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.12) 11.
Dall'unione sentimentale tra il sig. e la Parte_12
sig.ra , nasceva a Santos/SP (Brasile), Persona_1
il giorno 17.10.1989, il SI. come Persona_2
comprovato dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto
e legalizzato. (all.13) 12.In data 13.04.2018 a Santos/SP (Brasile), il sig.
[...]
contraeva matrimonio con la sig.ra RA Persona_2 [...]
, come comprovato dal “Certificato Integrale di Matrimonio”, emesso in CP_1
data 06.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.14) 13. Dall'unione coniugale tra il sig.
e la sig.ra , Persona_2 Parte_13
nasceva a Santos/SP (Brasile), il giorno 11.06.2022, il minore, il SI.
[...]
come comprovato dal “Certificato Controparte_1
Integrale di Nascita”, emesso in data 07.05.2024, dall'Ufficiale di Stato Civile di
Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato. (all.15) 14.
Dall'unione coniugale tra il sig. e la sig.ra Parte_12
, nasceva a Santos/SP (Brasile), il Persona_1
giorno 24.10.1993, la SI.ra come comprovato Parte_1
dal “Certificato Integrale di Nascita”, emesso in data 06.05.2024, dall'Ufficiale di
Stato Civile di Santos/SP (Brasile), che si allega debitamente tradotto e legalizzato.
(all.16)”.
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza, ex art. 127 ter cpc al
22 aprile 2025 con termini per la notifica al resistente. Con successivo CP_2
provvedimento del 31 marzo 2025 l'udienza veniva differita al 8 luglio 2025 e ancora rinviata, ex art. 127 ter cpc, con decreto del 30 giugno 2025, al 25 novembre 2025, ove, codesto Giudice, novo assegnatario del procedimento, si riservava la decisione.
Il resistente non si è costituito, pertanto è dichiarato contumace. CP_2
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
Parte resistente ha depositato, in data 23 novembre 2025, note di trattazione scritte riportandosi a quanto dedotto nell'atto introduttivo e insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.
*****
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma
4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti risiedano all'estero, in Brasile, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, sia quello di Reggiolo, provincia di Reggio
Emilia. E, ancora, deve osservarsi come non abbia rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana, iure sanguinis in linea materna di epoca pre-costituzionale (figlia e nipote dell'avo), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma
1, lett. a), legge n. 91/1992. La disciplina in materia non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale (in questo senso v.cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017;
Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017). Deve riconoscersi, sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cass. n. 743/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cpcc.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Il diritto di cui i ricorrenti chiedono l'accertamento, ovvero la cittadinanza italiana jure sanguinis ha caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità in quanto si tratta di una qualità della persona pacificamente acquisita al momento della nascita.
Sul punto si deve preliminarmente osservare come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione, per cui «la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione» (Corte di cassazione Sez.
U, Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).
Vero che gli artt. 1 e 10, co. 3 della L. 555/1912 prevedevano, rispettivamente, che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis fosse possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana sposata con uno straniero il cui status civitatis fosse a lei trasmissibile perdesse detta cittadinanza. Tuttavia, come dedotto anche nel ricorso, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della
Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, fossero a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, con la quale è stata dichiarata la illegittimità̀ costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità̀ costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà̀ della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità̀, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano (cfr. tra tutte sent. Trib. Brescia n. 13585/17).
Orbene, applicati tali principi giurisprudenziali al caso di specie e dalla documentazione prodotta in atti, tradotta ed apostillata si evince che Pt_3
nata da padre italiano che mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana e,
[...]
quindi, essa stessa cittadina italiana per nascita, ha trasmesso la propria cittadinanza italiana ai suoi discendenti. Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti da Parte_2
cittadino italiano. Altresì non emerge che i diversi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda dei ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, decide come segue:
-accoglie la domanda e, per l'effetto,
ACCERTA la cittadinanza italiana dei signori:
1. , nata il [...] a [...]/SP; Persona_1
2. , nato il [...] a [...]/SP; Persona_2 3. , nato il [...] Controparte_1
a Santos/SP;
4. , nata il [...] a [...]/SP. Parte_1
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Bologna, 07/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore