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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai SIg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1139/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) e TE C.F._1 Parte_2
(P.IVA , con sede in Cameri (NO), Piazza Dante Alighieri n. 23, in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Torino, Corso Re Umberto n. 128, presso lo studio dell'avv. Alessandra Brenchio, che le rappresenta e difende unitamente all'avv.
Giorgio Scanavino per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTI contro
(C.F. e P.IVA ) con sede in Galliate (NO), Via Controparte_1 P.IVA_2
Novara n. 89, elettivamente domiciliata in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, presso lo studio degli avv. ti
Michele Gioffrè e Alberto Crivelli, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 366/2022 del Tribunale di Novara del 21/06/2022, notificata il 04/07/2022 - Indebito soggettivo – Indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 19 "Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria e/o statuizione, per le causali tutte di cui in narrativa e in atti, previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alle pagg.44/46 dell'atto di citazione in appello
02.09.2022 e qui integralmente ritrascritte:
«Parte appellante rinnova, dunque, le istanze istruttorie formulate in corso di causa, chiedendo
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni:
1) vero che i n.117 bonifici enumerati alle pagg.4/7 del ricorso avversario sono stati effettuati, da parte della al fine di versare alla sig.ra la provvista per le Controparte_1 TE
operazioni di giocata al lotto effettuate nel periodo dal maggio 2008 all'agosto 2010 (docc.5.5, 5.6 e
5.7 fascicolo appello inclusi tutti i sottodocumenti in cui sono suddivisi, da rammostrarsi al Pt_1
teste);
2) vero che nel periodo intercorrente tra maggio 2008 e agosto 2010 la tabaccheria ha Pt_1
effettuato, su incarico della sig.ra , che affermava per lo più di giocare su incarico Parte_3
e per conto della società , ma talvolta anche conto proprio, operazioni di giocata Controparte_1 per la complessiva somma di € 1.672.159,50 (docc.5.5, 5.6 e 5.7 fascicolo appello inclusi Pt_1
tutti i sottodocumenti in cui sono suddivisi, da rammostrarsi al teste);
3) vero che le giocate di cui al punto che precede sono state effettuate dalla sig.ra TE
sulla base delle indicazioni fornite dalla sig.ra mediante l'invio e/o la consegna Parte_3
manuale degli ordini di giocata di cui ai documenti allegati sub 5, 6 e 7 (docc.5.5, 5.6 e 5.7 fascicolo appello inclusi tutti i sottodocumenti in cui sono suddivisi, da rammostrarsi al teste); Pt_1
4) vero che i versamenti a Lottomatica delle somme relative alle giocate di cui sopra sono stati effettuati mediante RID bancari addebitati sul conto corrente n.010/0000685-5 acceso dalla sig.ra
presso Banca CR (doc.
5.4 fascicolo appello da rammostrarsi al TE Pt_1
teste);
5) vero che il fax di cui al doc.8, fascicolo di parte convenuta, è stato inviato da Controparte_1
(numero di fax 0321.865400) a in data 30.10.2008 (doc.5.8, fascicolo
[...] Parte_4
appello da rammostrarsi al teste); Pt_1
6) vero che il fax di cui al doc.9, fascicolo di parte convenuta, è stato inviato da Parte_4
a (numero di fax 0321.865400) in data 27.12.2008 e che la trasmissione Controparte_1
risulta effettuata con esito positivo (doc.5.9, fascicolo appello da rammostrarsi al teste). Pt_1
Sulle superiori circostanze, si indicano a testi, con riserva di indicarne altri:
- , residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Controparte_2
pagina 2 di 19 - , residente in [...]
- , residente in [...]
- , residente in [...]; CP_4
- , c/o Tabaccheria " " in Cameri (NO), Via Edmondo De Amicis Testimone_3 Testimone_3
n.18;
- , residente in [...]. Testimone_4
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari, qualora ammessi, con i medesimi testimoni indicati in prova diretta e con riserva di indicarne altri» (cfr. pagg.44/46 atto di appello 02.09.2022), previo accertamento e declaratoria di inammissibilità del documento sub "D" prodotto da parte appellata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in accoglimento dell'atto di appello 02.09.2022 e in riforma dell'impugnata sentenza n.366/2022 del
Tribunale di Novara, Sezione Civile, (nella causa R.G. n.1885/2017), pubblicata in data 27.06.2022, notificata in data 04.07.2022, così provvedere:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, nonché per violazione degli artt..87 disp. att. c.p.c., 101 e 183 c.p.c., 184 bis e 294
c.p.c., 3 e 24 Cost., per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
per l'effetto, riesaminato il merito alla luce delle doglianze tutte di cui all'atto di appello 02.09.2022, riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda attorea e mandando assolta l'odierna appellante da ogni avversaria pretesa;
- accertare e dichiarare la radicale erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza di primo grado per le ragioni di cui ai motivi n.2 e n.3 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda attorea e mandando assolta l'odierna appellante da ogni avversaria pretesa;
- accertare e dichiarare l'erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza di primo grado per le ragioni di cui al motivo n.4 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda attorea e mandando assolta l'odierna appellante da ogni avversaria pretesa;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto sussistenza di indebito e condanna alla restituzione somme, riformare la sentenza impugnata contenendo la condanna alla restituzione nei limiti dell'aggio conseguito dall'esercente in relazione alle somme oggetto di giocata (pari ad € 97.544,33), per le ragioni di cui al motivo n.3 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
pagina 3 di 19 - in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto sussistenza di indebito e condanna alla restituzione somme, riformare la sentenza impugnata in punto interessi, per le ragioni di cui al motivo n.3 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
- in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio".
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
• per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'impugnazione promossa da in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa TE
, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 366/2022, Rep. n. TE
704/2022, pubblicata in data 27.06.2022, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 1885/2017 e notificata in data 04.07.2022;
Nel merito:
• per tutti i motivi dedotti in atti, rigettare integralmente l'appello promosso da in TE proprio ed in qualità di titolare dell'impresa , in quanto infondato in fatto e diritto e, TE per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 366/2022, Rep. n. 704/2022, pubblicata in data 27.06.2022, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 1885/2017 e notificata in data
04.07.2022;
• condannare in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa , ai TE TE sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore dell'odierna appellata, da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata ed istruttoria:
L'odierna appellata chiede, in subordine all'ammissione delle prove testimoniali di controparte,
l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già formulata in primo grado:
1) Vero che è una società che opera nel settore delle fusioni e delle lavorazioni meccaniche e CP_1
si occupa della produzione di getti in ghisa, della compravendita di macchinari, attrezzature, materie prime, dell'acquisto e della lavorazione di semilavorati anche per conto di terzi, della produzione di parti di ricambio per l'industria dei laterizi, della produzione di bitte e degli accessori per i porti?
2) Vero che sin dai primi anni della costituzione di , la SInora veniva CP_1 Parte_3
assunta alle dipendenze di , svolgendo mansioni di impiegata amministrativa? CP_1
pagina 4 di 19 3) Vero che la SInora cessava la propria attività lavorativa di impiegata Parte_3
amministrativa in data 30 settembre 2014?
4) Vero che anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa la SInora Parte_3
continuava a frequentare gli uffici di con il pretesto di utilizzare il computer ivi allocato per CP_1
scopi personali?
5) Vero che solo dopo la cessazione del rapporto della SInora attraverso dei Parte_3
controlli incrociati tra le fatture ed i movimenti bancari, scopriva che la SInora CP_1 Parte_3
e si erano indebitamente appropriate di una ingente somma di denaro? 6) Vero che la
[...] Pt_1
appropriazione indebita avveniva mediante bonifici bancari effettuati dalla SInora Parte_3
direttamente in favore di
[...] Pt_1
7) Vero che veniva a conoscenza dei trasferimenti di denaro di cui al doc. 7 (del ricorso ex CP_1
art. 702 bis) solamente quando, in data 24 giugno 2016, riceveva una e-mail da parte di un proprio fornitore straniero con cui veniva richiesto il pagamento a saldo, di una fornitura / campionatura relativa alla fattura n. FG emessa il 27 maggio 2013?
8) Vero che assegnava alla SInora il compito di svolgere una verifica CP_1 Parte_5
contabile interna?
9) Vero che, all'esito della verifica di cui al capitolo che precede, la fattura di cui al sollecito sub doc.
3 risultava essere già stata saldata con una registrazione di pagamento del 7/02/2014 con addebito sul
c/c n. 100/3006 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo intestato a ? CP_1
10) Vero che dopo il sollecito di cui al doc. 3 iniziava controlli contabili interni? CP_1
11) Vero che dai controlli contabili di cui al capitolo che precede si evinceva la carenza negli archivi aziendali di estratti conto e contabili bancarie relativamente al periodo intercorrente dall'anno 2006 all'anno 2014?
12) Vero che dai controlli di cui al capitolo 10) si scopriva l'appropriazione da parte della SInora dell'importo di Euro 107.334,00 attraverso bonifici bancari e assegni? Parte_3
13) Vero che, in data 13 luglio 2016, denunciava la SInora presso la CP_1 Parte_3
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Novara?
14) Vero che a conclusione del procedimento penale di cui alla denuncia 2874/16 RGNR, il G.I.P. condannava la SInora con decreto penale come da doc. 5? Parte_3
15) Vero che scopriva che la SInora si era altresì indebitamente CP_1 Parte_3
appropriata di complessivi Euro 3.207.510,00?
16) Vero che si appropriava della somma di Euro 1.219.304,17? Pt_1
pagina 5 di 19 17) Vero che la somma di Euro 1.219.304,17 veniva indebitamente percepita da con una serie Pt_1 di bonifici disposti dalla SInora all'insaputa di ? Parte_3 CP_1
18) Vero che è completamente estranea a e alla omonima tabaccheria? CP_1 Pt_1
19) Vero che i bonifici di cui al doc. 7 venivano effettuati dai conti correnti di sia attraverso CP_1
il servizio on line – accedendo all'home banking del conto n. 1000-3006 della Società, aperto presso
Banca Intesa – sia attraverso ordini di bonifico a mezzo fax sul conto n. 820941 della medesima
Società, aperto presso Deutsche Bank, ove la SInora apponeva la firma del legale Parte_3 rappresentante attraverso un “copia e incolla” della sua firma in originale?
20) Vero che i bonifici di cui al doc. 7 venivano disposti in favore di sul conto corrente di Pt_1 quest'ultima n. 03032 10100 intrattenuto presso Credem?
21) Vero che i bonifici di cui al doc. 7 risultano privi di una causale riferibile alla attività svolta da
? CP_1
22) Vero che presentava presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Novara due CP_1
integrazioni alla denuncia, affinché venisse perseguita e condannata per la condotta posta in Pt_1
essere?
23) Vero che tra e è assente qualsivoglia rapporto commerciale? CP_1 Pt_1
24) Vero che tra e è assente qualsivoglia rapporto personale? CP_1 Pt_1
25) Vero che gli ordini di giocata di cui ai documenti avversari sono del tutto estranei a ? CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra articolati: - Dott.ssa residente in [...]
Trieste 56, Galliate;
- Dott.ssa , residente in[...], Novara;
- SI. Parte_5 Tes_6
residente in [...], Galliate;
- SI.ra , residente in [...], Tes_7
Novara.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte.
Ci si oppone alla prova testimoniale come avanzata da anche nell'atto introduttivo del Pt_1
presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Novara chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. TE
2033 c.c., ovvero, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 1.219.304,15, ovvero, in subordine, ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale, nonché dei danni non patrimoniali e all'immagine commerciale.
pagina 6 di 19 Esponeva la società ricorrente di operare da oltre sessant'anni nel settore delle fusioni e delle lavorazioni meccaniche e di avere avuto alle sue dipendenze per lungo tempo, e sino al 30/09/2014, con le mansioni di impiegata amministrativa, di avere appreso nel giugno 2016, a Parte_3
seguito di una verifica contabile interna, che la si era indebitamente appropriata nel corso degli Pt_3
anni di ingentissime somme, tramite assegni e bonifici bancari effettuati sia in proprio favore, che a favore di terze persone;
che, a seguito della presentazione di denuncia penale, il procedimento si era concluso con la condanna della per le appropriazioni indebite;
che dalle medesime indagini era Pt_3
emerso come avesse percepito, senza alcuna causa giustificativa, l'importo TE
complessivo di euro 1.219.304,17, a mezzo di 119 disposizioni di bonifico effettuate dalla sui Pt_3
conti correnti della società ricorrente, sia attraverso il servizio di home banking, dal conto corrente n.
1000-3006 acceso presso Banca Intesa, sia attraverso ordini di bonifici, a mezzo fax, disposti sul conto corrente della medesima società, n. 820941, acceso presso Deutsche Bank, apponendo la firma del legale rappresentante, attraverso un "copia e incolla" della sua firma in originale;
che i bonifici effettuati riportavano causali assolutamente generiche, oppure non era indicata alcuna causale;
che negli archivi della società non era stato possibile rinvenire alcun documento contabile che potesse giustificare i pagamenti eseguiti in favore della titolare di una tabaccheria e ricevitoria del Pt_1
lotto, non avendo mai il legale rappresentante della società avuto rapporti di sorta con l'esercizio gestito dalla Pt_1
Chiedeva pertanto la società ricorrente la restituzione degli importi versati alla tabaccheria della nel corso di quegli anni, e tratti dai conti correnti della società, ai sensi dell'art. 2033 c.c., Pt_1
ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c., o, in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c.
Si costituiva in giudizio eccependo, quanto all'azione proposta a titolo di TE
responsabilità extracontrattuale, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, quindi contestando il contenuto del ricorso e riferendo che le somme ricevute dalla erano servite a Pt_3
fornire la provvista per corrispondenti ordini di giocate al lotto che la stessa, nella maggior Pt_3
parte dei casi per conto della e talvolta per conto proprio, aveva regolarmente Controparte_1
effettuato presso la tabaccheria;
che tali ordini di giocata pervenivano a volte mediante consegna a mano da parte della ed altre volte pervenivano via fax dal numero della o Pt_3 Controparte_1
da un numero diverso;
che risultava peraltro inverosimile che la società non si fosse avvenuta di ammanchi così considerevoli;
che dunque era ravvisabile una condotta negligente della stessa società, che non si sarebbe per lungo tempo accorta delle presunte irregolarità; che, in ogni caso, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di ricevitoria del lotto, non aveva alcun obbligo di verifica di quanto veniva prospettato dai clienti.
pagina 7 di 19 Disposto il mutamento del rito, la causa, sulla base della documentazione prodotta, senza ammissione dei dedotti di mezzi di prova orale, veniva decisa con sentenza pronunciata in data 27/06/2022, con la quale il Tribunale di Novara, accolta la domanda di ripetizione d'indebito d'oggettivo, condannava alla restituzione, in favore della dell'importo di euro TE Controparte_1
1.219.304,15, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti indebiti sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 04/07/2022, proponeva appello con TE
atto di citazione notificato in data 02/09/2022, con il quale chiedeva che fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, o comunque che, in totale riforma di quella pronuncia, fossero respinte le domande formulate nei suoi confronti, o, in subordine, che la condanna alla restituzione fosse contenuta entro i limiti dell'aggio conseguito dall'esercente in relazione alle somme oggetto di giocata, pari a € 97.544,33, o ancora, in via di ulteriore subordine, che la sentenza fosse riformata in punto decorrenza degli interessi.
Si costituiva in giudizio la resistendo al gravame e chiedendo la conferma Controparte_5 dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni all'udienza del 07/02/2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza appellata, operate alcune premesse in ordine all'onere probatorio sotteso all'azione ex art. 2033 c.c., ha osservato come costituisca un fatto non contestato la percezione da parte della di Pt_1
somme provenienti dai conti della mediante i bonifici specificamente elencati Controparte_1
alle pagine da 4 a 7 del ricorso introduttivo, sicché il primo elemento costitutivo dell'azione d'indebito oggettivo, e cioè gli spostamenti patrimoniali dal solvens in favore dell'accipiens, rappresentano un fatto pacifico;
quindi, ha ritenuto che, nel corso del giudizio, sia stata ampiamente raggiunta la prova anche dell'altro presupposto, e cioè quello dell'inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, che giustificasse quegli spostamenti patrimoniali. La parte convenuta, infatti, ha indicato quale fonte obbligatoria gli ordini di giocata al lotto che per conto della Parte_3 Controparte_1
e più raramente per conto proprio, avrebbe effettuato.
[...]
Il Tribunale ha al proposito osservato come "appaia del tutto inverosimile che una società a responsabilità limitata, che esercita la propria attività imprenditoriale nel settore delle fusioni e delle lavorazioni meccaniche, decida di optare per una tale forma di "investimento" di capitali, per importi considerevoli - compresi tra € 8.000,00 € 14.000,00 - circa in un settore ad alto rischio, quale pagina 8 di 19 pacificamente quello del gioco" (v. pag. 4 sentenza impugnata). Ha rilevato altresì il Tribunale come il riferimento alle giocate non risulti evincibile dalle causali dei bonifici che, come documentalmente provato, appaiono nella maggior parte dei casi mancanti e per il resto del tutto generiche e scollegate dall'asserito titolo, riportando delle diciture quali "saldo e/c", "acconto partita", "saldo competenze".
Del resto, la stessa parte convenuta ha precisato come la riferibilità degli ordini di giocata alla società ricorrente le sarebbero risultate unicamente sulla base di quanto dichiarato dalla la quale Pt_3
peraltro era una assidua frequentatrice della tabaccheria, è soggetto noto alla come dedito in Pt_1
prima persona al gioco d'azzardo.
Ulteriore elemento anomalo era rappresentato dalla non corrispondenza tra gli ordini di giocata allegati dalla convenuta ed i bonifici effettuati dai conti della bonifici che per tutto Controparte_1
quanto emerso dalle prove raccolte nel procedimento penale (s.i.t., consulenza tecnica del P.M. e documenti) a carico di erano il frutto delle condotte distrattive da lei poste in essere Parte_3
tra il 2008 e il 2015. Nello specifico tra il 2008 e il 2010 la disponeva bonifici in favore della Pt_3 per il complessivo importo di € 1.302.556,17, che o non venivano registrati nella contabilità Pt_1
della , ovvero venivano registrati sotto voci fasulle. Dallo schema dei flussi Controparte_1
finanziari ricostruito dal consulente tecnico del P.M. risultava quindi evidente come tutte le condotte distrattive menzionate avessero avuto come soggetto depauperato la e, per via Controparte_1
diretta o indiretta, la quale soggetto percettore delle somme. Pt_1
La sentenza impugnata ha pertanto concluso che fosse provato che la nel disporre i pagamenti Pt_3
in favore della non ha agito in nome e per conto della dal ché risulta Pt_1 Controparte_1 dimostrato il presupposto dell'inesistenza di un valido vincolo obbligatorio a carico del solvens.
Inoltre le emergenze processuali conducevano a ritenere la sussistenza della mala fede della Pt_1
tanto che la medesima risultava indagata per la fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p., valutando come reato presupposto l'appropriazione indebita commessa dalla sicché gli interessi sulle somme Pt_3
da restituire erano dovuti dal giorno dei pagamenti.
Infine, è stata ritenuta destituita di fondamento la richiesta della convenuta di riduzione dell'importo oggetto di restituzione per effetto del concorso di colpa del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, atteso che si tratta di valutazione che può attenere ad un obbligo di natura risarcitoria, ma non ad un obbligo di natura restitutoria, quale quello posto a carico della
Pt_1
I motivi d'impugnazione
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che per il rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma in esame non è sufficiente che l'appellante compia pagina 9 di 19 una mera disamina delle ragioni di fatto e/o di diritto, per le quali ritiene che il provvedimento impugnato debba essere riformato, bensì deve in maniera precisa ed analitica evidenziare lo specifico capo del provvedimento di cui chiede la riforma, la formulazione alternativa proposta rispetto a tale capo, anche sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ed i motivi per i quali il provvedimento oggetto di impugnazione è incorso in una violazione di legge.
Osserva quindi parte appellata che i menzionati requisiti non sarebbero minimamente soddisfatti dall'atto di appello avversario, atteso che la parte motiva, che occupa ben dieci pagine, consiste in “una serie di sterili ed inconcludenti argomentazioni sul contenuto della sentenza impugnata, prive degli essenziali requisiti previsti dalla legge al fine di superare il vaglio di ammissibilità", per cui l'appello si esaurisce in una generale e generica contestazione della sentenza.
L'assunto non è condivisibile, l'impugnazione valutata nel suo complesso – pur nella peculiarità della tecnica espositiva seguita - non risulta nel suo complesso inammissibile, essendo possibile individuare le critiche ad alcuni dei passaggi motivazionali, attraverso i quali si è articolato l'iter logico della sentenza impugnata, sicché la valutazione circa la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dall'art. 342 c.p.c. deve essere operata con riferimento a ciascuna specifica censura.
Con il primo motivo d'impugnazione censura la sentenza impugnata per essersi TE
basata su documenti, che non sarebbero ritualmente e legittimamente entrati nel processo, atteso che la richiesta della parte attrice, di ammissione di quei documenti, contenuta nella Controparte_1
nota di deposito del 17/01/2020, non sarebbe mai stata oggetto di alcuna delibazione da parte del
Giudice, sicché quel deposito telematico non poteva ritenersi legittimo, con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti prodotti in questa sede dall'appellante, sub docc. da 10 a 21.
L'irrituale ingresso di tali documenti avrebbe comportato una grave lesione del contraddittorio, poiché, trattandosi di documenti che non avevano ancora avuto, né successivamente hanno avuto, una formale e rituale ammissione nel processo, ciò ha fatto sì che su di essi non sia stato possibile l'esercizio della difesa da parte della dal che conseguirebbe la nullità della sentenza di primo grado, che si è Pt_1
fondata proprio sulle risultanze dei suddetti documenti. Aggiunge inoltre l'appellante che l'istanza di ammissione di tali documenti non sarebbe stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalla
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Parte appellante muove dall'erroneo convincimento secondo cui l'ingresso di prove documentali nel giudizio debba essere preceduto da una delibazione di ammissibilità da parte del Giudice, valutazione che invero, con riferimento alle prove costituite, il Giudice non opera mai in via preventiva, sia che si tratti di documenti depositati entro i termini fissati per le deduzioni istruttorie, sia che si tratti di pagina 10 di 19 documenti depositati successivamente, essendo - come nel caso di specie sarebbe - documenti di formazione successiva, o di cui la parte ha comunque avuto la disponibilità dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Solo per le prove costituende, richiedenti lo svolgimento di un'ulteriore attività processuale, concernente la loro assunzione, deve essere compiuto un preventivo vaglio della loro ammissibilità e rilevanza da parte del Giudice.
Pertanto - a fronte dell'avvenuto deposito con nota del 17/01/2020 di ulteriori documenti da parte della allorché la causa, respinte le istanze istruttorie di prova orale all'udienza Controparte_1
17/05/2018, era già stata rinviata, con udienza più volte differita, per la precisazione delle conclusioni – il Giudice non doveva emettere alcun formale provvedimento concernente l'ammissione di quei documenti.
Il Tribunale si è pronunciato sulla loro ammissibilità con la sentenza, ritenendo che i documenti tratti dal fascicolo del procedimento penale a carico di ed altri, versati TE Parte_3
in atti dalla parte ricorrente in data 17/01/2020, fossero “da considerarsi ritualmente acquisite in giudizio, essendo documenti di formazione successiva allo spirare dei termini istruttori” (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Alcuna violazione del contraddittorio si è verificata ai danni della difesa di poiché i TE
documenti in oggetto, peraltro già conosciuti, o conoscibili dalla medesima, data la sua veste di indagata nel procedimento in cui quegli atti si sono formati, erano suscettibili di essere disaminati, dal momento del loro deposito ad opera della nel gennaio 2020 e sino all'udienza Controparte_1
di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 02/12/2021, così da svolgere, in sede di scritti conclusionali, le proprie argomentazioni difensive sulla tempestività, ammissibilità, rilevanza e valenza probatoria di quei documenti, in relazione ai fatti oggetto del giudizio.
La sentenza impugnata non risulta pertanto affetta, sotto tale profilo, da alcun vizio di nullità.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità, illegittimità ed infondatezza della sentenza di primo grado per avere accolto la domanda attorea di ripetizione d'indebito.
Sostiene la di avere sempre contestato la ricostruzione dei fatti offerta in primo grado dalla Pt_1
per avere quella, sul presupposto della condotta distrattiva e appropriativa Controparte_1
posta in essere dalla propria dipendente, dedotto che la oltre ad altri Parte_3 Pt_1
soggetti terzi, si sarebbe indebitamente appropriata di somme che, attraverso bonifici bancari, la disponeva in favore in suo favore. Pt_3
Ribadisce l'appellante nel presente grado di giudizio di non aver posto in essere alcuna condotta appropriativa, bensì di avere svolto la propria attività, di esercente una ricevitoria del gioco del lotto, per conto della concessionaria Lottomatica S.p.A., effettuando numerose operazioni di giocata su pagina 11 di 19 incarico della la quale affermava, secondo quanto anche comprovato dalla documentazione Pt_3
versata in atti, e secondo quanto chiesto di dimostrare attraverso la formulazione di istanze di prova orale, che le giocate erano effettuate su incarico e per conto della , oltre che talvolta Controparte_1
per conto della stessa. Pt_3
Pertanto, asserisce l'appellante, che contrariamente a quanto sostenuto dalla e Controparte_1
affermato dal Tribunale di Novara, i versamenti effettuati mediante i bonifici bancari elencati dalla controparte "avevano una causa ben precisa, ossia fornire la provvista per le giocate effettuate dalla sig.ra per conto della mediante svariate modalità di incarico Pt_3 Controparte_1 dimostrate dagli ordini di giocata…” (v. pag. 18 atto d'appello).
Il motivo, nella prima parte in cui si articola, risulta inammissibile, in quanto non si confronta con le motivazioni sulla base delle quali la sentenza impugnata è pervenuta all'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito.
La sentenza non ha infatti accolto la domanda restitutoria per avere ravvisato in capo a TE
una responsabilità per condotte appropriative, poste in essere in concorso con
[...] [...]
Parte_3
Il Tribunale ha infatti precisato come risultasse pacifico il presupposto degli spostamenti patrimoniali da parte della in favore della operati dalla ed ha altresì Controparte_1 Pt_1 Pt_3
ritenuto inesistente un rapporto obbligatorio, che fosse idoneo a giustificare quegli spostamenti patrimoniali, non potendo quella causa giustificatrice essere ravvisata negli ordini di giocata al lotto, secondo la spiegazione fornita da TE
Al riguardo ha osservato il Tribunale come risulti implausibile una siffatta forma di investimento da parte di una società di capitali in un settore come quello del gioco d'azzardo, e peraltro per importi considerevoli;
del resto, la prova della riferibilità degli ordini di giocata alla società, secondo la stessa prospettazione della risiederebbe unicamente nelle dichiarazioni provenienti dalla le Pt_1 Pt_3
rilevanti anomalie avrebbero dovuto indurre un imprenditore esercente un'attività commerciale, quale era la ad effettuare delle verifiche per acclarare se la avesse il potere di spendere il Pt_1 Pt_3
nome della società ed agire per conto di essa, essendo peraltro la nota alla come Pt_3 Pt_1
persona dedita al gioco d'azzardo in prima persona.
Riguardo a tutti questi elementi, che rappresentano l'impianto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, nel ritenere sussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c., parte appellante non prende minimamente posizione, limitandosi a negare una sua condotta appropriativa ed affermando - circostanza che può darsi per pacifica, ma che è assolutamente inconferente al fine di condurre alla pagina 12 di 19 reiezione della domanda di ripetizione d'indebito - che le somme bonificatele dalla e Pt_3
provenienti dalla siano state impiegate per le giocate al lotto. Controparte_1
La circostanza che fosse legittimata ad operare per conto della Parte_3 Controparte_1
non è stata pacificamente mai verificata da parte della in alcun modo, pur esistendo una
[...] Pt_1
regime di pubblicità accessibile a chiunque attraverso il registro delle imprese, e ciò benché venissero investite da conti provenienti dalla società somme considerevoli (decine di migliaia di euro ogni settimana), che la stessa quantifica –per il periodo da maggio 2008 ad agosto 2010 – in € Pt_1
530.483,00, relativamente agli ordini di giocata consegnati a mano dalla € 709.774,00, Pt_3
relativamente ad ordini di giocata inviati via fax dal numero della società, ed € 431.902,50, relativamente ad ordini di giocata inviati via fax da un numero diverso da quello della società.
Né può ritenersi condivisibile l'assunto, secondo cui alcun obbligo di verifica avrebbe avuto la nella sua qualità di esercente la ricevitoria, poiché tale affermazione deve essere valutata in Pt_1
relazione alle concrete e specifiche circostanze, che connotano la presente fattispecie, rappresentate dal fatto che le somme provenissero dai conti correnti di una società di capitali e le giocate venissero disposte da una persona fisica, che non ha mai indicato in virtù di quali poteri fosse autorizzata a disporre di così ingenti somme per effettuare delle giocate d'azzardo.
Peraltro, non è neppure evincibile alcun elemento che potesse consentire alla di ravvisare una Pt_1
rappresentanza apparente, in capo a , a compiere operazioni di quel genere. Infatti, Parte_3
possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo, che ha stipulato con il falso rappresentante, e, dall'altro, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(Cass. 13 luglio 2018, n. 18519; Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725; da ultimo v. Cass. 26 settembre 2023, n. 27349).
A tale proposito del tutto inidonei a fondare l'asserito affidamento della sono la Pt_1
comunicazione via fax, pervenuta alla tabaccheria in data 30/10/2008, scritta a mano in stampatello, priva di firma, del seguente tenore: “Faccia quanto riesce.
Chiedono scusa x il super lavoro e dal mese prossimo le giocate saranno concentrate.
Grazie.
Non si preoccupi x le giocate che non riesce a completare.” (v. doc. 8 in primo grado). Pt_1
Lo stesso tenore letterale della comunicazione induce a ritenere che si trattasse di una pluralità di giocatori (“Chiedono scusa”) e in tal senso, coerentemente, si rivolgeva loro la con il fax del Pt_1
27/12/2018, inviato dalla tabaccheria al numero della società, con cui comunicava “Gentili SInori,
pagina 13 di 19 come da accordi, l'importo totale resovi disponibile per le giocate al lotto è di € 20.000. Pertanto, avendo giocato € 15.120 la scorsa estrazione del 24.12.2008, per la giornata odierna vi restano a disposizione € 5.000 circa” (v. doc. 9 in primo grado). Pt_1
Quegli elementi documentali, che, al di là di essere del tutto isolati, non sono affatto univoci, non valgono dunque a fondare alcun affidamento in ordine al fatto che gli ordini di giocata fossero disposti per conto della società, bensì, sono semplicemente indicativi del fatto che le comunicazioni delle giocate avvenivano, almeno in parte, tramite un numero di fax riconducibile alla società e che vi era un soggetto in grado di disporre bonifici tramite i conti correnti della società.
Del resto, la stessa parte appellante riconosce che nel fax inviato in data 30/10/2008 “viene fatto espresso riferimento ad una pluralità di persone quali committenti delle giocate” (v. pag. 32 atto d'appello), circostanza questa indicativa, al più, di giocate fatte da un gruppo di soggetti operanti presso la società, non certo della provenienza delle giocate dalla società.
Né tanto meno l'affidamento della può desumersi - secondo la prospettazione dell'appellante - Pt_1
dal fatto che non vi sia mai stata alcuna contestazione, richiesta di informazioni o chiarimenti in ordine a quei versamenti, che sarebbero dunque stati contestati solo a distanza di anni.
L'esistenza di una valida causa giustificatrice di quelle giocate, da valutare con riguardo al soggetto apparentemente disponente (la , doveva infatti essere verificata nella fase di Controparte_1
ricezione degli ordini di giocata, senza poterne inferire – in tesi dell'appellante – l'esistenza dalla mancanza di reazione a quelle operazioni bancarie.
Mentre l'aspetto, reiteratamente sottolineato da parte della di deficit di controlli interni alla Pt_1
società, che non avrebbero fatto emergere tempestivamente le operazioni anomali e distrattive compiute dalla si colloca su un piano diverso da quello oggetto d'indagine nel presente Pt_3
giudizio, e che può essere fonte di responsabilità in capo ad altri soggetti, che avevano compiti di gestione, amministrazione e controllo, ma che certo non valgono ad offrire una causa giustificatrice ai versamenti ricevuti da TE
Risulta pertanto infondata la doglianza, secondo cui il Tribunale, nel condannare la alla Pt_1
restituzione, avrebbe trascurato quelle circostanze, poiché quelle circostanze in alcun modo potrebbero escludere l'indebito oggettivo.
Parte appellante - in maniera del tutto inconferente, al fine di pervenire all'auspicata reiezione della domanda ex art. 2033 c.c. - continua a ribadire che la causa sottesa ai pagamenti ricevuti erano le giocate al lotto;
che non ha trattenuto tali somme per sé, ma le ha impiegate (come confermato dal doc.
10) per le numerose giocate risultanti dai docc. 5.4, 5.6 e 5.7; che la che lavorava presso la Pt_3
pagina 14 di 19 da molti anni ed aveva piena libertà di azione all'interno della società; che è Controparte_1
configurabile un affidamento incolpevole della Pt_1
Nell'insistere su tali circostanze – alcune delle quali, come è per l'asserito affidamento incolpevole, non sono neppure veritiere – parte appellante mostra di non comprendere come il vaglio che dovrebbe superare è un altro, e cioè se la abbia disposto quelle giocate al lotto, e dunque Controparte_1
quelle giocate siano state disposte a mezzo di un soggetto che poteva agire per conto della società e si trattasse di operazioni rientranti nell'oggetto sociale, o comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività d'impresa propria della società, così da dimostrare che sia sussistita, o, ancor prima, potesse sussistere in astratto, una siffatta causa giustificatrice.
La risposta a tale essenziale e fondamentale domanda, che costituisce la ragione fondante della pronuncia di primo grado, non può che essere negativa.
Occorre infatti considerare, al di là di quanto già osservato in ordine all'assenza di un potere di rappresentanza, anche solo apparente, in capo alla come una società di capitale possa compiere Pt_3
soltanto quelle operazioni, che rientrino nel suo oggetto sociale, tanto che neppure i soggetti muniti del potere di rappresentanza della società possono compiere atti che esorbitino da quei limiti.
L'art. 2384 c.c. dispone tuttavia che, relativamente al rapporto tra la società e i terzi, il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, per cui ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri di rappresentanza, anche se pubblicate, salvo che il terzo abbia intenzionalmente agito ai danni della società, e cioè quando sia in mala fede, poiché, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'assoluta estraneità degli atti compiuti alle attività di pertinenza della società.
E ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame, apparendo manifestamente incredibile la tesi della - peraltro anch'ella esercente un'attività d'impresa, e dunque soggetto qualificato - Pt_1
secondo cui sarebbe stata la società a giocare al lotto. Si trattava di operazioni (le giocate al lotto) che con tutta evidenza esulavano in modo palese dallo svolgimento dell'attività d'impresa, o da plausibili forme d'investimento dei ricavi della società, per cui l'inesistenza di quella causa giustificatrice era in re ipsa ed era immediatamente percepibile da qualsiasi soggetto di buona fede.
A ciò si aggiungano altre evidenti anomalie tra cui il fatto che l'unica interlocutrice, per tutte quelle operazioni e in tutto quell'arco temporale, sia sempre stata, per più anni, solo la che già da Pt_3
prima frequentava la ricevitoria della come giocatrice abituale per rilevanti importi, e che i Pt_1
bonifici provenienti dai conti dalla non indicassero affatto la causale che la Controparte_1
asserisce di avere sempre ritenuto sussistente, visto che spesso non recavano alcuna causale Pt_1
(questo per gli ordini di bonifico provenienti dal conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo), circostanza questa assolutamente anomala per una società, o fatto ancor più grave (per quelli disposti pagina 15 di 19 dal conto corrente acceso presso Deutsche Bank), indicassero una causale fittizia (“Saldo e/c”, “conto partita”, “saldo competenze”), che dunque mirava ad occultare la ragione dei versamenti sul conto corrente della tabaccheria della Pt_1
Per il resto il secondo motivo d'impugnazione prosegue con la mera riproposizione di argomenti già in precedenza affrontati ed esaminati, tra cui quello concernente l'utilizzazione ai fini della decisione di documentazione che non avrebbe "fatto rituale ingresso nel fascicolo del giudizio di primo grado e che non era legittimamente utilizzabile" (v. pag. 37 atto d'appello), oltre a rilevare che siffatta documentazione è relativa ad un procedimento penale, che sarebbe solo in fase iniziale e nessuna responsabilità della è stata giudizialmente accertata, né lo sarà, dal momento che potrà Pt_1
agevolmente dimostrare la propria totale estraneità alle condotte poste in essere dalla (v. Pt_3 CP_6
(v. pag. 38 atto d'appello).
Anche tale argomento rappresenta una riproposizione di difese già in precedenza esaminate, atteso che la condanna alla restituzione pronunciata dal Tribunale di Novara non trova fondamento in alcun accertamento di condotte illecite, né tantomeno penalmente rilevanti, in capo a TE
sicché l'esito del procedimento penale risulta ai presenti fini civili del tutto irrilevante, atteso che la statuizione impugnata si fonda sull'accoglimento dell'azione civile di ripetizione d'indebito, azione della quale ricorrono, come già in precedenza enunciato, i presupposti che la stessa parte appellante riconosce consistere in una prestazione che sia stata eseguita in forza di un contratto invalido o inesistente, il che certamente è nei rapporti con la né la – come già Controparte_1 Pt_3
precisato - può essere considerata un rappresentante apparente e tanto meno, a volerla considerare un falsus procurator (v. pag. 39 atto d'appello), i contratti da lei stipulati con la ricevitoria della Pt_1
sono mai stati ratificati dalla società.
Con il terzo motivo d'appello ripropone il tema della sua buona fede, denunciando TE
la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza della mala fede, nonché per la mancata applicazione dell'articolo 2038 c.c.
Circa la malafede, che ha connotato le condotte della non possono che essere richiamate le Pt_1
considerazioni già in precedenza svolte, né muta tale conclusione l'osservazione dell'appellante, secondo cui se la fosse stata in mala fede non avrebbe inviato il fax in data 27/12/2008 alla Pt_1
Controparte_1
Come già precisato, quell'unica comunicazione proveniente dalla tabaccheria della indirizzata Pt_1
ad un numero di fax riferibile alla società, non comprova la buona fede della essendosi la Pt_1
stessa limitata ad utilizzare lo stesso strumento di comunicazione a mezzo del quale le venivano inviati gli ordini di giocata o altre comunicazioni afferenti alle puntate al lotto. La anche a mezzo di Pt_1
pagina 16 di 19 quella comunicazione, non si è affatto interfacciata con i responsabili amministrativi della società, con i quali nel corso di oltre due anni non ha mai avuto alcun tipo di contatto diretto o indiretto, bensì con la sua abituale interlocutrice.
Sempre con riferimento alla buona fede, la quale è esclusa dall'ignoranza inescusabile, non può trascurarsi di considerare come, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, Banca CR, presso la quale era il conto di abbia ad un TE
certo punto chiesto alla correntista la ragione dei bonifici provenienti da Controparte_1
trattandosi di movimentazioni talmente anomale da insospettire lo stesso istituto di credito.
Per quanto concerne il richiamo all'art. 2038 c.c., sostiene l'appellante che le somme accreditate sul suo conto corrente, essendo state impiegate per le operazioni di giocata al lotto sarebbero state "alienate", in quanto prelevate da Lottomatica, per cui l'eventuale condanna alla restituzione dovrebbe necessariamente essere contenuta nei limiti del corrispettivo da lei effettivamente conseguito, in misura pari all'aggio spettante sulle giocate, e cioè l'8% di quegli importi, e quindi nella somma di euro
97.544,33.
La tesi è infondata.
A parte l'inapplicabilità in via analogica del disposto dell'art. 2038 c.c., che disciplina il caso in cui sia impossibile recuperare un bene infungibile, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità
"…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Tale principio concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte, e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art.
2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione…" (v.
Cass. n. 25170/2016).
La domanda di ripetizione non può infatti essere svolta, in tutto o in parte, nei confronti di un soggetto diverso dall'accipiens, non intercorrendo alcun rapporto tra il solvens e il soggetto al quale l'importo sia da ultimo pervenuto, in base ad un rapporto a cui è estraneo.
Tale orientamento granitico della Suprema Corte è stato ancora da ultimo ribadito con la pronuncia n.
6737 del 13/03/2024.
Quanto già esposto in ordine alla ravvisabilità della mala fede della comporta la reiezione Pt_1
anche del motivo di doglianza, relativo alla decorrenza degli interessi dalla data dei singoli pagamenti, anziché dalla data della domanda.
pagina 17 di 19 A tale riguardo è assolutamente condivisibile la motivazione del Tribunale, che ha altresì significativamente evidenziato come dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale da
[...]
sia emerso non solo che la non potesse far alcun affidamento sul fatto che le Parte_3 Pt_1
somme venissero impiegate su indicazione della società per effettuare delle giocate al lotto, ma fosse altresì consapevole che, per quanto possibile, non dovesse risultare la provenienza delle somme dai conti correnti della tanto che, a seguito di una segnalazione da parte del suo Controparte_1
commercialista, richiese alla che il denaro impiegato per le giocate provenisse da “soggetti Pt_1 privati”, cioè da persone fisiche, ragione per cui la si rivolgeva a persone di sua fiducia (in Pt_3
particolare i coniugi e ), inducendoli a versare somme sul conto corrente della CP_7 CP_8
da lei indicata come creditrice sociale della somme che provvedeva Pt_1 Controparte_1
poi a rimborsate loro dai conti della società.
Si tratta di circostanza che, al di là della generica ed infondata censura relativa all'inutilizzabilità di quegli elementi di prova, per ragioni di ordine meramente processuale, non è stata specificamente confutata dall'appellante.
Infine, con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare e valutare circostanze di fatto, da essa dedotte e di cui ha offerto la prova a mezzo di testimoni, avendo il Tribunale ritenuto che quelle prove fossero genericamente formulate e comunque relative a circostanze da provare documentatamente.
Il motivo è anzitutto inammissibile, poiché al di là della generica doglianza, che rappresenta la rubrica del motivo d'impugnazione, non vengono esposte le ragioni di critica alla valutazione sottesa al provvedimento istruttorio assunto dal Giudice di primo grado, e non viene in alcun modo esplicitato, al di là di ritrascrivere i sei capi di prova articolati in primo grado, come quelle circostanze sarebbero idonee a sovvertire la ricostruzione in fatto sottesa alla valutazione di diritto, che ha condotto all'accoglimento della domanda della Controparte_1
Peraltro, tutti i capitoli di prova richiamano il contenuto di documenti prodotti, limitandosi uno solo di essi (il capo 2), ad indicare quanto avrebbe affermato la e cioè “per lo più di giocare su Pt_3
incarico e per conto della società ma talvolta anche per conto proprio”. Controparte_1
Quest'ultima circostanza, al di là di essere del tutto genericamente dedotta, trattandosi di giocate al lotto effettuate nell'arco di oltre due anni, sarebbe comunque irrilevante al fine di dimostrare l'esistenza di una causa giustificatrice gli spostamenti patrimoniali provenienti dalla società.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
pagina 18 di 19 Le spese anche del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal
DM 147/2022, e facendo applicazione dello scaglione di valore di riferimento, oltre € 520.000,00, e così in complessivi € 22.715,00 per compensi, sulla base dei valori prossimi ai medi previsti per la fase di studio (€ 7.417,00), introduttiva (€ 4.313,00) e decisionale (€ 10.985,00), il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte di di un TE ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. TE
366/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data 27/06/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente TE Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € € 22.715,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del TE versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/06/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai SIg. Magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO Presidente
Dott.ssa Tiziana MACCARRONE Consigliere
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1139/22 R.G. promossa da:
(C.F. ) e TE C.F._1 Parte_2
(P.IVA , con sede in Cameri (NO), Piazza Dante Alighieri n. 23, in persona
[...] P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Torino, Corso Re Umberto n. 128, presso lo studio dell'avv. Alessandra Brenchio, che le rappresenta e difende unitamente all'avv.
Giorgio Scanavino per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTI contro
(C.F. e P.IVA ) con sede in Galliate (NO), Via Controparte_1 P.IVA_2
Novara n. 89, elettivamente domiciliata in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, presso lo studio degli avv. ti
Michele Gioffrè e Alberto Crivelli, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 366/2022 del Tribunale di Novara del 21/06/2022, notificata il 04/07/2022 - Indebito soggettivo – Indebito oggettivo
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 19 "Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria e/o statuizione, per le causali tutte di cui in narrativa e in atti, previa ammissione delle istanze istruttorie di cui alle pagg.44/46 dell'atto di citazione in appello
02.09.2022 e qui integralmente ritrascritte:
«Parte appellante rinnova, dunque, le istanze istruttorie formulate in corso di causa, chiedendo
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni:
1) vero che i n.117 bonifici enumerati alle pagg.4/7 del ricorso avversario sono stati effettuati, da parte della al fine di versare alla sig.ra la provvista per le Controparte_1 TE
operazioni di giocata al lotto effettuate nel periodo dal maggio 2008 all'agosto 2010 (docc.5.5, 5.6 e
5.7 fascicolo appello inclusi tutti i sottodocumenti in cui sono suddivisi, da rammostrarsi al Pt_1
teste);
2) vero che nel periodo intercorrente tra maggio 2008 e agosto 2010 la tabaccheria ha Pt_1
effettuato, su incarico della sig.ra , che affermava per lo più di giocare su incarico Parte_3
e per conto della società , ma talvolta anche conto proprio, operazioni di giocata Controparte_1 per la complessiva somma di € 1.672.159,50 (docc.5.5, 5.6 e 5.7 fascicolo appello inclusi Pt_1
tutti i sottodocumenti in cui sono suddivisi, da rammostrarsi al teste);
3) vero che le giocate di cui al punto che precede sono state effettuate dalla sig.ra TE
sulla base delle indicazioni fornite dalla sig.ra mediante l'invio e/o la consegna Parte_3
manuale degli ordini di giocata di cui ai documenti allegati sub 5, 6 e 7 (docc.5.5, 5.6 e 5.7 fascicolo appello inclusi tutti i sottodocumenti in cui sono suddivisi, da rammostrarsi al teste); Pt_1
4) vero che i versamenti a Lottomatica delle somme relative alle giocate di cui sopra sono stati effettuati mediante RID bancari addebitati sul conto corrente n.010/0000685-5 acceso dalla sig.ra
presso Banca CR (doc.
5.4 fascicolo appello da rammostrarsi al TE Pt_1
teste);
5) vero che il fax di cui al doc.8, fascicolo di parte convenuta, è stato inviato da Controparte_1
(numero di fax 0321.865400) a in data 30.10.2008 (doc.5.8, fascicolo
[...] Parte_4
appello da rammostrarsi al teste); Pt_1
6) vero che il fax di cui al doc.9, fascicolo di parte convenuta, è stato inviato da Parte_4
a (numero di fax 0321.865400) in data 27.12.2008 e che la trasmissione Controparte_1
risulta effettuata con esito positivo (doc.5.9, fascicolo appello da rammostrarsi al teste). Pt_1
Sulle superiori circostanze, si indicano a testi, con riserva di indicarne altri:
- , residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Controparte_2
pagina 2 di 19 - , residente in [...]
- , residente in [...]
- , residente in [...]; CP_4
- , c/o Tabaccheria " " in Cameri (NO), Via Edmondo De Amicis Testimone_3 Testimone_3
n.18;
- , residente in [...]. Testimone_4
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli avversari, qualora ammessi, con i medesimi testimoni indicati in prova diretta e con riserva di indicarne altri» (cfr. pagg.44/46 atto di appello 02.09.2022), previo accertamento e declaratoria di inammissibilità del documento sub "D" prodotto da parte appellata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in accoglimento dell'atto di appello 02.09.2022 e in riforma dell'impugnata sentenza n.366/2022 del
Tribunale di Novara, Sezione Civile, (nella causa R.G. n.1885/2017), pubblicata in data 27.06.2022, notificata in data 04.07.2022, così provvedere:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, nonché per violazione degli artt..87 disp. att. c.p.c., 101 e 183 c.p.c., 184 bis e 294
c.p.c., 3 e 24 Cost., per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
per l'effetto, riesaminato il merito alla luce delle doglianze tutte di cui all'atto di appello 02.09.2022, riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda attorea e mandando assolta l'odierna appellante da ogni avversaria pretesa;
- accertare e dichiarare la radicale erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza di primo grado per le ragioni di cui ai motivi n.2 e n.3 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda attorea e mandando assolta l'odierna appellante da ogni avversaria pretesa;
- accertare e dichiarare l'erroneità, l'illegittimità e l'infondatezza della sentenza di primo grado per le ragioni di cui al motivo n.4 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, rigettando ogni domanda attorea e mandando assolta l'odierna appellante da ogni avversaria pretesa;
- in via di subordine, per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto sussistenza di indebito e condanna alla restituzione somme, riformare la sentenza impugnata contenendo la condanna alla restituzione nei limiti dell'aggio conseguito dall'esercente in relazione alle somme oggetto di giocata (pari ad € 97.544,33), per le ragioni di cui al motivo n.3 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
pagina 3 di 19 - in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di conferma della sentenza di primo grado in punto sussistenza di indebito e condanna alla restituzione somme, riformare la sentenza impugnata in punto interessi, per le ragioni di cui al motivo n.3 dell'atto di appello 02.09.2022, nonché per le ragioni tutte esposte in atti e documentate in atti;
- in ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio".
Per parte appellata
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
• per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare ex art. 342 c.p.c. l'inammissibilità dell'impugnazione promossa da in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa TE
, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 366/2022, Rep. n. TE
704/2022, pubblicata in data 27.06.2022, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 1885/2017 e notificata in data 04.07.2022;
Nel merito:
• per tutti i motivi dedotti in atti, rigettare integralmente l'appello promosso da in TE proprio ed in qualità di titolare dell'impresa , in quanto infondato in fatto e diritto e, TE per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Novara n. 366/2022, Rep. n. 704/2022, pubblicata in data 27.06.2022, emessa all'esito del giudizio R.G. n. 1885/2017 e notificata in data
04.07.2022;
• condannare in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa , ai TE TE sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in favore dell'odierna appellata, da liquidarsi in via equitativa.
In via subordinata ed istruttoria:
L'odierna appellata chiede, in subordine all'ammissione delle prove testimoniali di controparte,
l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già formulata in primo grado:
1) Vero che è una società che opera nel settore delle fusioni e delle lavorazioni meccaniche e CP_1
si occupa della produzione di getti in ghisa, della compravendita di macchinari, attrezzature, materie prime, dell'acquisto e della lavorazione di semilavorati anche per conto di terzi, della produzione di parti di ricambio per l'industria dei laterizi, della produzione di bitte e degli accessori per i porti?
2) Vero che sin dai primi anni della costituzione di , la SInora veniva CP_1 Parte_3
assunta alle dipendenze di , svolgendo mansioni di impiegata amministrativa? CP_1
pagina 4 di 19 3) Vero che la SInora cessava la propria attività lavorativa di impiegata Parte_3
amministrativa in data 30 settembre 2014?
4) Vero che anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa la SInora Parte_3
continuava a frequentare gli uffici di con il pretesto di utilizzare il computer ivi allocato per CP_1
scopi personali?
5) Vero che solo dopo la cessazione del rapporto della SInora attraverso dei Parte_3
controlli incrociati tra le fatture ed i movimenti bancari, scopriva che la SInora CP_1 Parte_3
e si erano indebitamente appropriate di una ingente somma di denaro? 6) Vero che la
[...] Pt_1
appropriazione indebita avveniva mediante bonifici bancari effettuati dalla SInora Parte_3
direttamente in favore di
[...] Pt_1
7) Vero che veniva a conoscenza dei trasferimenti di denaro di cui al doc. 7 (del ricorso ex CP_1
art. 702 bis) solamente quando, in data 24 giugno 2016, riceveva una e-mail da parte di un proprio fornitore straniero con cui veniva richiesto il pagamento a saldo, di una fornitura / campionatura relativa alla fattura n. FG emessa il 27 maggio 2013?
8) Vero che assegnava alla SInora il compito di svolgere una verifica CP_1 Parte_5
contabile interna?
9) Vero che, all'esito della verifica di cui al capitolo che precede, la fattura di cui al sollecito sub doc.
3 risultava essere già stata saldata con una registrazione di pagamento del 7/02/2014 con addebito sul
c/c n. 100/3006 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo intestato a ? CP_1
10) Vero che dopo il sollecito di cui al doc. 3 iniziava controlli contabili interni? CP_1
11) Vero che dai controlli contabili di cui al capitolo che precede si evinceva la carenza negli archivi aziendali di estratti conto e contabili bancarie relativamente al periodo intercorrente dall'anno 2006 all'anno 2014?
12) Vero che dai controlli di cui al capitolo 10) si scopriva l'appropriazione da parte della SInora dell'importo di Euro 107.334,00 attraverso bonifici bancari e assegni? Parte_3
13) Vero che, in data 13 luglio 2016, denunciava la SInora presso la CP_1 Parte_3
Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Novara?
14) Vero che a conclusione del procedimento penale di cui alla denuncia 2874/16 RGNR, il G.I.P. condannava la SInora con decreto penale come da doc. 5? Parte_3
15) Vero che scopriva che la SInora si era altresì indebitamente CP_1 Parte_3
appropriata di complessivi Euro 3.207.510,00?
16) Vero che si appropriava della somma di Euro 1.219.304,17? Pt_1
pagina 5 di 19 17) Vero che la somma di Euro 1.219.304,17 veniva indebitamente percepita da con una serie Pt_1 di bonifici disposti dalla SInora all'insaputa di ? Parte_3 CP_1
18) Vero che è completamente estranea a e alla omonima tabaccheria? CP_1 Pt_1
19) Vero che i bonifici di cui al doc. 7 venivano effettuati dai conti correnti di sia attraverso CP_1
il servizio on line – accedendo all'home banking del conto n. 1000-3006 della Società, aperto presso
Banca Intesa – sia attraverso ordini di bonifico a mezzo fax sul conto n. 820941 della medesima
Società, aperto presso Deutsche Bank, ove la SInora apponeva la firma del legale Parte_3 rappresentante attraverso un “copia e incolla” della sua firma in originale?
20) Vero che i bonifici di cui al doc. 7 venivano disposti in favore di sul conto corrente di Pt_1 quest'ultima n. 03032 10100 intrattenuto presso Credem?
21) Vero che i bonifici di cui al doc. 7 risultano privi di una causale riferibile alla attività svolta da
? CP_1
22) Vero che presentava presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Novara due CP_1
integrazioni alla denuncia, affinché venisse perseguita e condannata per la condotta posta in Pt_1
essere?
23) Vero che tra e è assente qualsivoglia rapporto commerciale? CP_1 Pt_1
24) Vero che tra e è assente qualsivoglia rapporto personale? CP_1 Pt_1
25) Vero che gli ordini di giocata di cui ai documenti avversari sono del tutto estranei a ? CP_1
Si indicano quali testi su tutti i capitoli sopra articolati: - Dott.ssa residente in [...]
Trieste 56, Galliate;
- Dott.ssa , residente in[...], Novara;
- SI. Parte_5 Tes_6
residente in [...], Galliate;
- SI.ra , residente in [...], Tes_7
Novara.
Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte.
Ci si oppone alla prova testimoniale come avanzata da anche nell'atto introduttivo del Pt_1
presente giudizio.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con atto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Novara chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. TE
2033 c.c., ovvero, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione dell'importo di euro 1.219.304,15, ovvero, in subordine, ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento del danno patrimoniale, nonché dei danni non patrimoniali e all'immagine commerciale.
pagina 6 di 19 Esponeva la società ricorrente di operare da oltre sessant'anni nel settore delle fusioni e delle lavorazioni meccaniche e di avere avuto alle sue dipendenze per lungo tempo, e sino al 30/09/2014, con le mansioni di impiegata amministrativa, di avere appreso nel giugno 2016, a Parte_3
seguito di una verifica contabile interna, che la si era indebitamente appropriata nel corso degli Pt_3
anni di ingentissime somme, tramite assegni e bonifici bancari effettuati sia in proprio favore, che a favore di terze persone;
che, a seguito della presentazione di denuncia penale, il procedimento si era concluso con la condanna della per le appropriazioni indebite;
che dalle medesime indagini era Pt_3
emerso come avesse percepito, senza alcuna causa giustificativa, l'importo TE
complessivo di euro 1.219.304,17, a mezzo di 119 disposizioni di bonifico effettuate dalla sui Pt_3
conti correnti della società ricorrente, sia attraverso il servizio di home banking, dal conto corrente n.
1000-3006 acceso presso Banca Intesa, sia attraverso ordini di bonifici, a mezzo fax, disposti sul conto corrente della medesima società, n. 820941, acceso presso Deutsche Bank, apponendo la firma del legale rappresentante, attraverso un "copia e incolla" della sua firma in originale;
che i bonifici effettuati riportavano causali assolutamente generiche, oppure non era indicata alcuna causale;
che negli archivi della società non era stato possibile rinvenire alcun documento contabile che potesse giustificare i pagamenti eseguiti in favore della titolare di una tabaccheria e ricevitoria del Pt_1
lotto, non avendo mai il legale rappresentante della società avuto rapporti di sorta con l'esercizio gestito dalla Pt_1
Chiedeva pertanto la società ricorrente la restituzione degli importi versati alla tabaccheria della nel corso di quegli anni, e tratti dai conti correnti della società, ai sensi dell'art. 2033 c.c., Pt_1
ovvero ai sensi dell'art. 2041 c.c., o, in via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c.
Si costituiva in giudizio eccependo, quanto all'azione proposta a titolo di TE
responsabilità extracontrattuale, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, quindi contestando il contenuto del ricorso e riferendo che le somme ricevute dalla erano servite a Pt_3
fornire la provvista per corrispondenti ordini di giocate al lotto che la stessa, nella maggior Pt_3
parte dei casi per conto della e talvolta per conto proprio, aveva regolarmente Controparte_1
effettuato presso la tabaccheria;
che tali ordini di giocata pervenivano a volte mediante consegna a mano da parte della ed altre volte pervenivano via fax dal numero della o Pt_3 Controparte_1
da un numero diverso;
che risultava peraltro inverosimile che la società non si fosse avvenuta di ammanchi così considerevoli;
che dunque era ravvisabile una condotta negligente della stessa società, che non si sarebbe per lungo tempo accorta delle presunte irregolarità; che, in ogni caso, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di ricevitoria del lotto, non aveva alcun obbligo di verifica di quanto veniva prospettato dai clienti.
pagina 7 di 19 Disposto il mutamento del rito, la causa, sulla base della documentazione prodotta, senza ammissione dei dedotti di mezzi di prova orale, veniva decisa con sentenza pronunciata in data 27/06/2022, con la quale il Tribunale di Novara, accolta la domanda di ripetizione d'indebito d'oggettivo, condannava alla restituzione, in favore della dell'importo di euro TE Controparte_1
1.219.304,15, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti indebiti sino al saldo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 04/07/2022, proponeva appello con TE
atto di citazione notificato in data 02/09/2022, con il quale chiedeva che fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, o comunque che, in totale riforma di quella pronuncia, fossero respinte le domande formulate nei suoi confronti, o, in subordine, che la condanna alla restituzione fosse contenuta entro i limiti dell'aggio conseguito dall'esercente in relazione alle somme oggetto di giocata, pari a € 97.544,33, o ancora, in via di ulteriore subordine, che la sentenza fosse riformata in punto decorrenza degli interessi.
Si costituiva in giudizio la resistendo al gravame e chiedendo la conferma Controparte_5 dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni all'udienza del 07/02/2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza appellata, operate alcune premesse in ordine all'onere probatorio sotteso all'azione ex art. 2033 c.c., ha osservato come costituisca un fatto non contestato la percezione da parte della di Pt_1
somme provenienti dai conti della mediante i bonifici specificamente elencati Controparte_1
alle pagine da 4 a 7 del ricorso introduttivo, sicché il primo elemento costitutivo dell'azione d'indebito oggettivo, e cioè gli spostamenti patrimoniali dal solvens in favore dell'accipiens, rappresentano un fatto pacifico;
quindi, ha ritenuto che, nel corso del giudizio, sia stata ampiamente raggiunta la prova anche dell'altro presupposto, e cioè quello dell'inesistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, che giustificasse quegli spostamenti patrimoniali. La parte convenuta, infatti, ha indicato quale fonte obbligatoria gli ordini di giocata al lotto che per conto della Parte_3 Controparte_1
e più raramente per conto proprio, avrebbe effettuato.
[...]
Il Tribunale ha al proposito osservato come "appaia del tutto inverosimile che una società a responsabilità limitata, che esercita la propria attività imprenditoriale nel settore delle fusioni e delle lavorazioni meccaniche, decida di optare per una tale forma di "investimento" di capitali, per importi considerevoli - compresi tra € 8.000,00 € 14.000,00 - circa in un settore ad alto rischio, quale pagina 8 di 19 pacificamente quello del gioco" (v. pag. 4 sentenza impugnata). Ha rilevato altresì il Tribunale come il riferimento alle giocate non risulti evincibile dalle causali dei bonifici che, come documentalmente provato, appaiono nella maggior parte dei casi mancanti e per il resto del tutto generiche e scollegate dall'asserito titolo, riportando delle diciture quali "saldo e/c", "acconto partita", "saldo competenze".
Del resto, la stessa parte convenuta ha precisato come la riferibilità degli ordini di giocata alla società ricorrente le sarebbero risultate unicamente sulla base di quanto dichiarato dalla la quale Pt_3
peraltro era una assidua frequentatrice della tabaccheria, è soggetto noto alla come dedito in Pt_1
prima persona al gioco d'azzardo.
Ulteriore elemento anomalo era rappresentato dalla non corrispondenza tra gli ordini di giocata allegati dalla convenuta ed i bonifici effettuati dai conti della bonifici che per tutto Controparte_1
quanto emerso dalle prove raccolte nel procedimento penale (s.i.t., consulenza tecnica del P.M. e documenti) a carico di erano il frutto delle condotte distrattive da lei poste in essere Parte_3
tra il 2008 e il 2015. Nello specifico tra il 2008 e il 2010 la disponeva bonifici in favore della Pt_3 per il complessivo importo di € 1.302.556,17, che o non venivano registrati nella contabilità Pt_1
della , ovvero venivano registrati sotto voci fasulle. Dallo schema dei flussi Controparte_1
finanziari ricostruito dal consulente tecnico del P.M. risultava quindi evidente come tutte le condotte distrattive menzionate avessero avuto come soggetto depauperato la e, per via Controparte_1
diretta o indiretta, la quale soggetto percettore delle somme. Pt_1
La sentenza impugnata ha pertanto concluso che fosse provato che la nel disporre i pagamenti Pt_3
in favore della non ha agito in nome e per conto della dal ché risulta Pt_1 Controparte_1 dimostrato il presupposto dell'inesistenza di un valido vincolo obbligatorio a carico del solvens.
Inoltre le emergenze processuali conducevano a ritenere la sussistenza della mala fede della Pt_1
tanto che la medesima risultava indagata per la fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p., valutando come reato presupposto l'appropriazione indebita commessa dalla sicché gli interessi sulle somme Pt_3
da restituire erano dovuti dal giorno dei pagamenti.
Infine, è stata ritenuta destituita di fondamento la richiesta della convenuta di riduzione dell'importo oggetto di restituzione per effetto del concorso di colpa del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, atteso che si tratta di valutazione che può attenere ad un obbligo di natura risarcitoria, ma non ad un obbligo di natura restitutoria, quale quello posto a carico della
Pt_1
I motivi d'impugnazione
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che per il rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma in esame non è sufficiente che l'appellante compia pagina 9 di 19 una mera disamina delle ragioni di fatto e/o di diritto, per le quali ritiene che il provvedimento impugnato debba essere riformato, bensì deve in maniera precisa ed analitica evidenziare lo specifico capo del provvedimento di cui chiede la riforma, la formulazione alternativa proposta rispetto a tale capo, anche sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, ed i motivi per i quali il provvedimento oggetto di impugnazione è incorso in una violazione di legge.
Osserva quindi parte appellata che i menzionati requisiti non sarebbero minimamente soddisfatti dall'atto di appello avversario, atteso che la parte motiva, che occupa ben dieci pagine, consiste in “una serie di sterili ed inconcludenti argomentazioni sul contenuto della sentenza impugnata, prive degli essenziali requisiti previsti dalla legge al fine di superare il vaglio di ammissibilità", per cui l'appello si esaurisce in una generale e generica contestazione della sentenza.
L'assunto non è condivisibile, l'impugnazione valutata nel suo complesso – pur nella peculiarità della tecnica espositiva seguita - non risulta nel suo complesso inammissibile, essendo possibile individuare le critiche ad alcuni dei passaggi motivazionali, attraverso i quali si è articolato l'iter logico della sentenza impugnata, sicché la valutazione circa la sussistenza dei requisiti minimi prescritti dall'art. 342 c.p.c. deve essere operata con riferimento a ciascuna specifica censura.
Con il primo motivo d'impugnazione censura la sentenza impugnata per essersi TE
basata su documenti, che non sarebbero ritualmente e legittimamente entrati nel processo, atteso che la richiesta della parte attrice, di ammissione di quei documenti, contenuta nella Controparte_1
nota di deposito del 17/01/2020, non sarebbe mai stata oggetto di alcuna delibazione da parte del
Giudice, sicché quel deposito telematico non poteva ritenersi legittimo, con conseguente inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti prodotti in questa sede dall'appellante, sub docc. da 10 a 21.
L'irrituale ingresso di tali documenti avrebbe comportato una grave lesione del contraddittorio, poiché, trattandosi di documenti che non avevano ancora avuto, né successivamente hanno avuto, una formale e rituale ammissione nel processo, ciò ha fatto sì che su di essi non sia stato possibile l'esercizio della difesa da parte della dal che conseguirebbe la nullità della sentenza di primo grado, che si è Pt_1
fondata proprio sulle risultanze dei suddetti documenti. Aggiunge inoltre l'appellante che l'istanza di ammissione di tali documenti non sarebbe stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalla
Controparte_1
Il motivo è infondato.
Parte appellante muove dall'erroneo convincimento secondo cui l'ingresso di prove documentali nel giudizio debba essere preceduto da una delibazione di ammissibilità da parte del Giudice, valutazione che invero, con riferimento alle prove costituite, il Giudice non opera mai in via preventiva, sia che si tratti di documenti depositati entro i termini fissati per le deduzioni istruttorie, sia che si tratti di pagina 10 di 19 documenti depositati successivamente, essendo - come nel caso di specie sarebbe - documenti di formazione successiva, o di cui la parte ha comunque avuto la disponibilità dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Solo per le prove costituende, richiedenti lo svolgimento di un'ulteriore attività processuale, concernente la loro assunzione, deve essere compiuto un preventivo vaglio della loro ammissibilità e rilevanza da parte del Giudice.
Pertanto - a fronte dell'avvenuto deposito con nota del 17/01/2020 di ulteriori documenti da parte della allorché la causa, respinte le istanze istruttorie di prova orale all'udienza Controparte_1
17/05/2018, era già stata rinviata, con udienza più volte differita, per la precisazione delle conclusioni – il Giudice non doveva emettere alcun formale provvedimento concernente l'ammissione di quei documenti.
Il Tribunale si è pronunciato sulla loro ammissibilità con la sentenza, ritenendo che i documenti tratti dal fascicolo del procedimento penale a carico di ed altri, versati TE Parte_3
in atti dalla parte ricorrente in data 17/01/2020, fossero “da considerarsi ritualmente acquisite in giudizio, essendo documenti di formazione successiva allo spirare dei termini istruttori” (v. pag. 6 sentenza impugnata).
Alcuna violazione del contraddittorio si è verificata ai danni della difesa di poiché i TE
documenti in oggetto, peraltro già conosciuti, o conoscibili dalla medesima, data la sua veste di indagata nel procedimento in cui quegli atti si sono formati, erano suscettibili di essere disaminati, dal momento del loro deposito ad opera della nel gennaio 2020 e sino all'udienza Controparte_1
di precisazione delle conclusioni, tenutasi in data 02/12/2021, così da svolgere, in sede di scritti conclusionali, le proprie argomentazioni difensive sulla tempestività, ammissibilità, rilevanza e valenza probatoria di quei documenti, in relazione ai fatti oggetto del giudizio.
La sentenza impugnata non risulta pertanto affetta, sotto tale profilo, da alcun vizio di nullità.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità, illegittimità ed infondatezza della sentenza di primo grado per avere accolto la domanda attorea di ripetizione d'indebito.
Sostiene la di avere sempre contestato la ricostruzione dei fatti offerta in primo grado dalla Pt_1
per avere quella, sul presupposto della condotta distrattiva e appropriativa Controparte_1
posta in essere dalla propria dipendente, dedotto che la oltre ad altri Parte_3 Pt_1
soggetti terzi, si sarebbe indebitamente appropriata di somme che, attraverso bonifici bancari, la disponeva in favore in suo favore. Pt_3
Ribadisce l'appellante nel presente grado di giudizio di non aver posto in essere alcuna condotta appropriativa, bensì di avere svolto la propria attività, di esercente una ricevitoria del gioco del lotto, per conto della concessionaria Lottomatica S.p.A., effettuando numerose operazioni di giocata su pagina 11 di 19 incarico della la quale affermava, secondo quanto anche comprovato dalla documentazione Pt_3
versata in atti, e secondo quanto chiesto di dimostrare attraverso la formulazione di istanze di prova orale, che le giocate erano effettuate su incarico e per conto della , oltre che talvolta Controparte_1
per conto della stessa. Pt_3
Pertanto, asserisce l'appellante, che contrariamente a quanto sostenuto dalla e Controparte_1
affermato dal Tribunale di Novara, i versamenti effettuati mediante i bonifici bancari elencati dalla controparte "avevano una causa ben precisa, ossia fornire la provvista per le giocate effettuate dalla sig.ra per conto della mediante svariate modalità di incarico Pt_3 Controparte_1 dimostrate dagli ordini di giocata…” (v. pag. 18 atto d'appello).
Il motivo, nella prima parte in cui si articola, risulta inammissibile, in quanto non si confronta con le motivazioni sulla base delle quali la sentenza impugnata è pervenuta all'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito.
La sentenza non ha infatti accolto la domanda restitutoria per avere ravvisato in capo a TE
una responsabilità per condotte appropriative, poste in essere in concorso con
[...] [...]
Parte_3
Il Tribunale ha infatti precisato come risultasse pacifico il presupposto degli spostamenti patrimoniali da parte della in favore della operati dalla ed ha altresì Controparte_1 Pt_1 Pt_3
ritenuto inesistente un rapporto obbligatorio, che fosse idoneo a giustificare quegli spostamenti patrimoniali, non potendo quella causa giustificatrice essere ravvisata negli ordini di giocata al lotto, secondo la spiegazione fornita da TE
Al riguardo ha osservato il Tribunale come risulti implausibile una siffatta forma di investimento da parte di una società di capitali in un settore come quello del gioco d'azzardo, e peraltro per importi considerevoli;
del resto, la prova della riferibilità degli ordini di giocata alla società, secondo la stessa prospettazione della risiederebbe unicamente nelle dichiarazioni provenienti dalla le Pt_1 Pt_3
rilevanti anomalie avrebbero dovuto indurre un imprenditore esercente un'attività commerciale, quale era la ad effettuare delle verifiche per acclarare se la avesse il potere di spendere il Pt_1 Pt_3
nome della società ed agire per conto di essa, essendo peraltro la nota alla come Pt_3 Pt_1
persona dedita al gioco d'azzardo in prima persona.
Riguardo a tutti questi elementi, che rappresentano l'impianto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, nel ritenere sussistenti i presupposti dell'azione ex art. 2033 c.c., parte appellante non prende minimamente posizione, limitandosi a negare una sua condotta appropriativa ed affermando - circostanza che può darsi per pacifica, ma che è assolutamente inconferente al fine di condurre alla pagina 12 di 19 reiezione della domanda di ripetizione d'indebito - che le somme bonificatele dalla e Pt_3
provenienti dalla siano state impiegate per le giocate al lotto. Controparte_1
La circostanza che fosse legittimata ad operare per conto della Parte_3 Controparte_1
non è stata pacificamente mai verificata da parte della in alcun modo, pur esistendo una
[...] Pt_1
regime di pubblicità accessibile a chiunque attraverso il registro delle imprese, e ciò benché venissero investite da conti provenienti dalla società somme considerevoli (decine di migliaia di euro ogni settimana), che la stessa quantifica –per il periodo da maggio 2008 ad agosto 2010 – in € Pt_1
530.483,00, relativamente agli ordini di giocata consegnati a mano dalla € 709.774,00, Pt_3
relativamente ad ordini di giocata inviati via fax dal numero della società, ed € 431.902,50, relativamente ad ordini di giocata inviati via fax da un numero diverso da quello della società.
Né può ritenersi condivisibile l'assunto, secondo cui alcun obbligo di verifica avrebbe avuto la nella sua qualità di esercente la ricevitoria, poiché tale affermazione deve essere valutata in Pt_1
relazione alle concrete e specifiche circostanze, che connotano la presente fattispecie, rappresentate dal fatto che le somme provenissero dai conti correnti di una società di capitali e le giocate venissero disposte da una persona fisica, che non ha mai indicato in virtù di quali poteri fosse autorizzata a disporre di così ingenti somme per effettuare delle giocate d'azzardo.
Peraltro, non è neppure evincibile alcun elemento che potesse consentire alla di ravvisare una Pt_1
rappresentanza apparente, in capo a , a compiere operazioni di quel genere. Infatti, Parte_3
possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo, che ha stipulato con il falso rappresentante, e, dall'altro, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente
(Cass. 13 luglio 2018, n. 18519; Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725; da ultimo v. Cass. 26 settembre 2023, n. 27349).
A tale proposito del tutto inidonei a fondare l'asserito affidamento della sono la Pt_1
comunicazione via fax, pervenuta alla tabaccheria in data 30/10/2008, scritta a mano in stampatello, priva di firma, del seguente tenore: “Faccia quanto riesce.
Chiedono scusa x il super lavoro e dal mese prossimo le giocate saranno concentrate.
Grazie.
Non si preoccupi x le giocate che non riesce a completare.” (v. doc. 8 in primo grado). Pt_1
Lo stesso tenore letterale della comunicazione induce a ritenere che si trattasse di una pluralità di giocatori (“Chiedono scusa”) e in tal senso, coerentemente, si rivolgeva loro la con il fax del Pt_1
27/12/2018, inviato dalla tabaccheria al numero della società, con cui comunicava “Gentili SInori,
pagina 13 di 19 come da accordi, l'importo totale resovi disponibile per le giocate al lotto è di € 20.000. Pertanto, avendo giocato € 15.120 la scorsa estrazione del 24.12.2008, per la giornata odierna vi restano a disposizione € 5.000 circa” (v. doc. 9 in primo grado). Pt_1
Quegli elementi documentali, che, al di là di essere del tutto isolati, non sono affatto univoci, non valgono dunque a fondare alcun affidamento in ordine al fatto che gli ordini di giocata fossero disposti per conto della società, bensì, sono semplicemente indicativi del fatto che le comunicazioni delle giocate avvenivano, almeno in parte, tramite un numero di fax riconducibile alla società e che vi era un soggetto in grado di disporre bonifici tramite i conti correnti della società.
Del resto, la stessa parte appellante riconosce che nel fax inviato in data 30/10/2008 “viene fatto espresso riferimento ad una pluralità di persone quali committenti delle giocate” (v. pag. 32 atto d'appello), circostanza questa indicativa, al più, di giocate fatte da un gruppo di soggetti operanti presso la società, non certo della provenienza delle giocate dalla società.
Né tanto meno l'affidamento della può desumersi - secondo la prospettazione dell'appellante - Pt_1
dal fatto che non vi sia mai stata alcuna contestazione, richiesta di informazioni o chiarimenti in ordine a quei versamenti, che sarebbero dunque stati contestati solo a distanza di anni.
L'esistenza di una valida causa giustificatrice di quelle giocate, da valutare con riguardo al soggetto apparentemente disponente (la , doveva infatti essere verificata nella fase di Controparte_1
ricezione degli ordini di giocata, senza poterne inferire – in tesi dell'appellante – l'esistenza dalla mancanza di reazione a quelle operazioni bancarie.
Mentre l'aspetto, reiteratamente sottolineato da parte della di deficit di controlli interni alla Pt_1
società, che non avrebbero fatto emergere tempestivamente le operazioni anomali e distrattive compiute dalla si colloca su un piano diverso da quello oggetto d'indagine nel presente Pt_3
giudizio, e che può essere fonte di responsabilità in capo ad altri soggetti, che avevano compiti di gestione, amministrazione e controllo, ma che certo non valgono ad offrire una causa giustificatrice ai versamenti ricevuti da TE
Risulta pertanto infondata la doglianza, secondo cui il Tribunale, nel condannare la alla Pt_1
restituzione, avrebbe trascurato quelle circostanze, poiché quelle circostanze in alcun modo potrebbero escludere l'indebito oggettivo.
Parte appellante - in maniera del tutto inconferente, al fine di pervenire all'auspicata reiezione della domanda ex art. 2033 c.c. - continua a ribadire che la causa sottesa ai pagamenti ricevuti erano le giocate al lotto;
che non ha trattenuto tali somme per sé, ma le ha impiegate (come confermato dal doc.
10) per le numerose giocate risultanti dai docc. 5.4, 5.6 e 5.7; che la che lavorava presso la Pt_3
pagina 14 di 19 da molti anni ed aveva piena libertà di azione all'interno della società; che è Controparte_1
configurabile un affidamento incolpevole della Pt_1
Nell'insistere su tali circostanze – alcune delle quali, come è per l'asserito affidamento incolpevole, non sono neppure veritiere – parte appellante mostra di non comprendere come il vaglio che dovrebbe superare è un altro, e cioè se la abbia disposto quelle giocate al lotto, e dunque Controparte_1
quelle giocate siano state disposte a mezzo di un soggetto che poteva agire per conto della società e si trattasse di operazioni rientranti nell'oggetto sociale, o comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività d'impresa propria della società, così da dimostrare che sia sussistita, o, ancor prima, potesse sussistere in astratto, una siffatta causa giustificatrice.
La risposta a tale essenziale e fondamentale domanda, che costituisce la ragione fondante della pronuncia di primo grado, non può che essere negativa.
Occorre infatti considerare, al di là di quanto già osservato in ordine all'assenza di un potere di rappresentanza, anche solo apparente, in capo alla come una società di capitale possa compiere Pt_3
soltanto quelle operazioni, che rientrino nel suo oggetto sociale, tanto che neppure i soggetti muniti del potere di rappresentanza della società possono compiere atti che esorbitino da quei limiti.
L'art. 2384 c.c. dispone tuttavia che, relativamente al rapporto tra la società e i terzi, il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, per cui ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri di rappresentanza, anche se pubblicate, salvo che il terzo abbia intenzionalmente agito ai danni della società, e cioè quando sia in mala fede, poiché, con l'uso della normale diligenza, avrebbe potuto rendersi conto dell'assoluta estraneità degli atti compiuti alle attività di pertinenza della società.
E ciò è proprio quanto verificatosi nella fattispecie in esame, apparendo manifestamente incredibile la tesi della - peraltro anch'ella esercente un'attività d'impresa, e dunque soggetto qualificato - Pt_1
secondo cui sarebbe stata la società a giocare al lotto. Si trattava di operazioni (le giocate al lotto) che con tutta evidenza esulavano in modo palese dallo svolgimento dell'attività d'impresa, o da plausibili forme d'investimento dei ricavi della società, per cui l'inesistenza di quella causa giustificatrice era in re ipsa ed era immediatamente percepibile da qualsiasi soggetto di buona fede.
A ciò si aggiungano altre evidenti anomalie tra cui il fatto che l'unica interlocutrice, per tutte quelle operazioni e in tutto quell'arco temporale, sia sempre stata, per più anni, solo la che già da Pt_3
prima frequentava la ricevitoria della come giocatrice abituale per rilevanti importi, e che i Pt_1
bonifici provenienti dai conti dalla non indicassero affatto la causale che la Controparte_1
asserisce di avere sempre ritenuto sussistente, visto che spesso non recavano alcuna causale Pt_1
(questo per gli ordini di bonifico provenienti dal conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo), circostanza questa assolutamente anomala per una società, o fatto ancor più grave (per quelli disposti pagina 15 di 19 dal conto corrente acceso presso Deutsche Bank), indicassero una causale fittizia (“Saldo e/c”, “conto partita”, “saldo competenze”), che dunque mirava ad occultare la ragione dei versamenti sul conto corrente della tabaccheria della Pt_1
Per il resto il secondo motivo d'impugnazione prosegue con la mera riproposizione di argomenti già in precedenza affrontati ed esaminati, tra cui quello concernente l'utilizzazione ai fini della decisione di documentazione che non avrebbe "fatto rituale ingresso nel fascicolo del giudizio di primo grado e che non era legittimamente utilizzabile" (v. pag. 37 atto d'appello), oltre a rilevare che siffatta documentazione è relativa ad un procedimento penale, che sarebbe solo in fase iniziale e nessuna responsabilità della è stata giudizialmente accertata, né lo sarà, dal momento che potrà Pt_1
agevolmente dimostrare la propria totale estraneità alle condotte poste in essere dalla (v. Pt_3 CP_6
(v. pag. 38 atto d'appello).
Anche tale argomento rappresenta una riproposizione di difese già in precedenza esaminate, atteso che la condanna alla restituzione pronunciata dal Tribunale di Novara non trova fondamento in alcun accertamento di condotte illecite, né tantomeno penalmente rilevanti, in capo a TE
sicché l'esito del procedimento penale risulta ai presenti fini civili del tutto irrilevante, atteso che la statuizione impugnata si fonda sull'accoglimento dell'azione civile di ripetizione d'indebito, azione della quale ricorrono, come già in precedenza enunciato, i presupposti che la stessa parte appellante riconosce consistere in una prestazione che sia stata eseguita in forza di un contratto invalido o inesistente, il che certamente è nei rapporti con la né la – come già Controparte_1 Pt_3
precisato - può essere considerata un rappresentante apparente e tanto meno, a volerla considerare un falsus procurator (v. pag. 39 atto d'appello), i contratti da lei stipulati con la ricevitoria della Pt_1
sono mai stati ratificati dalla società.
Con il terzo motivo d'appello ripropone il tema della sua buona fede, denunciando TE
la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza della mala fede, nonché per la mancata applicazione dell'articolo 2038 c.c.
Circa la malafede, che ha connotato le condotte della non possono che essere richiamate le Pt_1
considerazioni già in precedenza svolte, né muta tale conclusione l'osservazione dell'appellante, secondo cui se la fosse stata in mala fede non avrebbe inviato il fax in data 27/12/2008 alla Pt_1
Controparte_1
Come già precisato, quell'unica comunicazione proveniente dalla tabaccheria della indirizzata Pt_1
ad un numero di fax riferibile alla società, non comprova la buona fede della essendosi la Pt_1
stessa limitata ad utilizzare lo stesso strumento di comunicazione a mezzo del quale le venivano inviati gli ordini di giocata o altre comunicazioni afferenti alle puntate al lotto. La anche a mezzo di Pt_1
pagina 16 di 19 quella comunicazione, non si è affatto interfacciata con i responsabili amministrativi della società, con i quali nel corso di oltre due anni non ha mai avuto alcun tipo di contatto diretto o indiretto, bensì con la sua abituale interlocutrice.
Sempre con riferimento alla buona fede, la quale è esclusa dall'ignoranza inescusabile, non può trascurarsi di considerare come, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, Banca CR, presso la quale era il conto di abbia ad un TE
certo punto chiesto alla correntista la ragione dei bonifici provenienti da Controparte_1
trattandosi di movimentazioni talmente anomale da insospettire lo stesso istituto di credito.
Per quanto concerne il richiamo all'art. 2038 c.c., sostiene l'appellante che le somme accreditate sul suo conto corrente, essendo state impiegate per le operazioni di giocata al lotto sarebbero state "alienate", in quanto prelevate da Lottomatica, per cui l'eventuale condanna alla restituzione dovrebbe necessariamente essere contenuta nei limiti del corrispettivo da lei effettivamente conseguito, in misura pari all'aggio spettante sulle giocate, e cioè l'8% di quegli importi, e quindi nella somma di euro
97.544,33.
La tesi è infondata.
A parte l'inapplicabilità in via analogica del disposto dell'art. 2038 c.c., che disciplina il caso in cui sia impossibile recuperare un bene infungibile, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità
"…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume non dovuta (Cass. 15 luglio 2003, n. 11073; Cass. 13 novembre 2003, n. 17146). Tale principio concernente la legittimazione passiva dell'accipiens, è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte, e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art.
2033 c.c., che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore del pagamento non dovuto come soggetto passivo dell'obbligazione…" (v.
Cass. n. 25170/2016).
La domanda di ripetizione non può infatti essere svolta, in tutto o in parte, nei confronti di un soggetto diverso dall'accipiens, non intercorrendo alcun rapporto tra il solvens e il soggetto al quale l'importo sia da ultimo pervenuto, in base ad un rapporto a cui è estraneo.
Tale orientamento granitico della Suprema Corte è stato ancora da ultimo ribadito con la pronuncia n.
6737 del 13/03/2024.
Quanto già esposto in ordine alla ravvisabilità della mala fede della comporta la reiezione Pt_1
anche del motivo di doglianza, relativo alla decorrenza degli interessi dalla data dei singoli pagamenti, anziché dalla data della domanda.
pagina 17 di 19 A tale riguardo è assolutamente condivisibile la motivazione del Tribunale, che ha altresì significativamente evidenziato come dalle dichiarazioni rese nel procedimento penale da
[...]
sia emerso non solo che la non potesse far alcun affidamento sul fatto che le Parte_3 Pt_1
somme venissero impiegate su indicazione della società per effettuare delle giocate al lotto, ma fosse altresì consapevole che, per quanto possibile, non dovesse risultare la provenienza delle somme dai conti correnti della tanto che, a seguito di una segnalazione da parte del suo Controparte_1
commercialista, richiese alla che il denaro impiegato per le giocate provenisse da “soggetti Pt_1 privati”, cioè da persone fisiche, ragione per cui la si rivolgeva a persone di sua fiducia (in Pt_3
particolare i coniugi e ), inducendoli a versare somme sul conto corrente della CP_7 CP_8
da lei indicata come creditrice sociale della somme che provvedeva Pt_1 Controparte_1
poi a rimborsate loro dai conti della società.
Si tratta di circostanza che, al di là della generica ed infondata censura relativa all'inutilizzabilità di quegli elementi di prova, per ragioni di ordine meramente processuale, non è stata specificamente confutata dall'appellante.
Infine, con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare e valutare circostanze di fatto, da essa dedotte e di cui ha offerto la prova a mezzo di testimoni, avendo il Tribunale ritenuto che quelle prove fossero genericamente formulate e comunque relative a circostanze da provare documentatamente.
Il motivo è anzitutto inammissibile, poiché al di là della generica doglianza, che rappresenta la rubrica del motivo d'impugnazione, non vengono esposte le ragioni di critica alla valutazione sottesa al provvedimento istruttorio assunto dal Giudice di primo grado, e non viene in alcun modo esplicitato, al di là di ritrascrivere i sei capi di prova articolati in primo grado, come quelle circostanze sarebbero idonee a sovvertire la ricostruzione in fatto sottesa alla valutazione di diritto, che ha condotto all'accoglimento della domanda della Controparte_1
Peraltro, tutti i capitoli di prova richiamano il contenuto di documenti prodotti, limitandosi uno solo di essi (il capo 2), ad indicare quanto avrebbe affermato la e cioè “per lo più di giocare su Pt_3
incarico e per conto della società ma talvolta anche per conto proprio”. Controparte_1
Quest'ultima circostanza, al di là di essere del tutto genericamente dedotta, trattandosi di giocate al lotto effettuate nell'arco di oltre due anni, sarebbe comunque irrilevante al fine di dimostrare l'esistenza di una causa giustificatrice gli spostamenti patrimoniali provenienti dalla società.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese del giudizio
pagina 18 di 19 Le spese anche del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal
DM 147/2022, e facendo applicazione dello scaglione di valore di riferimento, oltre € 520.000,00, e così in complessivi € 22.715,00 per compensi, sulla base dei valori prossimi ai medi previsti per la fase di studio (€ 7.417,00), introduttiva (€ 4.313,00) e decisionale (€ 10.985,00), il tutto oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Tenuto conto della reiezione dell'appello, deve darsi atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi
17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013), del versamento da parte di di un TE ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. TE
366/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data 27/06/2022, respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere alla le spese del presente TE Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € € 22.715,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del TE versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12/06/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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