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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2335/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. OSSINO MARCO del foro di Catania
( che li rappresenta e difende per procura in atti, Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in MASCALUCIA (CT) il 24/06/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 56, parte II,
Serie A, dell'anno 2004 con il regime della comunione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...]_1 il 07/11/2005, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_2
- che il Tribunale di Catania con sentenza n. 5397/2024, pubblicata il 12/11/2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1) I figli e restano affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita Vicoforte (CN) Via Francesco Gallo n.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei predetti figli
[...]
e relative all'educazione, alla formazione Persona_1 Persona_2 scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé.
2) Il padre SI. potrà incontrare e tenere con sé i figli Parte_2 Persona_1
e , secondo gli accordi tra i coniugi non sussistendo tra le
[...] Persona_2 medesime conflittualità in tal senso e, in difetto di accordo, conseguenti modalità:
a) ogni due settimane dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
b) ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c)durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
d) per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive
(in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
A tal uopo, con il presente accordo, i coniugi dichiarano reciprocamente e nell'interesse dei figli di comunicare gli eventuali e futuri cambi di residenza e del proprio numero di cellulare.
3)Il SI. , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 proprio figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Persona_1 la somma mensile di €.250,00(duecentocinquanta/00) da versare sul conto corrente n.000107014921intestato alla SI.ra ed al seguente n. IBAN Parte_1
[...], entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. In tale assegno di mantenimento è escluso il c.d. assegno unico ed universale che, per concorde volontà dei coniugi, sarà percepito in ragione dell'intero importo dalla SI.ra . Ciascun coniuge contribuirà, altresì, in Parte_1 ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche ecc.…) sostenute nell'interesse del predetto figlio preventivamente Persona_1 concordate e successivamente documentate, nel rispetto delle linee guida del C.N.F.
4) Il SI. , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 proprio figlio minore la somma mensile di Persona_2
€.250,00(duecentocinquanta/00) da versare sul conto corrente n. 000107014921 intestato alla SI.ra ed al seguente n. IBAN [...], Parte_1 entro il giorno 5(cinque) di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
In tale assegno di mantenimento è escluso il c.d. assegno unico ed universale che, per concorde volontà dei coniugi, sarà percepito in ragione dell'intero importo dalla SI.ra
. Ciascun coniuge contribuirà, altresì, in ragione del 50%, alle spese Parte_1 straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche ecc.…) sostenute nell'interesse del predetto figlio , preventivamente concordate e Persona_2 successivamente documentate, nel rispetto delle linee guida del C.N.F.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente e concordemente a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
6) I coniugi dichiarano, con il presente accordo, di aver regolato i loro rapporti con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese patrimoniale economico ed alimentare e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
7) I coniugi dichiarano, con il presente accordo, di avere concordemente provveduto alla divisione dei beni in comunione e dichiarano, pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro
8) I ricorrenti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte.
9)I ricorrenti prestano, sin d'ora e reciprocamente, il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e per l'inserimento di entrambi i figli e , sui passaporti di entrambi i Persona_3 Persona_2 coniugi.
10) I ricorrenti chiedono, sin d'ora, di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mascalucia (CT), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 lett. D)
DPR 3.11.2000 n. 396 e successive modificazioni e ad ogni ulteriore incombenza di legge.
11)I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte ex art. 437 bis51comma 2c.p.c.e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare depositando i documenti di cui all'art. 473 bis13 comma 3.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, e del minorenne non Persona_2 sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], e , nato
[...] Parte_2 il 08/11/1976 VIBO VALENTIA, celebrato in MASCALUCIA (CT) il 24/06/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 56, parte II,
Serie A, dell'anno 2004;
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MASCALUCIA (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2335/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. OSSINO MARCO del foro di Catania
( che li rappresenta e difende per procura in atti, Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: domanda giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, hanno esposto:
[...]
- di aver contratto matrimonio concordatario in MASCALUCIA (CT) il 24/06/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 56, parte II,
Serie A, dell'anno 2004 con il regime della comunione dei beni;
- che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...]_1 il 07/11/2005, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e
, nato a [...] il [...]; Persona_2
- che il Tribunale di Catania con sentenza n. 5397/2024, pubblicata il 12/11/2024, aveva omologato la separazione personale dei coniugi;
- che, da allora, non vi era stata ripresa della convivenza.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle seguenti condizioni:
“1) I figli e restano affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita Vicoforte (CN) Via Francesco Gallo n.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei predetti figli
[...]
e relative all'educazione, alla formazione Persona_1 Persona_2 scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio con sé.
2) Il padre SI. potrà incontrare e tenere con sé i figli Parte_2 Persona_1
e , secondo gli accordi tra i coniugi non sussistendo tra le
[...] Persona_2 medesime conflittualità in tal senso e, in difetto di accordo, conseguenti modalità:
a) ogni due settimane dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera;
b) ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c)durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
d) per almeno tre settimane (di cui due preferibilmente consecutive) durante le vacanze estive
(in assenza di accordo, le prime due settimane di agosto negli anni dispari e le ultime due settimane di agosto negli anni pari, l'altra settimana nel mese di luglio o settembre);
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente.
A tal uopo, con il presente accordo, i coniugi dichiarano reciprocamente e nell'interesse dei figli di comunicare gli eventuali e futuri cambi di residenza e del proprio numero di cellulare.
3)Il SI. , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 proprio figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Persona_1 la somma mensile di €.250,00(duecentocinquanta/00) da versare sul conto corrente n.000107014921intestato alla SI.ra ed al seguente n. IBAN Parte_1
[...], entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. In tale assegno di mantenimento è escluso il c.d. assegno unico ed universale che, per concorde volontà dei coniugi, sarà percepito in ragione dell'intero importo dalla SI.ra . Ciascun coniuge contribuirà, altresì, in Parte_1 ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche ecc.…) sostenute nell'interesse del predetto figlio preventivamente Persona_1 concordate e successivamente documentate, nel rispetto delle linee guida del C.N.F.
4) Il SI. , corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento del Parte_2 proprio figlio minore la somma mensile di Persona_2
€.250,00(duecentocinquanta/00) da versare sul conto corrente n. 000107014921 intestato alla SI.ra ed al seguente n. IBAN [...], Parte_1 entro il giorno 5(cinque) di ogni mese da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
In tale assegno di mantenimento è escluso il c.d. assegno unico ed universale che, per concorde volontà dei coniugi, sarà percepito in ragione dell'intero importo dalla SI.ra
. Ciascun coniuge contribuirà, altresì, in ragione del 50%, alle spese Parte_1 straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e mediche ecc.…) sostenute nell'interesse del predetto figlio , preventivamente concordate e Persona_2 successivamente documentate, nel rispetto delle linee guida del C.N.F.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano espressamente e concordemente a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco.
6) I coniugi dichiarano, con il presente accordo, di aver regolato i loro rapporti con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese patrimoniale economico ed alimentare e, pertanto, dichiarano di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
7) I coniugi dichiarano, con il presente accordo, di avere concordemente provveduto alla divisione dei beni in comunione e dichiarano, pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro
8) I ricorrenti dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte.
9)I ricorrenti prestano, sin d'ora e reciprocamente, il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e per l'inserimento di entrambi i figli e , sui passaporti di entrambi i Persona_3 Persona_2 coniugi.
10) I ricorrenti chiedono, sin d'ora, di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mascalucia (CT), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 lett. D)
DPR 3.11.2000 n. 396 e successive modificazioni e ad ogni ulteriore incombenza di legge.
11)I coniugi dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparizione delle parti con il deposito di note scritte ex art. 437 bis51comma 2c.p.c.e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare depositando i documenti di cui all'art. 473 bis13 comma 3.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, e del minorenne non Persona_2 sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Stante il ricorso congiunto delle parti nulla si provvede in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata il [...] a [...], e , nato
[...] Parte_2 il 08/11/1976 VIBO VALENTIA, celebrato in MASCALUCIA (CT) il 24/06/2004, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 56, parte II,
Serie A, dell'anno 2004;
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MASCALUCIA (CT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/10/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi