Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 4026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4026 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06101/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6101 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo (UTG) - Napoli, Ministero dell'Interno,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’accertamento
e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio dell’UTG di Napoli rispetto all’accesso agli atti richiesti con l’istanza prot. n. -OMISSIS-;
ove lesivo del diniego espresso di accesso espresso dall’UTG nel verbale dello scorso -OMISSIS-;
e per l’annullamento del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2022 laddove interpretabile nel senso operato dall’UTG di Napoli;
nonché per l’accertamento del diritto di accesso del ricorrente e per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’UTG Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente, -OMISSIS-, il cui amministratore unico e legale rappresentante è -OMISSIS-, condivide con la società -OMISSIS-la medesima compagine societaria.
Quest’ultima, in data -OMISSIS-, aveva presentato domanda d’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi d’infiltrazione mafiosa (cd. “White list”), di cui all’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 ed al D.P.C.M. 18 aprile 2013.
Con nota prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto la “Comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2–bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011. n. 159 e successive modificazioni e integrazioni”, la Prefettura di Napoli aveva rappresentato che, in esito alle attività istruttorie di cui ai verbali GIA del -OMISSIS-, non sussistevano i presupposti per l’auspicata iscrizione alla White List, a fronte della sussistenza del legame parentale tra l’amministratore della società ed -OMISSIS-, persona legata ad ambienti della criminalità organizzata.
La società -OMISSIS-, formulava istanza di accesso ai seguenti atti, inerenti il procedimento istruttorio per l’iscrizione alla White list:
- verbali GIA del -OMISSIS-;
- posizione inerente -OMISSIS-(nota DIA -OMISSIS-);
- posizione inerente -OMISSIS-(nota prot. -OMISSIS-).
A sua volta la società ricorrente, con nota prot. n. -OMISSIS-, aveva chiesto l’accesso ai medesimi atti oggetto della richiesta di -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, la ricorrente ha quindi presentato alla Prefettura le proprie osservazioni, rimarcando l’insussistenza dei presupposi per l’emanazione del provvedimento interdittivo a carico suo e della -OMISSIS-
In data -OMISSIS-, si è svolta l’audizione richiesta dalla società ricorrente, a valle della quale la Prefettura si è riservata di esaminare sia le osservazioni già prodotte sia le dichiarazioni rese a verbale da parte del legale rappresentante della ricorrente medesima.
Dal verbale della seduta di audizione, si evince che la Prefettura ha ritenuto non ostensibili i documenti richiesti dalla ricorrente in quanto rientranti a suo avviso tra quelli sottratti all’accesso come da prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2022.
2.- Di qui l’odierno ricorso col quale la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del diniego disposto per sostanziale silentium dalla Prefettura – UTG di Napoli.
Ha dedotto la seguente articolata censura: violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 della Convenzione EDU - diritto ad un processo equo - art. 111 della Costituzione; art. 41 della Carta di Nizza; artt. 1, comma 2-bis, 3, 24 e ss. L. 241/1990; art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011; art. 97 Cost.). Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Eccesso di potere.
La Società ricorrente, premessa la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso all’accesso agli atti, lamenta l’illegittimità della concisa motivazione dell’impugnato diniego, in quanto insufficiente, contraddittoria e tautologica. Osterebbe al diniego, peraltro frequentemente praticato dalla Prefettura resistente, sia il potenziamento del contraddittorio procedimentale, che postula la completa trasparenza e conoscibilità della documentazione alla base del procedimento interdittivo antimafia, sia i principi, anche euro-unitari, sul giusto processo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per chiedere il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025, la causa è stata discussa e quindi trattenuta per la decisione.
3. – In via preliminare sussistono sia la legittimazione sia l’interesse ad agire in giudizio per l’accesso alla documentazione richiesta da parte dell’odierna ricorrente.
Sebbene quest’ultima non sia interessata all’iscrizione alla cd White list, richiesta invece dalla società -OMISSIS-., la circostanza che le due società condividano la compagine sociale rende concreto ed attuale l’aspetto della conoscenza della documentazione istruttoria richiesta e non ancora esibita dall’amministrazione resistente.
È del tutto evidente, infatti, che l’eventualità che la società -OMISSIS-possa essere attinta da informativa antimafia finirebbe per produrre inevitabilmente effetti anche sulla società ricorrente, in considerazione proprio dell’identità della compagine societaria
Ne consegue la necessità di conoscere la documentazione presupposta all’emanazione della comunicazione di avvio del procedimento antimafia, in presenza di probabili esigenze difensive
(cfr., TAR Emilia Romagna, sez. I, 5 luglio 2022, n. 537).
4.- Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.
La Sezione, nel vagliare di recente la questione dell’accessibilità agli atti del procedimento di cui trattasi (cfr. la sentenza del 24 luglio 2023, n. 4439 e, successivamente, del 15 marzo 2024, n. 1780), ha valutato in sintesi che:
- l’art. 22, comma 1, lett. b), e comma 3, della L. n. 241/1990 coniuga la legittimazione attiva a esercitare il diritto di accesso, da parte del titolare di un interesse qualificato, con la regola generale dell’accessibilità di tutti i documenti amministrativi;
- l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 16 marzo 2022 – il Regolamento che disciplina le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2, della L. n. 241/1990 - laddove stabilisce che sono sottratti al diritto d’accesso: “i documenti istruttori inerenti ai procedimenti relativi al rilascio della documentazione antimafia, nonché i documenti, comunque prodotti o acquisiti, la cui conoscenza può pregiudicare l’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e i provvedimenti prefettizi in materia di antimafia”, non può tuttavia impedire “tout court” l’accesso alla documentazione richiamata nel provvedimento finale;
- l’eccezione al generale accesso documentale va intrepretata restrittivamente. La mancata ostensione dev’essere motivata con riferimento alle concrete ragioni che impediscono la divulgazione del documento, occorrendo una valutazione di prevalenza, in concreto, delle esigenze attinenti alla sicurezza pubblica, che potrebbe in teoria giustificare tuttalpiù la temporanea dilazione dell’esercizio del diritto ovvero il parziale “mascheramento” dei soli dati valutati inaccessibili.
Per completezza, va chiarito che, sebbene anche in materia viga la regola dell’accessibilità agli atti del procedimento, con le suesposte cautele, tuttavia l’esigenza di rendere conoscibili gli atti del procedimento non può imporsi sino a travalicare i limiti della tutela dei dati personali relativi a terze persone e della loro sicurezza e, sotto altro profilo, che nemmeno è ammissibile una generalizzata ostensione degli atti, qualora la loro conoscenza non rechi all’interessato alcuna effettiva utilità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2017 n. 2680: “è onere della parte che chiede l’accesso di dimostrare che gli atti abbiano una specifica utilità per la tutela di propri interessi […] ad opinare altrimenti il diritto di accesso diventerebbe una generica formula di unilaterale prospettazione di prevalenza delle esigenze di conoscenza su ogni altro interesse contrapposto, pur espressamente contemplato dalle disposizioni normative di rango primario e regolamentare come limite legale al medesimo diritto”).
Sulla base delle tratteggiate coordinate interpretative, è dunque censurabile l’impugnato silenzio serbato dall’amministrazione alla richiesta di parte ricorrente, tanto in ragione della rappresentata esigenza di “garantire un equo contemperamento tra l’interesse difensivo, sotteso all’istanza ostensiva, e l’interesse pubblico sotteso alla riservatezza degli elementi investigativi e delle notizie contenuti in atti di indagine […]”.
Non è infatti concepibile una preclusione assoluta ed incondizionata all’accesso alla documentazione amministrativa propedeutica all’emanazione di una misura prefettizia antimafia interdittiva antimafia, preclusione che sarebbe in “aperto contrasto con il diritto costituzionalmente garantito ad un giusto processo, tenuto conto anche delle limitazioni esistenti in tema di sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice amministrativo, dal momento che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, è pacifica nel ritenere che l'ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto, a tutela delle condizioni di sicurezza ed ordine pubblico, può essere soggetta al sindacato del giudice amministrativo, solo sotto il profilo della sua logicità, in relazione alla rilevanza dei fatti accertati e, pertanto, nei soli limiti di evidenti vizi di eccesso di potere, dei profili della manifesta illogicità e dell'erronea e travisata valutazione dei presupposti (ex multis, TAR Lombardia, sez. I, 24 ottobre 2018, n. 2398, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2014, n. 3208; idem, 1° dicembre 2015, n. 5437; questa Sezione, 6 novembre 2017, n. 5167; più recente, 24 luglio 2023, n. 4439, alla cui ampia motivazione, riferita a un caso sovrapponibile a quello di specie, si fa rinvio).
D’altronde, la giurisprudenza amministrativa, fino all’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 92, ha ritenuto accessibile, seppure con le eventuali limitazioni, la documentazione detenuta dal Ministero dell’Interno (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 2 aprile 2021, n. 3973; T.A.R. Sicilia, sez. I, 19 ottobre 2018, n. 2122, confermata C.G.A., Sez. giurisd., 24 gennaio 2019, n. 56; specificamente in tema di accesso ai documenti sottesi all’informativa antimafia, C.G.A., Sez. giurisd., 5 gennaio 2011, n. 9).
Il Consiglio di Stato, inoltre, con riferimento all’accesso ai verbali dei controlli di polizia posti a fondamento dell’informazione antimafia, ha chiarito che: “a fronte della documentata esigenza di difendere i propri interessi in sede giurisdizionale da parte dell’odierna appellante, che ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia fondato anche sui verbali dei controlli di polizia effettuati, l’Amministrazione non poteva limitarsi ad affermare che i documenti non erano ostensibili in virtù del solo art. 3 del D.M. n. 415 del 1994, ma doveva circostanziare quale sarebbe stato, nel caso di specie, il pregiudizio in concreto recato dall’accesso ai superiori interessi protetti dalla disposizione primaria” (Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2022, n. 4292).
5.- Ne consegue che, in sede di esame dell’istanza di accesso, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare un delicato bilanciamento tra le eventuali esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e le altrettanto fondamentali esigenze di tutela della parte privata, connesse all’inviolabile diritto costituzionale alla difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.
L’amministrazione ben potrà avvalersi della potestà di oscurare, con idonea tecnica, tra cui anche l’apposizione di “omissis”, le parti dei documenti che, motivatamente, devono eventualmente essere mantenute riservate (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 1456/2023), come ad es. i nominativi dei componenti del G.I.A. (prevalendo esigenze di riservatezza) e, in generale, i dati e le informazioni riferiti a persone e a circostanze che non assumono rilevanza in funzione della tutela dello specifico interesse difensivo della parte ricorrente.
In conclusione, in virtù di quanto precede, il ricorso dev’essere accolto in ragione delle ravvisate carenze motivazionali dell’atto impugnato e, per l’effetto, va dichiarato il diritto della Società ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza prot. n. -OMISSIS-, mediante estrazione di copia, con le eventuali limitazioni come sopra chiarito, entro trenta giorni dalla comunicazione – o dalla notificazione, se anteriore – della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono, come per legge, la soccombenza e trovano regolazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni intimate al pagamento in favore della società ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, il tutto da attribuirsi al procuratore di parte per dichiarato anticipo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nel presente provvedimento contemplate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.