Art. 12.
Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilita' civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.
La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza, tecniche e profilattiche importa a carico del datare di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.
Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilita' civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.
La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza, tecniche e profilattiche importa a carico del datare di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.