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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40099/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
Dott. Francesco Crisafulli Presidente
Dott. Francesco Frettoni Giudice
Dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 40099/2023, promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Mori ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Grottarossa, n. 50, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Con ricorso depositato in data 4.9.2023, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 1.8.2023, notificato in pari data, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs.
286/1998, avanzata in data 18.1.2023, visto il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di
Roma in data 23.6.2023.
Il ricorrente ha insistito per il proprio diritto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando la legittimità del provvedimento impugnato e valorizzando la necessità di tutela della propria vita privata ormai incardinata in Italia, a maggior ragione alla luce delle condizioni di vita degradanti cui egli sarebbe esposto in caso di ritorno nel Paese d'origine.
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e dei successivi atti del presente procedimento effettuata da parte ricorrente in data 24.1.2025, e deve dichiararsi contumace.
Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 6.3.2024, poi rinviata al 2.10.2024, al 15.1.2025 e infine al 26.3.2025 ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, disponendo per ciascuna la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'esito dell'ultima udienza, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio.
***
Quanto preliminarmente alla questione della tempestività del ricorso, deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011, esso debba essere proposto a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie non appare rispettato: il ricorso risulta infatti depositato il 4.9.2023 a fronte di una notifica del provvedimento impugnato al ricorrente effettuata in data 1.8.2023.
Il ricorrente ha tuttavia premesso nell'atto introduttivo – domandando di considerarlo tempestivo e dunque implicitamente chiedendo la rimessione in termini ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c. – quanto segue: “La notifica deve essere ritenuta avvenuta in data 14.08.2023, momento della presentazione allo scrivente avvocato dell'atto impugnato in cui lo scrivente ha potuto avere contezza del contenuto dello stesso”, documentando l'effettivo rilascio della procura in tale data e concludendo con la richiesta in via principale di “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della Questura di Roma, del 01.08.2023a seguito del parere vincolante id. 66635 espresso in data 23.06.2023 dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma e notificato per conoscibilità al ricorrente in data
14 Agosto2023, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 c.1.2 , D.Lgs. 286 del 15 luglio 1998 e successive modifiche (rif. Vestanet SS0002319)”.
Ad avviso del collegio, l'impugnazione deve essere ritenuta tempestiva, considerato che il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto del provvedimento di diniego e dei termini per impugnarlo solo una volta recatosi dal difensore il 14.8.2023, epoca in cui ha rilasciato la procura in atti, con la conseguenza che il termine di legge per impugnare scadeva il 13.9.2023 (visto l'articolo 19 ter, quarto e settimo comma,
d.lgs. n. 150/2011, nonché l'articolo 35 bis, quattordicesimo comma, d.lgs. n. 25/2008, secondo i quali la sospensione feriale dei termini non si applica alla fattispecie in esame), mentre il ricorso è stato tempestivamente depositato il 4.9.2023. Occorre, infatti, evidenziare che il provvedimento di dinego notificato al ricorrente il 1.8.2023 non risulta tradotto nella lingua madre del ricorrente (bengalese), ma solo in lingua inglese, con la conseguenza che il medesimo non ha pertanto potuto avere piena consapevolezza del relativo contenuto. Risulta in effetti che il provvedimento impugnato riporta la sottoscrizione del ricorrente per ricevuta, ma non la specificazione che egli comprendesse la lingua italiana ovvero la lingua veicolare utilizzata, mancando d'altra parte la sottoscrizione dell'assistente linguistico nello spazio appositamente predisposto a tal fine in calce al provvedimento, evidentemente assente al momento della notifica al ricorrente personalmente.
Le norme che prevedono la necessità di traduzione del provvedimento nella lingua indicata dal richiedente o in caso di impossibilità in una lingua veicolare (D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5) hanno carattere imperativo e sono poste a presidio del diritto di difesa. E' peraltro stato chiarito (v. Cass. Ordinanze nn.
12766 del 2012 e 24543 del 2011) che la traduzione degli atti del procedimento amministrativo (e delle conseguenti fasi impugnatorie) di protezione internazionale è apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 per assicurare al richiedente la massima cognizione - informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nella specie, quindi, la mancanza di traduzione dell'intero provvedimento e delle indicazioni sulla ricorribilità dello stesso si traduce in un vizio del provvedimento e giustifica l'accoglimento della richiesta di considerare tempestivo il ricorso, con rimessione in termini del ricorrente
(invero, come di seguito, risulta dalla documentazione allegata che egli ha iniziato a frequentare un corso base di lingua italiana di livello A1 solo nel mese di luglio del 2023 e dunque pressochè contestualmente alla sottoscrizione del verbale di notifica, dovendosi conseguentemente escludere che all'epoca della notifica il medesimo fosse nelle condizioni di comprendere il significato ed il contenuto di quanto sottoscritto in assenza di un mediatore/interprete).
Ciò posto, precisata preliminarmente la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, e l'applicabilità del rito sommario di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del
10.3.2023, in vigore dall'11.3.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo
19, c. 1.1, del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile alla fattispecie in esame – trattandosi di domanda di protezione speciale avanzata in data 18.1.2023, come da provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dal suo art. 7, c. 2, ai sensi del quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c.
3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma
1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla
Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n.
57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento socio- lavorativo in Italia, e in particolare: ricevuta dell'istanza di adesione all'emersione del lavoro domestico irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.l. 34/2020 presentata in data 10.8.2020, con documentazione relativa all'attività lavorativa d'impresa del datore di lavoro;
denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 10.8.2020 presso il medesimo datore di lavoro, con ricevute di pagamento dei relativi contributi per il secondo e il terzo trimestre del 2024 e per il primo trimestre del 2025; 6 ricevute di trasferimenti di denaro effettuati in favore dei familiari in Bangladesh nel periodo compreso tra dicembre 2020 e luglio 2023, di importo medio attestato sui 300 euro circa;
attestato del 2.5.2024 di frequenza del corso di lingua italiana A1 organizzato presso la Scuola di italiano dell' nella sede di Roma;
comunicazione di cessione di Controparte_2 fabbricato del 3.4.2021, relativa ad un immobile per uso abitazione sito a Roma;
documentazione relativa alla presentazione e all'esito di una precedente domanda di protezione internazionale presso la Questura di
Roma in data 3.9.2018.
Il complesso di tale documentazione dimostra come, dopo essere giunto in Italia al fine di richiedere protezione, come dimostra la presentazione di una precedente domanda di asilo nel 2018, il ricorrente abbia definitivamente stabilito la propria intera esistenza sul territorio nazionale ormai in via esclusiva, avendovi radicato dal 2013, come attestato nel parere della Commissione Territoriale in atti, evidentemente l'intero complesso delle proprie relazioni, occupazioni, opportunità. Risulta in particolare come egli si sia dedicato allo studio della lingua, frequentando un corso presso una scuola di italiano di Roma tra il luglio del 2023 ed il febbraio del 2024, e al tempo stesso alla ricerca di un'occupazione. Come dimostra la documentazione versata in atti, egli ha iniziato a svolgere attività di lavoro domestico – seppur in modo irregolare – prima del 2020, quando ha presentato istanza di adesione all'emersione prevista dal d.l. 34/2020. A partire da agosto dello stesso 2020, il datore di lavoro – titolare di un'attività d'impresa in Italia – ha quindi formalizzato l'attività di collaboratore domestico del ricorrente, instaurando un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come da denuncia in atti) che è tuttora in corso, come provano le ricevute dei relativi contributi versati sino al primo trimestre del 2025. Tale rapporto garantisce al ricorrente una retribuzione stabile ed adeguata al soddisfacimento di tutte le proprie esigenze ed al sostegno economico della propria famiglia in Bangladesh, come provano le rimesse di alcune centinaia di euro trasferite nel
Paese d'origine (cfr. relative ricevute in atti). La sicurezza lavorativa ed economica al momento raggiunta mostra inoltre la prospettiva di mantenersi nel tempo, vista la maturata stabilità e la durata indeterminata del rapporto lavorativo attualmente in corso e la fiducia evidentemente stabilitasi con l'attuale datore di lavoro, nonché l'impegno che il ricorrente ha dimostrato di aver profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa in Italia. Egli dispone inoltre di una sistemazione alloggiativa stabile, presso un immobile della medesima città di Roma in cui lavora, come da cessione di fabbricato in atti.
Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lunghissimo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, sino alla conquista dell'attuale sicurezza linguistica, abitativa, lavorativa e dunque economica. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Per_1
Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera,
23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha Per_2 ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato oltre dieci anni fa e dove non avrebbe alcuna rete di sostegno né alcuna opportunità, consentendogli invece di continuare a soddisfare le esigenze proprie e della propria famiglia e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del
Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Nonostante l'esito vittorioso della lite, le spese processuali devono tuttavia dichiararsi irripetibili, considerato che l'accoglimento della domanda è avvenuto sulla base di documentazione non esaminata in sede amministrativa (cfr., parere commissione territoriale in atti del 23.6.2023), in quanto di formazione successiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 1.8.2023 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...], e dispone Parte_1 trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore dello stesso del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs.
25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto da
Dott. Francesco Crisafulli Presidente
Dott. Francesco Frettoni Giudice
Dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. r.g. 40099/2023, promosso da nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Mori ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via Grottarossa, n. 50, presso lo studio del difensore
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- resistente contumace -
Con ricorso depositato in data 4.9.2023, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento del 1.8.2023, notificato in pari data, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs.
286/1998, avanzata in data 18.1.2023, visto il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di
Roma in data 23.6.2023.
Il ricorrente ha insistito per il proprio diritto al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, contestando la legittimità del provvedimento impugnato e valorizzando la necessità di tutela della propria vita privata ormai incardinata in Italia, a maggior ragione alla luce delle condizioni di vita degradanti cui egli sarebbe esposto in caso di ritorno nel Paese d'origine.
L'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo e dei successivi atti del presente procedimento effettuata da parte ricorrente in data 24.1.2025, e deve dichiararsi contumace.
Il Giudice delegato ha fissato udienza per il giorno 6.3.2024, poi rinviata al 2.10.2024, al 15.1.2025 e infine al 26.3.2025 ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, disponendo per ciascuna la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. All'esito dell'ultima udienza, la causa deve intendersi rimessa in decisione al Collegio.
***
Quanto preliminarmente alla questione della tempestività del ricorso, deve precisarsi che, ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011, esso debba essere proposto a pena di inammissibilità entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che nella specie non appare rispettato: il ricorso risulta infatti depositato il 4.9.2023 a fronte di una notifica del provvedimento impugnato al ricorrente effettuata in data 1.8.2023.
Il ricorrente ha tuttavia premesso nell'atto introduttivo – domandando di considerarlo tempestivo e dunque implicitamente chiedendo la rimessione in termini ai sensi degli artt. 153 e 294 c.p.c. – quanto segue: “La notifica deve essere ritenuta avvenuta in data 14.08.2023, momento della presentazione allo scrivente avvocato dell'atto impugnato in cui lo scrivente ha potuto avere contezza del contenuto dello stesso”, documentando l'effettivo rilascio della procura in tale data e concludendo con la richiesta in via principale di “accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento della Questura di Roma, del 01.08.2023a seguito del parere vincolante id. 66635 espresso in data 23.06.2023 dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma e notificato per conoscibilità al ricorrente in data
14 Agosto2023, con il quale è stata rigettata la domanda di riconoscimento della Protezione Speciale ex art. 19 c.1.2 , D.Lgs. 286 del 15 luglio 1998 e successive modifiche (rif. Vestanet SS0002319)”.
Ad avviso del collegio, l'impugnazione deve essere ritenuta tempestiva, considerato che il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto del provvedimento di diniego e dei termini per impugnarlo solo una volta recatosi dal difensore il 14.8.2023, epoca in cui ha rilasciato la procura in atti, con la conseguenza che il termine di legge per impugnare scadeva il 13.9.2023 (visto l'articolo 19 ter, quarto e settimo comma,
d.lgs. n. 150/2011, nonché l'articolo 35 bis, quattordicesimo comma, d.lgs. n. 25/2008, secondo i quali la sospensione feriale dei termini non si applica alla fattispecie in esame), mentre il ricorso è stato tempestivamente depositato il 4.9.2023. Occorre, infatti, evidenziare che il provvedimento di dinego notificato al ricorrente il 1.8.2023 non risulta tradotto nella lingua madre del ricorrente (bengalese), ma solo in lingua inglese, con la conseguenza che il medesimo non ha pertanto potuto avere piena consapevolezza del relativo contenuto. Risulta in effetti che il provvedimento impugnato riporta la sottoscrizione del ricorrente per ricevuta, ma non la specificazione che egli comprendesse la lingua italiana ovvero la lingua veicolare utilizzata, mancando d'altra parte la sottoscrizione dell'assistente linguistico nello spazio appositamente predisposto a tal fine in calce al provvedimento, evidentemente assente al momento della notifica al ricorrente personalmente.
Le norme che prevedono la necessità di traduzione del provvedimento nella lingua indicata dal richiedente o in caso di impossibilità in una lingua veicolare (D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5) hanno carattere imperativo e sono poste a presidio del diritto di difesa. E' peraltro stato chiarito (v. Cass. Ordinanze nn.
12766 del 2012 e 24543 del 2011) che la traduzione degli atti del procedimento amministrativo (e delle conseguenti fasi impugnatorie) di protezione internazionale è apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 per assicurare al richiedente la massima cognizione - informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nella specie, quindi, la mancanza di traduzione dell'intero provvedimento e delle indicazioni sulla ricorribilità dello stesso si traduce in un vizio del provvedimento e giustifica l'accoglimento della richiesta di considerare tempestivo il ricorso, con rimessione in termini del ricorrente
(invero, come di seguito, risulta dalla documentazione allegata che egli ha iniziato a frequentare un corso base di lingua italiana di livello A1 solo nel mese di luglio del 2023 e dunque pressochè contestualmente alla sottoscrizione del verbale di notifica, dovendosi conseguentemente escludere che all'epoca della notifica il medesimo fosse nelle condizioni di comprendere il significato ed il contenuto di quanto sottoscritto in assenza di un mediatore/interprete).
Ciò posto, precisata preliminarmente la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 13/2017, convertito con modificazioni con legge 46/2017, e l'applicabilità del rito sommario di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. 150/2011, nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del
10.3.2023, in vigore dall'11.3.2023, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo
19, c. 1.1, del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile alla fattispecie in esame – trattandosi di domanda di protezione speciale avanzata in data 18.1.2023, come da provvedimento impugnato – secondo quanto previsto dal suo art. 7, c. 2, ai sensi del quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c.
3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma
1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine
e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali
CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla
Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n.
57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, il ricorrente ha depositato diversi documenti a dimostrazione del proprio inserimento socio- lavorativo in Italia, e in particolare: ricevuta dell'istanza di adesione all'emersione del lavoro domestico irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1 del d.l. 34/2020 presentata in data 10.8.2020, con documentazione relativa all'attività lavorativa d'impresa del datore di lavoro;
denuncia di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato decorrente dal 10.8.2020 presso il medesimo datore di lavoro, con ricevute di pagamento dei relativi contributi per il secondo e il terzo trimestre del 2024 e per il primo trimestre del 2025; 6 ricevute di trasferimenti di denaro effettuati in favore dei familiari in Bangladesh nel periodo compreso tra dicembre 2020 e luglio 2023, di importo medio attestato sui 300 euro circa;
attestato del 2.5.2024 di frequenza del corso di lingua italiana A1 organizzato presso la Scuola di italiano dell' nella sede di Roma;
comunicazione di cessione di Controparte_2 fabbricato del 3.4.2021, relativa ad un immobile per uso abitazione sito a Roma;
documentazione relativa alla presentazione e all'esito di una precedente domanda di protezione internazionale presso la Questura di
Roma in data 3.9.2018.
Il complesso di tale documentazione dimostra come, dopo essere giunto in Italia al fine di richiedere protezione, come dimostra la presentazione di una precedente domanda di asilo nel 2018, il ricorrente abbia definitivamente stabilito la propria intera esistenza sul territorio nazionale ormai in via esclusiva, avendovi radicato dal 2013, come attestato nel parere della Commissione Territoriale in atti, evidentemente l'intero complesso delle proprie relazioni, occupazioni, opportunità. Risulta in particolare come egli si sia dedicato allo studio della lingua, frequentando un corso presso una scuola di italiano di Roma tra il luglio del 2023 ed il febbraio del 2024, e al tempo stesso alla ricerca di un'occupazione. Come dimostra la documentazione versata in atti, egli ha iniziato a svolgere attività di lavoro domestico – seppur in modo irregolare – prima del 2020, quando ha presentato istanza di adesione all'emersione prevista dal d.l. 34/2020. A partire da agosto dello stesso 2020, il datore di lavoro – titolare di un'attività d'impresa in Italia – ha quindi formalizzato l'attività di collaboratore domestico del ricorrente, instaurando un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come da denuncia in atti) che è tuttora in corso, come provano le ricevute dei relativi contributi versati sino al primo trimestre del 2025. Tale rapporto garantisce al ricorrente una retribuzione stabile ed adeguata al soddisfacimento di tutte le proprie esigenze ed al sostegno economico della propria famiglia in Bangladesh, come provano le rimesse di alcune centinaia di euro trasferite nel
Paese d'origine (cfr. relative ricevute in atti). La sicurezza lavorativa ed economica al momento raggiunta mostra inoltre la prospettiva di mantenersi nel tempo, vista la maturata stabilità e la durata indeterminata del rapporto lavorativo attualmente in corso e la fiducia evidentemente stabilitasi con l'attuale datore di lavoro, nonché l'impegno che il ricorrente ha dimostrato di aver profuso nella ricerca e nello svolgimento di attività lavorativa in Italia. Egli dispone inoltre di una sistemazione alloggiativa stabile, presso un immobile della medesima città di Roma in cui lavora, come da cessione di fabbricato in atti.
Le circostanze appena rappresentate e documentate rendono evidente come l'Italia sia da lunghissimo tempo il centro esclusivo della vita privata del ricorrente e come egli abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di positivo inserimento, sino alla conquista dell'attuale sicurezza linguistica, abitativa, lavorativa e dunque economica. Per tutto quanto detto, il Collegio ritiene di dover tutelare la vita privata del ricorrente, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte EDU, 14 febbraio 2019, c. Italia, n. 57433/15; Per_1
Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera,
23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha Per_2 ormai compiutamente e da lungo tempo stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine che egli ha stabilmente abbandonato oltre dieci anni fa e dove non avrebbe alcuna rete di sostegno né alcuna opportunità, consentendogli invece di continuare a soddisfare le esigenze proprie e della propria famiglia e di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del
Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, nella forma introdotta dal d.l. 130/2020 convertito dalla legge 173/2020, salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ovvero di protezione della salute.
Nonostante l'esito vittorioso della lite, le spese processuali devono tuttavia dichiararsi irripetibili, considerato che l'accoglimento della domanda è avvenuto sulla base di documentazione non esaminata in sede amministrativa (cfr., parere commissione territoriale in atti del 23.6.2023), in quanto di formazione successiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 1.8.2023 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] il [...], e dispone Parte_1 trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore dello stesso del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs.
25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020;
- dichiara le spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli