Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/05/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 214/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORANO LAURA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Abbiategrasso (MI), Via Damiano Chiesa n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 06/06/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Abbiategrasso alla Parte II, Serie A, n. 24, dell'anno 2008; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I figli minori e , rispettivamente di anni 13 e 11 , e che frequentano Per_1 Per_2
l'Istituto Scolastico Statale Scuola Media Carducci di Abbiategrasso alla classe terza
( ) ed alla classe prima ( ), restano affidati ad entrambi i genitori, secondo i Per_1 Per_2 principi dell'affidamento condiviso, con collocazione anagrafica e prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata in godimento insieme ai figli minori la casa coniugale in Abbiategrasso (Mi) Via Sabotino 11, e che si occuperà, di comune intesa con il padre, della loro crescita ed educazione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando lo vorrà, sia pag. 1 di 6
dove a breve si trasferirà in Abbiategrasso (MI) Via G.Galilei n.63 . Indicativamente i genitori prevedono la seguente modalità di frequentazione: dal lunedi al venerdì i genitori porteranno a scuola i figli secondo reciproca disponibilità supportandosi a vicenda e gli stessi verranno prelevati (o vi si recheranno in autonomia) dai nonni materni e/o paterni (solitamente una settimana ciascuno) dall'ora di uscita scolastica;
resteranno coi nonni sino al rientro dal lavoro della madre, intorno alle 1730, con la quale torneranno a casa, salvo nei giorni in cui pernotteranno con il padre (il mercoledì ed il giovedì nella settimana in cui non lo vedranno nel week end, ed il mercoledì nella settimana in cui invece lo trascorreranno con lui). Nei fine settimana i genitori potranno stare con i figli dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera secondo il principio dell'alternanza e nei week end di rispettiva competenza i genitori potranno accompagnare i figli agli impegni sportivi supportandosi a vicenda in caso di reciproca necessità, nell'interesse dei figli. Gli attuali impegni sportivi dei ragazzi sono legati al calcio per due giorni alla settimana, salvo abbiano anche le partire nel fine settimana. I genitori si alterneranno nell'accompagnarli e/o riprenderli. I coniugi, inoltre, potranno tenere i figli, sempre in via alternata tra loro, durante le vacanze estive, per la durata di
10-15 giorni, anche non consecutivi, concordando tale periodo tra loro e la località ove le vacanze andranno trascorse, entro il mese di maggio di ogni anno, assicurando il contatto telefonico con i figli nel rispetto delle loro eSIenze. Potranno trascorrere le festività natalizie (La Vigilia di Natale ed il giorno di Natale) in via alternata tra genitori, nel rispetto delle abitudini e tradizioni famigliari, nonché dal 26 al 31 (compreso) con un genitore e dal 1° gennaio all'Epifania (compresa) con l'altro, concordando tale periodo tra loro e la località ove le vacanze andranno trascorse, entro il mese di novembre di ogni anno secondo il principio dell'alternanza e compatibilmente con gli impegni scolastici e le eSIenze dei figli. Lo stesso dicasi per le festività QU , sempre alternate tra i genitori ed i ponti di festa durante l'anno ( per es. 8 dicembre, 1° novembre,
2 giugno, 25 aprile e 1° maggio). I coniugi, infine, potranno sempre modificare, di comune accordo, le modalità di visita dei minori, secondo le loro rispettive eSIenze
pag. 2 di 6 lavorative e le eSIenze dei figli nelle graduali fasi di crescita.
2. La casa familiare sita in Abbiategrasso (Mi) Via Sabotino 11 in comproprietà tra i coniugi in regime di comunione dei beni, resta assegnata in godimento alla SI.ra , con tutto Parte_1
quanto in essa compreso, ivi compresi mobili, arredi e suppellettili ed ella si occuperà di ogni onere e costo relativo in quanto assegnataria (rata di muto ed utenze). I coniugi, secondo le rispettive future eSIenze abitative, suddivideranno tra loro i beni acquistati insieme e contenuti nella casa coniugale nel principale rispetto degli interessi dei figli .
In merito alla comproprietà dell'immobile e la sua futura destinazione , i coniugi decideranno al momento del divorzio se procedere alla vendita o alla cessione reciproca della quota di proprietà, secondo le future eSIenze. Per l'acquisto del bene immobile i coniugi hanno accesso nel 2008 un mutuo presso la Banca Monte Paschi di Siena, con rata mensile di euro 750,00 e scadenza nel 2038 (v. C/C cointestato n.9045333) , con un debito residuo in comune di circa euro 85.000. Poiché sino ad oggi la rata del mutuo è stata corrisposta dal SI. la SI.ra , in esito alla separazione, CP_1 Pt_1
provvederà integralmente al pagamento della rata, dal momento della cessazione della convivenza e sino a nuove decisioni dei coniugi comproprietari, mentre il SI. CP_1
troverà una nuova abitazione in affitto , assumendosi ogni onere e spese relative. Sino al momento in cui la convivenza non cesserà le parti provvederanno a contribuire insieme al fabbisogno famigliare ed ad ogni onere di spesa. Il conto corrente cointestato ai coniugi n.90453.33, presso Monte Paschi di Siena ag.di Abbiategrasso, resterà acceso per la gestione dell'addebito della rata di mutuo.
3. Quanto al mantenimento dei figli, il SI. corrisponderà in via anticipata alla SI.ra a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 500,00 ( euro 250,00 per ciascun figlio per 12 mensilità), mediante bonifico bancario da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 1 di ogni mese, con indicizzazione Istat su base annuale, Pt_1 quest'ultima con decorrenza gennaio 2026. 4. Il SI. , inoltre, Controparte_1 contribuirà, contestualmente all'assegno che precede, al pagamento del 100% di tutte le spese scolastiche e sportive per i figli, mentre parteciperà, per le altre spese , al pagamento del 50% extra assegno insieme alla madre, qui riportate nell'elenco integrale del protocollo d'intesa del Tribunale di Pavia (da non considerarsi quindi per le sole spese di cui sopra assunte al 100% dal marito) : - Spese sanitarie che non richiedono il pag. 3 di 6 preventivo accordo : ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
- Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo : visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
- Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite ed uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
- Spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti e università private;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre- scuola e dopo scuola se necessitati da eSIenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per eSIenze lavorative dei genitori : salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c ) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta); - Altre spese che richiedono il preventivo accordo : corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche, e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al pag. 4 di 6 punto 3-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli;
- Sono fatti salvi, in ogni caso, i casi di spesa sanitaria in via d' urgenza.
5. L'assegno unico famigliare, oggi pari ad euro 350, richiesto e percepito sino ad oggi dal SI. resterà CP_1
assegnato integralmente alla SI.ra .
6. Quanto alle auto, il SI. Parte_1 CP_1 utilizza un'auto aziendale, senza oneri di spesa, mentre la SI.ra è intestataria Pt_1
della vettura tipo Mini TG FR662FY, che resterà a lei assegnata con assunzione dei relativi oneri e costi.
7. Con l'adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di carattere personale e patrimoniale, eccezion fatta per l'immobile comune per il quale rinviano al divorzio, come sopra indicato.
8. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e si conferiscono assenso reciproco ed impegno concreto a sottoscrivere tutte le documentazioni necessarie al rilascio e rinnovo dei documenti di identità e di espatrio dei figli minori.
9. Dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza. 10. La comunione dei beni viene sciolta. 11. Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 06/06/2008, in Abbiategrasso, in data CP_1
06/06/2008, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Abbiategrasso alla Parte II, Serie A, n. 24, dell'anno 2008;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 6 di 6