TAR
Sentenza 26 marzo 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00658 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00245/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Havana Club S.a.s. di OR VI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia in persona del Sindaco pro tempore ,rappresentato e difeso dagli avvocati BO ER, Umberto Balducci, con domicilio fisico eletto presso lo studio
BO ER in Chioggia, corso del Popolo;
nei confronti N. 00245/2024 REG.RIC.
Agenzia del Demanio Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in
Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota Prot. 72287 del 22.12.2023 del Comune di Chioggia - Settore Promozione del Territorio - Servizio Demanio Marittimo Turistico, a firma del Dirigente Ing.
CI NA, comunicata in pari data, che dichiara non accoglibile la richiesta di presa d'atto della scadenza ex lege al 31.12.2024 della concessione demaniale del
Comune di Chioggia n. 15/2007-63/2014 di cui la ricorrente è titolare (doc. n. 1);
- della Delibera della Giunta Comunale di Chioggia n. 7 del 9.01.2024, nella parte in cui disapplica le modifiche all'art. 3 della L. 118/2022 introdotte dagli artt. 10-quater comma 3 e 12 comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, erroneamente condizionando la proroga al 31.12.2024 di tutte le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative alla sussistenza dei presupposti di cui al terzo comma dell'art. 3 L. 118/2022 cit. e ad un provvedimento del dirigente, mentre essa è effetto ipso iure del primo comma del medesimo articolo (e del secondo periodo del terzo comma dell'art. 10-quater D.L.
198/2022 conv. con mod. in L. 14/2023), ed erroneamente limitando al 31.12.2024 gli effetti di cui al predetto terzo comma dell'art. 3 L. 118/2022 (doc. n. 2);
E PER L'ACCERTAMENTO che la concessione demaniale del Comune di Chioggia n. 15/2007-63/2014 (doc. n.
3), di cui la ricorrente è titolare, è tuttora efficace quantomeno, allo stato, sino al
31.12.2024 e comunque sino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio. N. 00245/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HAVANA CLUB S.A.S. DI
OR VI & C. il 14\8\2024:
Annullamento della Determinazione n. 621 del 24.06.2024 del Dirigente del Settore
Urbanistica del Comune di Chioggia Ing. CI NA, notificata a mezzo pec il
18.07.2024 (Doc. n. 5), nella parte in cui conferma la precedente nota Prot. 72287 del
22.12.2023 che ha dichiarato non accoglibile la richiesta di presa d'atto della scadenza ex lege al 31.12.2024 della concessione demaniale del Comune di Chioggia n.
15/2007-63/2014 di cui la ricorrente è titolare e nella parte in cui rigetta l'istanza di proroga della predetta concessione al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dall'art. 10-quater comma 3 e 12 comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 febbraio 2023, n. 14, accogliendola solo fino al 31 dicembre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e dell'Agenzia del
Demanio;
Vista la nota depositata il 10 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse, in conseguenza di sopravvenute circostanze in fatto e diritto, al ricorso ed ai motivi aggiunti e chiede che ne venga dichiarata l'improcedibilità, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
Viste le note depositate il 12 ed il 23 febbraio 2026, con le quali rispettivamente il
Comune di Chioggia e l'Agenzia del Demanio prendono atto di tale dichiarazione e aderiscono alla richiesta di integrale compensazione delle spese di giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00245/2024 REG.RIC.
MOTIVAZIONI
Ritenuto che:
- alla luce della inequivoca dichiarazione formulata dalla parte ricorrente con la suindicata nota depositata il 10 febbraio 2026, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa l'espressa adesione sul punto, altrettanto espressamente resa dalle parti resistenti con le note depositate il 12 ed il 23 febbraio 2026);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Consigliere
ER MO, Referendario N. 00245/2024 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/03/2026
N. 00658 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00245/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 245 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Havana Club S.a.s. di OR VI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Migliorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia in persona del Sindaco pro tempore ,rappresentato e difeso dagli avvocati BO ER, Umberto Balducci, con domicilio fisico eletto presso lo studio
BO ER in Chioggia, corso del Popolo;
nei confronti N. 00245/2024 REG.RIC.
Agenzia del Demanio Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in
Venezia, S. Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota Prot. 72287 del 22.12.2023 del Comune di Chioggia - Settore Promozione del Territorio - Servizio Demanio Marittimo Turistico, a firma del Dirigente Ing.
CI NA, comunicata in pari data, che dichiara non accoglibile la richiesta di presa d'atto della scadenza ex lege al 31.12.2024 della concessione demaniale del
Comune di Chioggia n. 15/2007-63/2014 di cui la ricorrente è titolare (doc. n. 1);
- della Delibera della Giunta Comunale di Chioggia n. 7 del 9.01.2024, nella parte in cui disapplica le modifiche all'art. 3 della L. 118/2022 introdotte dagli artt. 10-quater comma 3 e 12 comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, erroneamente condizionando la proroga al 31.12.2024 di tutte le concessioni demaniali marittime turistico-ricreative alla sussistenza dei presupposti di cui al terzo comma dell'art. 3 L. 118/2022 cit. e ad un provvedimento del dirigente, mentre essa è effetto ipso iure del primo comma del medesimo articolo (e del secondo periodo del terzo comma dell'art. 10-quater D.L.
198/2022 conv. con mod. in L. 14/2023), ed erroneamente limitando al 31.12.2024 gli effetti di cui al predetto terzo comma dell'art. 3 L. 118/2022 (doc. n. 2);
E PER L'ACCERTAMENTO che la concessione demaniale del Comune di Chioggia n. 15/2007-63/2014 (doc. n.
3), di cui la ricorrente è titolare, è tuttora efficace quantomeno, allo stato, sino al
31.12.2024 e comunque sino al rilascio del nuovo provvedimento concessorio. N. 00245/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HAVANA CLUB S.A.S. DI
OR VI & C. il 14\8\2024:
Annullamento della Determinazione n. 621 del 24.06.2024 del Dirigente del Settore
Urbanistica del Comune di Chioggia Ing. CI NA, notificata a mezzo pec il
18.07.2024 (Doc. n. 5), nella parte in cui conferma la precedente nota Prot. 72287 del
22.12.2023 che ha dichiarato non accoglibile la richiesta di presa d'atto della scadenza ex lege al 31.12.2024 della concessione demaniale del Comune di Chioggia n.
15/2007-63/2014 di cui la ricorrente è titolare e nella parte in cui rigetta l'istanza di proroga della predetta concessione al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 agosto 2022 n. 118, come modificato dall'art. 10-quater comma 3 e 12 comma 6-sexies del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 febbraio 2023, n. 14, accogliendola solo fino al 31 dicembre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e dell'Agenzia del
Demanio;
Vista la nota depositata il 10 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse, in conseguenza di sopravvenute circostanze in fatto e diritto, al ricorso ed ai motivi aggiunti e chiede che ne venga dichiarata l'improcedibilità, con integrale compensazione delle spese di giudizio;
Viste le note depositate il 12 ed il 23 febbraio 2026, con le quali rispettivamente il
Comune di Chioggia e l'Agenzia del Demanio prendono atto di tale dichiarazione e aderiscono alla richiesta di integrale compensazione delle spese di giudizio;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; N. 00245/2024 REG.RIC.
MOTIVAZIONI
Ritenuto che:
- alla luce della inequivoca dichiarazione formulata dalla parte ricorrente con la suindicata nota depositata il 10 febbraio 2026, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio (attesa l'espressa adesione sul punto, altrettanto espressamente resa dalle parti resistenti con le note depositate il 12 ed il 23 febbraio 2026);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Consigliere
ER MO, Referendario N. 00245/2024 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO