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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra: rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Doria;
Parte_1
-ricorrente- e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabio Fanigliuolo;
-resistente- oggetto: ripetizione di indebito assistenziale;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.11.2023, premettendo di essere stato Parte_1
“titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza 27.09.2021 […]poi confermata con verbale 12.01.2022 fino a visita di revisione del 23.03.2023 quando gli è stata revocata per giudizio di 100%. E pertanto ha percepito il relativo beneficio pecuniario dal 10/2021 al 03/2023” e di aver ricevuto, con modello TE08 dell'8.11.2023, contestazione dei debito per complessivi euro 9.437,70 “per aver indebitamente percepito la indennità di accompagnamento dal 10/2021 al 03/2023 a causa della “titolarità di altra pensione” ha chiesto al giudice del lavoro adito di
“annullare l'indebito contestato per € 9.437,70 per le causali dedotte e restituire le somme che medio tempore saranno recuperate con trattenute sulle pensioni”. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda eccependone la decadenza semestrale ai sensi dell'art.42, comma 3 L.n. 326/2003, nonché la ripetibilità delle somme a partire dalla visita di revisione e l'assenza di affidamento nell'accipiens. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di decadenza di cui art.42, comma 3 D.L.n.326/2003 (secondo cui “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”) atteso che la precipitata decadenza opera esclusivamente ove il ricorrente intenda contestare il provvedimento amministrativo di rigetto intervenuto in sede amministrativa (e sempre che il provvedimento di diniego sia esplicito e venga comunicato all'interessato)(ex multis a partire da Cass., sez. lav., 9 dicembre 2016). Ciò precisato, deve, pertanto, ritenersi non soggetta a decadenza l'azione con cui l'assistibile impugni il provvedimento mediante il quale, per effetto della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'indebito ha una disciplina autonoma nel sistema normativo e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica( cfr. Cass., sez. lav., 25 novembre 2020, n. 26845, ove si legge
“provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici», e dunque testualmente i provvedimenti con cui tali benefici vengono denegati o revocati, per cui non può estendersi all'atto con il quale, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio).
È pacifico che la controversia attenga ad una ipotesi di indebito assistenziale in quanto la pretesa restitutoria per cui è causa attiene alle somme erogate dall' a titolo CP_1 di indennità di accompagnamento. Quanto alle ragioni sottese alla pretesa dell' CP_1 mentre parte ricorrente ipotizza che l'indebito sia stato originato dalla titolarità di pensione privilegiata per causa di servizio, l' , invece, riconduce l'asserito indebito CP_1 alla carenza del requisito sanitario evidenziando che “in data 25/10/2021 a seguito di visita viene riconosciuto al ricorrente l'accompagnamento IN VIA PROVVISORIA con decorrenza 10/2021.- il 12/01/2022 veniva emesso verbale definitivo, in questa occasione la Commissione NON riconosce il diritto all'ACCOMPAGNAMENTO. - Il Signor riceve il verbale DEFINITIVO con RR firmata il 25/01/2022 che si Pt_1 allega. - In sede di controllo d'ufficio del 08/11/2023, è stata quantificata la prestazione indebitamente percepita per mancato riconoscimento del requisito sanitario con verbale definitivo, pari ad € 9437,70, notificato al ricorrente (allegato)” e che “ l'indebito, infatti, è attribuito all'indennità di accompagnamento (ciò è chiaramente visibile nella parte tabellare di pag.1 del TE08): la dicitura contenuta nel TE08 “Il ricalcolo comprende la titolarità di altra pensione” non rappresenta la motivazione dell'indebito, ma informa solo il ricorrente che il ricalcolo tiene conto anche delle altre prestazioni pensionistiche di cui è titolare il Sig. ” Pt_1
Ciò premesso, ritiene questo giudice, in linea con la prospettazione dell'ente resistente, di dover correttamente ricostruire la fattispecie per cui è causa quale indebito assistenziale derivante dalla carenza del requisito sanitario, non emergendo dalla comunicazione di indebito in atti alcun elemento che consenta di ritenere che l'indebito si sia, invece, realizzato per la titolarità del citato trattamento pensionistico, tanto più che l'indennità di accompagnamento non soggiace ad alcun requisito reddituale sicché non può nemmeno ipotizzarsi uno sforamento dei limiti reddituali previsti ex lege.
Tanto chiarito, all'interno del settore assistenziale la Giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari il nostro ordinamento detta norme specifiche (art. 37, co. 8, L. n. 448/1998; prima di essa l'art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323/1996). Sul tema la Suprema Corte ha di recente (con ordinanza n. 248/2023) ribadito che è consolidato il principio per cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L, 8/8/1996 n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa,
“dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”. È stato, inoltre, chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 cod. civ., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (tra le più recenti Cass. n. 13915/2021 e n. 13223/2020, nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha delineato il principio in base al quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Orbene, venendo, sulla base degli esposti principi, alla disamina della fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente è venuto a conoscenza, a seguito della (regolare) notifica del verbale definitivo (vds. Lettera raccomandata allegata da , del venir meno del requisito sanitario di cui si discute sin CP_1 dal 25.01.2022. Trattandosi, tuttavia, nel caso che occupa, di prestazione provvisoria, erogata nell'ambito di un procedimento bi-fasico contrassegnato da un accertamento provvisorio ed un successivo accertamento definitivo (ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102), non vi è modo di enucleare alcuna situazione di affidamento tutelabile per il tramite della irripetibilità dei pagamenti indebiti ricevuti, dovendosi, al riguardo, condividersi quanto puntualizzato da Cass. lav. n. 3522/2024, secondo cui (seppur in materia di AS) “In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche”. Nè una situazione di affidamento idonea a giustificare l'irripetibilità delle somme per cui è causa può radicarsi, come da ultimo sostenuto da parte ricorrente con le note di trattazione scritta, sulle gravi condizioni di salute in cui versava al Parte_1 momento della erogazione della prestazione poi revocata, laddove il verbale del 25.10.2021 segnatamente e specificatamente ne indica la provvisorietà. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere con conseguente integrale ripetibilità di tutti i ratei erogati a titolo di indennità di accompagnamento dal 10/2021 al 03/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate, alla stregua dei parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate ed al netto della fase istruttoria stante il carattere documentale della stessa, nei termini di cui in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 28.11.2023, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte
[...] CP_1 ricorrente a pagare le spese processuali in favore dell' che liquida in euro €1.900,00, CP_1 oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge. Lecce, 29 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra: rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Maria Doria;
Parte_1
-ricorrente- e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Fabio Fanigliuolo;
-resistente- oggetto: ripetizione di indebito assistenziale;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 28.11.2023, premettendo di essere stato Parte_1
“titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza 27.09.2021 […]poi confermata con verbale 12.01.2022 fino a visita di revisione del 23.03.2023 quando gli è stata revocata per giudizio di 100%. E pertanto ha percepito il relativo beneficio pecuniario dal 10/2021 al 03/2023” e di aver ricevuto, con modello TE08 dell'8.11.2023, contestazione dei debito per complessivi euro 9.437,70 “per aver indebitamente percepito la indennità di accompagnamento dal 10/2021 al 03/2023 a causa della “titolarità di altra pensione” ha chiesto al giudice del lavoro adito di
“annullare l'indebito contestato per € 9.437,70 per le causali dedotte e restituire le somme che medio tempore saranno recuperate con trattenute sulle pensioni”. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda eccependone la decadenza semestrale ai sensi dell'art.42, comma 3 L.n. 326/2003, nonché la ripetibilità delle somme a partire dalla visita di revisione e l'assenza di affidamento nell'accipiens. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
***
Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione di decadenza di cui art.42, comma 3 D.L.n.326/2003 (secondo cui “la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”) atteso che la precipitata decadenza opera esclusivamente ove il ricorrente intenda contestare il provvedimento amministrativo di rigetto intervenuto in sede amministrativa (e sempre che il provvedimento di diniego sia esplicito e venga comunicato all'interessato)(ex multis a partire da Cass., sez. lav., 9 dicembre 2016). Ciò precisato, deve, pertanto, ritenersi non soggetta a decadenza l'azione con cui l'assistibile impugni il provvedimento mediante il quale, per effetto della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'indebito ha una disciplina autonoma nel sistema normativo e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica( cfr. Cass., sez. lav., 25 novembre 2020, n. 26845, ove si legge
“provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento di benefici», e dunque testualmente i provvedimenti con cui tali benefici vengono denegati o revocati, per cui non può estendersi all'atto con il quale, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, venga comunicata all'assistito la formazione di un qualche indebito, dal momento che l'eventuale indebito costituisce una conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla revoca del beneficio).
È pacifico che la controversia attenga ad una ipotesi di indebito assistenziale in quanto la pretesa restitutoria per cui è causa attiene alle somme erogate dall' a titolo CP_1 di indennità di accompagnamento. Quanto alle ragioni sottese alla pretesa dell' CP_1 mentre parte ricorrente ipotizza che l'indebito sia stato originato dalla titolarità di pensione privilegiata per causa di servizio, l' , invece, riconduce l'asserito indebito CP_1 alla carenza del requisito sanitario evidenziando che “in data 25/10/2021 a seguito di visita viene riconosciuto al ricorrente l'accompagnamento IN VIA PROVVISORIA con decorrenza 10/2021.- il 12/01/2022 veniva emesso verbale definitivo, in questa occasione la Commissione NON riconosce il diritto all'ACCOMPAGNAMENTO. - Il Signor riceve il verbale DEFINITIVO con RR firmata il 25/01/2022 che si Pt_1 allega. - In sede di controllo d'ufficio del 08/11/2023, è stata quantificata la prestazione indebitamente percepita per mancato riconoscimento del requisito sanitario con verbale definitivo, pari ad € 9437,70, notificato al ricorrente (allegato)” e che “ l'indebito, infatti, è attribuito all'indennità di accompagnamento (ciò è chiaramente visibile nella parte tabellare di pag.1 del TE08): la dicitura contenuta nel TE08 “Il ricalcolo comprende la titolarità di altra pensione” non rappresenta la motivazione dell'indebito, ma informa solo il ricorrente che il ricalcolo tiene conto anche delle altre prestazioni pensionistiche di cui è titolare il Sig. ” Pt_1
Ciò premesso, ritiene questo giudice, in linea con la prospettazione dell'ente resistente, di dover correttamente ricostruire la fattispecie per cui è causa quale indebito assistenziale derivante dalla carenza del requisito sanitario, non emergendo dalla comunicazione di indebito in atti alcun elemento che consenta di ritenere che l'indebito si sia, invece, realizzato per la titolarità del citato trattamento pensionistico, tanto più che l'indennità di accompagnamento non soggiace ad alcun requisito reddituale sicché non può nemmeno ipotizzarsi uno sforamento dei limiti reddituali previsti ex lege.
Tanto chiarito, all'interno del settore assistenziale la Giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). Per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari il nostro ordinamento detta norme specifiche (art. 37, co. 8, L. n. 448/1998; prima di essa l'art. 4, comma 3 ter, D.L. n.323/1996). Sul tema la Suprema Corte ha di recente (con ordinanza n. 248/2023) ribadito che è consolidato il principio per cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L, 8/8/1996 n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa,
“dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni”. È stato, inoltre, chiarito dalla Suprema Corte che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 cod. civ., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (tra le più recenti Cass. n. 13915/2021 e n. 13223/2020, nn. 10642 e 31372 del 2019). In particolare, la Giurisprudenza di legittimità ha delineato il principio in base al quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Orbene, venendo, sulla base degli esposti principi, alla disamina della fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente è venuto a conoscenza, a seguito della (regolare) notifica del verbale definitivo (vds. Lettera raccomandata allegata da , del venir meno del requisito sanitario di cui si discute sin CP_1 dal 25.01.2022. Trattandosi, tuttavia, nel caso che occupa, di prestazione provvisoria, erogata nell'ambito di un procedimento bi-fasico contrassegnato da un accertamento provvisorio ed un successivo accertamento definitivo (ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 102), non vi è modo di enucleare alcuna situazione di affidamento tutelabile per il tramite della irripetibilità dei pagamenti indebiti ricevuti, dovendosi, al riguardo, condividersi quanto puntualizzato da Cass. lav. n. 3522/2024, secondo cui (seppur in materia di AS) “In un procedimento che si esplica in due fasi, indefettibili e distinte, la mera erogazione provvisoria dell'assegno sociale, disposta in virtù delle dichiarazioni dell'assistito che ha avvalorato la sussistenza dei presupposti di legge, non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel disegno del legislatore, tale dichiarazione costituisce adempimento imprescindibile, deputato in via esclusiva a documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e ad attivare le indispensabili verifiche dell'Istituto. Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha valorizzato la scansione cronologica dell'azione di recupero intrapresa, che non si risolve in un mero conguaglio ed è comunque inidonea, per i tempi in cui è stata attuata, a ledere un affidamento legittimo nell'intangibilità di un'erogazione che la legge stessa qualifica come provvisoria e perciò per sua natura passibile di successive verifiche”. Nè una situazione di affidamento idonea a giustificare l'irripetibilità delle somme per cui è causa può radicarsi, come da ultimo sostenuto da parte ricorrente con le note di trattazione scritta, sulle gravi condizioni di salute in cui versava al Parte_1 momento della erogazione della prestazione poi revocata, laddove il verbale del 25.10.2021 segnatamente e specificatamente ne indica la provvisorietà. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, da disattendere con conseguente integrale ripetibilità di tutti i ratei erogati a titolo di indennità di accompagnamento dal 10/2021 al 03/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate, alla stregua dei parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate ed al netto della fase istruttoria stante il carattere documentale della stessa, nei termini di cui in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, sul ricorso proposto con atto depositato in data 28.11.2023, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda;
condanna parte
[...] CP_1 ricorrente a pagare le spese processuali in favore dell' che liquida in euro €1.900,00, CP_1 oltre al rimborso di spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge. Lecce, 29 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio, sotto la supervisione del magistrato affidatario.