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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/07/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
----------
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 403/2016 R.G. promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. S. Sapienza) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
Galeano) e contro (rappr. e dif. dall'avv. G. Alfano), avente ad CP_2
oggetto: iscrizione ipotecaria;
osserva
propone opposizione avverso la comunicazione Parte_1
di avvenuta iscrizione ipotecaria n. Fasc. 17461/2012, asseritamente mai notificata, fondata (anche) su due cartelle di pagamento emesse per crediti contributivi, distinte ai numeri 29720100007820525 (per il pagamento di contributi IVS anno 2010, presuntivamente notificata il
13/07/2010, per l'importo di € 24.739,86) e 29720100011097155 (per il pagamento di contributi IVS anno 2010, presuntivamente notificata il 13/07/2010, per l'importo di € 8.014,71).
Al riguardo, espone: che su richiesta di Controparte_3
esso ricorrente, con PEC dell'8/02/2016 gli ha comunicato l'esistenza di una ipoteca iscritta nel 2013 e gli ha poi inviato copia della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, oggetto di odierna impugnativa;
che tale ultimo atto è stato consegnato ad un soggetto non conosciuto e ad un indirizzo diverso da quello di esso ricorrente;
che detta comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è nulla e/o comunque annullabile per non essere mai stata comunicata all'odierno ricorrente, essendo stata inviata in Contrada Garzalla il 02/05/2013; di essere invece residente, già dal 02/05/2009, in via Duca degli Abruzzi
n. 8; che le cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria non gli sono mati state notificate, sicchè le pretese contributive di cui trattasi sono prescritte.
e l' chiedono disattendersi la proposta opposizione. CP_2 CP_1
L'Istituto previdenziale, in particolare, osserva: che le predette cartelle sono state regolarmente notificate nelle date indicate dall'Agente e che contro le stesse non è stata mai proposta opposizione. Soggiunge che il ricorrente, il quale sostiene di non essere più residente in c.da
Garzalla dal 2009, da un lato non ha comunicato alcun cambio di residenza all' , nonostante la sua iscrizione su domanda nella CP_1
gestione CD/CM, e dall'altro ancora nel 2010 ha ricevuto proprio al predetto indirizzo di C.da Garzalla un avviso bonario.
Ciò premesso, deve dichiararsi la prescrizione delle contributive di cui trattasi, atteso che le summenzionate cartelle sono state rispettivamente notificate al ricorrente il 13 luglio 2010 ed il 4 gennaio 2011, mentre l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata consegnata a soggetto diverso dal ricorrente medesimo e presso un indirizzo diverso da quello presso il quale quest'ultimo risultava residente (cfr. certificato di residenza storico versato in atti).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a solidale carico delle parti resistenti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara prescritte le pretese contributive in oggetto;
condanna in solido le parti resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 14 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alla causa di previdenza n. 403/2016 R.G. promossa da (rappr. e Parte_1
dif. dall'avv. S. Sapienza) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. CP_1
Galeano) e contro (rappr. e dif. dall'avv. G. Alfano), avente ad CP_2
oggetto: iscrizione ipotecaria;
osserva
propone opposizione avverso la comunicazione Parte_1
di avvenuta iscrizione ipotecaria n. Fasc. 17461/2012, asseritamente mai notificata, fondata (anche) su due cartelle di pagamento emesse per crediti contributivi, distinte ai numeri 29720100007820525 (per il pagamento di contributi IVS anno 2010, presuntivamente notificata il
13/07/2010, per l'importo di € 24.739,86) e 29720100011097155 (per il pagamento di contributi IVS anno 2010, presuntivamente notificata il 13/07/2010, per l'importo di € 8.014,71).
Al riguardo, espone: che su richiesta di Controparte_3
esso ricorrente, con PEC dell'8/02/2016 gli ha comunicato l'esistenza di una ipoteca iscritta nel 2013 e gli ha poi inviato copia della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, oggetto di odierna impugnativa;
che tale ultimo atto è stato consegnato ad un soggetto non conosciuto e ad un indirizzo diverso da quello di esso ricorrente;
che detta comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è nulla e/o comunque annullabile per non essere mai stata comunicata all'odierno ricorrente, essendo stata inviata in Contrada Garzalla il 02/05/2013; di essere invece residente, già dal 02/05/2009, in via Duca degli Abruzzi
n. 8; che le cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria non gli sono mati state notificate, sicchè le pretese contributive di cui trattasi sono prescritte.
e l' chiedono disattendersi la proposta opposizione. CP_2 CP_1
L'Istituto previdenziale, in particolare, osserva: che le predette cartelle sono state regolarmente notificate nelle date indicate dall'Agente e che contro le stesse non è stata mai proposta opposizione. Soggiunge che il ricorrente, il quale sostiene di non essere più residente in c.da
Garzalla dal 2009, da un lato non ha comunicato alcun cambio di residenza all' , nonostante la sua iscrizione su domanda nella CP_1
gestione CD/CM, e dall'altro ancora nel 2010 ha ricevuto proprio al predetto indirizzo di C.da Garzalla un avviso bonario.
Ciò premesso, deve dichiararsi la prescrizione delle contributive di cui trattasi, atteso che le summenzionate cartelle sono state rispettivamente notificate al ricorrente il 13 luglio 2010 ed il 4 gennaio 2011, mentre l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria è stata consegnata a soggetto diverso dal ricorrente medesimo e presso un indirizzo diverso da quello presso il quale quest'ultimo risultava residente (cfr. certificato di residenza storico versato in atti).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a solidale carico delle parti resistenti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: dichiara prescritte le pretese contributive in oggetto;
condanna in solido le parti resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 14 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)