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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/11/2024, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 440/2021 vertente
TRA nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Battista Policastri, C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in IG-Rossano (Cs), alla Via Pugliesi -
Pal. Roma
RICORRENTE
E
, nata a [...], il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Rende, elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Castrovillari (Cs), alla via T. Cassanese, n. 1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 19.02.2021, premesso di aver contratto in Parte_1
TO (Cs) matrimonio concordatario con , in data 22.05.2004 (atto n. Controparte_1
17, parte II, serie A, reg. atti matrimonio anno 2004); che dal matrimonio nasceva, in data
25.02.2005, una LI, ; che con Sentenza n. 494 del 31.05.2018, il Persona_1
Tribunale di Castrovillari – a seguito di mutamento del rito da giudiziale in consensuale - pronunciava la separazione tra i coniugi alle condizioni dai medesimi concordate all'udienza del 16.05.2018, le quali prevedevano, in particolare, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con tutti i mobili ed i suppellettili, l'affido condiviso della minore, con collocamento presso l'abitazione materna e disciplina del diritto di visita, nonché l'obbligo per il Parte_1
di versare la somma di euro 400,00 per il mantenimento della LI e la somma di euro
300,00 per il mantenimento della moglie;
che, a seguito della separazione, si trovava ancora nell'impossibilità di crearsi una propria indipendenza, risiedendo nell'abitazione materna e continuando a collaborare nell'impresa familiare (lido con annesso bar e ristorante) con un reddito medio di circa 10.000 euro all'anno e, quindi, una disponibilità mensile di circa 833,00 euro, quasi interamente versata per il mantenimento della LI e della moglie;
che, al fine di ottemperare al versamento del mantenimento, oltre all'aiuto dei genitori, più volte aveva richiesto l'aiuto economico anche del fratello, mentre la – seppur nel corso del CP_1
matrimonio avesse svolto attività lavorativa - a seguito della separazione non aveva più cercato un'occupazione sebbene la giovane età; che non vi era alcuna possibilità, né reciproca volontà di riconciliazione, pertanto, in ragione dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e del perdurante stato di separazione chiedeva:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TO (CS) il giorno 22.05.2004, trascritto il 04.06.2004 presso il Registro degli atti di
Matrimonio, Anno 2004 Uff. 01 Vol. 01 Atto 19 2 B;
2) confermare le disposizioni della sentenza di omologa della separazione in merito all'affidamento ed alle modalità di visita della LI;
3) confermare che la casa coniugale, sita in IG Rossano area urbana Per_1
di IG, alla Via Locri n. 28, di proprietà dei familiari della IG.ra sia assegnata CP_1
a questa;
4) disporre quale contributo al mantenimento della LI minore il Per_1
versamento mensile della somma di Euro 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie
(mediche, sportive, ricreative ecc.); 5) dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in favore della IG.ra , o in subordine concedere a questa un termine CP_1
pagina 2 di 9 per cercare lavoro ed entro il quale l'assegno sarà revocato di diritto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
contestava le avverse deduzioni, non opponendosi, tuttavia, alla domanda di divorzio. In particolare, precisava che la ricostruzione effettuata dal ricorrente con riferimento alla situazione economico-patrimoniale era falsa e mendace, in quanto andava evidenziato che: la casa coniugale assegnatale era di proprietà dei suoi genitori e da questi realizzata e messa a disposizione al momento del matrimonio;
il , già all'epoca della separazione, Parte_1
ricavava dal lavoro che svolgeva e continua a svolgere un reddito personale netto non inferiore a euro 80.000,00, essendo titolare, unitamente ai suoi familiari, di un'avviata e nota attività commerciale di balneazione esercitata sotto la denominazione “Lido Aurora”, di cui era anche titolare della concessione demaniale per l'esercizio; il risultava, altresì, Parte_1 proprietario di un locale commerciale sito in IG, nonché socio di una S.r.l., la “F.lli
Caracciolo s.r.l.”, in cui era titolare di una quota pari a un terzo e da poco aveva acquistato
(nel marzo 2021) una vettura di valore superiore ad euro 50.000; nel corso del matrimonio aveva custodito per il la somma di circa 70.000 euro in contanti e riceveva dallo Parte_1
stesso la somma di 2.000 euro mensili per le eIGenze della famiglia;
il - pur Parte_1 risultando residente presso l'abitazione dei genitori – alloggiava in realtà in un appartamento nella sua esclusiva disponibilità sito al piano soprastante l'attività di ristorazione.
Con riferimento alla propria attività lavorativa, la affermava che, dopo la CP_1
separazione, per qualche mese, aveva lavorato come dipendente in un bar, a chiamata e per poche ore mensili. Successivamente, si era invano attivata per trovare un lavoro più remunerativo, mentre in costanza di matrimonio, per scelta del , non aveva mai Parte_1 svolto attività lavorativa. Dunque, chiedeva all'adito Tribunale di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa;
2) disporre
l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della LI minore;
3) Persona_1
disporre che la LI minore sia collocata presso la madre, stabilendo la residenza presso la casa coniugale;
4) disporre, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra
, con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti;
5) confermare le disposizioni Controparte_1
della sentenza di omologa della separazione in merito alle modalità di visita del padre alla LI;
6) confermare le disposizioni della sentenza di omologa della separazione con Per_1 riferimento all'assegno di mantenimento da riconoscere alla LI minore Persona_1 nella misura di € 400,00 mensili, ponendo l'obbligo della corresponsione mensile dello stesso
pagina 3 di 9 in favore della IG.ra ; 8) porre a carico del IG. e in favore del Controparte_1 Parte_1
IG.ra , in conferma delle disposizioni della sentenza di omologa della separazione, il CP_1 pagamento di un assegno divorzile mensile dell'importo di € 300,00”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.06.2021, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale confermava le disposizioni economiche adottate nella sentenza di separazione n. 494/2018 e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva n. 1280/21, pubblicata in data 06.12.2021, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TO (Cs), in data 22.05.2004, tra e (atto n. 17, parte II, serie A, reg. atti matrimonio Parte_1 Controparte_1
anno 2004) e veniva disposto il prosieguo del giudizio.
Il giudizio proseguiva nel merito innanzi al G.I.
All'udienza del 18.09.2024, previa audizione delle parti presenti personalmente, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito del giudizio di divorzio
Essendo già intervenuta, come già detto, sentenza parziale sullo status (n. 1280/21), il thema decidendum della presente pronuncia attiene alle sole statuizioni economiche, essendo la LI ormai maggiorenne, oltre che all'assegnazione della casa coniugale, che va assegnata a , non avendo controparte contestato la sussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'assegnazione.
2.1 .La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore di CP_1
va accolta nei termini che seguono.
[...]
In punto di diritto va osservato che l'art. 5, comma 6 L. n. 898/1970 prevede che con la sentenza di divorzio il giudice può disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non possieda mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice dovrà in tal caso procedere tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “l'assegno divorzile, appurata la sua funzione assistenziale, compensativa e perequativa, deve essere determinato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in relazione
pagina 4 di 9 alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 21.06.2019, n.
16796). Ed ancora “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare” (v.
Cass. Civ., SS.UU., 11.07.2018, n. 18287).
Sempre in punto di diritto va evidenziato che, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi o della possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente, sia all'eIGenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per aver dato, su accordo delle parti, un decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
05.03.2019, n. 6386; Cass. Civ., Sez. I, 28.02.2020, n. 5603).
Si osserva, inoltre, che in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge. Il giudice deve, altresì, constatare la sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.
La Cassazione ha, altresì, evidenziato che il giudice del divorzio nel valutare l'an debeatur deve verificare se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfi le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all' “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari
(tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione (v. Cass. civ., Sez. I, 10.05.2017, n. 11504).
pagina 5 di 9 Orbene, applicando gli esposti principi al caso de quo, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, avuto riguardo, alla durata del matrimonio – ben 10 anni, poiché il matrimonio è stato celebrato nel
2004 e la separazione è stata avviata nel 2014 e pronunciata nel 2018 - nonché all'età della
(52 anni). CP_1
A ciò deve aggiungersi che, confrontando la situazione economico-patrimoniale delle parti, emerge una consistente disparità economica. Invero, anche volendo considerare solo i redditi più recenti in base agli atti depositati, emerge che il nel 2023 ha dichiarato un Parte_1 reddito imponibile riferito al periodo d'imposta 2022 pari ad euro 16.703,00, nel 2022 un reddito imponibile riferito al periodo di imposta 2021 di € 7.126,00, mentre l'Isee della
Scarcella per l'anno 2023 riporta la somma di euro 2.113,41 e per l'anno 2022 la somma di euro 2.221,20. Si tratta, all'evidenza, di uno squilibrio economico che può qualificarsi di non modesta entità e che giustifica l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della resistente, con specifico riferimento alla funzione assistenziale dell'assegno.
Va, inoltre, considerato, quanto alla funzione compensativa dell'assegno divorzile, come la resistente abbia allegato l'apporto dalla medesima fornito alla formazione del patrimonio del ricorrente, sostenendo che – oltre ad aver provveduto alla cura della famiglia, nonché alla crescita e formazione della LI - ha lavorato presso l'attività commerciale del in Parte_1
costanza di matrimonio e che tale attività, proprio durante il matrimonio, sia cresciuta raggiungendo i livelli imprenditoriali che oggi mantiene. Il ricorrente, dal canto suo, non contesta in maniera efficace tale circostanza addotta da parte resistente.
Tuttavia, deve rilevarsi come non risulti in atti che la si sia mai attivata per reperire CP_1
un'occupazione in seguito alla separazione. Tale circostanza rende necessaria una riduzione della misura dell'assegno dovuto, anche in considerazione del fatto che la gode di CP_1 un'utilità aggiuntiva rappresentata dal godimento della casa coniugale (cfr. Cass. 8764/23).
Sul punto, invero, il Tribunale ritiene di dare corso al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “…se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale” (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 13.02.2020, n. 3661).
pagina 6 di 9 Per queste ragioni - considerando, altresì, che la resistente ha espressamente ammesso e provato di aver lavorato per alcuni limitati periodi dopo la separazione dal coniuge, dimostrando un'abilità al lavoro spesa in concreto, appare equo ridurre ad € 200,00 l'assegno divorzile.
2.2.La domanda tesa al riconoscimento di un contributo al mantenimento della LI, seppur ormai maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, deve essere accolta.
In punto di diritto si osserva come l'art. 337 septies c.c. preveda espressamente: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli maggiorenni, che questo Collegio condivide, per come recentemente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 38366 del
2021, “l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n.
32529 del 14/12/2018), il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n. 27904). Ed ancora “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui
è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”.
Tali considerazioni sono sostanzialmente riprodotte nell'ordinanza della Suprema Corte n.
2259 del 2024 e 24391/24, in cui vengono stabiliti i seguenti principi: a) la necessità di verificare la non autosufficienza economica del figlio, con opportuno bilanciamento rispetto ai suoi doveri di autoresponsabilità; effettuando un accertamento non in astratto ed in modo pagina 7 di 9 standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto b) valorizzare l'età quale parametro cui far riferimento, sicché quanto più ci si allontana dal raggiungimento della maggiore età, tanto più gravoso sarà lo sforzo probatorio in capo al richiedente di dimostrare di non aver raggiunto l'indipendenza economica nonostante l'impegno profuso in questa direzione.
Sul tema la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che: “[…] se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento
[…]” (v. Cass. Civ., Sez. I, 16.09.2024, n. 24731).
Nel caso di specie, non solo la LI è neomaggiorenne, ma risulta Persona_1
pacifico tra le parti come la stessa sia proficuamente impegnata negli studi ed abbia la necessità di essere mantenuta, seppure ormai divenuta maggiorenne.
Lo stesso - sentito personalmente all'udienza del 18.09.2024 – ha dichiarato che Parte_1
attualmente versa alla LI la somma di 500,00/600,00 euro e si è dimostrato disposto a versare tale cifra, anziché quella di 400,00 euro prevista in sede di separazione, essendo aumentate le eIGenze della LI con l'avvio dell'Università.
Orbene, considerato l'evidenziato aggravio delle spese universitarie, il Tribunale ritiene congruo aumentare ad euro 500,00 il contributo che il è tenuto a versare per il Parte_1
mantenimento della LI, attesa anche la disponibilità in tal senso manifestata dal padre, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
3. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari– Sezione Civile - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - così provvede:
- Assegna a la casa coniugale. Controparte_1
- Dichiara l'obbligo per di versare la somma mensile di € 200,00 quale Parte_1
contributo al mantenimento di;
Controparte_1
- Dichiara l'obbligo per di versare la somma mensile di € 500,00 per il Parte_1
mantenimento della LI , maggiorenne non autosufficiente Persona_2
pagina 8 di 9 economicamente, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di ConIGlio del Tribunale di Castrovillari il 07.11.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magarò
La presente Sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo,
Dott.ssa Italia Gabriele.
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