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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 28/05/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
N. 97/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite alla N. 97/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti Salandin Maura, Finello Gianluca
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Burico Maria Astrid
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento dei figli minori
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo alla prima udienza celebrata il 23.4.2024, hanno precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le seguenti conclusioni congiunte:
1) la figlia minore delle parti, , sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
presso la residenza materna.
Per_ 2) Il padre potrà vedere ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e comunque:
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica previo accordo, prelevandola da casa della madre alle ore 10.00 e riportandola a casa della madre medesima alle ore 18.00; durante la settimana, quando ha il turno lavorativo del mattino, dalle ore 16.30 sino alle 20,30 quando la riaccompagnerà a casa dei nonni materni o della mamma secondo le esigenze lavorative della stessa, per tre pomeriggi da decidere su accordo con la madre (e, in caso di disaccordo, il martedì, il mercoledì e il venerdì); quando ha il turno pomeridiano, previo accordo con la madre, andrà due / tre mattine a prenderla a casa per accompagnarla all'asilo; in occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenerla con sé nel mese di agosto per sette giorni consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 quando la riporterà a casa della madre e dando alla madre medesima comunicazione di tale settimana di vacanza entro il mese di luglio sulla base degli impegni lavorativi;
in occasione delle festività natalizie e di fine d'anno, ad anni alterni il 25 e il 31 dicembre o il 26 Per_ dicembre e l'1 gennaio dalle 10.00 alle 20.30; per l'anno 2024 starà con il padre il 25 e il 31 dicembre.
3) La figlia minore trascorrerà le festività infrannuali in maniera alternata con il padre o con la madre, dal mattino alle 10.00 alle 18.00 oppure, su accordo dei genitori, per mezza giornata comprendente, comunque, il pranzo o la cena.
4) Dal compimento del quarto anno di età della minore, i genitori si consulteranno per valutare Per_ l'introduzione graduale del pernottamento di a casa del padre, nel rispetto delle esigenze della minore.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando a mani della madre, entro
l'ultimo giorno del mese, l'importo mensile di Euro 300,00, aggiornabile annualmente secondo gli Org_ indici ogni mese di maggio e altresì facendosi carico delle spese straordinarie per la quota del
pagina 2 di 5 50% del totale in accordo con il protocollo Ordine Avvocati-Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico per
i figli e ogni altro aiuto economico pubblico per le famiglie, sarà percepito dalla madre.
6) Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Le parti sono genitori della minore (10.7.2022). Persona_1
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebrata ex art. 473bis.21 c.p.c. i data
23.4.2024 le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato, attraverso note scritte autorizzate, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento dei figli minori, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, la figlia minore delle parti, , sarà affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la residenza materna.
Il padre potrà tenere con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e comunque: Per_1
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica previo accordo, prelevandola da casa della madre alle ore 10.00 e riportandola a casa della madre medesima alle ore 18.00; durante la settimana, quando ha il turno lavorativo del mattino, dalle ore 16.30 sino alle 20,30 quando la riaccompagnerà a casa dei nonni materni o della mamma secondo le esigenze lavorative della stessa, per tre pomeriggi da decidere su accordo con la madre (e, in caso di disaccordo, il martedì, il mercoledì e il venerdì); quando ha il turno pomeridiano, previo accordo con la madre, andrà due / tre mattine a prenderla a casa per accompagnarla all'asilo; in occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenerla con sé nel mese di pagina 3 di 5 agosto per sette giorni consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 quando la riporterà a casa della madre e dando alla madre medesima comunicazione di tale settimana di vacanza entro il mese di luglio sulla base degli impegni lavorativi;
in occasione delle festività natalizie e di fine d'anno, ad anni alterni il 25
e il 31 dicembre o il 26 dicembre e l'1 gennaio dalle 10.00 alle 20.30; per l'anno 2024 starà con il Per_1
padre il 25 e il 31 dicembre.
La figlia minore trascorrerà le festività infrannuali in maniera alternata con il padre o con la madre, dal mattino alle 10.00 alle 18.00 oppure, su accordo dei genitori, per mezza giornata comprendente, comunque, il pranzo o la cena.
Dal compimento del quarto anno di età della minore, i genitori si consulteranno per valutare l'introduzione graduale del pernottamento di a casa del padre, nel rispetto delle esigenze della Per_1
minore.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, Controparte_1 contribuisca al mantenimento indiretto della figlia minore versando a mani della madre, entro l'ultimo giorno del mese, l'importo mensile di Euro 300,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat ogni mese di maggio e altresì facendosi carico delle spese straordinarie per la quota del 50% del totale in accordo con il protocollo Ordine Avvocati-Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico per i figli e ogni altro aiuto economico pubblico per le famiglie, potrà essere richiesto e interamente percepito dalla madre.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite, come chiesto da entrambe le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 97/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ai genitori, con Persona_1
prevalente collocazione e residenza presso la madre.
2. DISPONE che la permanenza della minore presso ciascun genitore sia disciplinata secondo il calendario indicato in parte motiva.
3. DISPONE che il padre, contribuisca al mantenimento indiretto della Controparte_1 figlia minore versando a mani della madre, entro l'ultimo giorno del mese, l'importo mensile di Euro 300,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat ogni mese di maggio e altresì facendosi carico delle spese straordinarie per la quota del 50% del totale in accordo con il protocollo Ordine Avvocati-Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la ricorrente a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico universale per la figlia minore . Per_1
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 24.5.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Simona Francese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite alla N. 97/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti Salandin Maura, Finello Gianluca
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Burico Maria Astrid
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento dei figli minori
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti, raggiunto un accordo alla prima udienza celebrata il 23.4.2024, hanno precisato attraverso il deposito di note scritte autorizzate le seguenti conclusioni congiunte:
1) la figlia minore delle parti, , sarà affidata ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1
presso la residenza materna.
Per_ 2) Il padre potrà vedere ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e comunque:
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica previo accordo, prelevandola da casa della madre alle ore 10.00 e riportandola a casa della madre medesima alle ore 18.00; durante la settimana, quando ha il turno lavorativo del mattino, dalle ore 16.30 sino alle 20,30 quando la riaccompagnerà a casa dei nonni materni o della mamma secondo le esigenze lavorative della stessa, per tre pomeriggi da decidere su accordo con la madre (e, in caso di disaccordo, il martedì, il mercoledì e il venerdì); quando ha il turno pomeridiano, previo accordo con la madre, andrà due / tre mattine a prenderla a casa per accompagnarla all'asilo; in occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenerla con sé nel mese di agosto per sette giorni consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 quando la riporterà a casa della madre e dando alla madre medesima comunicazione di tale settimana di vacanza entro il mese di luglio sulla base degli impegni lavorativi;
in occasione delle festività natalizie e di fine d'anno, ad anni alterni il 25 e il 31 dicembre o il 26 Per_ dicembre e l'1 gennaio dalle 10.00 alle 20.30; per l'anno 2024 starà con il padre il 25 e il 31 dicembre.
3) La figlia minore trascorrerà le festività infrannuali in maniera alternata con il padre o con la madre, dal mattino alle 10.00 alle 18.00 oppure, su accordo dei genitori, per mezza giornata comprendente, comunque, il pranzo o la cena.
4) Dal compimento del quarto anno di età della minore, i genitori si consulteranno per valutare Per_ l'introduzione graduale del pernottamento di a casa del padre, nel rispetto delle esigenze della minore.
5) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando a mani della madre, entro
l'ultimo giorno del mese, l'importo mensile di Euro 300,00, aggiornabile annualmente secondo gli Org_ indici ogni mese di maggio e altresì facendosi carico delle spese straordinarie per la quota del
pagina 2 di 5 50% del totale in accordo con il protocollo Ordine Avvocati-Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico per
i figli e ogni altro aiuto economico pubblico per le famiglie, sarà percepito dalla madre.
6) Spese legali compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Le parti sono genitori della minore (10.7.2022). Persona_1
Depositati i rispettivi atti introduttivi, alla prima udienza celebrata ex art. 473bis.21 c.p.c. i data
23.4.2024 le parti hanno raggiunto un accordo e rassegnato, attraverso note scritte autorizzate, le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento dei figli minori, sia in punto di modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, debbono essere accolte in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità le conclusioni rassegnate dalle parti.
Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, l'età della prole nonché il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, la figlia minore delle parti, , sarà affidata ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione presso la residenza materna.
Il padre potrà tenere con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre e comunque: Per_1
a fine settimana alternati, il sabato o la domenica previo accordo, prelevandola da casa della madre alle ore 10.00 e riportandola a casa della madre medesima alle ore 18.00; durante la settimana, quando ha il turno lavorativo del mattino, dalle ore 16.30 sino alle 20,30 quando la riaccompagnerà a casa dei nonni materni o della mamma secondo le esigenze lavorative della stessa, per tre pomeriggi da decidere su accordo con la madre (e, in caso di disaccordo, il martedì, il mercoledì e il venerdì); quando ha il turno pomeridiano, previo accordo con la madre, andrà due / tre mattine a prenderla a casa per accompagnarla all'asilo; in occasione delle vacanze estive, il padre potrà tenerla con sé nel mese di pagina 3 di 5 agosto per sette giorni consecutivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.30 quando la riporterà a casa della madre e dando alla madre medesima comunicazione di tale settimana di vacanza entro il mese di luglio sulla base degli impegni lavorativi;
in occasione delle festività natalizie e di fine d'anno, ad anni alterni il 25
e il 31 dicembre o il 26 dicembre e l'1 gennaio dalle 10.00 alle 20.30; per l'anno 2024 starà con il Per_1
padre il 25 e il 31 dicembre.
La figlia minore trascorrerà le festività infrannuali in maniera alternata con il padre o con la madre, dal mattino alle 10.00 alle 18.00 oppure, su accordo dei genitori, per mezza giornata comprendente, comunque, il pranzo o la cena.
Dal compimento del quarto anno di età della minore, i genitori si consulteranno per valutare l'introduzione graduale del pernottamento di a casa del padre, nel rispetto delle esigenze della Per_1
minore.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento della prole, considerata la condizione economica di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità alle conclusioni congiuntamente precisate dalle parti deve disporsi che il padre, Controparte_1 contribuisca al mantenimento indiretto della figlia minore versando a mani della madre, entro l'ultimo giorno del mese, l'importo mensile di Euro 300,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat ogni mese di maggio e altresì facendosi carico delle spese straordinarie per la quota del 50% del totale in accordo con il protocollo Ordine Avvocati-Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico per i figli e ogni altro aiuto economico pubblico per le famiglie, potrà essere richiesto e interamente percepito dalla madre.
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme sussistono i presupposti processuali per compensare integralmente le spese di lite, come chiesto da entrambe le parti.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. r.g. 97/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DISPONE che la figlia minore sia affidata in via condivisa ai genitori, con Persona_1
prevalente collocazione e residenza presso la madre.
2. DISPONE che la permanenza della minore presso ciascun genitore sia disciplinata secondo il calendario indicato in parte motiva.
3. DISPONE che il padre, contribuisca al mantenimento indiretto della Controparte_1 figlia minore versando a mani della madre, entro l'ultimo giorno del mese, l'importo mensile di Euro 300,00, aggiornabile annualmente secondo gli indici Istat ogni mese di maggio e altresì facendosi carico delle spese straordinarie per la quota del 50% del totale in accordo con il protocollo Ordine Avvocati-Tribunale di Vercelli;
AUTORIZZA la ricorrente a richiedere e percepire integralmente l'assegno unico universale per la figlia minore . Per_1
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Camera di Consiglio della sezione civile il 24.5.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Simona Francese
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