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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4473 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Silvia Nogara
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione con decreto dell'udienza presidenziale ed esperito vanamente il tentativo di conciliazione, voglia omologare la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva residenza, dandosi comunque atto che il SInor , dam Parte_2
fine agosto 2024 e con il consenso della moglie, ha già lasciato la casa familiare portando con sé i propri effetti personali ed attualmente dimora presso l'abitazione dei propri genitori sita in Dueville (VI), via Po n.7.
2) I figli , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Ad entrambi i genitori rimane, pertanto, l'esercizio della potestà con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina. Tuttavia, per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione dell'educazione ed istruzione dei figli e di quant'altro relativo, i genitori potranno esercitare la potestà separatamente.
3) Quanto alla casa familiare, sita in 36066 GO (VI), viale Giacomo Chilesotti n.7, int.
5, di proprietà esclusiva del SI. - preso atto che quest'ultimo ha già posto in Parte_2
vendita l'immobile e sottoscritto un contratto preliminare di compravendita al prezzo di €.
140.000,00 (centoquarantamila/00) con rogito fissato entro la data del 20.06.2025 (doc.8) - i ricorrenti sono sin d'ora concordi nel prevedere che il ricavato della vendita verrà interamente corrisposto alla SI.ra , affinché quest'ultima possa reperire altra Pt_1
abitazione ove trasferirsi unitamente ai figli minori.
4) Le parti sono altresì concordi nel prevedere che la SI.ra lascerà la casa familiare Pt_1
unitamente ai tre figli minori, portando con sé i rispettivi effetti personali, esclusivamente al ricevimento della somma di €. 140.000,00 (centoquarantamila/00) quale ricavato della vendita del predetto immobile, e comunque entro e non oltre la data del rogito di cui al precedente punto 3).
5) In caso di mancato perfezionamento di quanto previsto al precedente punto 3), i ricorrenti sono sin d'ora concordi nel prevedere che la SI.ra non lascerà la casa Pt_1
familiare e continuerà ad abitarvi unitamente ai tre figli minori.
2 6) L'esercizio del diritto di visita paterno potrà essere esercitato dal SInor con la più Pt_2
ampia libertà, previo accordo con la SInora , da prendersi con congruo preavviso. Pt_1
In ogni caso il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati Pt_2
dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, nonché almeno due giorni infrasettimanali non predeterminati dalle ore 18.00 a dopo cena;
sette giorni durante il periodo natalizio comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale ed il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; nonché quindici giorni durante le vacanze estive da concordare entro la fine di maggio di ciascun anno, tenuto conto delle ferie di entrambi i genitori. Si precisa in ogni caso che le visite paterne dovranno tenere conto delle attività extrascolastiche, comprese quelle di natura ludico-ricreativa, dei figli.
7) Con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, il SInor corrisponderà Pt_2
alla SInora , a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, la Pt_1
somma complessiva mensile di €. 1.620,00 (milleseicentoventi/00), ovvero €. 540,00
(cinquecentoquaranta/00) per ciascun figlio. Il predetto importo, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, verrà versato entro il giorno 10 (dieci) del mese, alle coordinate bancarie intestate alla SInora . Pt_1
8) Il SInor rimborserà, altresì, alla SInora il 70% delle spese straordinarie Pt_2 Pt_1
da questa sostenute nell'interesse dei figli, mentre quest'ultima vi concorrerà nella restante misura del 30%, spese per la cui concreta individuazione ci si rimanda al Protocollo Famiglia in uso presso l'intestato Tribunale (doc.9). Il predetto rimborso dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, previa esibizione delle relative pezze giustificative.
9) Le parti sono concordi nel prevedere che l'assegno unico universale per i figli venga ripartito tra i genitori al 50%.
10) Nulla per i coniugi a titolo di reciproco contributo al mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti (doc.10-11).
3 11) Quanto al conto corrente bancario di corrispondenza cointestato, le parti hanno già
provveduto alla sua estinzione.
12) I coniugi dichiarano, infine, di non avere ulteriori pretese economiche da rivolgersi, avendo definito ogni rapporto patrimoniale comunque derivante e/o connesso al rapporto matrimoniale, fatta unicamente eccezione per quanto previsto al punto 3) relativamente alla vendita della casa familiare.
13) Le parti si rilasciano sin d'ora il consenso reciproco per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti, ivi incluso quello per i figli minori.
14) Si chiede infine di disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'ufficio dello Stato
Civile competente, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R.
396/2000.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Agrigento (AG) in data 17.06.2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori , e , alla prevalente collocazione Per_1 Per_2 Per_3
4 degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle eSIenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del SI. per il 70% e a carico della Signora Pt_2
per il restante del 30%; Pt_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, ivi incluso quello per i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in Agrigento (AG) in data 17.06.2006 con atto trascritto al
[...]
n. 84, parte II, serie A, anno 2006 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Agrigento (AG)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini
5 dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 20 maggio 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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