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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/07/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I PA R M A
SEZIONE PRIMA CIVILE
Proc. N.R.G. 2927/2023
Il Tribunale Ordinario di Parma, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2927 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MIGLIARDI VALENTINA parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2 sa dall'Avv. CAPITANI MANUELA parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 1 Per parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa disporre la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio dell'Ill.mo Tri- bunale intestato n. 69/2019 del 02/01/2019, depositata il 14/01/2019, nel procedimento con R.G. n. 4021/2018 e segnatamente:
1. Revocare i precedenti provvedimenti in punto di contributo al mantenimento delle figlie e, pertanto, disporre, a far data dalla domanda, che nulla è dovuto dal sig.
C.F. cittadino italiano, Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...], alla sig.ra C.F. Controparte_1
, cittadina italiana, nata aParma (PR) il 21/06/1968 e re- C.F._2 sidente in Parma (PR) via Puccini nr. 1/1, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per le figlie , C.F.: , cittadi- Persona_1 C.F._3 na italiana, nata a [...] il [...] e residente in [...]1 e , C.F.: cittadina italia- Parte_2 C.F._4 na, nata a [...] il [...] e residente in [...].
Solo in via subordinata ci si rimette alle somme già avanzate in ricorso e non oltre.
2. Disporre che ciascun genitore provveda in modo diretto al mantenimento delle fi- glie, oltre al pagamento delle spese straordinarie, da identificarsi come da prassi di questo Tribunale, nella misura del 50% ciascuno, comprese le spese per i sog- giorni estivi delle ragazze da concordarsi previamente tra i genitori e le ragazze.
3. Disporre una modifica del piano genitoriale in essere a favore del calendario libe- ro proposto dal padre e che in ogni caso prevede: tutti i pranzi della settimana a carico del padre, tutte e cene a carico della madre fine settimana alternati da ve- nerdì a domenica sera (da sabato dopo scuola a lunedì mattina con accompagna- mento a scuola). Il padre ribadisce la piena disponibilità nel mettere a disposizione delle figlie la propria autovettura oltre che ad accompagnare e riprendere la pic- cola quando esce la sera tardi compatibilmente con gli impegni del padre e co- munque mettendosi direttamente d'accordo con le figlie. Riguardo agli spostamenti infrasettimanali andranno concordati con le figlie direttamente e in assenza di di- sponibilità dei mezzi pubblici il padre come sempre è a disposizione.
4. Assegno unico al 50% tra i genitori.
pag. 2 In ogni caso, con vittoria di spese e onorari, oltre a rimborso forfettario, C.P.A. e IVA, come per legge
Per parte resistente: per i motivi tutti indicati negli atti depositati a sua difesa, rigettare le pretese ex adver- so proposte perché infondate, non provate, o come meglio, confermando le condizioni economiche, in ordine al contributo al mantenimento delle figlie, Persona_1
( ) e ( , a carico CodiceFiscale_5 Parte_2 CodiceFiscale_6 del signor ( ) e a favore della signora Parte_1 CodiceFiscale_7
( ), confermando la somma mensile Controparte_1 CodiceFiscale_8 di € 1.000,00 (€ 500,00 cadauna) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, contributo già statuito nella sentenza n. 69/2019 pubblicata il 14.01.19.
A parziale modifica della sentenza n. 69/2019 pubblicata il 14.01.19, disporre che i si- gnori ( ), Controparte_1 CodiceFiscale_8 Parte_3
( ) concorrano al 50% delle spese straordinarie come da pro- CodiceFiscale_7 tocollo d'intesa per le spese ordinarie e straordinarie a favore dei figli nelle cause di diritto familiare sottoscritto dal Tribunale di Parma, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma e dal il CDO degli Avvocati di Parma 20.12.23.
A parziale modifica della sentenza n. 69/2019 pubblicata il 14.01.19, disporre, altresì, che le figlie ( ) e ( Persona_1 CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
, previo accordo, tenuto conto degli impegni scolastici e non, in- C.F._6 contrino il padre almeno un pomeriggio a settimana con relativo pernotto, come indi- cato dalla figlia minore durante il suo ascolto. Durante le ferie estive il signor Pt_2
( ) potrà trascorrere due settimane, Parte_1 CodiceFiscale_7 anche non consecutive con le figlie, compatibilmente con eventuali loro impegni scola- stici e non.
Le festività verranno trascorse dalle figlie, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore.
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 7/08/2023 coniuge divorziato Parte_1 da per sentenza del Tribunale di Parma n. 69/2019 del Controparte_1
2/01/2019, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio per ciò che concerne specifi-
pag. 3 camente il contributo posto a suo carico per il mantenimento delle due figlie, (nata Per_1 il 9/01/2004) e (nata il [...]). Pt_2
Il ricorrente dava atto che, con la suddetta sentenza, il Tribunale, all'esito di un giudizio contenzioso conclusosi con il deposito di condizioni congiunte, aveva stabilito l'affido condiviso delle due figlie (all'epoca entrambe minorenni), con residenza anagrafica e col- locazione prevalente presso la madre, una regolamentazione ordinaria delle visite paterne ed un contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie pari ad € 1.000,00 mensili (€
500,00 cad.) rivalutabili, oltre al 60% delle spese straordinarie, recependo ulteriori pattui- zioni accessorie oggetto di accordo tra le parti;
adduceva il ricorrente che, a seguito del di- vorzio, le sue condizioni economiche avevano subito un netto peggioramento a causa della cessazione dell'attività da parte dell'impresa edile da lui gestita in passato come architetto, in contrapposizione ad un miglioramento della situazione economica della madre connesso all'incremento dell'orario lavorativo della stessa;
secondo il ricorrente, inoltre, le due figlie erano ormai autonome nella gestione della loro quotidianità e avevano iniziato a frequenta- re liberamente entrambi i genitori.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva una riduzione ad € 300,00 mensili del contributo a suo ca- rico per il mantenimento delle figlie (€ 150,00 cad.), con suddivisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, oltre ad una diversa allocazione dei suoi giorni di frequentazione con la figlia minore nel corso della settimana.
A seguito di rimessione in termini concessa alla resistente con ordinanza del 19/12/2023, si costituiva in giudizio la quale contestava le domande Controparte_1 proposte dal ricorrente, chiedendo l'integrale conferma delle condizioni di cui alla senten- za di divorzio.
Con la memoria integrativa depositata in data 20/02/2024 parte ricorrente modificava le proprie conclusioni chiedendo che venisse disposto un mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore a fronte della prospettazione di un regime di frequentazione con le stesse sostanzialmente paritetico.
Con ordinanza del 7/03/2024, resa all'esito della prima udienza di comparizione delle par- ti, il Presidente del Tribunale, ritenuto di non dover adottare provvedimenti temporanei ed urgenti di propria competenza, confermava le condizioni di divorzio, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio.
Successivamente, la causa era istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e all'udienza del 18/10/2024 si procedeva all'audizione della figlia minore . Pt_2
pag. 4 Indi, decorsi i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 1/04/2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 26/06/2025.
§
È ben noto che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “il provvedimento di re- visione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosuf- ficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimo- niali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità
a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento at- tributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuo- va autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato
l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale” (Cass. n. 18608/2021).
Nell'ambito di queste coordinate ermeneutiche, occorre dare atto che, nel caso di specie, parte ricorrente ha addotto alcune sopravvenienze potenzialmente rilevanti ai fini di una revisione a ribasso del contributo posto a suo carico nel 2019 per il mantenimento delle due figlie, (ad oggi di anni 21) e (ad oggi di anni 17). Per_1 Pt_2
In questo senso si pone, in primo luogo, il riscontro di una diminuzione reddituale dello allo stesso ricondotta alla cessazione dell'attività dell'impresa edile che un Parte_1 tempo gestiva come architetto che lo ha portato a svolgere ad oggi in via prevalente attività lavorativa come docente di un istituto tecnico;
le dichiarazioni dei redditi depositate agli atti, in particolare, consentono di rilevare come, nel periodo immediatamente successivo al divorzio, il reddito del ricorrente abbia subito una netta contrazione, passando da €
2.288,00 netti mensili nel 2018 ad € 1.482,00 netti mensili nel 2019, contrazione parzial- mente ripianata negli anni successivi - quando il ricorrente ha affiancato all'attività di in- segnamento anche quella di architetto svolta come libero professionista - in cui si riscontra un progressivo incremento del reddito che, come emerge dalla Certificazione Unica 2024 da ultimo depositata agli atti, è arrivato nell'anno di imposta 2023 ad € 2.057,00 netti men- sili [nel dettaglio: Anno 2020/€ 20657 netto annuo (€ 1721 netti mese); Anno 2021/€
pag. 5 23235 netto annuo (€ 1936 netti mese); Anno 2022/€ 23436 netto annuo (€ 1953 netti me- se); Anno 2023/CU € 24685 netto annuo (€ 2057 netti mese)]1.
La diminuzione reddituale sopra rilevata si contrappone indubbiamente ad un migliora- mento della situazione della resistente che, pacificamente, mentre all'epoca del divorzio svolgeva attività lavorativa part time come dipendente, ha iniziato successivamente a lavo- rare a tempo pieno, con un conseguente incremento reddituale;
la documentazione fiscale depositata agli atti, in particolare, attesta il percepimento da parte della egli ul- CP_1 timi anni di redditi netti superiori a quelli dell'ex coniuge, pari in media a circa € 2.000,00 mensili [nel dettaglio: Anno 2020/€ 23059 netto annuo (€ 1921 netti mese); Anno 2021/€
24172 netto annuo (€ 2014 netti mese); Anno 2022/€ 27509 netto annuo (€ 2292 netti me- se); Anno 2023/CU € 24861 netto annuo (€ 2071 netti mese)].
Ciò posto, deve tuttavia rilevarsi a questo punto che la possibilità di attribuire alle suddette sopravvenienze un rilievo significativo ai fini della modifica del contributo paterno per il mantenimento delle figlie a suo tempo concordato dalle parti (pari ad € 1.000,00 mensili rivalutabili, oltre al 60% delle spese straordinarie) è esclusa dal riscontro di una serie di sopravvenienze di segno contrario che, di tale contributo, giustificherebbero in astratto un aumento.
Invero, come già rilevato in sede presidenziale, non può non evidenziarsi come le figlie delle parti, e , siano oggi nettamente più grandi rispetto all'epoca del divor- Per_1 Pt_2 zio (quando avevano rispettivamente 15 e 11 anni), circostanza che comporta inevitabil- mente un incremento delle esigenze economiche delle stesse che non necessita di specifica dimostrazione (in argomento ex multis Cass. n. 13664/2022).
È incontestato, in particolare, che , pur avendo raggiunto la maggiore età, prosegua Per_1 negli studi universitari (frequentando attualmente la facoltà di ostetricia dopo aver effettato il passaggio da quella di psicologia) e non sia, pertanto, economicamente autosufficiente: il fatto che la ragazza, all'inizio dell'Università, abbia lavorato occasionalmente come came- riera percependo, nel corso dell'anno 2023, redditi netti pari ad € 464,00 mensili (si veda la dichiarazione dei redditi della figlia depositata da parte resistente il 14/11/2024) assume scarso rilievo rispetto agli obblighi di contribuzione gravanti sui genitori, trattandosi di un reddito minimale che deriva dallo svolgimento saltuario di attività lavorativa, compatibil-
pag. 6 mente con gli studi universitari, del tutto inidoneo a garantire alla ragazza una condizione di autosufficienza economica.
È indubbio, piuttosto, che incidano potenzialmente in misura maggiore sui suddetti obbli- ghi le modifiche intervenute successivamente al divorzio nei tempi di frequentazione delle figlie con ciascuno dei genitori.
Invero, la domanda introdotta da parte del ricorrente nel corso del giudizio volta ad ottene- re una revisione in termini paritari delle frequentazioni di ciascun genitore con la figlia minore non solo non ha trovato favorevole recepimento da parte di – che in sede Pt_2 di audizione, come è ragionevole aspettarsi in ragione della sua età, ha chiaramente escluso un gradimento verso un calendario fisso per le visite con il genitore non collocatario – ma si scontra anche con un contesto fattuale che, ormai da tempo, ha visto una significativa contrazione dei tempi trascorsi da entrambe le figlie con il padre rispetto a quanto previsto nella sentenza di divorzio.
In particolare, in sede di audizione (si veda il verbale dell'udienza del 17/10/2024), CP
[...
ha dato conto di come il calendario definito dalle parti con il divorzio (che prevedeva che le figlie stessero con il padre a fine settimana alternati, dal sabato al lunedì, oltre ad uno/due giorni infrasettimanali con pernotto) non sia più in uso, essendo stato soppiantato da un regime di libera frequentazione tra il padre e le figlie che, lungi dall'essersi sostan- ziato nella previsione di tempi paritetici di permanenza delle figlie con il padre, vede le ra- gazze di regola permanere presso il padre, a seguito del trasferimento di quest'ultimo in una nuova abitazione a Parma nel 2024, per un solo giorno variabile nel corso della setti- mana, con pernotto presso di lui, secondo una prassi confacente alle esigenze di entrambe le figlie di cui la stessa ha escluso la possibilità di modifica. Pt_2
Ad oggi, quindi, le figlie, pur potendo certamente ritenersi maggiormente autonome nella gestione della loro quotidianità, trascorrono la maggior parte del loro tempo presso la ma- dre (si veda ancora quanto dichiarato da in sede di audizione) che, pertanto, non Pt_2 può che ritenersi chiamata a farsi carico in misura maggiore di tutte le loro (accresciute) esigenze.
In questo contesto, una modifica alla calendarizzazione delle visite definita in sede di di- vorzio non può che esser operata in conformità allo stato di fatto attuale, attraverso la pre- visione di un regime di libere frequentazioni tra il padre e la figlia minore, sulla base di ac- cordi che, tenuto conto dell'età di (ormai prossima al raggiungimento della mag- Pt_2 giore età), potranno essere assunti direttamente da loro, tenendo contestualmente conto, ai pag. 7 fini della regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, di come questa libertà in concreto viene attualmente declinata.
Le circostanze sin qui richiamate, peraltro, si inseriscono in un contesto in cui la comples- siva situazione economico patrimoniale delle parti, al netto delle variazioni reddituali so- pra rilevate, non risulta per il resto aver subito modifiche significative.
È pacifico, in particolare, che la madre abbia reimpiegato la propria quota del corrispettivo derivante dalla vendita della casa coniugale per l'acquisto dell'abitazione sita in Via Puc- cini a Parma in cui è andata a vivere con le figlie a seguito del divorzio mentre il padre si è trasferito in un'abitazione già di sua proprietà a Traversetolo.
Il fatto che il padre, nel corso del 2024, abbia venduto il suddetto immobile (per un impor- to che, dalla documentazione prodotta agli atti dal resistente, risulta pari ad € 145.000,00) per trasferirsi, dopo aver vissuto per un periodo in locazione, in una nuova abitazione da lui acquistata a Parma non porta a ravvisare un peggioramento rilevante nella sua situazio- ne economica, sia perché si tratta di una scelta dallo stesso liberamente assunta che non ri- sulta connessa alla necessità di soddisfare imprescindibili esigenze abitative, sia perché non sono stati in alcun modo documentati agli atti gli oneri sullo stesso gravanti per il mu- tuo asseritamente contratto (in termini del tutto incoerenti peraltro con la lamentata situa- zione di difficoltà economica) per far fronte all'acquisto della nuova abitazione.
In assenza di prova del sopravvenire di significative variazioni patrimoniali a seguito del divorzio, peraltro, risultano del tutto irrilevanti le reciproche contestazioni avanzate agli atti dalle parti relative ai rapporti bancari da ciascuna intrattenuti2.
Nel ricostruire le modifiche intervenute nella complessiva condizione economico patrimo- niale delle parti, piuttosto, non può non evidenziarsi come la diminuzione dei redditi del ricorrente sopra riscontrata abbia assunto un carattere significativo solo per un periodo di tempo limitato, con particolare riguardo all'anno 2019, venendo successivamente tempera- ta da un progressivo incremento reddituale che ha portato lo percepire nel Parte_1
2023 (ultimo annualità in relazione a cui è disponibile agli atti documentazione completa pag. 8 che consente di accertare esattamente la misura dei redditi percepiti) un reddito non distan- te da quello che risultava percepire all'epoca del divorzio.
La circostanza che il ricorrente, come documentato negli scritti conclusivi, abbia provve- duto a chiudere la partita IVA tramite la quale, negli ultimi anni, ha fatturato le prestazioni svolte come architetto non integra una sopravvenienza rilevante ai fini di una modifica del- le condizioni di divorzio, sia perché non risulta che tale circostanza si accompagni ad un'obiettiva impossibilità per lo i svolgere occasionalmente tali prestazioni Parte_1
(così come sostiene aver sempre fatto sino ad oggi), sia perché la stessa risulta riconducibi- le ad una scelta volontariamente assunta che, al pari dell'acquisto di una nuova abitazione, non può andare a detrimento della famiglia.
Ancora, non è possibile apprezzare il rilievo ai fini di una modifica delle suddette condi- zioni del finanziamento di circa € 28.000,00 contratto (all'indomani del divorzio) dal ricor- rente nel 2020 con Intesa San Paolo, con trattenuta sullo stipendio di circa € 300,00 mensi- li, dallo stesso genericamente ricondotto alla necessità di “far fronte alle richieste econo- miche del divorzio”, così come non è possibile comprendere in alcun modo la ragione giu- stificativa (e la conseguente rilevanza ai fini della modifica delle condizioni di divorzio) del finanziamento di € 4.900,00 erogato da Credit Agricole nel 2023, durante il periodo di emergenza pandemica, per la cui restituzione il ricorrente assume sostenere una ulteriore rata di € 50,00 mensili.
È lo stesso ricorrente, peraltro, che negli scritti conclusivi pare dar conto dell'estinzione dei suddetti finanziamenti tramite il mutuo che sostiene (senza darne prova) aver contratto per l'acquisto della nuova abitazione (cfr. pag. 8 della comparsa conclusionale), risultando in ogni caso tali esborsi bilanciati da un finanziamento contratto nel 2022 dalla resistente per l'acquisto dell'auto che comporta un esborso per la stessa di € 222,00 mensili (doc. 11 di parte resistente).
D'altra parte, deve ulteriormente darsi atto di come un alleggerimento della posizione del ricorrente sia ad oggi indubbiamente riconducibile all'accordo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio per una riduzione della percentuale delle spese straordinarie per le figlie gravanti sul padre nella misura del 50%, accanto alla disponibilità manifestata dalla resi- stente negli scritti conclusivi ad un riparto al 50% dell'Assegno Unico per la figlia CP nia (essendo venuti meno i presupposti per il riconoscimento di tale assegno alla primoge- nita ), sino ad oggi da lei percepito integralmente, circostanze di cui si prende atto in Per_1 questa sede, secondo quanto precisato in dispositivo.
pag. 9 Alla luce del quadro sopra richiamato, in definitiva, ritiene il Collegio che un bilanciamen- to delle complessive sopravvenienze intervenute a seguito del divorzio non possa che giu- stificare una limitata riduzione del contributo ordinario a suo tempo posto in capo al padre per il mantenimento delle due figlie che risulta equo rideterminare in questa sede, in parti- colare, nella misura di € 900,00 mensili (€ 450,00 cad.).
In conformità al principio della domanda, la decorrenza della suddetta modifica (e del cal- colo della rivalutazione monetaria sul relativo importo), non riferendosi a particolari circo- stanze intervenute in corso di causa, viene ad essere fissata dalla data del deposito del ri- corso (in argomento cfr. Cass. n. 4224/2021).
§
Con riguardo alle spese di lite, tenuto in particolare conto che la riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie viene disposta in misura significativamente inferiore rispetto alla domanda del ricorrente, si ravvisano giustificati motivi per disporne una com- pensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di questo Tribunale n. 69/2019 del 2/01/2019 che ha pronunciato il divorzio tra le parti:
1. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore liberamen- Pt_2 te, secondo accordi tra il padre e la figlia, tenuto conto delle esigenze della minore e degli impegni lavorativi tra i genitori;
2. ridetermina il contributo dovuto da a favore di Parte_1
per il mantenimento delle due figlie, con decorrenza Controparte_1 dalla data della domanda (agosto 2023), nella misura di € 900,00 mensili (€ 450,00 cad.), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi en- tro il giorno 10 di ogni mese;
3. prende atto dell'accordo delle parti per un riparto al 50% delle spese straordinarie re- lative alle figlie, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, secondo il più recente Pro- tocollo di questo Tribunale che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad ec- cezione dei medicinali da banco;
pag. 10 • Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifi- co, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previa- mente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dota- zione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didatti- ca, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente con- cordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio dif- ferenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponi- bilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
pag. 11 • Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medi- co curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assen- za di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed ab- bigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richie- derà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso co- me consenso alla spesa.
pag. 12 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spe- sa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dal- la documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai fi- gli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegna- ti, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quo- ta proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i geni- tori determinata nel provvedimento.
4. prende atto dell'accordo delle parti per un riparto al 50% dell'Assegno Unico per la figlia;
Pt_2
5. fermo il resto per quanto di ragione;
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
26/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La necessità di fare riferimento al reddito netto, calcolato sottraendo dall'imponibile l'imposta netta e le addizionali regionali e comunali, è stata in più occasioni ribadita dalla S.C.: Cfr ex pluribus Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9719 del 23/04/2010. 2 Sul punto, invero, appare sufficiente rilevare come la situazione patrimoniale del resistente possa in ogni caso dirsi indubbiamente caratterizzata dalla disponibilità di risorse rilevanti riconducibili alla cointestazio- ne con la di lui zia e madre di conti correnti – tra cui un conto estero con un saldo di circa € 50.000,00 a lu- glio 2023 ed un conto corrente presso Intesa San Paolo con un saldo di circa € 20.000,00 a giugno 2023 – la cui liquidità, pur essendo imputata dal ricorrente interamente ai propri familiari, non può che ritenersi pro quota dello in assenza di elementi probatori idonei a superare la presunzione di contitolarità Parte_1 posta dall'art. 1854 c.c.