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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/12/2024, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18 dicembre 2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 137/2023 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Parte_1 C.F._1
Manno, 31 presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa c.f. pec. C.F._2
fax 079236124 che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa licenziamento, differenze retributive, regolarizzazione contributiva.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “2) Previo accertamento dei fatti sopra esposti e per i motivi di cui in espositiva dichiarare che è stato alle dipendenze del convenuto Parte_1
, titolare della impresa individuale operante nel settore delle costruzioni edili Controparte_1
1 private denominata “PML Demolizioni e Costruzioni” dal 01/03/2022 al 07.09.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00, venticinque giorni lavorativi mensili, terzo livello, mansioni di operaio carpentiere CCNL applicato anche ai fini della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione ex art.36 cost. il ccnl Controparte_2
; in via principale 3)Previo accertamento dei fatti di cui in espositiva e per i motivi
[...]
ivi indicati dichiarare il licenziamento inefficacie perché mancante della forma scritta ovvero intervenuto durante il periodo di malattia del ricorrente e per l'effetto ordinare al convenuto
la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con la medesima qualifica Controparte_1
e mansioni condannandolo alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo nella misura di legge che riterrà opportuno, nonché alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento sino
a quella dell'effettivo reintegro oltre la versamento dei contributi previdenziali dal licenziamento al reintegro con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole debenze sino al saldo sul dovuto;
in via subordinata 4)Previo accertamento dei fatti sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato perché privo di motivazioni condannando il convenuto alla riassunzione del ricorrente e al pagamento in suo favore Controparte_1
della indennità per illegittimo licenziamento nella misura di legge che riterrà bastevole oltre alla rivalutazione monetaria e interessi dalla debenza sino al saldo;
In ogni caso 5)Condannare il convenuto a pagare in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento CP_1 danni, la somma di euro 7903/00 al lordo delle imposte di legge per l'indennità di malattia non percepita per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022, nonché anche a titolo di risarcimento danni euro 1975/00 per le ferie non godute anno 2022 ed euro 1640/00 per gratifica natalizia relativa all'anno 2022 ed euro 938/00 lordi a titolo di TFR o importi maggiori o minori che risulteranno essere dovuti all'esito del giudizio oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole debenze sino al saldo. 6)Ordinare al convenuto
l'adeguamento della posizione previdenziale del ricorrente corrispondendo all'ente previdenziale i contributi per il periodo che va dal 01.03.2022 al 24.03.2022 e dal 01.07.2022 al 07.09.2022 data del licenziamento inefficacie o diverso periodo che risulterà essere dovuto all'esito del giudizio. 7)Con vittoria in ogni caso di spese anche forfetarie e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario.”.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto:
- Di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, titolare della impresa individuale operante nel settore delle costruzioni edili private denominata “PML Demolizioni e
Costruzioni” dal 01/03/2022 al 07.09.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo
2 indeterminato, quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00, venticinque giorni lavorativi mensili, CCNL applicato , terzo livello, mansioni di operaio carpentiere edile, Controparte_2
fino al licenziamento tramite messaggio vocale WhatsApp in data 07.09.2022 con sede di lavoro presso i diversi cantieri edili del convenuto;
- Di aver iniziato a lavorare in data 01.03.2022 pur risultando dall'estratto conto previdenziale (doc.08) di esser stato formalmente assunto con decorrenza dal
24.03.2022;
- Che in data 29.05.2022, è stato costretto ad un lungo periodo di malattia avendo dovuto subire presso l'Ospedale civile di Olbia l'asportazione urgente della colicisti (doc.01);
- Che dopo essere stato dimesso in data 20.06.2022, gli è stato assegnato un ulteriore periodo di malattia sino al 12.07.2022, che poi è stato prolungato ininterrotto sino al
31.10.2022;
- Che il datore di lavoro non ha mai consegnato le buste paga, né gli ha mai fatto sottoscrivere alcun contratto di lavoro;
- Che parte resistente gli ha corrisposto l'indennità di malattia solo relativamente al mese di giugno 2022.
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace.
A verbale del 31.5.2023, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti di
Costituitosi, l'ente ha così concluso: “nell'ipotesi di riconoscimento delle ragioni vantate da parte ricorrente, in accoglimento della connessa domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, condannare , nella predetta qualità, al pagamento in Controparte_1 favore dell' della relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale, CP_3 decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo all' (02/06/2023), oltre somme CP_3
aggiuntive ed interessi fino al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite;
- ove ritenute infondate le domande formulate dal ricorrente e conseguente rigetto anche della domanda di regolarizzazione contributiva, condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti dell' CP_3 che non ha dato adito al giudizio.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, mutata la persona del giudice nello scrivente, si osserva quanto segue. CP_
Dai documenti prodotti sia da parte ricorrente (doc. 8) che dall' (unilav depositata il 19.7.2023) risulta inequivocabilmente che questi è stato assunto con contratto a tempo
3 determinato fino al 30.6.2022. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, il rapporto cessa allo scadere del termine previsto senza la necessità di una formale comunicazione. Inoltre, lo stato di malattia del lavoratore al momento della conclusione del rapporto lavorativo non ha alcuna incidenza su di esso, nel senso che non determina alcuno slittamento in avanti del termine.
Ciò chiarito, dunque, è da ritenersi assolutamente corretta la condotta del resistente, che ha corrisposto l'indennità di malattia fino al 30.6.2022, data di scadenza del contratto di lavoro,
e conseguentemente non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente di accertamento della illegittimità del licenziamento.
Quanto alle domande volte ad ottenere la regolarizzazione contributiva per il periodo che va dal 1°.
3.2022 al 24.3.2022 e il pagamento delle differenze retributive per ferie non godute e mancato pagamento della tredicesima e del TFR, va osservato innanzitutto che dalle testimonianze rese si ritiene sia emerso che il ha iniziato a prestare la propria attività Pt_1
lavorativa il 7.3.2022. Tutti i testi escussi, infatti, hanno dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente agli inizi di marzo del 2022. Il teste , che svolgeva le Testimone_1 mansioni di manovale del , ha precisato che quest'ultimo ha iniziato a lavorare il Pt_1
7.3.2022. In considerazione della convergenza delle dichiarazioni rese, si può affermare che il rapporto di lavoro ha avuto effettivamente inizio in data 7.3.2022, con la conseguenza che va accolta la domanda di regolarizzazione contributiva relativamente al periodo
7.3.2022/24.3.2022.
Relativamente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il lavoratore che agisca in giudizio a tal fine ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l' onere di fornire la prova del relativo pagamento (Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015). Ebbene, nel caso in disamina, si ritiene che il abbia assolto a tale onere Pt_1
probatorio. A tal fine rileva particolarmente la testimonianza di , manovale del Testimone_1
, soggetto disinteressato e a conoscenza della circostanza direttamente. Lo Pt_1 Tes_1
rispondendo al capitolo E) ha riferito che il ricorrente ha lavorato fino al 29.05.2022 presso i diversi cantieri edili di , Olbia via Torino;
Golfo Aranci loc. La Spiaggia Controparte_1
Bianca; San Teodoro e a Porto Rotondo e in Olbia in via Petta dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00, venticinque giorni lavorativi mensili con mansioni di operaio carpentiere edile. Da tale dichiarazione emerge che il durante il Pt_1
4 periodo lavorato non ha mai goduto dei giorni di ferie maturati, con la conseguenza che gli va corrisposta l'indennità sostitutiva.
Relativamente alla domanda di pagamento della quota di tredicesima e di TFR si ritiene che essa vada accolta. È su parte resistente, infatti, che incombeva l'onere di provare l'avvenuta corresponsione, con la conseguenza che in assenza di prova, la domanda va accolta.
Per le ragioni ora esposte, in assenza di contestazioni del resistente sui conteggi effettuati dal ricorrente, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 4.553,00, di cui euro 1.975,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno 2022, euro 1.640,00 a titolo di tredicesima relativa all'anno 2022 ed euro
938,00 al lordo delle imposte a titolo di TFR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della domanda accolta. Conseguentemente nei confronti del ricorrente si applicherà lo scaglione fino a euro CP_ 5.200,00 mentre nei confronti di quello fino a euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta che il contratto di lavoro a tempo determinato ha avuto inizio a partire dal
7.3.2022 e, per l'effetto, accoglie la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente relativamente al periodo che va dal 7.3.2022 al 24.3.2022 e
CP_ condanna parte resistente al pagamento in favore di della relativa contribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 4.553,00 di cui euro 1.975,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno 2022, euro 1.640,00 a titolo di tredicesima relativa all'anno
2022 ed euro 938,00 al lordo delle imposte a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino al saldo;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.600,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Chessa dichiaratosi antistatario;
CP_ 5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 500,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
5 Tempio Pausania, 28/12/2024
Il giudice
Ugo Iannini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18 dicembre 2024), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 137/2023 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari via Parte_1 C.F._1
Manno, 31 presso lo studio dell'avv. Stefano Chessa c.f. pec. C.F._2
fax 079236124 che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: impugnativa licenziamento, differenze retributive, regolarizzazione contributiva.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “2) Previo accertamento dei fatti sopra esposti e per i motivi di cui in espositiva dichiarare che è stato alle dipendenze del convenuto Parte_1
, titolare della impresa individuale operante nel settore delle costruzioni edili Controparte_1
1 private denominata “PML Demolizioni e Costruzioni” dal 01/03/2022 al 07.09.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00, venticinque giorni lavorativi mensili, terzo livello, mansioni di operaio carpentiere CCNL applicato anche ai fini della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione ex art.36 cost. il ccnl Controparte_2
; in via principale 3)Previo accertamento dei fatti di cui in espositiva e per i motivi
[...]
ivi indicati dichiarare il licenziamento inefficacie perché mancante della forma scritta ovvero intervenuto durante il periodo di malattia del ricorrente e per l'effetto ordinare al convenuto
la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con la medesima qualifica Controparte_1
e mansioni condannandolo alla corresponsione in suo favore dell'indennizzo nella misura di legge che riterrà opportuno, nonché alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento sino
a quella dell'effettivo reintegro oltre la versamento dei contributi previdenziali dal licenziamento al reintegro con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole debenze sino al saldo sul dovuto;
in via subordinata 4)Previo accertamento dei fatti sopra esposti, dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato perché privo di motivazioni condannando il convenuto alla riassunzione del ricorrente e al pagamento in suo favore Controparte_1
della indennità per illegittimo licenziamento nella misura di legge che riterrà bastevole oltre alla rivalutazione monetaria e interessi dalla debenza sino al saldo;
In ogni caso 5)Condannare il convenuto a pagare in favore del ricorrente, anche a titolo di risarcimento CP_1 danni, la somma di euro 7903/00 al lordo delle imposte di legge per l'indennità di malattia non percepita per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2022, nonché anche a titolo di risarcimento danni euro 1975/00 per le ferie non godute anno 2022 ed euro 1640/00 per gratifica natalizia relativa all'anno 2022 ed euro 938/00 lordi a titolo di TFR o importi maggiori o minori che risulteranno essere dovuti all'esito del giudizio oltre rivalutazione monetaria e interessi dalle singole debenze sino al saldo. 6)Ordinare al convenuto
l'adeguamento della posizione previdenziale del ricorrente corrispondendo all'ente previdenziale i contributi per il periodo che va dal 01.03.2022 al 24.03.2022 e dal 01.07.2022 al 07.09.2022 data del licenziamento inefficacie o diverso periodo che risulterà essere dovuto all'esito del giudizio. 7)Con vittoria in ogni caso di spese anche forfetarie e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario.”.
Parte ricorrente a sostegno della domanda ha dedotto:
- Di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, titolare della impresa individuale operante nel settore delle costruzioni edili private denominata “PML Demolizioni e
Costruzioni” dal 01/03/2022 al 07.09.2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo
2 indeterminato, quaranta ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00, venticinque giorni lavorativi mensili, CCNL applicato , terzo livello, mansioni di operaio carpentiere edile, Controparte_2
fino al licenziamento tramite messaggio vocale WhatsApp in data 07.09.2022 con sede di lavoro presso i diversi cantieri edili del convenuto;
- Di aver iniziato a lavorare in data 01.03.2022 pur risultando dall'estratto conto previdenziale (doc.08) di esser stato formalmente assunto con decorrenza dal
24.03.2022;
- Che in data 29.05.2022, è stato costretto ad un lungo periodo di malattia avendo dovuto subire presso l'Ospedale civile di Olbia l'asportazione urgente della colicisti (doc.01);
- Che dopo essere stato dimesso in data 20.06.2022, gli è stato assegnato un ulteriore periodo di malattia sino al 12.07.2022, che poi è stato prolungato ininterrotto sino al
31.10.2022;
- Che il datore di lavoro non ha mai consegnato le buste paga, né gli ha mai fatto sottoscrivere alcun contratto di lavoro;
- Che parte resistente gli ha corrisposto l'indennità di malattia solo relativamente al mese di giugno 2022.
Parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace.
A verbale del 31.5.2023, il giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei CP_ confronti di
Costituitosi, l'ente ha così concluso: “nell'ipotesi di riconoscimento delle ragioni vantate da parte ricorrente, in accoglimento della connessa domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale, condannare , nella predetta qualità, al pagamento in Controparte_1 favore dell' della relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale, CP_3 decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo all' (02/06/2023), oltre somme CP_3
aggiuntive ed interessi fino al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite;
- ove ritenute infondate le domande formulate dal ricorrente e conseguente rigetto anche della domanda di regolarizzazione contributiva, condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti dell' CP_3 che non ha dato adito al giudizio.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, mutata la persona del giudice nello scrivente, si osserva quanto segue. CP_
Dai documenti prodotti sia da parte ricorrente (doc. 8) che dall' (unilav depositata il 19.7.2023) risulta inequivocabilmente che questi è stato assunto con contratto a tempo
3 determinato fino al 30.6.2022. In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, il rapporto cessa allo scadere del termine previsto senza la necessità di una formale comunicazione. Inoltre, lo stato di malattia del lavoratore al momento della conclusione del rapporto lavorativo non ha alcuna incidenza su di esso, nel senso che non determina alcuno slittamento in avanti del termine.
Ciò chiarito, dunque, è da ritenersi assolutamente corretta la condotta del resistente, che ha corrisposto l'indennità di malattia fino al 30.6.2022, data di scadenza del contratto di lavoro,
e conseguentemente non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente di accertamento della illegittimità del licenziamento.
Quanto alle domande volte ad ottenere la regolarizzazione contributiva per il periodo che va dal 1°.
3.2022 al 24.3.2022 e il pagamento delle differenze retributive per ferie non godute e mancato pagamento della tredicesima e del TFR, va osservato innanzitutto che dalle testimonianze rese si ritiene sia emerso che il ha iniziato a prestare la propria attività Pt_1
lavorativa il 7.3.2022. Tutti i testi escussi, infatti, hanno dichiarato che il ricorrente ha iniziato a lavorare per il resistente agli inizi di marzo del 2022. Il teste , che svolgeva le Testimone_1 mansioni di manovale del , ha precisato che quest'ultimo ha iniziato a lavorare il Pt_1
7.3.2022. In considerazione della convergenza delle dichiarazioni rese, si può affermare che il rapporto di lavoro ha avuto effettivamente inizio in data 7.3.2022, con la conseguenza che va accolta la domanda di regolarizzazione contributiva relativamente al periodo
7.3.2022/24.3.2022.
Relativamente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che il lavoratore che agisca in giudizio a tal fine ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l' onere di fornire la prova del relativo pagamento (Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015). Ebbene, nel caso in disamina, si ritiene che il abbia assolto a tale onere Pt_1
probatorio. A tal fine rileva particolarmente la testimonianza di , manovale del Testimone_1
, soggetto disinteressato e a conoscenza della circostanza direttamente. Lo Pt_1 Tes_1
rispondendo al capitolo E) ha riferito che il ricorrente ha lavorato fino al 29.05.2022 presso i diversi cantieri edili di , Olbia via Torino;
Golfo Aranci loc. La Spiaggia Controparte_1
Bianca; San Teodoro e a Porto Rotondo e in Olbia in via Petta dal lunedì al venerdì dalle ore
7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 12.30 alle ore 16.00, venticinque giorni lavorativi mensili con mansioni di operaio carpentiere edile. Da tale dichiarazione emerge che il durante il Pt_1
4 periodo lavorato non ha mai goduto dei giorni di ferie maturati, con la conseguenza che gli va corrisposta l'indennità sostitutiva.
Relativamente alla domanda di pagamento della quota di tredicesima e di TFR si ritiene che essa vada accolta. È su parte resistente, infatti, che incombeva l'onere di provare l'avvenuta corresponsione, con la conseguenza che in assenza di prova, la domanda va accolta.
Per le ragioni ora esposte, in assenza di contestazioni del resistente sui conteggi effettuati dal ricorrente, parte resistente deve essere condannata al pagamento della somma complessiva di euro 4.553,00, di cui euro 1.975,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno 2022, euro 1.640,00 a titolo di tredicesima relativa all'anno 2022 ed euro
938,00 al lordo delle imposte a titolo di TFR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della domanda accolta. Conseguentemente nei confronti del ricorrente si applicherà lo scaglione fino a euro CP_ 5.200,00 mentre nei confronti di quello fino a euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accerta che il contratto di lavoro a tempo determinato ha avuto inizio a partire dal
7.3.2022 e, per l'effetto, accoglie la domanda di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente relativamente al periodo che va dal 7.3.2022 al 24.3.2022 e
CP_ condanna parte resistente al pagamento in favore di della relativa contribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino al saldo;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 4.553,00 di cui euro 1.975,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute nell'anno 2022, euro 1.640,00 a titolo di tredicesima relativa all'anno
2022 ed euro 938,00 al lordo delle imposte a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto sino al saldo;
3) Rigetta tutte le altre domande;
4) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.600,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Chessa dichiaratosi antistatario;
CP_ 5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in euro 500,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
5 Tempio Pausania, 28/12/2024
Il giudice
Ugo Iannini
6