Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4050/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al numero 4050 del ruolo di volontaria giurisdizione dell'anno
2024 su ricorso per separazione consensuale presentato da
) con l'avv. Franco Zorzetto e Parte_1 C.F._1 [...]
( ) con l'avv. Alberto Teso Pt_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione consensuale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta ex art. 473 bis. 51 co.2 e 127 ter c.p.c. depositate in data
8.1.2025:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Donà di Piave (Ve) in via Sandro Pertini, n.
16, identificata al Comune di San Donà di Piave al foglio 39, numero 792, sub 22 e 44, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà al 50% di (l'altro 50% è Parte_2
della sig.ra ) viene lasciata al sig. , dove continua ad abitarvi Parte_1 Parte_2
come da certificato di residenza allegato sub doc. 27 al ricorso;
1
3. il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare - così come da piano genitoriale allegato sub doc.ti 25-26 al ricorso per separazione firmato dai coniugi e che gli stessi richiamano espressamente - per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna in Noventa di Piave, Per_1
via G. Leopardi, n. 1 int. 3 con diritto del padre di tenere il figlio secondo i propri turni di lavoro e secondo gli accordi tra i coniugi ed anche in base alle esigenze del minore:
4/a) dal mese di settembre ha iniziato a frequentare la scuola materna ed il padre, in base Per_1
ai propri turni di lavoro, lo terrà con sé a settimane alterne, quando effettuerà il turno della mattina, alle 16:00 alle 19:30 per poi quest'ultimo andare a casa con la madre, mentre la settimana successiva all'uscita dalla scuola materna starà con i nonni materni e nel caso Per_1
di loro indisponibilità con gli zii paterni. Dal mese di settembre poi, di comune accordo tra i coniugi e sempre in base agli impegni lavorativi del padre, passerà almeno una notte con Per_1
lui, fatte salve concomitanti esigenze del minore.
4/b) di comune accordo tra i coniugi a weekend alternati il padre, sempre in base al proprio lavoro potrà vedere e tenere con sé il figlio per un weekend dal venerdì pomeriggio fino alla giornata di sabato, fatte salve concomitanti esigenze del minore. Il weekend successivo il papà starà con il figlio dal tardo pomeriggio di sabato a domenica notte compresa, fatte salve concomitanti esigenze del minore;
4/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza annuale (Natale/Santo Stefano, 31 dicembre/Capodanno; Pasqua/Pasquetta). Di comune accordo tra i coniugi le festività comandate (Natale/Santo Stefano, 31 dicembre/Capodanno; Pasqua/Pasquetta) potranno essere trascorse da assieme ad entrambi i genitori;
le vacanze estive il figlio le trascorrerà con Per_1
entrambi i genitori, anche a giorni non consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i coniugi ogni anno. Anche in questo caso vengono fatte salve le diverse esigenze del figlio. Data la tenera età del figlio entrambi i coniugi hanno sempre mostrato e mostreranno la massima flessibilità nella gestione del bambino.
5. il padre, a fronte del proprio impiego che gli consente di lavorare a turni, tiene con sé Per_1
delle settimane in cui è a casa tutti i pomeriggi, contribuendo personalmente a tutte le necessità
2 del figlio. Per tale motivo i coniugi hanno concordato che il sig. nulla verserà Parte_2
alla sig.ra a titolo di mantenimento per il figlio fino al mese settembre 2024. Parte_1
Dal mese di ottobre, invece, verserà a tramite accredito nel suo Parte_2 Parte_1
c/c il cui IBAN verrà comunicato, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'importo di €
150,00 quale assegno di mantenimento per il figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. L'assegno unico viene percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico del sig. Parte_2
nella misura del 70% e a carico della sig.ra nella misura del 30% secondo il Parte_1
criterio dettato dal Protocollo di Venezia allegato al ricorso per separazione quale doc. 31 e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare.
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig. Parte_2
nulla verserà a a titolo di mantenimento in quanto economicamente Parte_1
autosufficiente.
9. Le autovetture di reciproca proprietà così come indicate in narrativa resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei rispettivi proprietari e così l'autovettura Fiat Grande Punto TG.
DF081HM rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra ; mentre Parte_1
l'autovettura Golf Serie 4 TG. BJ119NJ rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig.
[...]
. Pt_2
10. il c/c n. in , cui è appoggiato n. 1 titolo (LU0157217158 P.IVA_1 Controparte_1
FF GLB FOCUS E EUR) rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra ; Parte_1
10/b. il c/c n. N. 202 039 000751-72 in BCC Pordenonese e Monsile intestato a Parte_2
cui erano appoggiati n. 4 titoli (NEF EURO EQUITY;
NEF PACIFIC EQUITY;
PICTET
MULTI ASSET GLOBAL;
RAIFF. BILAN. SOSTENIBILE) rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso;
11. Relativamente alla casa di via Sandro Pertini, n. 16 in San Donà di Piave (Ve) identificata al Comune di San Donà di Piave al foglio 39, numero 792, sub 22 e 44, la cui proprietà è al
50% di , mentre il restante 50% è di , la sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
s'impegna a cedere e trasferire entro 4 mesi dall'omologa di separazione al sig. Parte_2
la sua quota del 50% della suddetta unità immobiliare. La cessione di quota verrà fatta dalla sig.ra ed accettata dal sig. con un corrispettivo in denaro, senza Parte_1 Parte_2
spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione. Il suddetto impegno alla cessione - da formalizzarsi con successivo
3 atto notarile, costituendo accordo raggiunto dai coniugi nell'ambito della regolamentazione della separazione sarà soggetto all'agevolazione fiscale (esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa) prevista dall'art. 19 L.
6.3.87 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale 10.5.99 n. 154.
12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
14. I coniugi chiedono l'omologazione.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 15/09/2018 trascritto presso il registro dello stato civile del comune di San Donà di Piave [n.44 P.1 dell'anno 2018], dal cui matrimonio è nato il figlio (n. il 12.10.2021). Per_1
I coniugi all'udienza del 14.1.2025 hanno insistito nella domanda svolta, chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, confermate nelle note di trattazione scritta e sottoscrivendo la dichiarazione di non volersi riconciliare.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità.
Le condizioni di separazione come sopra indicate appaiono conformi alla legge e non contrarie all'interesse del figlio minore.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Nulla va disposto per le spese in ragione del carattere congiunto del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione dei coniugi e omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni pattuite che si hanno qui per integralmente riportate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Donà di Piave (VE) in cui il matrimonio fu trascritto [Atti di matrimonio N. 44 P.1 dell'anno 2018] per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato;
3. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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