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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8473 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/03/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Mannias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Mannias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Portoscuso, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno comunicando tale nuova residenza all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Portoscuso, nella
Via Trieste n. 6 (n. 12 al catasto), verrà assegnata con tutti gli arredi a
[...]
. CP_1
3) La minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
La minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e continuerà a mantenere rapporti equilibrati e continuativi anche con gli ascendenti e i parenti tutti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative, ricreative ed extrascolastiche, i
Pag. 2 di 5 viaggi di istruzione e di svago, la scelta della attività sportiva e ricreativa tenendo conto delle inclinazioni della minore.
I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, il signor potrà tenere con sé la LI 2 o 3 pomeriggi durante la settimana Pt_1
(cena compresa), da concordare con la madre, e il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera (cena compresa), alternato con la madre.
Salvo diverso accordo, durante le festività natalizie starà con la madre il Per_1
25, 26 e 31 dicembre 2024; col padre il 24 dicembre 2024, il 1° e 6 gennaio
2025, e poi ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze Pasquali trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre e Per_1
Pasquetta col padre e poi ad anni alterni con ciascun genitore.
Salvo diverso accordo, durante il periodo feriale di ciascun genitore, la LI starà con ognuno di essi 2 periodi di 6 giorni ciascuno, da comunicare all'altro almeno 20 giorni prima, durante i quali ciascun genitore potrà, ove possibile, vedere la bambina qualora la stessa lo richiedesse.
I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare in anticipo all'altro i viaggi/spostamenti che dovessero fare unitamente alla LI , qualora si Per_1 protraessero oltre un pernottamento.
Il compleanno della LI sarà festeggiato, ove possibile, alla presenza di entrambi i genitori;
in caso contrario trascorrerà col padre la mattina Per_1 fino al pranzo compreso, e il resto della giornata con la madre se non c'è scuola, altrimenti il padre potrà prendere la LI direttamente all'uscita di scuola e tenerla con sé almeno fino alle ore 18:00.
Ciascun genitore potrà tenere con sé la LI nel giorno del proprio compleanno e della festa della mamma o del papà.
Sono sempre fatte salve variazioni conseguenti ad impegni lavorativi e di salute dei genitori e nel rispetto delle esigenze della minore, in particolare relativamente alla scuola, alla partecipazione ad attività culturali, sportive, nonché ad esigenze sanitarie e mediche.
5) Il signor verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di euro 600,00 di cui €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI , ed €. 200,00 per la coniuge, attualmente non Per_1 economicamente indipendente, la quale si impegna fin da ora a reperire quanto prima una nuova occupazione.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025.
Pag. 3 di 5 La madre percepirà per intero l'assegno unico familiare per la LI , Per_1 attualmente pari ad €. 200,00 mensili, che viene accreditato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, mentre il padre beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali nell'interesse della LI.
richiederà pertanto all'INPS di percepire direttamente Controparte_1
l'assegno unico con accredito sul suo conto corrente personale.
Da quel momento i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato.
Le spese straordinarie nell'interesse della minore saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie si richiamano le linee guida del CNF contenute nel protocollo del 29/11/2017, ad eccezione dei tempi di comunicazione per il rimborso delle spese straordinarie da concordare per le quali il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite e-mail o WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta (non 20 gg. come indicato nel protocollo).
In difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
6) I coniugi si impegnano inoltre ad addivenire alla divisione degli immobili di cui sono comproprietari, nel seguente modo:
- si impegna irrevocabilmente a cedere la sua quota di Parte_1 piena proprietà della casa coniugale sita in Portoscuso nella Via Trieste n.
12, Piano T-1, distinta al catasto dei fabbricati del Comune di Portoscuso al
Foglio 14, numero 943, subalterno 5, Cat. A/3, classe 3, alla Sig.ra
[...]
che accetta e che a sua volta si impegna irrevocabilmente a CP_1 cedere la sua quota di piena proprietà dell'immobile uso abitazione situato nella Via Gorizia n. 4, Piano T-1, distinto al catasto dei fabbricati del
Comune di Portoscuso al Foglio 3, numero 210, subalterno 1; Cat. A/4, classe 2, e del terreno distinto al catasto dei terreni del Comune di
Portoscuso al Foglio 1, particella 94, seminativo, 03, al Sig. Parte_1
, che accetta.
[...]
I coniugi si obbligano inoltre a stipulare l'atto notarile conclusivo per la definizione delle reciproche attribuzioni delle rispettive quote di proprietà sugli immobili succitati, entro il 28 febbraio 2025, salvo motivata proroga da concordare fra le parti.
7) si impegna a sostenere le spese notarili e ogni altro costo Parte_1 necessario al trasferimento della proprietà degli immobili.
La Sig.ra si impegna a modificare a suo nome l'intestazione delle utenze CP_1 domestiche relative alla casa coniugale sita nella Via Trieste, entro il
Pag. 4 di 5 30.11.2024, i cui costi dovranno essere interamente sostenuti dalla medesima dal
23.10.2024 ovvero dalla sottoscrizione del ricorso.
8) si impegna infine a saldare per intero il prestito di €. Parte_1
22.500,00 ricevuto dalla suocera, , per l'esecuzione di CP_2 Parte_2 lavori di ristrutturazione nell'abitazione sita in Portoscuso alla Via Gorizia 4, per il quale ha già corrisposto la somma di €. 17.000,00 (di cui €. 500,00 il
15.11.2024), e del quale residua ad oggi una somma pari ad €. 5.500,00.
9) potrà disporre fin da ora in via esclusiva del suddetto Parte_1 immobile, percependone interamente i frutti e/o abitandovi lui stesso.
10) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8473 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/03/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Mannias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Valentina Mannias, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Portoscuso, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno comunicando tale nuova residenza all'altro coniuge.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Portoscuso, nella
Via Trieste n. 6 (n. 12 al catasto), verrà assegnata con tutti gli arredi a
[...]
. CP_1
3) La minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
La minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e continuerà a mantenere rapporti equilibrati e continuativi anche con gli ascendenti e i parenti tutti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative, ricreative ed extrascolastiche, i
Pag. 2 di 5 viaggi di istruzione e di svago, la scelta della attività sportiva e ricreativa tenendo conto delle inclinazioni della minore.
I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, il signor potrà tenere con sé la LI 2 o 3 pomeriggi durante la settimana Pt_1
(cena compresa), da concordare con la madre, e il fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera (cena compresa), alternato con la madre.
Salvo diverso accordo, durante le festività natalizie starà con la madre il Per_1
25, 26 e 31 dicembre 2024; col padre il 24 dicembre 2024, il 1° e 6 gennaio
2025, e poi ad anni alterni con ciascun genitore.
Durante le vacanze Pasquali trascorrerà la Pasqua 2025 con la madre e Per_1
Pasquetta col padre e poi ad anni alterni con ciascun genitore.
Salvo diverso accordo, durante il periodo feriale di ciascun genitore, la LI starà con ognuno di essi 2 periodi di 6 giorni ciascuno, da comunicare all'altro almeno 20 giorni prima, durante i quali ciascun genitore potrà, ove possibile, vedere la bambina qualora la stessa lo richiedesse.
I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare in anticipo all'altro i viaggi/spostamenti che dovessero fare unitamente alla LI , qualora si Per_1 protraessero oltre un pernottamento.
Il compleanno della LI sarà festeggiato, ove possibile, alla presenza di entrambi i genitori;
in caso contrario trascorrerà col padre la mattina Per_1 fino al pranzo compreso, e il resto della giornata con la madre se non c'è scuola, altrimenti il padre potrà prendere la LI direttamente all'uscita di scuola e tenerla con sé almeno fino alle ore 18:00.
Ciascun genitore potrà tenere con sé la LI nel giorno del proprio compleanno e della festa della mamma o del papà.
Sono sempre fatte salve variazioni conseguenti ad impegni lavorativi e di salute dei genitori e nel rispetto delle esigenze della minore, in particolare relativamente alla scuola, alla partecipazione ad attività culturali, sportive, nonché ad esigenze sanitarie e mediche.
5) Il signor verserà entro il giorno 15 di ogni mese alla Sig.ra la Pt_1 CP_1 somma di euro 600,00 di cui €. 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della LI , ed €. 200,00 per la coniuge, attualmente non Per_1 economicamente indipendente, la quale si impegna fin da ora a reperire quanto prima una nuova occupazione.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di novembre 2025.
Pag. 3 di 5 La madre percepirà per intero l'assegno unico familiare per la LI , Per_1 attualmente pari ad €. 200,00 mensili, che viene accreditato sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, mentre il padre beneficerà al 100% delle detrazioni fiscali nell'interesse della LI.
richiederà pertanto all'INPS di percepire direttamente Controparte_1
l'assegno unico con accredito sul suo conto corrente personale.
Da quel momento i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato.
Le spese straordinarie nell'interesse della minore saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
Ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie si richiamano le linee guida del CNF contenute nel protocollo del 29/11/2017, ad eccezione dei tempi di comunicazione per il rimborso delle spese straordinarie da concordare per le quali il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite e-mail o WhatsApp), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta (non 20 gg. come indicato nel protocollo).
In difetto di riscontro entro detto termine, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.
6) I coniugi si impegnano inoltre ad addivenire alla divisione degli immobili di cui sono comproprietari, nel seguente modo:
- si impegna irrevocabilmente a cedere la sua quota di Parte_1 piena proprietà della casa coniugale sita in Portoscuso nella Via Trieste n.
12, Piano T-1, distinta al catasto dei fabbricati del Comune di Portoscuso al
Foglio 14, numero 943, subalterno 5, Cat. A/3, classe 3, alla Sig.ra
[...]
che accetta e che a sua volta si impegna irrevocabilmente a CP_1 cedere la sua quota di piena proprietà dell'immobile uso abitazione situato nella Via Gorizia n. 4, Piano T-1, distinto al catasto dei fabbricati del
Comune di Portoscuso al Foglio 3, numero 210, subalterno 1; Cat. A/4, classe 2, e del terreno distinto al catasto dei terreni del Comune di
Portoscuso al Foglio 1, particella 94, seminativo, 03, al Sig. Parte_1
, che accetta.
[...]
I coniugi si obbligano inoltre a stipulare l'atto notarile conclusivo per la definizione delle reciproche attribuzioni delle rispettive quote di proprietà sugli immobili succitati, entro il 28 febbraio 2025, salvo motivata proroga da concordare fra le parti.
7) si impegna a sostenere le spese notarili e ogni altro costo Parte_1 necessario al trasferimento della proprietà degli immobili.
La Sig.ra si impegna a modificare a suo nome l'intestazione delle utenze CP_1 domestiche relative alla casa coniugale sita nella Via Trieste, entro il
Pag. 4 di 5 30.11.2024, i cui costi dovranno essere interamente sostenuti dalla medesima dal
23.10.2024 ovvero dalla sottoscrizione del ricorso.
8) si impegna infine a saldare per intero il prestito di €. Parte_1
22.500,00 ricevuto dalla suocera, , per l'esecuzione di CP_2 Parte_2 lavori di ristrutturazione nell'abitazione sita in Portoscuso alla Via Gorizia 4, per il quale ha già corrisposto la somma di €. 17.000,00 (di cui €. 500,00 il
15.11.2024), e del quale residua ad oggi una somma pari ad €. 5.500,00.
9) potrà disporre fin da ora in via esclusiva del suddetto Parte_1 immobile, percependone interamente i frutti e/o abitandovi lui stesso.
10) I coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio.”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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