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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 31/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dagli avv.ti CLAUDIO BARTOLUCCI e LA BELLA C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), titolare della Impresa Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con sede in Terni, Via Bazzani n. 3, (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIOCONDI ARNALDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: opposizione alla esecuzione
Conclusioni delle parti: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da memorie conclusionali ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' , in personale del titolare omonimo, proponendo opposizione Controparte_3
all'atto di precetto notificato con cui veniva loro intimato, in solido, il pagamento della complessiva somma di € 1.462,41, in relazione al Decreto ingiuntivo n. 1668/2023 esecutivo emesso dal Giudice di
Pace di Terni nel procedimento rubricato al RGN 2093/2023 nei confronti del
[...]
, domandando la declaratoria di nullità/inefficacia parziale del precetto, ovvero Controparte_4
l'inefficacia parziale del titolo esecutivo.
A fondamento della domanda assumeva: che il signor ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti del;
che con atto l'atto di precetto notificato il 25 Controparte_4
ottobre 2023 ha intimato il pagamento di una somma che comprende una parte della sorte CP_1
1 portata nel decreto ingiuntivo e la totalità delle spese legali ed accessorie liquidate nel provvedimento monitorio;
che tale intimazione si fonda sulla comunicazione inoltrata dall'amministrazione condominiale ex art. 63, comma 1 disposizioni attuative cc, dalla quale emerge la loro morosità; che il precetto è stato notificato in violazione dell'art. 475 cpc in quanto è stata notificata la copia, con attestazione di conformità della stessa alla copia autentica del titolo esecutivo rilasciato dalla cancelleria;
che l'escussione viola l'art. 63 disp. att. cpc in quanto gli opponenti non sono morosi,
avendo pagato tutte le quote previste nell'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea condominiale,
con la conseguenza che la pretesa intimata con l'atto di precetto è illegittima;
che in ogni caso è errata la somma portata nel precetto, in quanto la ripartizione delle spese legali è avvenuta senza il rispetto delle quote millesimali, ma per l'intero importo portato nel decreto ingiuntivo, metodo errato a fronte della natura parziaria della obbligazione dei condomini.
Si costituiva in giudizio , titolare della omonima impresa individuale, eccependo, in Controparte_1
via principale, l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace
e domandando il rigetto nel merito della opposizione.
A fondamento della difese esponeva: che l'attestazione di conformità avvenuta ad “ogni altro effetto di legge” ed regolare;
che non è errata l'attestazione di conformità di una copia alla copia autentica di un atto giudiziario;
che la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva non determina l'inammissibilità del precetto laddove la lamentela in ordine alla irregolarità formale del titolo non sia supportata dalla indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato; che l'art. 63
Disp. Att. c.c. pone a carico del creditore, il cui tentativo d'esecuzione nei confronti del CP_4
sia rimasto senza esito, solo di chiedere all'amministratore quali siano i condomini morosi, sui quali può agire tenendo presente il principio della parziarietà; che il creditore non è tenuto a verificare la correttezza dei bilanci approvati, dell'operato del , della individuazione dei condomini CP_4
morosi da parte dell'amministratore, alle cui indicazioni si deve attenere;
che la somma portata nel precetto è corretta e l'intimazione è stata eseguita pro quota con riferimento alla sorte;
che con riferimento alle spese legali del decreto ingiuntivo è precisato “salva la rideterminazione delle spese
del d.i. e delle spese di registrazione in dipendenza dei pagamenti ricevuti”; che le spese del precetto,
invece, sono sicuramente a carico degli intimati, non potendosi procedere ad una intimazione
2 cumulativa per debitori legati da vincolo di parziarietà e per somme dovute da ciascuno di loro per importi diversi.
Le parti depositavano le memorie istruttorie previste dal rito e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc di cui le parti si avvalevano per lo scambio degli scritti conclusionali.
Parte opposta nei suddetti scritti difensivi rinunciava alla eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito.
II)a)Preliminarmente e indipendentemente dalla rinuncia alla eccezione di parte deve essere affermata la competenza del Tribunale a decidere la odierna controversia in quanto gli opponenti hanno cumulato due domande, una di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc, che appartiene per valore alla competenza del Giudice di Pace di Terni, e una opposizione ex art. 617, comma 1 cpc che appartiene alla competenza per materia del Tribunale di Terni.
Il cumulo delle domande in un unico processo fonda la competenza dell'odierno Tribunale, nel cui circondario si trova il Giudice di pace che sarebbe competente per valore, in ragione della connessione soggettiva tra le domande, elemento che consente di affermare per vis attractiva la competenza del
Tribunale adito, competente per materia con riferimento ad una di esse, a conoscere anche la domanda che, per valore, sarebbe devoluta alla cognizione del Giudice di Pace(Cass.sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017;sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015)
b)Con il primo motivo di opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc gli attori lamentano che il creditore procedente ha notificato unitamente al precetto una copia del titolo esecutivo con attestazione di conformità alla copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo rilasciata dalla Cancelleria, in violazione dell'art. 475 cpc, che impone al creditore, prima di intraprendere l'esecuzione forzata, di notificare il titolo “in copia attestata conforme all'originale”, unitamente al precetto.
Il Tribunale ritiene che si tratta di una mera irregolarità nella notifica del titolo, che non ha impedito alla stessa di raggiungere il suo scopo ossia far conoscere agli intimati che un terzo vanta un credito verso il , cristallizzato in un decreto ingiuntivo esecutivo, astrattamente azionabile pro CP_4
quota nei confronti dei singoli condomini, peraltro in totale assenza di contestazioni dei debitori in ordine alla effettiva conformità della copia all'originale del titolo.
3 In ogni caso, anche a voler ritenere che vi sia un vizio formale occorre richiamare costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n.
20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte,
che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 27424/2023 in motivazione e conformi).
Parte opponente non ha assolto l'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato al suo diritto di difesa e in totale assenza di allegazione di una difformità tra la copia notificata e l'originale, con la conseguenza che la censura deve ritenersi inammissibile.
c)Parte opponente ai sensi dell'art. 615, comma 1 cpc ha contestato il diritto del di procedere CP_1
in via esecutiva, negando la propria morosità ed affermando di aver pagato le quote di spettanza risultanti dai bilanci da ultimo approvati dalla assemblea condominiale, che ha determinato la quota di spettanza regolarmente versata dagli intimati.
Parte opposta ha agito in via esecutiva contro gli ,ingiunti dopo aver pignorato infruttuosamente il conto corrente del Condominio, sulla base della dichiarazione dell'amministratore che ha indicato i dati anagrafici dei condomini morosi, le quote millesimali agli stessi riferibili e l'importo della morosità degli ingiunti alla data del mese di ottobre 2023 pari ad euro 696,42 (all. 2 e 3 alla comparsa), importo riportato nel precetto.
Parte opposta ritiene di avere assolto al proprio onere probatorio, non potendo porre in discussione quanto comunicato formalmente dall'amministratore del Condominio in ordine alla sussistenza della morosità in capo agli ingiunti.
4 Gli opponenti, invece, contestano la propria morosità e, a tal fine, hanno prodotto il bilancio di gestione relativo al 31.5.2021, oltre ai precedenti, nonché le distinte dei bonifici bancari eseguiti in favore del dirette a dimostrare di essere in regola con il pagamento delle quote CP_4
condominiali come indicate nei suddetti bilanci (all.3 e 4 alla opposizione).
Parte opposta, che vi era onerata, non ha contestato in modo specifico l'assunto avversario in ordine alla mancanza della morosità, limitandosi ad evocare un dovere di chiamata in causa dell'amministratore e del in capo agli odierni opponenti, dovere non sussistente, posto CP_4
che per giurisprudenza costante non opera alcuna forma di litisconsorzio necessario nella opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63,
comma 2, disp. att. c.c. promossa dal creditore del in forza di titolo giudiziale, in quanto CP_4
l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero (Cass. CP_4
Sez. 3, Ordinanza n. 29792 del 19/11/2024).
Considerato l'oggetto della odierna opposizione, occorre stabilire a chi spetti l'onere della prova della morosità, la quale, in base all'art. 63, commi 1 e 2 disp. att. cc, costituisce per il creditore munito di titolo verso il Condominio una condizione dell'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini.
L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del per promuovere CP_4
l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini morosi, posto che l'art. 63 disp.att. cc stabilisce che “I creditori non possono
agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri
condomini” (Cass. sent. n. 22856/2017 in motivazione;
Trib. Terni Sent. del 10/02/2020 n. 119).
La Suprema Corte ha chiarito che agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63
disp. att. cc deve intendersi come “condomino moroso” il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è “obbligato in regola con i pagamenti” il condomino che abbia adempiuto al
5 pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore (Cass.
sent. del 17.2.2023 n. 5043).
La Suprema Corte evidenzia che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini,
deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall'amministratore e la condizione di morosità del convenuto dal CP_4
creditore deve sussistere non soltanto al momento dell'introduzione del giudizio, incidendo, essa,
piuttosto, sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna, sicché è indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa. All'azione attribuita al creditore nei confronti dei condomini morosi, il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. ha aggiunto la legittimazione del medesimo creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, dopo,
però, l'escussione degli altri condomini. In favore dei condomini in regola coi pagamenti è previsto dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., non solo un onere per il creditore di chiedere in primo luogo l'adempimento dei morosi (c.d. beneficio d'ordine), quanto la più gravosa condizione di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d. beneficium excussionis).
La lettera dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (“i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola”) induce ad affermare che il condomino in regola, convenuto in giudizio dal terzo per il pagamento del restante credito condominiale, possa paralizzare, in via di eccezione, l'azione del creditore, con l'opporre utilmente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del condomino moroso, senza dover perciò necessariamente chiamare in causa quest'ultimo e il beneficio d'escussione è sicuramente efficace come limite alla fase esecutiva. Il in regola coi CP_4
pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, ben può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi, a norma dell'art. 63, comma 2, disp. att.
c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e,
quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (Cass. cit che richiama in motivazione cfr. Cass. Sez. 3, 15/07/2005, n. 15036; Cass. Sez. 3, 14/11/2011, n. 23749; Cass. Sez.
3, 25/10/1978, n. 4867).
6 Alla luce dei principi richiamati, parte opposta aveva l'onere di dimostrare una condizione dell'azione ossia la morosità degli intimati rispetto alla quota di contribuzione necessaria per il pagamento del credito cristallizzato nel titolo esecutivo, prova che nel caso concreto non è stata data, in quanto a fronte della specifica contestazione della morosità da parte degli opponenti e della prova del versamento delle quote condominiali, il creditore procedente aveva un onere probatorio rafforzato e non poteva basarsi unicamente sulla dichiarazione resa dall'amministratore del , che gli CP_4
opponenti attraverso la prova dei versamenti eseguiti in favore del hanno provato essere CP_4
errata.
Nel caso concreto, a fronte della contestazione specifica degli opponenti, il creditore procedente non poteva fare affidamento unicamente sulla dichiarazione dell'amministratore per fondare il proprio diritto di procedere esecutivamente per un credito verso il condominio, posto che l'obbligazione dei condomini in regola con il pagamento della quote è sussidiaria (Cass. Cassazione civile sez. II,
17/02/2023, n.5043) e la contestazione delle loro allegazioni e prove in ordine alla morosità è stata generica e comunque indimostrata.
Del resto la dichiarazione resa dall'amministratore del posta a fondamento del precetto, CP_4
non sembra essere specificamente riferita alla quota di contribuzione alla spesa necessaria al pagamento del gravante sui condomini intimati. CP_1
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato un atto di precetto da parte di un creditore munito di titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio della preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona e limita l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò
attenendo ad una condizione dell'azione nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo, che lo stesso ha l'onere di provare (Cass.
cit.).
Il Tribunale ritiene che a fronte della contestazione della morosità eseguita dagli opponenti, suffragata dalla prova documentale dei versamenti eseguiti in favore del , non specificamente CP_4
contestati dall'opposto, non congruenti con le dichiarazioni rese dall'amministratore del condominio,
l'opposizione appare fondata, perché l'azione esecutiva è stata promossa in violazione del beneficium
7 ordinis e del beneficium excussionis previsti dall'art. 63 disp. att. cc., con la conseguenza che l'intimante non ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti.
L'accoglimento del motivo di opposizione comporta l'assorbimento delle altre doglianze degli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate a carico di parte opposta, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di riconoscere importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617, comma 1 cpc;
2)in accoglimento del motivo di opposizione ex art. 615, comma 1 cpc, accerta che la parte opposta non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti degli opponenti e per l'effetto annulla l'atto di precetto;
3)condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 195,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 30.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2284 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dagli avv.ti CLAUDIO BARTOLUCCI e LA BELLA C.F._2
FRANCESCO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), titolare della Impresa Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, con sede in Terni, Via Bazzani n. 3, (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_1
GIOCONDI ARNALDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
Oggetto: opposizione alla esecuzione
Conclusioni delle parti: Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da memorie conclusionali ex art. 189 cpc, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
l' , in personale del titolare omonimo, proponendo opposizione Controparte_3
all'atto di precetto notificato con cui veniva loro intimato, in solido, il pagamento della complessiva somma di € 1.462,41, in relazione al Decreto ingiuntivo n. 1668/2023 esecutivo emesso dal Giudice di
Pace di Terni nel procedimento rubricato al RGN 2093/2023 nei confronti del
[...]
, domandando la declaratoria di nullità/inefficacia parziale del precetto, ovvero Controparte_4
l'inefficacia parziale del titolo esecutivo.
A fondamento della domanda assumeva: che il signor ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti del;
che con atto l'atto di precetto notificato il 25 Controparte_4
ottobre 2023 ha intimato il pagamento di una somma che comprende una parte della sorte CP_1
1 portata nel decreto ingiuntivo e la totalità delle spese legali ed accessorie liquidate nel provvedimento monitorio;
che tale intimazione si fonda sulla comunicazione inoltrata dall'amministrazione condominiale ex art. 63, comma 1 disposizioni attuative cc, dalla quale emerge la loro morosità; che il precetto è stato notificato in violazione dell'art. 475 cpc in quanto è stata notificata la copia, con attestazione di conformità della stessa alla copia autentica del titolo esecutivo rilasciato dalla cancelleria;
che l'escussione viola l'art. 63 disp. att. cpc in quanto gli opponenti non sono morosi,
avendo pagato tutte le quote previste nell'ultimo rendiconto approvato dall'assemblea condominiale,
con la conseguenza che la pretesa intimata con l'atto di precetto è illegittima;
che in ogni caso è errata la somma portata nel precetto, in quanto la ripartizione delle spese legali è avvenuta senza il rispetto delle quote millesimali, ma per l'intero importo portato nel decreto ingiuntivo, metodo errato a fronte della natura parziaria della obbligazione dei condomini.
Si costituiva in giudizio , titolare della omonima impresa individuale, eccependo, in Controparte_1
via principale, l'incompetenza per valore del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace
e domandando il rigetto nel merito della opposizione.
A fondamento della difese esponeva: che l'attestazione di conformità avvenuta ad “ogni altro effetto di legge” ed regolare;
che non è errata l'attestazione di conformità di una copia alla copia autentica di un atto giudiziario;
che la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva non determina l'inammissibilità del precetto laddove la lamentela in ordine alla irregolarità formale del titolo non sia supportata dalla indicazione del concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'intimato; che l'art. 63
Disp. Att. c.c. pone a carico del creditore, il cui tentativo d'esecuzione nei confronti del CP_4
sia rimasto senza esito, solo di chiedere all'amministratore quali siano i condomini morosi, sui quali può agire tenendo presente il principio della parziarietà; che il creditore non è tenuto a verificare la correttezza dei bilanci approvati, dell'operato del , della individuazione dei condomini CP_4
morosi da parte dell'amministratore, alle cui indicazioni si deve attenere;
che la somma portata nel precetto è corretta e l'intimazione è stata eseguita pro quota con riferimento alla sorte;
che con riferimento alle spese legali del decreto ingiuntivo è precisato “salva la rideterminazione delle spese
del d.i. e delle spese di registrazione in dipendenza dei pagamenti ricevuti”; che le spese del precetto,
invece, sono sicuramente a carico degli intimati, non potendosi procedere ad una intimazione
2 cumulativa per debitori legati da vincolo di parziarietà e per somme dovute da ciascuno di loro per importi diversi.
Le parti depositavano le memorie istruttorie previste dal rito e all'esito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 189 cpc di cui le parti si avvalevano per lo scambio degli scritti conclusionali.
Parte opposta nei suddetti scritti difensivi rinunciava alla eccezione di incompetenza per valore del
Tribunale adito.
II)a)Preliminarmente e indipendentemente dalla rinuncia alla eccezione di parte deve essere affermata la competenza del Tribunale a decidere la odierna controversia in quanto gli opponenti hanno cumulato due domande, una di opposizione alla esecuzione ex art. 615, comma 1 cpc, che appartiene per valore alla competenza del Giudice di Pace di Terni, e una opposizione ex art. 617, comma 1 cpc che appartiene alla competenza per materia del Tribunale di Terni.
Il cumulo delle domande in un unico processo fonda la competenza dell'odierno Tribunale, nel cui circondario si trova il Giudice di pace che sarebbe competente per valore, in ragione della connessione soggettiva tra le domande, elemento che consente di affermare per vis attractiva la competenza del
Tribunale adito, competente per materia con riferimento ad una di esse, a conoscere anche la domanda che, per valore, sarebbe devoluta alla cognizione del Giudice di Pace(Cass.sez. 6 -
3, Ordinanza n. 1722 del 23/01/2017;sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22782 del 06/11/2015)
b)Con il primo motivo di opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc gli attori lamentano che il creditore procedente ha notificato unitamente al precetto una copia del titolo esecutivo con attestazione di conformità alla copia conforme all'originale del decreto ingiuntivo rilasciata dalla Cancelleria, in violazione dell'art. 475 cpc, che impone al creditore, prima di intraprendere l'esecuzione forzata, di notificare il titolo “in copia attestata conforme all'originale”, unitamente al precetto.
Il Tribunale ritiene che si tratta di una mera irregolarità nella notifica del titolo, che non ha impedito alla stessa di raggiungere il suo scopo ossia far conoscere agli intimati che un terzo vanta un credito verso il , cristallizzato in un decreto ingiuntivo esecutivo, astrattamente azionabile pro CP_4
quota nei confronti dei singoli condomini, peraltro in totale assenza di contestazioni dei debitori in ordine alla effettiva conformità della copia all'originale del titolo.
3 In ogni caso, anche a voler ritenere che vi sia un vizio formale occorre richiamare costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile una censura con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito;
infatti, la facoltà di denunciare vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (per tutte, ove riferimenti: Cass. ord. 29/05/2023, n. 15045; Cass. Sez. U. 09/08/2018, n.
20685, soprattutto punti 26 e 27 delle ragioni della decisione): così, di norma, esigendosi dalla parte,
che denunci il vizio da violazione di regole processuali, il rispetto dell'onere di allegare anche il pregiudizio che gliene sia in concreto derivato al suo diritto di difesa, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 27424/2023 in motivazione e conformi).
Parte opponente non ha assolto l'onere di specificare il pregiudizio che sarebbe derivato al suo diritto di difesa e in totale assenza di allegazione di una difformità tra la copia notificata e l'originale, con la conseguenza che la censura deve ritenersi inammissibile.
c)Parte opponente ai sensi dell'art. 615, comma 1 cpc ha contestato il diritto del di procedere CP_1
in via esecutiva, negando la propria morosità ed affermando di aver pagato le quote di spettanza risultanti dai bilanci da ultimo approvati dalla assemblea condominiale, che ha determinato la quota di spettanza regolarmente versata dagli intimati.
Parte opposta ha agito in via esecutiva contro gli ,ingiunti dopo aver pignorato infruttuosamente il conto corrente del Condominio, sulla base della dichiarazione dell'amministratore che ha indicato i dati anagrafici dei condomini morosi, le quote millesimali agli stessi riferibili e l'importo della morosità degli ingiunti alla data del mese di ottobre 2023 pari ad euro 696,42 (all. 2 e 3 alla comparsa), importo riportato nel precetto.
Parte opposta ritiene di avere assolto al proprio onere probatorio, non potendo porre in discussione quanto comunicato formalmente dall'amministratore del Condominio in ordine alla sussistenza della morosità in capo agli ingiunti.
4 Gli opponenti, invece, contestano la propria morosità e, a tal fine, hanno prodotto il bilancio di gestione relativo al 31.5.2021, oltre ai precedenti, nonché le distinte dei bonifici bancari eseguiti in favore del dirette a dimostrare di essere in regola con il pagamento delle quote CP_4
condominiali come indicate nei suddetti bilanci (all.3 e 4 alla opposizione).
Parte opposta, che vi era onerata, non ha contestato in modo specifico l'assunto avversario in ordine alla mancanza della morosità, limitandosi ad evocare un dovere di chiamata in causa dell'amministratore e del in capo agli odierni opponenti, dovere non sussistente, posto CP_4
che per giurisprudenza costante non opera alcuna forma di litisconsorzio necessario nella opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63,
comma 2, disp. att. c.c. promossa dal creditore del in forza di titolo giudiziale, in quanto CP_4
l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero (Cass. CP_4
Sez. 3, Ordinanza n. 29792 del 19/11/2024).
Considerato l'oggetto della odierna opposizione, occorre stabilire a chi spetti l'onere della prova della morosità, la quale, in base all'art. 63, commi 1 e 2 disp. att. cc, costituisce per il creditore munito di titolo verso il Condominio una condizione dell'azione esecutiva nei confronti dei singoli condomini.
L'utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del per promuovere CP_4
l'esecuzione forzata contro i singoli condomini implica l'onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condomini aggrediti, e cioè la loro qualità di condomini morosi, posto che l'art. 63 disp.att. cc stabilisce che “I creditori non possono
agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri
condomini” (Cass. sent. n. 22856/2017 in motivazione;
Trib. Terni Sent. del 10/02/2020 n. 119).
La Suprema Corte ha chiarito che agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell'art. 63
disp. att. cc deve intendersi come “condomino moroso” il partecipante che non abbia versato all'amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è “obbligato in regola con i pagamenti” il condomino che abbia adempiuto al
5 pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell'amministratore (Cass.
sent. del 17.2.2023 n. 5043).
La Suprema Corte evidenzia che il creditore, che voglia convenire uno o più dei singoli condomini,
deve preliminarmente agire nei confronti dei condomini morosi, dei cui dati abbia eventualmente ricevuto comunicazione dall'amministratore e la condizione di morosità del convenuto dal CP_4
creditore deve sussistere non soltanto al momento dell'introduzione del giudizio, incidendo, essa,
piuttosto, sul diritto del terzo ad ottenere una sentenza di condanna, sicché è indispensabile che la stessa permanga nel momento in cui la lite viene decisa. All'azione attribuita al creditore nei confronti dei condomini morosi, il comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. ha aggiunto la legittimazione del medesimo creditore ad agire nei confronti dei condomini che siano in regola con i pagamenti, dopo,
però, l'escussione degli altri condomini. In favore dei condomini in regola coi pagamenti è previsto dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., non solo un onere per il creditore di chiedere in primo luogo l'adempimento dei morosi (c.d. beneficio d'ordine), quanto la più gravosa condizione di escutere preventivamente il patrimonio degli stessi partecipanti inadempienti (c.d. beneficium excussionis).
La lettera dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. (“i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola”) induce ad affermare che il condomino in regola, convenuto in giudizio dal terzo per il pagamento del restante credito condominiale, possa paralizzare, in via di eccezione, l'azione del creditore, con l'opporre utilmente il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del condomino moroso, senza dover perciò necessariamente chiamare in causa quest'ultimo e il beneficio d'escussione è sicuramente efficace come limite alla fase esecutiva. Il in regola coi CP_4
pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, ben può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. per fare valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi, a norma dell'art. 63, comma 2, disp. att.
c.c., ciò attenendo ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e,
quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (Cass. cit che richiama in motivazione cfr. Cass. Sez. 3, 15/07/2005, n. 15036; Cass. Sez. 3, 14/11/2011, n. 23749; Cass. Sez.
3, 25/10/1978, n. 4867).
6 Alla luce dei principi richiamati, parte opposta aveva l'onere di dimostrare una condizione dell'azione ossia la morosità degli intimati rispetto alla quota di contribuzione necessaria per il pagamento del credito cristallizzato nel titolo esecutivo, prova che nel caso concreto non è stata data, in quanto a fronte della specifica contestazione della morosità da parte degli opponenti e della prova del versamento delle quote condominiali, il creditore procedente aveva un onere probatorio rafforzato e non poteva basarsi unicamente sulla dichiarazione resa dall'amministratore del , che gli CP_4
opponenti attraverso la prova dei versamenti eseguiti in favore del hanno provato essere CP_4
errata.
Nel caso concreto, a fronte della contestazione specifica degli opponenti, il creditore procedente non poteva fare affidamento unicamente sulla dichiarazione dell'amministratore per fondare il proprio diritto di procedere esecutivamente per un credito verso il condominio, posto che l'obbligazione dei condomini in regola con il pagamento della quote è sussidiaria (Cass. Cassazione civile sez. II,
17/02/2023, n.5043) e la contestazione delle loro allegazioni e prove in ordine alla morosità è stata generica e comunque indimostrata.
Del resto la dichiarazione resa dall'amministratore del posta a fondamento del precetto, CP_4
non sembra essere specificamente riferita alla quota di contribuzione alla spesa necessaria al pagamento del gravante sui condomini intimati. CP_1
Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato un atto di precetto da parte di un creditore munito di titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio della preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona e limita l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò
attenendo ad una condizione dell'azione nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo, che lo stesso ha l'onere di provare (Cass.
cit.).
Il Tribunale ritiene che a fronte della contestazione della morosità eseguita dagli opponenti, suffragata dalla prova documentale dei versamenti eseguiti in favore del , non specificamente CP_4
contestati dall'opposto, non congruenti con le dichiarazioni rese dall'amministratore del condominio,
l'opposizione appare fondata, perché l'azione esecutiva è stata promossa in violazione del beneficium
7 ordinis e del beneficium excussionis previsti dall'art. 63 disp. att. cc., con la conseguenza che l'intimante non ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti degli opponenti.
L'accoglimento del motivo di opposizione comporta l'assorbimento delle altre doglianze degli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate a carico di parte opposta, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, elementi che complessivamente valutati consentono di riconoscere importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617, comma 1 cpc;
2)in accoglimento del motivo di opposizione ex art. 615, comma 1 cpc, accerta che la parte opposta non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti degli opponenti e per l'effetto annulla l'atto di precetto;
3)condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 195,00 per esborsi ed euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 30.3.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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