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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 08/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 08/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2578 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Massimo Mazzaferro, con il quale è elettivamente domiciliata in Marina di Gioiosa Jonica (RC) Via Mistia II n. 7
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 14/12/2021, ha presentato domanda all' al fine di CP_1
sottoporsi ad accertamento sanitario ed ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, ex art. 13 L. n. 118/71;
- che, in data 26/07/2022, è stata visitata presso il centro medico CP_1
di Reggio Calabria ed è stata riconosciuta invalida nella misura del 55%;
- che, conseguentemente, ha proposto ricorso per A.T.P., all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio l'ha riconosciuta invalida nella misura del 70%;
- che il CTU, durante l'esame obiettivo effettuato in sede di visita peritale, ha riscontrato una “deambulazione nella norma” con “cambi posturali possibili”;
- che, tuttavia, la ricorrente si trova in stato di sovrappeso, che comporta delle importanti limitazioni, descritte nella visita fisiatrica effettuata in data
14/11/2022;
- che, nello specifico, le sono state refertate: “Grave obesità (BMI 41);
Discopatie cervicali da C3 a C7; discopatie lombari da L3 a S1 con conflitto disco radicolare per l'enorme carico compressivo sui dischi intervertebrali da cui cervico-dorso lombalgia che recidiva con blocchi antalgici;
Limitazioni articolare delle coxo-femorali e ginocchia con scrosci articolari e dolori da carico;
Edemi perimalleolari da sofferenza parti molli caviglia e per scompenso metabolico;
Osteoporosi precoce in paziente con isterectomia;
Difficoltà respiratorie notturne carico ponderale e facile esauribilità muscolare per l'eccesivo carico ponderale”;
- che, nonostante ciò, il CTU si è espresso formulando una semplice diagnosi di “artrosi”, omettendo di valutare nello specifico le patologie polidistrettuali a carico dell'apparato osteo-articolare e locomotore, che 3
comportano notevoli limitazioni funzionali, nonché le malattie reumatiche;
- che il consulente d'ufficio ha sottostimato tali patologie, attribuendo alle medesime un punteggio d'invalidità nella misura del 7%;
- che, inoltre, lo stesso CTU non ha adeguatamente considerato la presenza di difficoltà respiratorie, per le quali avrebbe potuto richiedere degli approfondimenti diagnostici e degli esami specifici, anche al fine di scongiurare la presenza di patologie ancora più gravi;
- che sussistono le condizioni sanitarie per ottenere il beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente disporre nuova CTU medico/legale con rigetto definitivo dell'A.T.P. espletato n. 109/2023 RG, accertando e dichiarando per l'effetto che le patologie di cui la sig.ra è affetta sono tali da Parte_1
legittimare la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento della proprio stato di invalidità civile ex L. 118/71 con diritto al beneficio dell'assegno mensile a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (14.12.2021) o da diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore della ricorrente dell'assegno mensile derivante dal suo stato di invalido civile ex L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 dalla data del 01.01.2022 , previa CTU medico-legale, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi sui singoli ratei scaduti o a scadere, fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
richiamando le conclusioni formulate dal C.T.U. e concludendo per il rigetto del ricorso
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni 4
formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto di domanda è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno di invalidità civile.
L'articolo 13 della legge n. 118/71, nel disciplinare l'istituto dell'assegno di invalidità civile, in ordine al requisito sanitario, stabilisce che il beneficio spetta agli invalidi civili, di età compresa tra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire che il CTU ha sottostimato le patologie in atto senza, tuttavia, offrire elementi su cui fondare quanto dedotto.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sulla parte ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno allegare il quadro patologico invocato, non potendosi limitare la contestazione delle conclusioni del C.T.U. a censure generiche e non potendosi pretendere che il CTU provveda a colmare le lacune probatorie della parte interessata, richiedendo ulteriori visite specialistiche, anche a fronte di patologie non adeguatamente allegate.
Pertanto, parte ricorrente non ha espresso una vera censura, neanche sotto forma di mero dissenso diagnostico, non avendo esplicitato in che modo le patologie in atto sarebbero state sottovalutate.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette 5
valutazioni tecniche.
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della ricorrente, tenendo conto dell'incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, evidenziando come il quadro patologico determini un grado di inabilità nella misura del 70% con decorrenza da dicembre 2022.
Inoltre, il CTU ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico della ricorrente e motivando le proprie conclusioni, fondate su un attento esame obiettivo e sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Nondimeno, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
A fronte delle generiche censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CTU, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 70% valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio 6
le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del
CTU, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida 7
dichiarazione ai sensi dell'art. 1art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2578/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Persona_1
Locri, 08/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci