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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 359/2025 R.G. (11 settembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tindaro
[...]
Ignazzitto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
OPPONENTE
CONTRO avv. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, da sé medesima C.F._2
e congiuntamente e disgiuntamente dalla e Controparte_2 per essa dall'avv. Decimo Lo Presti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_3
, con sede in Capri Leone frazione Rocca via Industriale n. 128, P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Scaffidi Muta, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_4 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria C.F._3
Rosanna Buzzanca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E avv. , nata a [...] il 1° novembre Controparte_5
1974 (c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CodiceFiscale_4 dall'avv. Simone La Rocca, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore (p.i. ), con sede legale in AP d'OR, c. da Santa Lucia n. P.IVA_2
32/a, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marina Branciforte, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_7 C.F._5
) titolare dell'omonima ditta (P.I. ), con sede in Messina, S.S.
[...] P.IVA_3
114 Km. 10.300 – Galati Marina Messina, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Bombara, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_8
) e , nato a [...] l'8 giugno CodiceFiscale_6 Parte_2
1970 (c.f. in proprio e anche quali eredi di CodiceFiscale_7 [...]
, rappresentanti e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Persona_1
Francesco Cacciola, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
E avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_9 [...]
) e avv. MARIA ROSANNA, nata a [...] il 7 gennaio C.F._8 CP_4
1970 (c.f. ), rappresentati e difesi dà se stessi ed CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del primo
OPPOSTI
E
corrente in AP D'OR (ME) Controparte_10 via Vittorio Veneto 119 (c.f.: , , nato a [...] P.IVA_4 Parte_3 (ME) il 9 giugno 1959 (c.f.: , Parte_3 C.F._10 [...] con sede in AP d'OR (ME), via Parte_4
Nazionale PA n.182, , nato a [...] il 21 Parte_5 ottobre 1955 (C. F. , CodiceFiscale_11 Controparte_11 unipersonale, con sede legale in via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) (c.f. – partita
IVA: ), , con sede in Milano, Viale P.IVA_5 Controparte_12
Majno 45, , Agente della Controparte_13
Riscossione prov. di Messina, con sede in Via Ugo Bassi 126 isolato 137 – 98123, (c.f.:
, avv. FRANCESCO CACCIOLA in proprio P.IVA_6
OPPOSTI CONTUMACI avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – giudizio di merito.
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 marzo 2025 introduceva la fase di merito Parte_1 conseguente all'opposizione spiegata nella causa n. 111-5/2013 R.G.E. contro l'ordinanza del 26 ottobre 2024 (comunicata il 28 ottobre 2024) con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'asta del 14 settembre
2023 nonché il reclamo ex art. 591ter c.p.c. avverso il verbale di vendita senza incanto con modalità telematica (sincrona mista) del 14 settembre 2023.
Chiedeva che venisse dichiarata la nullità e/o l'improcedibilità del pignoramento eseguito da per inesistenza del credito azionato e l'invalidità dell'asta Controparte_3 del 14 settembre 2023 e che, per l'effetto, venissero condannati gli opposti alla pronta restituzione a suo favore delle somme loro già ripartite oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza di avv. avv. , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
in proprio e n.q., avv. avv. Maria Rosanna Buzzanca Parte_2 Controparte_9 nonché venivano depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa, Controparte_3 ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con richiesta di messa in visione del fascicolo del giudizio esecutivo. Con provvedimento del 14 luglio 2025 se ne disponeva la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di , Parte_3 CP_14
, Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
e di , avv. Controparte_10 Controparte_15
Francesco Cacciola in proprio che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e va precisato che la decisione seguirà il criterio della ragione più liquida.
Le domande di sono inammissibili. Parte_1
Come già ampiamente e condivisibilmente argomentato dal G.E. nella fase a cognizione sommaria, l'opposizione è stata originariamente depositata il 14 settembre
2023, ossia successivamente all'approvazione del piano di riparto parziale avvenuta l'8 giugno 2022.
Ora, ai sensi del comma 1 dell'art. 512 c.p.c., in sede di riparto le controversie distributive possono sorgere tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione, sia tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito.
Sennonché l'ordinanza con cui viene approvato il progetto di distribuzione del ricavato, senza che né i creditori né il debitore abbiano formulato contestazioni, determina l'intangibilità della effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita con la conseguenza che si deve escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita o l'esclusione di un credito dal progetto approvato. E ciò vale tanto più se, come nella specie, le contestazioni sull'esistenza e/o l'ammontare dei crediti azionati nella procedura (con rinvio tanto ai motivi di doglianza fatti valere con la opposizione depositata il 16 novembre 2020 – riqualificata come contestazione del credito ex art. 499 c.p.c. – quanto alle ragioni indicate nell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi del 29 aprile 2021) sono state tutte in precedenza rigettate (v. il fascicolo dell'esecuzione). Infatti, posto che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum (cfr.
Cass., n. 7163/2023), tali epiloghi, invero dirimenti, non sono mai stati smentiti dall'opponente che, limitandosi a riproporre un atto sostanzialmente analogo a quello depositato nel subprocedimento n. 111-5/2013 R.G.E., non ha fornito nuovi elementi di valutazione.
In questa sede non possono neppure astrattamente ri-esaminarsi le doglianze avanzate ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., giacché il provvedimento va censurato ratione temporis con autonomo atto di opposizione ex art. 617 c.p.c., vale a dire in un giudizio a struttura indefettibilmente bifasica (Cass., n. 25170/2018) ed entro un termine perentorio di venti giorni che è diverso da quello assegnato da G.E. (il quale, infatti, ha provveduto a indicare il 26 marzo 2025 solo con riferimento all'opposizione all'esecuzione e agli atti) e che in ogni caso non appare rispettato.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. tenuto conto, per ciascuno dei convenuti costituiti, del diverso valore dei crediti portati ad esecuzione e contestati (Cass., n. 35878/2022) nonché, in generale, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
Non si liquidano la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e la fase di studio giacché non sono state affrontate questioni diverse da quelle proprie del giudizio sommario- cautelare, in cui la stessa è stata già considerata. Nondimeno tale ultima fase va considerata solo per gli avv.ti e Buzzanca, in solido, non avendo gli stessi CP_9 ricevuto alcuna liquidazione nella fase precedente in quanto non ancora costituitisi.
Va infine disposta la distrazione in favore degli avv.ti Marina Branciforte, Giovanna
Bombara, Francesco Cacciola tutti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. nei rispettivi atti di causa. Non si riscontrano in capo alla parte, data la natura estremamente tecnica della procedura, gli elementi costitutivi (specie in punto soggettivo) della fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 359/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di , Parte_3 CP_14 [...]
CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e di
[...] Controparte_10 [...]
che, pur regolarmente citati, non si sono Controparte_15 costituiti;
2) dichiara inammissibili tutte le domande avanzate da;
Parte_1
3) condanna a rifondere alle controparti costituite le spese di Parte_1 lite, che liquida:
- in € 2.941,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di avv.ti e Decimo Lo Presti, in solido;
Controparte_1
- in € 1.240,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di
Controparte_3
- in € 639,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di
Controparte_4
- in € 2.055,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di dell'avv. ; Controparte_5
- in € 639,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di con distrazione in favore dell'avv. Marina Branciforte Controparte_6 dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- in € 1.240,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di con distrazione in favore dell'avv. Giovanna Bombara dichiaratasi Controparte_7 antistataria ex art. 93 c.p.c.; - in € 1.240,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di e in solido, con distrazione in favore dell'avv. Pt_2 Controparte_8
Francesco Cacciola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- in € 232,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore degli avv.ti e Buzzanca in solido. CP_9
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, nonché per l'inserimento di copia della sentenza nel fascicolo n. 359-1/2025 R.G., di cui dispone l'archiviazione in ragione della definizione del giudizio principale.
Così deciso in Patti, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
Il Giudice, dott. Giuseppe Puglisi, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa iscritta al n. 359/2025 R.G. (11 settembre 2025 ore 8:30) lette le note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ha pronunciato la seguente sentenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe Tindaro
[...]
Ignazzitto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato.
OPPONENTE
CONTRO avv. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, da sé medesima C.F._2
e congiuntamente e disgiuntamente dalla e Controparte_2 per essa dall'avv. Decimo Lo Presti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
E in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_3
, con sede in Capri Leone frazione Rocca via Industriale n. 128, P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefania Scaffidi Muta, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_4 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria C.F._3
Rosanna Buzzanca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
E avv. , nata a [...] il 1° novembre Controparte_5
1974 (c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CodiceFiscale_4 dall'avv. Simone La Rocca, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore (p.i. ), con sede legale in AP d'OR, c. da Santa Lucia n. P.IVA_2
32/a, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marina Branciforte, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_7 C.F._5
) titolare dell'omonima ditta (P.I. ), con sede in Messina, S.S.
[...] P.IVA_3
114 Km. 10.300 – Galati Marina Messina, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Bombara, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_8
) e , nato a [...] l'8 giugno CodiceFiscale_6 Parte_2
1970 (c.f. in proprio e anche quali eredi di CodiceFiscale_7 [...]
, rappresentanti e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Persona_1
Francesco Cacciola, presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
E avv. , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_9 [...]
) e avv. MARIA ROSANNA, nata a [...] il 7 gennaio C.F._8 CP_4
1970 (c.f. ), rappresentati e difesi dà se stessi ed CodiceFiscale_9 elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del primo
OPPOSTI
E
corrente in AP D'OR (ME) Controparte_10 via Vittorio Veneto 119 (c.f.: , , nato a [...] P.IVA_4 Parte_3 (ME) il 9 giugno 1959 (c.f.: , Parte_3 C.F._10 [...] con sede in AP d'OR (ME), via Parte_4
Nazionale PA n.182, , nato a [...] il 21 Parte_5 ottobre 1955 (C. F. , CodiceFiscale_11 Controparte_11 unipersonale, con sede legale in via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV) (c.f. – partita
IVA: ), , con sede in Milano, Viale P.IVA_5 Controparte_12
Majno 45, , Agente della Controparte_13
Riscossione prov. di Messina, con sede in Via Ugo Bassi 126 isolato 137 – 98123, (c.f.:
, avv. FRANCESCO CACCIOLA in proprio P.IVA_6
OPPOSTI CONTUMACI avente per OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi – giudizio di merito.
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 25 marzo 2025 introduceva la fase di merito Parte_1 conseguente all'opposizione spiegata nella causa n. 111-5/2013 R.G.E. contro l'ordinanza del 26 ottobre 2024 (comunicata il 28 ottobre 2024) con cui il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'asta del 14 settembre
2023 nonché il reclamo ex art. 591ter c.p.c. avverso il verbale di vendita senza incanto con modalità telematica (sincrona mista) del 14 settembre 2023.
Chiedeva che venisse dichiarata la nullità e/o l'improcedibilità del pignoramento eseguito da per inesistenza del credito azionato e l'invalidità dell'asta Controparte_3 del 14 settembre 2023 e che, per l'effetto, venissero condannati gli opposti alla pronta restituzione a suo favore delle somme loro già ripartite oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nella resistenza di avv. avv. , Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
, e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
in proprio e n.q., avv. avv. Maria Rosanna Buzzanca Parte_2 Controparte_9 nonché venivano depositate note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e la causa, Controparte_3 ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con richiesta di messa in visione del fascicolo del giudizio esecutivo. Con provvedimento del 14 luglio 2025 se ne disponeva la trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia di , Parte_3 CP_14
, Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
e di , avv. Controparte_10 Controparte_15
Francesco Cacciola in proprio che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti e va precisato che la decisione seguirà il criterio della ragione più liquida.
Le domande di sono inammissibili. Parte_1
Come già ampiamente e condivisibilmente argomentato dal G.E. nella fase a cognizione sommaria, l'opposizione è stata originariamente depositata il 14 settembre
2023, ossia successivamente all'approvazione del piano di riparto parziale avvenuta l'8 giugno 2022.
Ora, ai sensi del comma 1 dell'art. 512 c.p.c., in sede di riparto le controversie distributive possono sorgere tra creditori concorrenti in ordine all'esistenza del credito o alla ricorrenza di una causa di prelazione, sia tra il debitore ed uno o più creditori in ordine all'esistenza del credito.
Sennonché l'ordinanza con cui viene approvato il progetto di distribuzione del ricavato, senza che né i creditori né il debitore abbiano formulato contestazioni, determina l'intangibilità della effettiva distribuzione delle somme ricavate dalla vendita con la conseguenza che si deve escludere la possibilità di ottenere una modifica della distribuzione del ricavato della vendita o l'esclusione di un credito dal progetto approvato. E ciò vale tanto più se, come nella specie, le contestazioni sull'esistenza e/o l'ammontare dei crediti azionati nella procedura (con rinvio tanto ai motivi di doglianza fatti valere con la opposizione depositata il 16 novembre 2020 – riqualificata come contestazione del credito ex art. 499 c.p.c. – quanto alle ragioni indicate nell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi del 29 aprile 2021) sono state tutte in precedenza rigettate (v. il fascicolo dell'esecuzione). Infatti, posto che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il thema decidendum è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso petitum (cfr.
Cass., n. 7163/2023), tali epiloghi, invero dirimenti, non sono mai stati smentiti dall'opponente che, limitandosi a riproporre un atto sostanzialmente analogo a quello depositato nel subprocedimento n. 111-5/2013 R.G.E., non ha fornito nuovi elementi di valutazione.
In questa sede non possono neppure astrattamente ri-esaminarsi le doglianze avanzate ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c., giacché il provvedimento va censurato ratione temporis con autonomo atto di opposizione ex art. 617 c.p.c., vale a dire in un giudizio a struttura indefettibilmente bifasica (Cass., n. 25170/2018) ed entro un termine perentorio di venti giorni che è diverso da quello assegnato da G.E. (il quale, infatti, ha provveduto a indicare il 26 marzo 2025 solo con riferimento all'opposizione all'esecuzione e agli atti) e che in ogni caso non appare rispettato.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. tenuto conto, per ciascuno dei convenuti costituiti, del diverso valore dei crediti portati ad esecuzione e contestati (Cass., n. 35878/2022) nonché, in generale, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
Non si liquidano la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, e la fase di studio giacché non sono state affrontate questioni diverse da quelle proprie del giudizio sommario- cautelare, in cui la stessa è stata già considerata. Nondimeno tale ultima fase va considerata solo per gli avv.ti e Buzzanca, in solido, non avendo gli stessi CP_9 ricevuto alcuna liquidazione nella fase precedente in quanto non ancora costituitisi.
Va infine disposta la distrazione in favore degli avv.ti Marina Branciforte, Giovanna
Bombara, Francesco Cacciola tutti dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. nei rispettivi atti di causa. Non si riscontrano in capo alla parte, data la natura estremamente tecnica della procedura, gli elementi costitutivi (specie in punto soggettivo) della fattispecie di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 359/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa, così decide:
1) dichiara la contumacia di , Parte_3 CP_14 [...]
CP_11 Controparte_12 Controparte_13
, e di
[...] Controparte_10 [...]
che, pur regolarmente citati, non si sono Controparte_15 costituiti;
2) dichiara inammissibili tutte le domande avanzate da;
Parte_1
3) condanna a rifondere alle controparti costituite le spese di Parte_1 lite, che liquida:
- in € 2.941,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di avv.ti e Decimo Lo Presti, in solido;
Controparte_1
- in € 1.240,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di
Controparte_3
- in € 639,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di
Controparte_4
- in € 2.055,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di dell'avv. ; Controparte_5
- in € 639,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di con distrazione in favore dell'avv. Marina Branciforte Controparte_6 dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.;
- in € 1.240,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di con distrazione in favore dell'avv. Giovanna Bombara dichiaratasi Controparte_7 antistataria ex art. 93 c.p.c.; - in € 1.240,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore di e in solido, con distrazione in favore dell'avv. Pt_2 Controparte_8
Francesco Cacciola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- in € 232,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge in favore degli avv.ti e Buzzanca in solido. CP_9
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni, nonché per l'inserimento di copia della sentenza nel fascicolo n. 359-1/2025 R.G., di cui dispone l'archiviazione in ragione della definizione del giudizio principale.
Così deciso in Patti, lì 11 settembre 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi