Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2025, n. 16454
CASS
Sentenza 18 giugno 2025

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna che aveva annullato le sanzioni irrogate a Cheti Franceschi. L'Agenzia delle Entrate aveva accertato che la società TEJAS s.p.a., di cui la Franceschi era amministratrice, aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riconducendo tutte le società coinvolte al nucleo familiare della Franceschi e del marito. La CTP aveva ravvisato la responsabilità concorrente dell'amministratrice ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, ritenendo che la TEJAS s.p.a. costituisse uno schermo per il perseguimento di un illecito interesse economico da parte della Franceschi. La CTR, invece, aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo che la TEJAS s.p.a. non fosse uno schermo per fini egoistici, ma che la Franceschi agisse nel suo interesse per eludere la tassazione, applicando quindi l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e annullando le sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del d.lgs. n. 472/1992 e dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel ritenere l'art. 7 cit. come limite alla responsabilità concorrente dell'amministratore. Con il secondo motivo, ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi, quali elementi probatori trascurati dalla CTR che dimostrerebbero il perseguimento di un interesse personale da parte della Franceschi, come la mancata previsione di un compenso e l'inserimento della TEJAS in uno schema evasivo familiare. La contribuente è rimasta intimata.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. In ordine al primo motivo, ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, che pone le sanzioni fiscali a carico esclusivo della persona giuridica, opera come deroga alla responsabilità personale dell'amministratore ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472/1997, salvo il caso in cui la società costituisca un mero schermo fittizio per il perseguimento di un vantaggio fiscale da parte della persona fisica. La Corte ha chiarito che, in assenza di prova della fittizietà della società, la responsabilità sanzionatoria ricade esclusivamente sull'ente, escludendo il concorso dell'intraneus. Ha altresì precisato che la disposizione in esame si applica alle società di capitali, mentre per le società di persone vige il sistema ordinario di responsabilità personale. Riguardo al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato gli elementi probatori addotti dall'Agenzia, ritenendoli non decisivi ai fini della dimostrazione della fittizietà della società o del perseguimento di un interesse personale esclusivo da parte dell'amministratrice, confermando l'effettività della TEJAS s.p.a. come accertato in fatto. Pertanto, la Corte ha respinto il ricorso, non essendovi statuizione sulle spese processuali in quanto la contribuente è rimasta intimata.

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    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2025, n. 16454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16454
Data del deposito : 18 giugno 2025

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