Decreto cautelare 26 giugno 2025
Decreto cautelare 28 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06966/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6966 del 2025, proposto da
NI Di AV, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Cavallaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte n. 16 dell’11.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa NI Di AV ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione della professione di Avvocato per gli esami della “sessione 2024”; nonché del presupposto verbale di correzione delle prove scritte della Sottocommissione n. 16 dell’11.2.2025: il tutto in conseguenza del giudizio di 13/30 punti riportato per lo svolgimento della prova di diritto penale (“ IZ madre del piccolo PR, di soli due anni, innervosita da una notte insonne, a causa del pianto insistente del figlioletto, lo colpisce con uno schiaffo; il piccolo impatta con la testa sulla barra di legno del lettino riportando un grave trauma cranico. Dopo qualche istante di pianto, il piccolo non dà più alcun segno di vita, e IZ, convinta di averlo ucciso, decide di occultare il cadavere all’interno dell’armadio, riponendolo in un sacchetto di plastica, per poi potersene disfare in seguito. Dall’esito della disposta autopsia risulta che PR, pur avendo riportato un notevole trauma cranico, è deceduto per asfissia a seguito della condotta della madre che l’aveva chiuso ancora vivo all’interno del sacchetto di plastica. In esito al giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Roma condanna IZ alla pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio volontario pluriaggravato (art. 61 n.1, 5 e 11, art. 575 e art. 577 c.p.). Il candidato, assunte le vesti del legale di IZ, rediga l’atto di appello soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottesi al caso in esame ”).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ Violazione e/o errata applicazione di cui all’art. 3 L. 241/1990, Errata e falsa applicazione delle norme sul criterio di valutazione del candidato ”.
In prima battuta, la ricorrente ha lamentato che “ la sessione dell’anno 2024 è stata disciplinata dall’art. 4 del Decreto 24 luglio 2024, ove si è previsto lo svolgimento di una sola prova scritta (oltre ad un esame orale in caso di superamento della prima), per la cui valutazione ognuno dei tre componenti della sottocommissione avrebbe avuto a disposizione dieci punti di merito. Ciò senza che venisse specificato, sulla scia del citato art. 46, comma 5, l. cit., alcun particolare onere motivazionale in capo agli esaminatori. Ne deriva che per la sessione 2024 l’esame di abilitazione è regolato da una disciplina diversa da quella previgente per quanto riguarda, in particolare, il numero di prove scritte da sostenere e la composizione di ciascuna subcommissione. Circostanze fattuali, dunque, diverse da quelle per le quali era stata elaborata una certa giurisprudenza ” (cfr. pag. 5).
Ha, quindi, evidenziato che “ l’interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi che hanno via via differito l’applicazione della novella, conduce a ritenere necessario sin d’ora che i giudizi espressi dalla commissione d’esame siano supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, seppure non debba necessariamente consistere nell’apposizione di annotazioni, consenta di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico ” (cfr. pag. 10).
2°) “ Eccesso di potere. Travisamento dei fatti. Valutazione su presupposti non corrispondenti alla realtà dell’elaborato. Insufficiente ponderazione degli elementi ”.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che il proprio elaborato sarebbe stato idoneo a garantire la sufficienza, a tal fine rinviando ad un parere allegato in atti.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (18.6.2025), che, nella memoria depositata il 30.6.2025, si è motivatamente opposto ai motivi di ricorso.
Con ordinanza n. 3801 del 10 luglio 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
Prima dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la ricorrente ha depositato una memoria (13.1.2026) nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, comunque, di non vantare più alcun interesse alla decisione; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce della dichiarazione di parte ricorrente, il Collegio dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il processo.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO ZZ, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO ZZ |
IL SEGRETARIO