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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
PI AN AN, TO
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONFISC n. 28026/RU/2025 DOGANE-ALTRO
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 20888/RU/2025 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 331/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, cittadino cinese, ha proposto ricorso contro il provvedimento di confisca – avendo già pagato con ravvedimento operoso, l'Iva dovuta all'importazione e la sanzione in misura ridotta- di un orologio rolex acquistato in Svizzera e non dichiarato alla dogana.
Il ricorrente deduce: i) l'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di confisca posto che il ravvedimento operoso non implica acquiescenza rispetto alla confisca;
ii) la riconducibilità della fattispecie non all'omessa dichiarazione, che comporta la confisca obbligatoria, ma alla dichiarazione infedele, ex art. 96 comma 9 d.lgs. 141/24 che non la prevede perchè si era recato in dogana proprio per dichiarare l'orologio acquistato in Svizzera;
buona fede e difetto di proporzionalità delle sanzioni -ergo confisca-
Annullamento sanzioni e confisca ovvero almeno la confisca.
2. L'Agenzia delle Dogane ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Avendo il ricorrente richiesto e pagato il ravvedimento operoso contro l'atto che qualificava la fattispecie come omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 78 d.lgs 141/24 non può fondare il ricorso avverso la confisca sulla diversa riqualificazione della fattispecie, in quanto l'atto presupposto è divenuto irrevocabile per acquiescenza, rimanendo in contestazione la sola applicabilità della confisca che deve però essere valutata alla luce della qualificazione della fattispecie a cui il ricorrente aveva in precedenza fatto acquiescenza.
Quindi, l'omessa dichiarazione prevede la confisca obbligatoria.
Sotto il profilo della proporzionalità non è applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte Costituzionale
n.93/25, in quanto, in caso di omesso pagamento del dazio -come nel caso di specie-, l'obbligazione tributaria continua a sussistere e si estingue solo con la confisca.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La novità della questione alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale richiamata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
dichiara inammisibile il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice TO Dott. Andrea Francesco Pirola Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
PI AN AN, TO
MANCINI MARCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 8 - Sede Como - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONFISC n. 28026/RU/2025 DOGANE-ALTRO
- PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE n. 20888/RU/2025 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 331/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso Resistente/Appellato: come da comparsa di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, cittadino cinese, ha proposto ricorso contro il provvedimento di confisca – avendo già pagato con ravvedimento operoso, l'Iva dovuta all'importazione e la sanzione in misura ridotta- di un orologio rolex acquistato in Svizzera e non dichiarato alla dogana.
Il ricorrente deduce: i) l'ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di confisca posto che il ravvedimento operoso non implica acquiescenza rispetto alla confisca;
ii) la riconducibilità della fattispecie non all'omessa dichiarazione, che comporta la confisca obbligatoria, ma alla dichiarazione infedele, ex art. 96 comma 9 d.lgs. 141/24 che non la prevede perchè si era recato in dogana proprio per dichiarare l'orologio acquistato in Svizzera;
buona fede e difetto di proporzionalità delle sanzioni -ergo confisca-
Annullamento sanzioni e confisca ovvero almeno la confisca.
2. L'Agenzia delle Dogane ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Avendo il ricorrente richiesto e pagato il ravvedimento operoso contro l'atto che qualificava la fattispecie come omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 78 d.lgs 141/24 non può fondare il ricorso avverso la confisca sulla diversa riqualificazione della fattispecie, in quanto l'atto presupposto è divenuto irrevocabile per acquiescenza, rimanendo in contestazione la sola applicabilità della confisca che deve però essere valutata alla luce della qualificazione della fattispecie a cui il ricorrente aveva in precedenza fatto acquiescenza.
Quindi, l'omessa dichiarazione prevede la confisca obbligatoria.
Sotto il profilo della proporzionalità non è applicabile alla fattispecie la sentenza della Corte Costituzionale
n.93/25, in quanto, in caso di omesso pagamento del dazio -come nel caso di specie-, l'obbligazione tributaria continua a sussistere e si estingue solo con la confisca.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La novità della questione alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale richiamata giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2, così provvede:
dichiara inammisibile il ricorso;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Como, 15 dicembre 2025
Il Giudice TO Dott. Andrea Francesco Pirola Il Presidente Dott. Damiano Spera