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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3155/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 14.11.2023 e rimessa in decisione all'udienza del 14.05.2025
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in via Besana n. 3, Parte_1 C.F._1
Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Tecla Faranda (PEC: ) che Email_1 la rappresenta e difende come da procura allegata in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in via Bergamo n. Controparte_1 C.F._2
11, Milano (MI), presso lo studio degli avv.ti Delia Dorsa (PEC:
e Giovanni Mazzon Email_2
che lo rappresentano e difendono come da procura allegata Email_3 in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda e/o eccezione rejetta, per i motivi di cui in narrativa, così giudicare: riformare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e per l'effetto, previa ogni opportuna declaratoria e, previo eventuale accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate – in accoglimento delle conclusioni del la convenuta in primo grado che qui si richiamano e si trascrivono come segue
“Voglia il Tribunale di Milano in via principale rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse venir accolta in tutto o in parte compensare quanto venga ritenuto dovuto con la somma di € 60000,00 sottratta dal
DO. dal conto corrente comune come sopra dedotto e prodotto CP_1
In ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese legali del presente procedimento in favore della convenuta e alla sanzione di cui all'art. 96 cpc nella misura che verrà ritenuta di giustizia” respingere la domanda dell'attore odierno appellato e condannare il medesimo alla CP_1 restituzione all'odierna appellante di tutto quanto ricevuto a fronte della sentenza appellata con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed interessi della sentenza di primo grado, eventualmente in subordine, in caso di conferma della sentenza quanto alla restituzione della somma di cui alla domanda ovvero di altra diversa somma ritenuta di giustizia, accogliere l'eccezione riconvenzionale del la convenuta odierna appellante così e come formulata in primo grado nella misura indicata o nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con rifusione delle spese legali in ogni grado del presente giudizio a favore dell'odierna appellante.”
Per : Controparte_1
“In principalità e nel merito
- Rigettarsi l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque confermarsi “in toto” l'impugnata sentenza.
In ogni caso, mandarsi assolto l'appellato da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 C.P.C.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e successive occorrende.
Si confermano le produzioni effettuate all'atto della costituzione in giudizio.
Parte appellata dichiara infine di rifiutare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva innanzi al Tribunale di Milano l'ex coniuge chiedendone Controparte_1 Parte_1 la condanna alla restituzione della somma di € 18.257,50.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che la convenuta, tra il 14 giugno 2012 e il 2 ottobre 2012, aveva prelevato dal conto corrente cointestato alla coppia presso la banca Cassa di
Milano – sul quale venivano versati gli stipendi mensili di entrambi i coniugi e che, in tesi, era destinato alle spese familiari – la somma complessiva di € 36.515,00, di cui l'attore chiedeva la restituzione nella misura del 50%.
In particolare, l'attore imputava alla ex coniuge:
− un prelievo di € 1.995,00 in data 14 giugno 2012, destinati all'acquisto di uno scooter intestato alla convenuta (doc. 7);
− un prelievo di € 4.020,00 in data 6 agosto 2012 per otto ricariche su carta prepagata di € 502,50 ciascuna, somme destinate ad un viaggio all'esteso (doc. 2, p. 3 e 4);
− un giroconto di € 30.000,00 effettuato in data 2 ottobre 2012 verso il conto personale della Pt_1
(doc. 2 p. 5);
− un assegno bancario di € 500,00 per l'acquisto di un anello (doc. 8). si costituiva tardivamente in giudizio resistendo alla domanda attorea e chiedendone, Parte_1 in via principale, il rigetto.
Sosteneva la convenuta che le somme giacenti sul conto corrente comune non fossero destinate esclusivamente all'acquisto di beni di prima necessità o al mantenimento delle figlie, bensì anche a spese voluttuarie, come dimostrato da altri acquisti effettuati dall'attore con somme prelevate dall'anzidetto conto in costanza di matrimonio (come, ad esempio, l'acquisto di un'autovettura Porsche
e di una moto di grossa cilindrata, entrambi intestati al marito, per il valore complessivo di €
46.000,00).
Con riferimento ai singoli prelievi, inoltre, la Pt_1
− negava che il prelievo della somma di € 4.020,00 utilizzata per la realizzazione di un viaggio negli
Stati Uniti costituisse una spesa personale, avendo realizzato il viaggio con le figlie e previo consenso dell'attore;
− sosteneva la legittimità del giroconto di € 30.000,00 dal conto comune, somma destinata al mantenimento delle figlie e alle spese della casa coniugale successive all'interruzione del rapporto coniugale – spese cui l'attore aveva contribuito in misura modestissima sino al provvedimento di pagina 3 di 12 separazione del marzo 2013, nell'ambito del quale veniva quantificato il contributo provvisorio dovuto dal a titolo di mantenimento delle figlie;
CP_1
− evidenziava che, nello stesso periodo in cui erano state individuate le spese personali imputate alla convenuta, l'attore aveva prelevato dal c/c comune per i propri bisogni personali la somma complessiva di € 8.902,00 e l'ulteriore somma di € 10.000,00 in due tranches di € 5.000,00, effettuate rispettivamente in data 27 marzo 2012 e 27 luglio 2012.
In via subordinata, la convenuta chiedeva la compensazione della somma oggetto della domanda restitutoria del con il diverso importo di € 60.000,00, prelevato dall'attore dal conto corrente CP_1 comune.
Con sentenza n. 8070/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda avanzata da , condannava al pagamento della somma di € Controparte_1 Parte_1
18.757,50, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Veniva rigettata, invece, la domanda subordinata svolta dalla convenuta.
In motivazione, il giudice di primo grado:
− rilevava come fosse incontestato che il conto corrente cointestato agli ex coniugi fosse alimentato in pari misura da entrambi, che esercitavano la medesima professione e su tale conto versavano i loro stipendi, di entità comparabile;
altrettanto pacifica doveva ritenersi la circostanza che le somme versate sul conto fossero destinate alle spese e ai bisogni della famiglia: ciascuno dei correntisti, infatti, aveva la possibilità di prelevare e pagare in autonomia, essendo entrambi nella disponibilità di diversi strumenti di pagamento connessi al conto comune;
− evidenziava come, a fronte della presunzione legale di contitolarità delle somme del conto corrente cointestato posta dall'art. 1298, comma 2 c.c., e della dimostrazione, fornita dall'attore, del prelievo da parte della della complessiva somma di € 36.515,00, la convenuta non avesse provato Pt_1 che detto importo fosse stato destinato in via esclusiva a spese riferibili alla famiglia. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che:
− gli acquisti dello scooter e dell'anello fossero destinati all'uso esclusivo della Pt_1
− rimanesse indimostrato i) che, sino alla separazione, la contribuzione del marito alle spese familiari fosse stata minima;
ii) che il giroconto di € 30.000,00 (somma, peraltro, enormemente superiore al contributo per il mantenimento fissato dal Tribunale in sede di separazione coniugale nella misura di € 1.300,00 mensili) fosse destinato al mantenimento delle figlie e della casa coniugale – non recando il versamento sul proprio conto personale alcuna causa;
e iii) che la pagina 4 di 12 somma di € 4.020,00 destinata ad un viaggio di piacere negli Stati Uniti costituisse una spesa autorizzata dall'attore;
− rigettava nel merito la domanda di compensazione impropria proposta in via subordinata dalla convenuta. Sul punto, il giudice evidenziava i) che la on aveva offerto prova del fatto che Pt_1
l'attore avesse acquistato i veicoli per il complessivo valore di € 46.000,00 con somme prelevate dal conto comune;
ii) che, nel periodo in cui la convenuta aveva effettuati i prelievi, le spese personali dell'attore ammontavano ad € 2.733,15, somma nettamente inferiore rispetto all'importo delle spese sostenute dalla convenuta per € 6.193,38; iii) che la somma di € 10.000,00 prelevata dall'attore dal conto comune in due tranches in data 27 marzo e 27 luglio 2012 corrispondesse al suo stipendio e fosse, conseguentemente, di sua esclusiva proprietà; iv) che non erano stati dedotti elementi idonei a dimostrare che l'incremento del conto corrente personale dell'attore fosse avvenuto con il prelievo di somme dal conto corrente comune – la cui giacenza media, nell'anno 2012, era rimasta pari ad €
30.000-40.000.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da che ne ha chiesto la Parte_1 riforma, reiterando le domande già svolte nel primo grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione, l'appellante ha dedotto quattro motivi di appello:
1. “Errata qualificazione delle spese destinate a bisogni e spese della famiglia nel corso del matrimonio”;
2. “Violazione del principio dell'onere della prova a carico dell'attore e presunta inidoneità della prova del consenso dell'attore all'esborso per le vacanze delle figlie”; CP_1
3. “Prova della destinazione delle somme prelevate dal conto corrente fino al provvedimento provvisorio di separazione”;
4. “Irrilevanza del periodo di prossimità della separazione ai fini dell'obbligo di restituzione delle somme de quo”.
Si è costituito nel presente grado di giudizio , contestando l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dell'appello avversario.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 20 marzo 2024, il Consigliere istruttore fissava innanzi a sé l'udienza del 14 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. In detta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12 Preliminarmente la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato.
In proposito si osserva che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, così come previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello, oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti, deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
Tanto dedotto in via preliminare, la Corte, procedendo all'esame del merito dell'appello e ritenendo opportuna una trattazione congiunta dei motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado, ne anticipa il giudizio di infondatezza.
Nella propria impugnazione, ha ribadito come il c/c cointestato non fosse Parte_1 esclusivamente destinato a far fronte alle spese necessarie della famiglia – come testimoniato, da un lato, dal fatto che proprio su quel c/c fosse versato lo stipendio dell'appellante, e, dall'altro lato, dagli acquisti, effettuati dal , di una Porsche e di una moto di grande cilindrata, per il valore CP_1 complessivo di € 46.000,00.
L'appellante ha, poi, nuovamente sottolineato come la somma di € 30.000,00 trasferita dal conto cointestato al conto personale della fosse stata impiegata per le spese necessitate da esigenze Pt_1 famigliari nel periodo compreso tra l'ottobre 2012 e il marzo 2013.
Invero, nella prospettazione dell'appellante, dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare e sino all'emissione dell'ordinanza provvisoria che aveva riconosciuto in capo al medesimo l'obbligo di mantenimento per € 1.300,00 in favore delle figlie della coppia, (ordinanza successivamente confermata nella sentenza di separazione giudiziale), il avrebbe omesso di prestare CP_1 qualsivoglia forma di contributo alla gestione del ménage famigliare.
La ha altresì lamentato come il primo giudice avrebbe erroneamente addebitato, in capo alla Pt_1 medesima, l'onere di provare la destinazione della somma di € 30.000,00 prelevata dal conto corrente comune: onere che, nella prospettazione della sarebbe dovuto ricadere sulla controparte. Pt_1
È stato altresì contestato l'omesso accertamento, da parte del Tribunale di Milano, della prova in merito alla destinazione della somma di € 4.020,00, prelevata il 6 agosto 2012, al pagamento delle vacanze pagina 6 di 12 delle figlie, come da contabile sub doc. n. 12 di parte convenuta sottoscritta dall'attore, nonché la mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle prove dedotte dalla convenuta nelle memorie istruttorie.
È stata infine reiterata la domanda di compensazione c.d. impropria svolta in primo grado, a fronte del documentato prelievo, da parte del , di € 60.000,00 dal conto corrente cointestato. CP_1
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato l'incremento del conto corrente personale del avvenuto immediatamente CP_1 dopo la separazione, in tesi derivante da prelievi dallo stesso effettuati dal conto corrente comune.
L'appello è infondato.
È incontestata, tra le parti, la circostanza che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente, e dagli stessi alimentato in parti uguali – versandovi entrambi i rispettivi stipendi, di accomunabile entità – mentre non è altrettanto pacifica la destinazione delle somme ivi giacenti ai soli bisogni della famiglia.
Sul punto, laddove il rileva che le somme ivi depositate erano unicamente rivolte CP_1 all'adempimento dei bisogni familiari, la sostiene che le medesime servissero altresì al Pt_1 soddisfacimento degli interessi individuali dei contitolari – come rende evidente il fatto che i redditi di entrambi i coniugi confluivano integralmente proprio nel conto corrente cointestato.
Sul punto appare opportuno evidenziare quanto già rilevato dal giudice di prime cure, in ordine al fatto che la cointestazione del conto corrente implica la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298, comma 2 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”.
In tal senso si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della
pagina 7 di 12 somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. 77/2018).
Ne deriva che, nel caso di specie, nessuno dei due coniugi potesse prelevare dal c/c cointestato – sul quale entrambi erano liberi di effettuare operazioni – somme eccedenti la metà dell'importo depositato, se non con il consenso dell'altro coniuge.
Costituiscono nondimeno un'eccezione a tale regola le spese effettuate per i bisogni della famiglia, in quanto riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, come tali, non ripetibili, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28772/23; Cass. 18749/2004 10942/2015 e 10927/2018).
È invero evidente come il rapporto di coniugio che legava i titolari del conto corrente imponesse agli stessi, in virtù degli artt. 143 e 316bis c.c., precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) di contribuzione, ciascuno in relazione alle rispettive sostanze e capacità, e che la cointestazione del conto corrente costituisse specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale previsti dall'art. 143 c.c.
Conseguentemente, incombeva sulla al fine di escludere la ripetibilità delle somme prelevate Pt_1 dal conto corrente cointestato, l'onere di provare la destinazione di tali importi – nella misura eccedente la relativa quota di spettanza, per un importo complessivo di € 36.515,00 – al soddisfacimento delle esigenze famigliari.
Sul punto deve infatti richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione – quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia – compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza
o disponibilità dei mezzi di prova” (cfr. Cass. n. 20457/2016).
Nel caso in esame, tale onere è rimasto inassolto.
pagina 8 di 12 Invero parte appellante, da un lato, non ha contestato di aver utilizzato parte delle somme per esclusivo uso personale (in specie, l'importo di € 1.995,00 necessario all'acquisto dello scooter e la somma di €
500,00 per la compravendita di un gioiello).
Dall'altro lato, la pur sostenendo di aver destinato la restante quota di denaro (giroconto di € Pt_1
30.000,00 effettuato in data 31 agosto 2012 verso il proprio conto corrente personale;
prelievo di €
4.020,00) ai bisogni della famiglia, ha omesso di fornire in giudizio prova di tale circostanza.
L'appellante ha sostenuto che il giroconto anzidetto si fosse reso necessario a fronte del fatto che il
, a partire dal suo allontanamento dalla casa coniugale (avvenuto nell'aprile 2012), non avesse CP_1 più contribuito alla gestione del ménage familiare: si tratta di circostanza di per sé inidonea a dimostrare che l'ex coniuge non abbia poi provveduto alle spese di mantenimento delle figlie.
Tra l'altro, tali argomentazioni sono sconfessate dagli estratti conto del c/c cointestato (come già rilevato, equamente alimentato dai contitolari), per mezzo del quale, sino al prelievo del 31 agosto
2012, venivano pagate le utenze familiari.
Né la ha offerto ulteriori riscontri in merito alla pretesa destinazione dell'importo girocontato Pt_1 di € 30.000,00 all'esclusivo mantenimento delle figlie e della casa coniugale.
Anche la destinazione della spesa di € 4.020,00 del 6 agosto 2012 per la vacanza negli Stati Uniti – nonché la circostanza della sua approvazione da parte del – è rimasta priva di adeguato CP_1 supporto probatorio: sul punto, il contenuto del doc. 12 prodotto dalla (recante note scritte a Pt_1 mano “1° Ricarica carta x ” e “2° Ricarica carta x ”, nonché Persona_1 Persona_1 sottoscrizioni, per i successivi addebiti, da parte di ) non è idoneo a dimostrare Parte_2
l'autorizzazione di tale spesa da parte di o la sua imputazione ai bisogni della Controparte_1 famiglia.
Né a tal fine avrebbero potuto giovare i capitoli di prova dedotti dalla convenuta, odierna appellante, in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. nella fase istruttoria del primo grado di giudizio: il contenuto di detti capitoli si manifestano invero in parte generici, in parte inidonei a comprovare la destinazione delle somme, e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione1. Conseguentemente, come correttamente rilevato dal primo giudice, non risulta dimostrata la destinazione delle spese indicate, per complessivi € 36.515,00, alla gestione familiare: se ne desume la fondatezza della domanda di restituzione nella misura del 50% dell'importo svolta dall'attore in primo grado, che deve essere confermata nella presente sede.
Con riferimento all'eccezione di compensazione, la Corte rileva quanto segue.
Nel grado di appello la reitera – per il vero, in maniera generica – l'eccezione di Pt_1 compensazione impropria già svolta nel primo grado di giudizio e rigettata nel merito dal Tribunale di
Milano, asserendo che anche l'ex coniuge, odierno appello, avrebbe usufruito del conto per scopi personali, prelevando le seguenti somme:
− € 46.000,00 per l'acquisto di una Porsche e di una moto di grossa cilindrata (BMW GS 1200) in costanza di matrimonio – comunque, in un periodo antecedente alla crisi coniugale;
− € 10.000,00 prelevati dall'attore in due tranches in data 27 marzo 2012 e 27 luglio 2012;
− € 8.902,53 prelevati dall'aprile 2013 sul conto cointestato alla coppia.
L'eccezione di compensazione reiterata nella presente sede di appello si palesa in parte infondata e in parte inammissibile, a fronte della manifesta genericità del motivo di gravame.
Invero, con riferimento all'importo di € 46.000,00, asseritamente utilizzato per l'acquisto della Pt_3
e della moto GS, non vi è prova, in atti, del fatto che la provvista per gli acquisti derivasse dal conto corrente cointestato alla coppia.
Né l'appellante ha censurato in maniera specifica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di compensazione per la somma di € 10.000, in quanto “somma di esclusiva proprietà” del “e come tale non ripetibile”. CP_1
Sul punto occorre infatti rilevare come sia del tutto assente, nell'atto di appello, una precisa contestazione delle motivazioni spese dal Tribunale di Milano, che aveva anche evidenziato come i prelievi effettuati dal in data 27 marzo 2012 e in data 27 luglio 2012 (rispettivamente di € CP_1
5.000,00 ciascuno) fossero successivi di un giorno all'accredito dello stipendio dello stesso sul conto comune, come testimoniato dagli estratti conto prodotti in atti (cfr. p. 11, doc. 1 primo grado appellante e p. 1, doc. 18 primo grado appellata).
Altrettanto generica è la contestazione in merito all'ulteriore somma di € 8.902,53.
3. Vero che l 'attore ha addebitato sul conto corrente comune spese personali con carta di credi to in data 16.4.2012 per € 1213,96, nonché in data 15.5.2012 per € 1008,49, e in data 15.6.2012 per € 2613,74 e ancora in data 16.7.2012 per € 1137,87 e in data 16.8.2018 per € 2928,47 per un totale di € 8902,53 come da documentazione in atti che si rammostra;
4. Vero che l'attore ha autorizzato espressamente il viaggio in USA delle figlie e della DO. come da Pt_1 documentazione in atti che si rammostra.” pagina 10 di 12 Invero, il giudice di primo grado aveva ritenuto che solo parte della somma – in particolare, € 2.733,15
– fosse stata utilizzata dal per fini personali, e ne aveva escluso, in ogni caso, la CP_1 compensazione, a fronte dell'utilizzo, da parte della del maggior importo di € 6.193,38. Pt_1
Nella sentenza di prime cure, il Tribunale di Milano osservava infatti: “Quanto alle spese effettuate sul conto corrente cointestato nello stesso lasso temporale dei prelievi da parte dalla convenuta, somme che quest'ultima pone in compensazione con la pretesa creditoria dell'attore, si osserva che dagli estratti conto della carta di credito prodotti dall'attore (cfr. doc. da 13 a 17) si evince che nel periodo compreso tra il 16.4.2012 ed il 16.8.2012 dell'importo complessivo addebitato sul conto corrente comune, pari ad euro 8.902,53, le spese personali dell'attore sono pari ad euro 2.733,15 mentre quelle della convenuta ammontano ad euro 6.193,38, con un'evidente sproporzione a carico di quest'ultima e conseguente infondatezza della domanda di compensazione”.
La motivazione sopra riportata non è stata gravata, nella presente sede impugnatoria, di un motivo di censura sufficientemente specifico, tale da incrinarne il fondamento logico-giuridico della decisione, essendosi l'appellata invero limitata ad un generico rinnovo dell'eccezione di compensazione già svolta innanzi al primo giudice.
A fronte della natura di impugnazione a critica vincolata dell'appello, la mancata censura della motivazione resa dal Tribunale di Milano preclude a questa Corte l'accoglimento dell'eccezione di compensazione.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste in capo all'appellante dette spese Parte_4 vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda introdotta in giudizio
(pari ad € 18.757,50) ai parametri medi e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, oltre che all'assenza di attività istruttoria e all'attività difensiva richiesta e complessivamente prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8070/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. capitoli di prova memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.:
“
1. Vero che l 'attore ha nel tempo trasferito su un proprio conto personale, girandole dal conto comune, somme di denaro per totali € 10000,00 in due tranches di € 5000,00 ciascuna in data 27.03.2012 e 27.07.2012, per limitarsi sol tanto a quattro mesi del 2012 come da documentazione bancaria in atti che si rammostra;
2. Vero che l 'attore, durante il matrimonio, ha acquistato per sé un'autovettura Porsche Carrera Cabrio del valore di circa € 40.000,00 nonché una moto BMW GS 1200 del valore di € 7.500,00, intestandoli a suo nome ed addebitando i l conto comune e la DO . una Volvo V 70 SW del valore di € 7.000,00 e che i primi due veicoli sono rimasti Pt_1 intestati al DO t . Cadlolo anche dopo la separazione pagina 9 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3155/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 14.11.2023 e rimessa in decisione all'udienza del 14.05.2025
DA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in via Besana n. 3, Parte_1 C.F._1
Milano (MI) presso lo studio dell'avv. Tecla Faranda (PEC: ) che Email_1 la rappresenta e difende come da procura allegata in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in via Bergamo n. Controparte_1 C.F._2
11, Milano (MI), presso lo studio degli avv.ti Delia Dorsa (PEC:
e Giovanni Mazzon Email_2
che lo rappresentano e difendono come da procura allegata Email_3 in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 12 Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, ogni diversa domanda e/o eccezione rejetta, per i motivi di cui in narrativa, così giudicare: riformare integralmente la sentenza indicata in epigrafe e per l'effetto, previa ogni opportuna declaratoria e, previo eventuale accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate – in accoglimento delle conclusioni del la convenuta in primo grado che qui si richiamano e si trascrivono come segue
“Voglia il Tribunale di Milano in via principale rigettare la domanda dell'attore in quanto infondata in fatto e in diritto in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la domanda dovesse venir accolta in tutto o in parte compensare quanto venga ritenuto dovuto con la somma di € 60000,00 sottratta dal
DO. dal conto corrente comune come sopra dedotto e prodotto CP_1
In ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese legali del presente procedimento in favore della convenuta e alla sanzione di cui all'art. 96 cpc nella misura che verrà ritenuta di giustizia” respingere la domanda dell'attore odierno appellato e condannare il medesimo alla CP_1 restituzione all'odierna appellante di tutto quanto ricevuto a fronte della sentenza appellata con ogni conseguente statuizione in ordine a spese ed interessi della sentenza di primo grado, eventualmente in subordine, in caso di conferma della sentenza quanto alla restituzione della somma di cui alla domanda ovvero di altra diversa somma ritenuta di giustizia, accogliere l'eccezione riconvenzionale del la convenuta odierna appellante così e come formulata in primo grado nella misura indicata o nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con rifusione delle spese legali in ogni grado del presente giudizio a favore dell'odierna appellante.”
Per : Controparte_1
“In principalità e nel merito
- Rigettarsi l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque confermarsi “in toto” l'impugnata sentenza.
In ogni caso, mandarsi assolto l'appellato da ogni domanda svolta nei suoi confronti, in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 C.P.C.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio e successive occorrende.
Si confermano le produzioni effettuate all'atto della costituzione in giudizio.
Parte appellata dichiara infine di rifiutare il contraddittorio su eventuali domande nuove.”
pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva innanzi al Tribunale di Milano l'ex coniuge chiedendone Controparte_1 Parte_1 la condanna alla restituzione della somma di € 18.257,50.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva che la convenuta, tra il 14 giugno 2012 e il 2 ottobre 2012, aveva prelevato dal conto corrente cointestato alla coppia presso la banca Cassa di
Milano – sul quale venivano versati gli stipendi mensili di entrambi i coniugi e che, in tesi, era destinato alle spese familiari – la somma complessiva di € 36.515,00, di cui l'attore chiedeva la restituzione nella misura del 50%.
In particolare, l'attore imputava alla ex coniuge:
− un prelievo di € 1.995,00 in data 14 giugno 2012, destinati all'acquisto di uno scooter intestato alla convenuta (doc. 7);
− un prelievo di € 4.020,00 in data 6 agosto 2012 per otto ricariche su carta prepagata di € 502,50 ciascuna, somme destinate ad un viaggio all'esteso (doc. 2, p. 3 e 4);
− un giroconto di € 30.000,00 effettuato in data 2 ottobre 2012 verso il conto personale della Pt_1
(doc. 2 p. 5);
− un assegno bancario di € 500,00 per l'acquisto di un anello (doc. 8). si costituiva tardivamente in giudizio resistendo alla domanda attorea e chiedendone, Parte_1 in via principale, il rigetto.
Sosteneva la convenuta che le somme giacenti sul conto corrente comune non fossero destinate esclusivamente all'acquisto di beni di prima necessità o al mantenimento delle figlie, bensì anche a spese voluttuarie, come dimostrato da altri acquisti effettuati dall'attore con somme prelevate dall'anzidetto conto in costanza di matrimonio (come, ad esempio, l'acquisto di un'autovettura Porsche
e di una moto di grossa cilindrata, entrambi intestati al marito, per il valore complessivo di €
46.000,00).
Con riferimento ai singoli prelievi, inoltre, la Pt_1
− negava che il prelievo della somma di € 4.020,00 utilizzata per la realizzazione di un viaggio negli
Stati Uniti costituisse una spesa personale, avendo realizzato il viaggio con le figlie e previo consenso dell'attore;
− sosteneva la legittimità del giroconto di € 30.000,00 dal conto comune, somma destinata al mantenimento delle figlie e alle spese della casa coniugale successive all'interruzione del rapporto coniugale – spese cui l'attore aveva contribuito in misura modestissima sino al provvedimento di pagina 3 di 12 separazione del marzo 2013, nell'ambito del quale veniva quantificato il contributo provvisorio dovuto dal a titolo di mantenimento delle figlie;
CP_1
− evidenziava che, nello stesso periodo in cui erano state individuate le spese personali imputate alla convenuta, l'attore aveva prelevato dal c/c comune per i propri bisogni personali la somma complessiva di € 8.902,00 e l'ulteriore somma di € 10.000,00 in due tranches di € 5.000,00, effettuate rispettivamente in data 27 marzo 2012 e 27 luglio 2012.
In via subordinata, la convenuta chiedeva la compensazione della somma oggetto della domanda restitutoria del con il diverso importo di € 60.000,00, prelevato dall'attore dal conto corrente CP_1 comune.
Con sentenza n. 8070/2023, pubblicata il 16 ottobre 2023, il Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda avanzata da , condannava al pagamento della somma di € Controparte_1 Parte_1
18.757,50, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite.
Veniva rigettata, invece, la domanda subordinata svolta dalla convenuta.
In motivazione, il giudice di primo grado:
− rilevava come fosse incontestato che il conto corrente cointestato agli ex coniugi fosse alimentato in pari misura da entrambi, che esercitavano la medesima professione e su tale conto versavano i loro stipendi, di entità comparabile;
altrettanto pacifica doveva ritenersi la circostanza che le somme versate sul conto fossero destinate alle spese e ai bisogni della famiglia: ciascuno dei correntisti, infatti, aveva la possibilità di prelevare e pagare in autonomia, essendo entrambi nella disponibilità di diversi strumenti di pagamento connessi al conto comune;
− evidenziava come, a fronte della presunzione legale di contitolarità delle somme del conto corrente cointestato posta dall'art. 1298, comma 2 c.c., e della dimostrazione, fornita dall'attore, del prelievo da parte della della complessiva somma di € 36.515,00, la convenuta non avesse provato Pt_1 che detto importo fosse stato destinato in via esclusiva a spese riferibili alla famiglia. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che:
− gli acquisti dello scooter e dell'anello fossero destinati all'uso esclusivo della Pt_1
− rimanesse indimostrato i) che, sino alla separazione, la contribuzione del marito alle spese familiari fosse stata minima;
ii) che il giroconto di € 30.000,00 (somma, peraltro, enormemente superiore al contributo per il mantenimento fissato dal Tribunale in sede di separazione coniugale nella misura di € 1.300,00 mensili) fosse destinato al mantenimento delle figlie e della casa coniugale – non recando il versamento sul proprio conto personale alcuna causa;
e iii) che la pagina 4 di 12 somma di € 4.020,00 destinata ad un viaggio di piacere negli Stati Uniti costituisse una spesa autorizzata dall'attore;
− rigettava nel merito la domanda di compensazione impropria proposta in via subordinata dalla convenuta. Sul punto, il giudice evidenziava i) che la on aveva offerto prova del fatto che Pt_1
l'attore avesse acquistato i veicoli per il complessivo valore di € 46.000,00 con somme prelevate dal conto comune;
ii) che, nel periodo in cui la convenuta aveva effettuati i prelievi, le spese personali dell'attore ammontavano ad € 2.733,15, somma nettamente inferiore rispetto all'importo delle spese sostenute dalla convenuta per € 6.193,38; iii) che la somma di € 10.000,00 prelevata dall'attore dal conto comune in due tranches in data 27 marzo e 27 luglio 2012 corrispondesse al suo stipendio e fosse, conseguentemente, di sua esclusiva proprietà; iv) che non erano stati dedotti elementi idonei a dimostrare che l'incremento del conto corrente personale dell'attore fosse avvenuto con il prelievo di somme dal conto corrente comune – la cui giacenza media, nell'anno 2012, era rimasta pari ad €
30.000-40.000.
La sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata da che ne ha chiesto la Parte_1 riforma, reiterando le domande già svolte nel primo grado di giudizio.
A fondamento della propria impugnazione, l'appellante ha dedotto quattro motivi di appello:
1. “Errata qualificazione delle spese destinate a bisogni e spese della famiglia nel corso del matrimonio”;
2. “Violazione del principio dell'onere della prova a carico dell'attore e presunta inidoneità della prova del consenso dell'attore all'esborso per le vacanze delle figlie”; CP_1
3. “Prova della destinazione delle somme prelevate dal conto corrente fino al provvedimento provvisorio di separazione”;
4. “Irrilevanza del periodo di prossimità della separazione ai fini dell'obbligo di restituzione delle somme de quo”.
Si è costituito nel presente grado di giudizio , contestando l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dell'appello avversario.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 20 marzo 2024, il Consigliere istruttore fissava innanzi a sé l'udienza del 14 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c. In detta udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 12 Preliminarmente la Corte rileva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc, sollevata dall'appellato.
In proposito si osserva che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. applicabile al caso di specie, tra le cause di inammissibilità dell'appello, così come previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia, essendo unicamente previsto che sia in caso di inammissibilità, che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. L'eccezione relativa alla manifesta infondatezza dell'appello, oramai di marginale rilevanza quanto agli effetti, deve in ogni caso ritenersi superata e implicitamente respinta con il rinvio della causa ex art. 352 cpc anziché ex art. 350 bis cpc, disposto alla prima udienza.
Tanto dedotto in via preliminare, la Corte, procedendo all'esame del merito dell'appello e ritenendo opportuna una trattazione congiunta dei motivi di gravame proposti avverso la sentenza di primo grado, ne anticipa il giudizio di infondatezza.
Nella propria impugnazione, ha ribadito come il c/c cointestato non fosse Parte_1 esclusivamente destinato a far fronte alle spese necessarie della famiglia – come testimoniato, da un lato, dal fatto che proprio su quel c/c fosse versato lo stipendio dell'appellante, e, dall'altro lato, dagli acquisti, effettuati dal , di una Porsche e di una moto di grande cilindrata, per il valore CP_1 complessivo di € 46.000,00.
L'appellante ha, poi, nuovamente sottolineato come la somma di € 30.000,00 trasferita dal conto cointestato al conto personale della fosse stata impiegata per le spese necessitate da esigenze Pt_1 famigliari nel periodo compreso tra l'ottobre 2012 e il marzo 2013.
Invero, nella prospettazione dell'appellante, dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare e sino all'emissione dell'ordinanza provvisoria che aveva riconosciuto in capo al medesimo l'obbligo di mantenimento per € 1.300,00 in favore delle figlie della coppia, (ordinanza successivamente confermata nella sentenza di separazione giudiziale), il avrebbe omesso di prestare CP_1 qualsivoglia forma di contributo alla gestione del ménage famigliare.
La ha altresì lamentato come il primo giudice avrebbe erroneamente addebitato, in capo alla Pt_1 medesima, l'onere di provare la destinazione della somma di € 30.000,00 prelevata dal conto corrente comune: onere che, nella prospettazione della sarebbe dovuto ricadere sulla controparte. Pt_1
È stato altresì contestato l'omesso accertamento, da parte del Tribunale di Milano, della prova in merito alla destinazione della somma di € 4.020,00, prelevata il 6 agosto 2012, al pagamento delle vacanze pagina 6 di 12 delle figlie, come da contabile sub doc. n. 12 di parte convenuta sottoscritta dall'attore, nonché la mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle prove dedotte dalla convenuta nelle memorie istruttorie.
È stata infine reiterata la domanda di compensazione c.d. impropria svolta in primo grado, a fronte del documentato prelievo, da parte del , di € 60.000,00 dal conto corrente cointestato. CP_1
L'appellante ha altresì censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado non ha considerato l'incremento del conto corrente personale del avvenuto immediatamente CP_1 dopo la separazione, in tesi derivante da prelievi dallo stesso effettuati dal conto corrente comune.
L'appello è infondato.
È incontestata, tra le parti, la circostanza che il conto corrente fosse stato aperto dai coniugi congiuntamente, e dagli stessi alimentato in parti uguali – versandovi entrambi i rispettivi stipendi, di accomunabile entità – mentre non è altrettanto pacifica la destinazione delle somme ivi giacenti ai soli bisogni della famiglia.
Sul punto, laddove il rileva che le somme ivi depositate erano unicamente rivolte CP_1 all'adempimento dei bisogni familiari, la sostiene che le medesime servissero altresì al Pt_1 soddisfacimento degli interessi individuali dei contitolari – come rende evidente il fatto che i redditi di entrambi i coniugi confluivano integralmente proprio nel conto corrente cointestato.
Sul punto appare opportuno evidenziare quanto già rilevato dal giudice di prime cure, in ordine al fatto che la cointestazione del conto corrente implica la solidarietà dei rapporti di credito e di debito aventi ad oggetto le somme ivi presenti, la cui ripartizione, come previsto dall'art. 1298, comma 2 c.c., si presume in parti eguali “se non risulta diversamente”.
In tal senso si è altresì espressa la giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che “nel conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
sicché, non solo di deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della
pagina 7 di 12 somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (cfr., ex multis, Cass. 77/2018).
Ne deriva che, nel caso di specie, nessuno dei due coniugi potesse prelevare dal c/c cointestato – sul quale entrambi erano liberi di effettuare operazioni – somme eccedenti la metà dell'importo depositato, se non con il consenso dell'altro coniuge.
Costituiscono nondimeno un'eccezione a tale regola le spese effettuate per i bisogni della famiglia, in quanto riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. e, come tali, non ripetibili, secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 28772/23; Cass. 18749/2004 10942/2015 e 10927/2018).
È invero evidente come il rapporto di coniugio che legava i titolari del conto corrente imponesse agli stessi, in virtù degli artt. 143 e 316bis c.c., precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) di contribuzione, ciascuno in relazione alle rispettive sostanze e capacità, e che la cointestazione del conto corrente costituisse specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale previsti dall'art. 143 c.c.
Conseguentemente, incombeva sulla al fine di escludere la ripetibilità delle somme prelevate Pt_1 dal conto corrente cointestato, l'onere di provare la destinazione di tali importi – nella misura eccedente la relativa quota di spettanza, per un importo complessivo di € 36.515,00 – al soddisfacimento delle esigenze famigliari.
Sul punto deve infatti richiamarsi l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione – quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia – compete al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio – della riferibilità o vicinanza
o disponibilità dei mezzi di prova” (cfr. Cass. n. 20457/2016).
Nel caso in esame, tale onere è rimasto inassolto.
pagina 8 di 12 Invero parte appellante, da un lato, non ha contestato di aver utilizzato parte delle somme per esclusivo uso personale (in specie, l'importo di € 1.995,00 necessario all'acquisto dello scooter e la somma di €
500,00 per la compravendita di un gioiello).
Dall'altro lato, la pur sostenendo di aver destinato la restante quota di denaro (giroconto di € Pt_1
30.000,00 effettuato in data 31 agosto 2012 verso il proprio conto corrente personale;
prelievo di €
4.020,00) ai bisogni della famiglia, ha omesso di fornire in giudizio prova di tale circostanza.
L'appellante ha sostenuto che il giroconto anzidetto si fosse reso necessario a fronte del fatto che il
, a partire dal suo allontanamento dalla casa coniugale (avvenuto nell'aprile 2012), non avesse CP_1 più contribuito alla gestione del ménage familiare: si tratta di circostanza di per sé inidonea a dimostrare che l'ex coniuge non abbia poi provveduto alle spese di mantenimento delle figlie.
Tra l'altro, tali argomentazioni sono sconfessate dagli estratti conto del c/c cointestato (come già rilevato, equamente alimentato dai contitolari), per mezzo del quale, sino al prelievo del 31 agosto
2012, venivano pagate le utenze familiari.
Né la ha offerto ulteriori riscontri in merito alla pretesa destinazione dell'importo girocontato Pt_1 di € 30.000,00 all'esclusivo mantenimento delle figlie e della casa coniugale.
Anche la destinazione della spesa di € 4.020,00 del 6 agosto 2012 per la vacanza negli Stati Uniti – nonché la circostanza della sua approvazione da parte del – è rimasta priva di adeguato CP_1 supporto probatorio: sul punto, il contenuto del doc. 12 prodotto dalla (recante note scritte a Pt_1 mano “1° Ricarica carta x ” e “2° Ricarica carta x ”, nonché Persona_1 Persona_1 sottoscrizioni, per i successivi addebiti, da parte di ) non è idoneo a dimostrare Parte_2
l'autorizzazione di tale spesa da parte di o la sua imputazione ai bisogni della Controparte_1 famiglia.
Né a tal fine avrebbero potuto giovare i capitoli di prova dedotti dalla convenuta, odierna appellante, in sede di seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. nella fase istruttoria del primo grado di giudizio: il contenuto di detti capitoli si manifestano invero in parte generici, in parte inidonei a comprovare la destinazione delle somme, e, in ogni caso, irrilevanti ai fini della decisione1. Conseguentemente, come correttamente rilevato dal primo giudice, non risulta dimostrata la destinazione delle spese indicate, per complessivi € 36.515,00, alla gestione familiare: se ne desume la fondatezza della domanda di restituzione nella misura del 50% dell'importo svolta dall'attore in primo grado, che deve essere confermata nella presente sede.
Con riferimento all'eccezione di compensazione, la Corte rileva quanto segue.
Nel grado di appello la reitera – per il vero, in maniera generica – l'eccezione di Pt_1 compensazione impropria già svolta nel primo grado di giudizio e rigettata nel merito dal Tribunale di
Milano, asserendo che anche l'ex coniuge, odierno appello, avrebbe usufruito del conto per scopi personali, prelevando le seguenti somme:
− € 46.000,00 per l'acquisto di una Porsche e di una moto di grossa cilindrata (BMW GS 1200) in costanza di matrimonio – comunque, in un periodo antecedente alla crisi coniugale;
− € 10.000,00 prelevati dall'attore in due tranches in data 27 marzo 2012 e 27 luglio 2012;
− € 8.902,53 prelevati dall'aprile 2013 sul conto cointestato alla coppia.
L'eccezione di compensazione reiterata nella presente sede di appello si palesa in parte infondata e in parte inammissibile, a fronte della manifesta genericità del motivo di gravame.
Invero, con riferimento all'importo di € 46.000,00, asseritamente utilizzato per l'acquisto della Pt_3
e della moto GS, non vi è prova, in atti, del fatto che la provvista per gli acquisti derivasse dal conto corrente cointestato alla coppia.
Né l'appellante ha censurato in maniera specifica la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di compensazione per la somma di € 10.000, in quanto “somma di esclusiva proprietà” del “e come tale non ripetibile”. CP_1
Sul punto occorre infatti rilevare come sia del tutto assente, nell'atto di appello, una precisa contestazione delle motivazioni spese dal Tribunale di Milano, che aveva anche evidenziato come i prelievi effettuati dal in data 27 marzo 2012 e in data 27 luglio 2012 (rispettivamente di € CP_1
5.000,00 ciascuno) fossero successivi di un giorno all'accredito dello stipendio dello stesso sul conto comune, come testimoniato dagli estratti conto prodotti in atti (cfr. p. 11, doc. 1 primo grado appellante e p. 1, doc. 18 primo grado appellata).
Altrettanto generica è la contestazione in merito all'ulteriore somma di € 8.902,53.
3. Vero che l 'attore ha addebitato sul conto corrente comune spese personali con carta di credi to in data 16.4.2012 per € 1213,96, nonché in data 15.5.2012 per € 1008,49, e in data 15.6.2012 per € 2613,74 e ancora in data 16.7.2012 per € 1137,87 e in data 16.8.2018 per € 2928,47 per un totale di € 8902,53 come da documentazione in atti che si rammostra;
4. Vero che l'attore ha autorizzato espressamente il viaggio in USA delle figlie e della DO. come da Pt_1 documentazione in atti che si rammostra.” pagina 10 di 12 Invero, il giudice di primo grado aveva ritenuto che solo parte della somma – in particolare, € 2.733,15
– fosse stata utilizzata dal per fini personali, e ne aveva escluso, in ogni caso, la CP_1 compensazione, a fronte dell'utilizzo, da parte della del maggior importo di € 6.193,38. Pt_1
Nella sentenza di prime cure, il Tribunale di Milano osservava infatti: “Quanto alle spese effettuate sul conto corrente cointestato nello stesso lasso temporale dei prelievi da parte dalla convenuta, somme che quest'ultima pone in compensazione con la pretesa creditoria dell'attore, si osserva che dagli estratti conto della carta di credito prodotti dall'attore (cfr. doc. da 13 a 17) si evince che nel periodo compreso tra il 16.4.2012 ed il 16.8.2012 dell'importo complessivo addebitato sul conto corrente comune, pari ad euro 8.902,53, le spese personali dell'attore sono pari ad euro 2.733,15 mentre quelle della convenuta ammontano ad euro 6.193,38, con un'evidente sproporzione a carico di quest'ultima e conseguente infondatezza della domanda di compensazione”.
La motivazione sopra riportata non è stata gravata, nella presente sede impugnatoria, di un motivo di censura sufficientemente specifico, tale da incrinarne il fondamento logico-giuridico della decisione, essendosi l'appellata invero limitata ad un generico rinnovo dell'eccezione di compensazione già svolta innanzi al primo giudice.
A fronte della natura di impugnazione a critica vincolata dell'appello, la mancata censura della motivazione resa dal Tribunale di Milano preclude a questa Corte l'accoglimento dell'eccezione di compensazione.
Conseguentemente, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste in capo all'appellante dette spese Parte_4 vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda introdotta in giudizio
(pari ad € 18.757,50) ai parametri medi e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, oltre che all'assenza di attività istruttoria e all'attività difensiva richiesta e complessivamente prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8070/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Alessandra Arceri
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. capitoli di prova memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.:
“
1. Vero che l 'attore ha nel tempo trasferito su un proprio conto personale, girandole dal conto comune, somme di denaro per totali € 10000,00 in due tranches di € 5000,00 ciascuna in data 27.03.2012 e 27.07.2012, per limitarsi sol tanto a quattro mesi del 2012 come da documentazione bancaria in atti che si rammostra;
2. Vero che l 'attore, durante il matrimonio, ha acquistato per sé un'autovettura Porsche Carrera Cabrio del valore di circa € 40.000,00 nonché una moto BMW GS 1200 del valore di € 7.500,00, intestandoli a suo nome ed addebitando i l conto comune e la DO . una Volvo V 70 SW del valore di € 7.000,00 e che i primi due veicoli sono rimasti Pt_1 intestati al DO t . Cadlolo anche dopo la separazione pagina 9 di 12