CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/07/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 122/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza dell'11.6.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonietta Parte_1
Ciarrocchi e dall'avv. Paola Petrella entrambe del foro di Teramo, come da procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata n. 25 presso lo CP_1 studio dell'avv. Nicoletta Altamura del foro di Teramo rinunciante al mandato difensivo
APPELLATO
elettivamente domiciliata in Teramo al Corso Cerulli n. 31 presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Pietro Referza che la rappresenta e difende, con poteri congiunti e disgiunti, unitamente all'avv. Giulio Galassi in forza di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA Pt_2
E Controparte_3 Controparte_4
ALTRI APPELLATI – CONTUMACI
1 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 1188/2023 pubblicata in data
15.12.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila contrariis reiectis:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, ricorrendone i presupposti in fatto e in diritto, oltre che di mero buon senso;
- in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. n.1188/2023 pubbl. il 15.12.2023 - RG n. 2458/2023 -
Repert. n. 1549/2023 del 15.12.2023 resa inter partes dal Tribunale di Teramo, Sezione Civile, in persona del Giudice GOP dott.ssa Francesca Bellomo, notificata dagli interventori il 03.01.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- dichiarare lo ius possessionis del sig. sull'immobile, sue corti e pertinenze, sito in Parte_1
Giulianova alla Via Ospizio marino, 3, distinto al catasto N.C.E.U. del Comune di Giulianova, alla partita n. , foglio 3, part.lle n. 212, sub 2, già accertato nella accordata tutela di ordinanza P.IVA_1 collegiale emessa in fase di ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies cpc totalmente accolto in modifica dell'ordinanza emessa in data 31.07.2016;
- per l'effetto rigettare ogni diversa istanza proposta con il presente ricorso e condannare conseguentemente i sigg. per aver posseduto l'immobile in questione in mala fede;
CP_5
- condannare i sigg. – – in solido al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. CP_1 CP_3 CP_2
da quantificarsi in via equitativa, per il mancato godimento dell'immobile descritto, Parte_1 con ulteriore condanna ex art. 96 cpc da liquidarsi anch'esso in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali o CPA come per legge, del doppio grado di giudizio.>>
Appellato CP_1
<< … si insiste affinché l'On. Corte d'Appello accolga le seguenti CONCLUSIONI
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui al presente atto;
2) rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n.1188/2023 pubblicata il
2 15.12.2023 rep. n. 1549/2023 del 15.12.2023 pronunciata nel procedimento civile iscritto al n.
2458/15;
3) Condannare sempre e comunque parte appellante al pagamento delle spese di lite. Si precisa che il Sig. è ammesso al gratuito patrocinio come da provvedimento che si allega>> CP_1
Appellata Controparte_2
<< … si conclude affinché l'appello venga dichiarato inammissibile, comunque respinto in quanto radicalmente infondato. Si chiede che l'appellante venga condannato alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato del grado>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Teramo ha rigettato il ricorso con il quale
[...]
, deducendo di essere stato spogliato ad opera di del possesso dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Giulianova, alla via Ospizio Marino n. 3, aveva chiesto di esserne reintegrato ex artt. 1168 c.c.
e 703 c.p.c.. Nel corso del giudizio, si costituiva precisando di essere erede CP_1 testamentario della legittima proprietaria, e sostenendo che l'esercizio di poteri Controparte_6 di fatto sull'abitazione del era avvenuto soltanto con il consenso della proprietaria, residente Pt_1 altrove. Con atto di intervento volontario adesivo, intervenivano in giudizio Controparte_4 ed a sostegno della posizione del in quanto rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 CP_1 acquirenti in buona fede, nudo proprietario e usufruttuaria del predetto bene.
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è incentrata sulla carenza, al momento del dedotto spoglio, di una situazione di possesso tutelabile in capo al ricorrente il quale, in base alla istruttoria svolta a mezzo di produzione di documenti ed espletamento di prova per testi, poteva considerarsi un mero detentore per ragioni di ospitalità o di servizio.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il ricorrente.
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. Il giudice di prime cure ha erroneamente valutato il compendio istruttorio. In particolare, una parte delle dichiarazioni della testimone è stata trascurata (<preciso che io Testimone_1 stessa, su incarico ed indicazione del ricorrente ho provveduto a consegnare le suddette chiavi ad operai di vario genere per l'effettuazione di lavori (ad esempio elettrici idraulici o di pulizia del giardino). Preciso altresì che, a cura del ricorrente, nell'immobile per cui è causa è stato rifatto
l'impianto dei termosifoni>>), mentre sono state obliterate quelle giurante di e del Persona_1 marito secondo i quali il ricorrente, a far data dalla morte di ha Persona_2 Persona_3 posseduto sempre la restante parte del fabbricato per cui è causa facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie alla manutenzione straordinaria esercitando in possesso esclusivo, continuativo e 3 palese;
la le confermava all'udienza dell'1.3.2021 (<Io ricordo di aver visto la sig.ra Per_1 CP_6
(sig.ra ) solamente nell'estate del 1992”, sulla circostanza sub. n. 2 “l'immobile Parte_3 era di proprietà di non ricordo di averla vista nell'immobile”, sulla circostanza sub. Persona_4
n. 3 “l'immobile è stato disabitato sin dall'anno 1993>>); le dichiarazioni del teste e quelle Tes_2 dell'informatore sono state valutate in modo parziale;
è stata data valore alla deposizione Tes_3 di (<Il 01.06.2015 mi recai con il resistente presso l'immobile di causa per effettuare Tes_4 il secondo sopralluogo che non fu effettuato in quanto trovammo le serrature del cancelletto di via
Orsini cambiate. Del resto neppure fu possibile entrare dal Cancello più grande sito sulla via Ospizio
Marino in quanto allo stesso erano state apposte delle catene. Io ed il resistente riuscimmo comunque ad entrare attraverso un parte della rete di recinzione leggermente abbassata ma ci avvedemmo che era stata cambiata la serratura del portone di ingresso>>), però puntualmente confutata da quella di un altro informatore, (<ho avuto un contatto solo verso la fine di maggio 2015 Persona_1 quando mi ha telefonato tale geometra Lo stesso mi precisò che avrebbe dovuto Persona_5 effettuare un sopralluogo e mi chiese se fossi in possesso delle chiavi dell'immobile. Io gli risposi che le chiavi le aveva solo il ricorrente quale lontano cugino dei proprietari e che era colui cui io facevo riferimento per ogni questione riguardante l'immobile in contestazione. Ricordo che gli fornii anche l'indirizzo della ditta dove reperire il ricorrente” ed inoltre “il primo giugno 2015, all'esito dell'appuntamento concordato con lo stesso telefonicamente, … mi rinnovò la richiesta delle chiavi
e io ribadii che doveva chiederle al ricorrente e lo invitai a chiamarlo>>).
Tra l'altro in atti vi è la sentenza n. 844/2022 Reg Sent. emessa dal Tribunale di Teramo in data
12 maggio 2022, depositata in pari data, resa nel proc. penale n. 2944/2016 R.G.N.R. - n. 1953/2017
R.G. dib. con la quale e , unitamente alla parte resistente Tes_4 Parte_4 CP_1 sono stati condannati alla pena di anni due e mesi sei di reclusione imputati “per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 372 del c.p. perché, in qualità di concorrente morale nella falsa CP_1 testimonianza e e in qualità di testi nell'ambito del procedimento civile Parte_4 Tes_4 iscritto al nr. 2.458/2015 R.A.C. relativo al ricorso per reintegra del possesso, attivato da parte di
nei confronti di , che unitamente a e , al Parte_1 CP_1 Tes_4 Parte_4 fine di esercitare il preteso diritto di proprietà di un immobile sito in Giulianova, Via Ospizio Marino, si erano introdotti all'interno del predetto immobile, scacciando gli operai che stavano effettuando dei lavori di manutenzione. inoltre sostituivano le catene ed i lucchetti con cui chiudevano la recinzione ed il cancello dell'abitazione. dichiaravano falsamente “di aver avuto accesso all'interno dell'immobile in quanto il era in possesso delle chiavi;
di aver riscontrato il totale abbandono CP_1 dell'immobile ; la circostanza che il avesse denunciato la sparizione di alcuni oggetti …”; fatto CP_1
4 commesso in Teramo il 17.12.2015. A seguito di appello da parte degli imputati, la Corte di Appello di L'Aquila, in data 05.12.2023 ha confermato la condanna in capo a e . E Tes_4 Parte_4 tuttavia il giudice di prime cure ha ignorato tale circostanza ritenendo attendibili dette testimonianze e facendone il fulcro della sua decisione.
2.2. Il ricorrente è stato ritenuto erroneamente, in modo contraddittorio ed ingiusto, detentore dell'immobile, malgrado non vi fosse alcuna prova del possesso della de cuius e del suo erede del quale il sarebbe stato un semplice factotum. E' stato trascurato che, ai fini dello spoglio, è Pt_1 sufficiente l'esistenza di un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché avente i caratteri della proprietà o di altro diritto reale e purché il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto. Ebbene, al momento del fatto, il ricorrente era nel possesso del bene (tanto che il entrava da una recinzione abbassata come testimoniato dallo stesso CP_1 Tes_4
; egli lo aveva posseduto, da proprietario, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente,
[...] per oltre 20 anni, i beni immobili, la corte e le relative pertinenze, senza che mai nessuno avesse avanzato pretese su detti immobili, avendoli, lo stesso, sempre posseduti, migliorandoli in via esclusiva e con piena autonomia, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, né alcuna rivendicazione da parte di chicchessia della proprietà sull'immobile de quo e delle sue pertinenze, avendolo acquistato per espressa consegna delle chiavi della signora
Ciò è dimostrato dalla testimonianza della dalle denunce di furti sporte negli anni CP_6 Tes_1
2006, 2009, 2011 e 2013 (ove egli si dichiarava possessore a far data dal 1991), dalle ricevute relative al pagamento delle utenze (acqua, luce, metano-gas) e dalle dichiarazioni di (unica Persona_1 coinquilina dell'immobile per cui è causa dai tempi del defunto . Lo spoglio risulta Persona_3 clandestino dalle stesse dichiarazioni dei i quali hanno dichiarato di essere entrati da una Tes_4 recinzione abbassata e di avere trovato dentro dei muratori intenti a lavorare, pure confermate dalla dalle quali si comprende che il era a conoscenza del possesso in capo al e che Per_1 CP_1 Pt_1
l'unico modo di pretendere il bene era spogliare quest'ultimo, in modo violento e clandestino del possesso.
3. Con deposito di comparsa di risposta si è costituito resistendo agli avversi CP_1 assunti.
4. Del pari, mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituita la quale Controparte_2 ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello. Sono rimasti contumaci gli altri appellati CP_3
[...] Controparte_4
5. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3,
5 comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.6.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Entrambi i motivi di appello – che vanno esaminati insieme in quanto strettamente connessi
– sono infondati.
6.1. L'inquadramento normativo della controversia (art. 1168 c.c.) e i tratti generali degli istituti in questione (possesso e detenzione, artt. 1140 e ss. c.c.) sono noti e, in termini generali, risultano ben delineati nella motivazione della sentenza gravata a cui, per evitare ripetizioni pleonastiche, è pertanto sufficiente rimandare.
6.2. Ciò posto, in buona sostanza l'appellante lamenta che il giudice di prime cure, anche mal governando le risultanze istruttorie, abbia negato il suo possesso, pacifico e indisturbato, del quale il
2.7.2015 veniva spogliato in modo violento e clandestino ad opera dell'appellato . CP_1
6.3. Poiché è pacifico che il potere di fatto sulla cosa da parte dell'appellante non origina da un atto autonomo e volontario di apprensione, bensì da un atto ovvero da un fatto del proprietario (cioè, all'epoca, del “Generale” residente a [...], del quale il era un lontano Persona_3 Pt_1 nipote e a cui in ogni caso era legato da rapporti di amicizia e, quindi, sua persona di fiducia in loco),
l'appellante avrebbe dovuto dimostrare, ai fini del mutamento della sua condizione di detentore (nello specifico, per ragioni di servizio e/o di ospitalità), di avere esercitato, direttamente nei confronti del proprietario (ovvero, dopo la sua morte nel 1991, degli eredi i quali, ex art. 1146 c.c. hanno continuato il possesso del loro dante causa), un'attività d'interversione ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. ossia di avere posto in essere una condotta di opposizione, giudiziale ovvero stragiudiziale, che manifestasse in modo inequivoco e riconoscibile la sua volontà di esercitare il potere di fatto sulla cosa non più in nome altrui ma esclusivamente in nome proprio (sul tema in generale, cfr., tra le altre,
Cass. 23458/2021). Ebbene, per argomentare (ulteriormente) l'assenza del possesso del , Pt_1 tale interversione è stata perentoriamente esclusa dal giudice di primo grado (v. a p. 4 ove si legge <<
… Peraltro, sempre sulla base delle testimonianze assunte, si evince in relazione ai fatti azionati, che
è stato proprio il sig. a cambiar la serratura del cancello, impedendo al ed ai dante Pt_1 CP_1 causa di costui di entrare ma, tuttavia, all'esito dell'istruttoria a cognizione piena della presente fase, non è emersa la dedotta interversione nel possesso - che sarebbe avvenuta con il primo cambio di serratura tale da integrare lo spoglio nel comportamento successivamente assunto dal Infatti, CP_1 alla luce delle suesposte evidenze e conseguenti considerazioni, il non può essere Pt_1 qualificato come possessore dell'immobile, tantomeno, come detentore del predetto in quanto risulta dimostrato che ne avesse la disponibilità solo quale referente della sig.ra e dietro incarico di Per_3 costei, in assenza dunque di un titolo che giustificasse tale disponibilità. Ovvero, egli non ha fornito
6 piena prova di aver abitato l'immobile o di avervi apportato migliorie e, comunque, di aver avuto sullo stesso un potere di fatto e la corrispondente signoria correlata all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, di cui il possesso costituisce manifestazione.>>). E, tuttavia, come stigmatizzato dall'appellata il non ha impugnato tale articolato passaggio Controparte_2 Pt_1 della motivazione non facendovi alcun riferimento sicché sul punto si è formato il giudicato. Ne segue che il possesso dell'appellante va escluso alla radice. Se è vero che, come afferma l'appellante, ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, il possesso può essere anche illegittimo ed abusivo o di mala fede, esso deve pur sempre corrispondere, non soltanto dal punto di vista del corpus ma anche da quello dell'animus, all'esercizio di un diritto reale da parte del titolare dello stesso.
6.4. Occorre comunque aggiungere che, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, il potere di fatto sulla cosa, prima e al momento dello spoglio, era esercitato dall'appellante per
“ragioni di servizio o di ospitalità” il che, oltre ad escludere l'animus possidendi dello stesso, non è conciliabile anche con una situazione di detenzione qualificata – come è noto, rilevante ai fini della legittimazione della azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. – che, peraltro, l'appellante non ha mai neppure dedotto. In tal senso, depongono le seguenti evidenze probatorie già rilevate dal Tribunale, tutte di segno contrario alle affermazioni dell'appellante in ordine al suo pluriennale possesso sulla cosa:
a) è documentato che l'immobile fosse disabitato da anni (almeno dagli anni 2004/2005) ed in pessime condizioni generali, cosa che porta escludere qualsiasi significativa attività di miglioria asseritamente posta in essere dal;
la circostanza è stata confermata dal Pt_1 teste e dal teste quest'ultimo ha riferito, inoltre, che la Testimone_5 Testimone_6 famiglia pure dopo la morte di (“il Generale”), ha continuato a frequentare la CP_6 Per_3 casa saltuariamente (prima la moglie , morta nel 1998, e poi la figlia Parte_3 [...]
, fino al 2004/2005; analoghe dichiarazioni sono state rese dal testimone CP_6 [...]
fatta salva la circostanza della presenza della figlia che il Tes_7 Controparte_6 teste riferiva di non avere mai visto a Giulianova;
b) in particolare, il testimone ha riferito che, avendo i la residenza a Roma e Tes_7 CP_6 la loro figlia a AL (VT), il era un factotum del Generale e, sul Pt_1 Persona_3 posto, svolgeva per loro vari incarichi (il teste, ad esempio, ha fatto riferimento alla stipula di un'assicurazione a nome del Generale, specificando che il era munito di delega); Pt_1
c) il teste di parte appellante (“amico di lunga data” dell'appellante, sentito Testimone_8 all'udienza del 7.6.2022) ha riferito che nell'immobile abitavano i (zii dell'appellante CP_6 il quale è un loro lontano nipote) – ciò a conferma che il entrava in rapporto con la Pt_1
7 cosa per atto o fatto dei legittimi proprietari – limitandosi, per il resto, a confermare di avere eseguito, su incarico del , una o due volte l'anno, semplici lavori di taglio dell'erba Pt_1 nonché di avere apposto “un cancello carraio nuovo del tipo scorrevole e fatto altri lavoretti”; queste ultime circostanze, sebbene trascurate dal Tribunale, appaiono di scarsa consistenza e in definitiva non significative a sostegno della tesi dell'appellante; comunque, il testimone non risulta attendibile sia soggettivamente (per il riferito forte legame di amicizia con l'appellante) sia oggettivamente per avere sostenuto che la casa era stata “completamente rinnovata”, ciò in netto contrasto con la documentazione fotografica versata in atti.
c) , inquilina dell'immobile per cui è causa vivendo al secondo piano dello Persona_1 stesso dall'anno 1988, nel corso della deposizione testimoniale, ha dichiarato anch'ella, in modo simile al di avere visto solo nell'estate del 1992 e di Tes_7 Persona_6 non averla più vista in seguito presso l'immobile, aggiungendo, poco credibilmente, di non conoscere lo stato e le condizioni dell'unità immobiliare e dell'area pertinenziale esterna riferita all'anno 2015 come raffigurate nella documentazione fotografica allegata agli atti;
sta di fatto che, per quello che più rileva, la medesima, durante l'audizione nella fase interdittale, affermava che, dopo la morte del padre , la figlia le disse di Per_3 Persona_6 rivolgersi per <qualsiasi richiesta al Sig. d' , quale proprio referente per Parte_1
l'immobile per cui si discute. Preciso che il era in effetti in possesso delle chiavi Pt_1 dell'immobile ed allo stesso noi ci siamo rivolti per segnalare, ad esempio, la fatiscenza di un cancelletto d'ingresso o la sostituzione di una serratura che a noi sembrò essere stata forzata.>>. Dunque, costui, anche per la vicina di casa, era un incaricato della proprietaria che risiedeva altrove e, per tale ragione, aveva anche con sé le chiavi di accesso per ogni evenienza
(lavori, interventi urgenti ecc.); anche quando il Geom. geometra incaricato del Tes_4
(erede testamentario di e, dunque, successore nel possesso della CP_1 Persona_6 medesima), le chiese delle chiavi dell'immobile, la rispose che << … le chiavi le aveva Per_1 solo il ricorrente quale lontano cugino dei proprietari e che era colui a cui io facevo riferimento per ogni questione riguardante l'immobile in contestazione.>>.
6.5. Per converso, a confutazione delle doglianze dell'appellante, si sottolinea che:
a) , come si è appena detto, al di là di altre meno rilevanti dichiarazioni – che Persona_1 appaiono di dubbia attendibilità –, ha finito per confermare che il era un referente Pt_1 in loco dei proprietari;
il riferimento ai lavori di manutenzione svolti negli anni dal Pt_1
è insignificante non essendo, innanzitutto, chiaro quando e a spese e/o incarico di chi essi
8 furono eseguiti, e in secondo luogo poiché, come si è già rimarcato, tali lavori sono esclusi dalle documentate condizioni di fatiscenza dell'immobile;
b) quanto alle “dichiarazioni giurate” innanzi ad un Notaio della predetta e Persona_1 del marito (depositate in copia all'udienza dell'1.3.2016), esse non si rinvengono Persona_2 né nel fascicolo di parte telematico del presente grado del giudizio (in altri termini,
l'appellante non le ha ridepositate in appello) né in quello (di parte e d'ufficio) di primo grado,
e, quindi, non sono valutabili dalla Collegio, fermo restando che si tratta di dichiarazioni extraprocessuale dal valore eventualmente indiziario che non possono prevalere sulle sopra illustrate risultanze istruttorie acquisite in giudizio e/o comunque rivestire valenza decisiva;
c) quanto alle sommarie informazioni di (dipendente di un'azienda facente Testimone_1 capo al ), rese durante la fase interdittale, si evidenzia, innanzitutto, la non credibilità
Pt_1 della stessa (in ragione del rapporto di lavoro con il ) e, in secondo luogo, la loro
Pt_1 poca coerenza poiché, se è vero che ella riferiva che il si occupava del bene pagando
Pt_1 le bollette delle utenze domestiche, effettuando non meglio precisati lavori di manutenzione senza interpellare la proprietaria (la quale, innanzi alla Controparte_7 Tes_1 avrebbe detto al che <l'immobile per cui è causa era suo, avendo loro altri
Pt_1 immobili>>), è altrettanto vero che la stessa, come evidenziato nella sentenza gravata, riferiva che i proprietari (prima poi la figlia , talvolta passavano in Persona_3 Per_1 ufficio a prendere le chiavi della casa affermando di averle dimenticate a AL (VT) il che conferma il sopraindicato ruolo del , mero delegato dei proprietari;
Pt_1
d) quanto all'informatore il quale faceva cenno a lavori di manutenzione eseguiti Tes_3 per incarico del , è sufficiente ribadire quanto innanzi già esposto sulla rilevanza di Pt_1 tali asseriti lavori;
e) avuto riguardo alle contestate dichiarazioni dei testi e (i quali, con Parte_4 Tes_4 sentenza penale del Tribunale di Teramo in data 12.5.2022, confermata in appello, ma non ancora irrevocabile, sono stati condannati per falsa testimonianza in relazione alla circostanza che il giorno dello spoglio il avesse le chiavi dell'immobile, che questo fosse in stato di CP_1 totale abbandono e che il avesse denunciato la sparizione di alcuni oggetti), per ragioni CP_1 di economia processuale, è sufficiente far notare come, per quanto innanzi detto, il quadro probatorio, anche se privo delle loro deposizioni, sorregge adeguatamente la decisione gravata che, dunque, resiste all'obliterazione delle stesse;
f) circa le denunce-querele per furto sporte, negli anni 2006, 2009, 2011 e 2013, dal Pt_1
– e che dimostrerebbero l'animus possidendi del medesimo – è sufficiente evidenziare, da un
9 lato, che la mera affermazione di essere possessore da parte dell'interessato non ha rilevanza,
e, dall'altro lato, che appare dubbia la loro autenticità delle stesse avendo l'appellato CP_1 dedotto la pendenza di procedimento penale in fase dibattimentale per falso ex artt. 81, 110 e
476 c.p. a carico dello stesso e dell'Ufficiale di P.G. (circostanza che non è stata Pt_1 contestata dalla controparte);
g) infine, quanto alle bollette delle forniture di gas metano ed acqua prodotte dal , si Pt_1 osserva come si tratta di pagamenti sporadici, a fronte dei quali gli appellati CP_5 hanno documentato non soltanto come le utenze energia elettrica, gas metano e acqua fossero ancora intestate ai proprietari, ma come risultasse un notevole insoluto (cfr. comparsa di costituzione e risposta di primo grado e memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. con i documenti allegati).
6.6. Da ultimo, ma non per importanza, deve sottolinearsi come la valutazione del compendio istruttorio svolta dal giudice di prime cure e condivisa dalla Corte è in linea con quella operata, seppur a fini ovviamente diversi, sia in primo che in secondo grado nel giudizio petitorio per usucapione tra le medesime parti. In particolare, mette conto rimarcare che con la sentenza di questa Corte territoriale n. 13/2024 del 20.12.2023, di conferma di quella di primo grado del Tribunale di Teramo n. 181/2022 in data 1.3.2022, è stato, in definitiva, escluso il possesso ad usucapionem del D' . Proprio in Pt_1 ordine alla valutazione comparativa delle dichiarazioni dei vari testimoni/informativi e dei documenti versati in atti, nonché alla posizione di mero detentore non qualificato dell'odierno appellante, è utile richiamare i condivisibili passaggi della motivazione della sentenza assolutamente coerenti con quanto innanzi esposto:
<< … Ebbene, nel caso di specie l'attore odierno appellante non ha minimamente assolto il predetto onere probatorio, non rinvenendosi elementi istruttori confermativi del vantato possesso esclusivo, pacifico ed ultraventennale su quanto oggetto di domanda. Anzi, come il Tribunale ha correttamente affermato, la domanda è risultata del tutto sfornita di prova, anche in ordine all'aspetto temporale, rimasto totalmente impreciso e generico. Invero, a confutazione delle doglianze dell'appellante, si osserva che:
- il non ha mai indicato con esattezza il dies a quo dal quale avrebbe cominciato a Pt_1 possedere l'immobile per cui è causa: in primo grado nulla è stato indicato in atto di citazione, mentre solo in memoria di replica è stato chiarito come “il periodo da attenzionare ai fini dell'acquisto a titolo di usucapione risulti quello successivo al decesso del sig. , Persona_3 avvenuto nell'anno 1991, e fino alla primavera dell'anno 2015”; tuttavia, nelle denunce prodotte a sostegno della domanda, egli a volte si dichiara possessore dal 1991, altre volte dal 1992, mentre i
10 documenti di spesa relativi ai pagamenti delle utenze ed alle opere di manutenzione (attraverso i quali a suo dire si sarebbe esplicitato il possesso sulla res) risalgono, rispettivamente, al 1993 ed al
1994; quanto al contenuto della dichiarazione sottoscritta da e (ove Persona_2 Persona_7 si legge “a far data dalla morte del sig. ha sempre posseduto la restante parte del Persona_3 fabbricato … facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie alla manutenzione straordinaria”, cfr. doc. 3), parimenti prodotta a sostegno del preteso possesso, va evidenziato che esso è stato sconfessato dallo stesso il quale, dopo aver dichiarato “Non ne sono a conoscenza” in risposta Per_2 al cap. 3 formulato nella propria memoria da parte attrice (“Vero che il signor per Parte_1 oltre venti anni ha goduto del fabbricato di civile abitazione di cui alle foto (doc. n.11), che si mostrano, in maniera esclusiva facendosi carico di tutti i costi e le spese necessari al mantenimento
e alla conservazione dell'immobile e del parco”), ha poi chiarito, proprio in relazione alla predetta dichiarazione: “la circostanza non mi consta personalmente, la dichiarazione resa davanti al Notaio, in copia in atti, è frutto di quanto riferitomi dallo stesso ma ribadisco non ne sono a Pt_1 conoscenza personalmente” (cfr. risposta al cap. 5 “Vero che il signor , nato a [...]
Giulianova il 6 agosto 1951, a far data dalla morte del sig. ha sempre posseduto la Persona_3 restante parte del fabbricato sito in Giulianova, alla Via Ospizio Marino, 3, catastalmente intestata
a e , facendosi carico di tutti i costi e le spese necessarie alla Controparte_6 Parte_3 manutenzione straordinaria, esercitando un possesso esclusivo, continuativo e palese.”);
- il non ha mai indicato in cosa consistesse il possesso della res, limitandosi a Pt_1 dichiarare in atto di citazione di aver posseduto gli immobili per cui è causa “migliorandoli in via esclusiva e con piena autonomia … curando e mantenendo a proprie spese il compendio immobiliare
e la corte pertinenziale”; dette asserzioni non trovano tuttavia adeguato riscontro nelle dichiarazioni testimoniali: pressoché tutti i testimoni hanno ammesso che l'appellante non ha mai abitato
l'immobile; la ed il hanno riferito solo di alcuni interventi manutentivi eseguiti Per_1 Per_2 sull'immobile che, seppur definiti “importanti” (apposizione di una inferriata alla finestra, sostituzione del cancello, riparazione di una porta), appaiono, se dilazionati nell'arco dei venti anni in cui sarebbe maturata l'usucapione, alquanto sporadici;
la stessa pulizia del giardino, che sembrerebbe essere l'attività svolta con più costanza dall'attore, veniva eseguita “un paio di volte
l'anno”, circostanza, questa, che esclude il carattere della continuità richiesto ai fini del possesso ad usucapionem;
significativa appare sul punto la testimonianza del che ha specificato che Per_2
“al di là del tempo necessario all'esecuzione dei lavori di cui ho parlato, non ho mai visto il Pt_1 trattenersi ulteriormente all'interno dell'immobile”, mentre la (persona molto vicina Tes_1 all'attore, atteso il rapporto lavorativo intercorrente tra i due) ha riferito che quest'ultimo non ha
11 mai eseguito interventi di manutenzione straordinaria;
quanto al fatto che il avrebbe Pt_1 ospitato degli amici in quell'abitazione, l'unico teste che ha ammesso di avervi soggiornato
( ha fatto riferimento ad un episodio di molto risalente nel tempo (anni 1984/85), mentre Tes_7 le dichiarazioni sul punto della sono state totalmente generiche;
in ogni caso, le Tes_1 produzioni fotografiche dimostrano che l'immobile al suo interno versava in pessime condizioni, il che smentisce il fatto che vi siano stati realizzati interventi manutentivi o migliorativi;
- l'immobile per cui è causa è stato certamente in uso alla famiglia sino al 2005; sul CP_6 punto va chiarito che le isolate dichiarazioni della (secondo la quale Per_1 Parte_3 avrebbe lasciato l'immobile sin dal 1991 e lo stesso sarebbe stato abbandonato dalla proprietaria sin dal 1993/1994) sono contraddette da quelle – pressoché unanimi – degli altri Persona_6 testimoni ( , , che hanno invece riferito che la ha vissuto presso Tes_9 Tes_10 Tes_6 Pt_3
l'immobile fino al 1996, mentre la figlia ha continuato a recarsi annualmente presso la Per_6 residenza estiva di Giulianova fino al 2005; in ogni caso, quand'anche si volesse aderire alla tesi dell'appellante e ritenere dunque che la abbia abbandonato i luoghi di causa sin dopo la Pt_3 morte del marito nel 1991, e che gli stessi risultassero disabitati sin dal 1993/1994, la circostanza sarebbe del tutto ultronea, in quanto, a prescindere dal momento esatto in cui l'immobile sarebbe risultato abbandonato, vi è che nessuno dei testi ha mai riferito dell'esistenza di un possesso tangibile ed esclusivo in capo al : difatti, l'assenza dei proprietari – del tutto legittima e che ben si Pt_1 spiega per il fatto che quella di Giulianova era utilizzata come residenza estiva dalla famiglia CP_6 residente abitualmente altrove – non comporta difatti alcuna prova dell'altrui intento di possedere ai fini dell'usucapione, occorrendo, a tal fine, una attività realmente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e soprattutto apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui;
- i testimoni hanno riferito che l'immobile è rimasto disabitato ed in stato di abbandono dal
2005 al 2015 (la ha dichiarato che “Dall'esterno la casa appariva chiusa, nel senso di Tes_1 disabitata da tempo”, ma la medesima circostanza è stata riferita anche da e , il che Tes_10 Per_8 sta a dimostrare che non vi era alcun elemento dal quale si potesse desumere la sussistenza di un dominio da parte del e, dunque, l'esternalizzazione del possesso richiesta in termini di Pt_1 prova ai fini dell'accoglimento della domanda;
in tale ottica, correttamente il giudice di primo grado ha preso in considerazione anche gli atti dispositivi dei proprietari (il testamento olografo della del 2010 ed il successivo atto di compravendita del del 2015) i quali, lungi dall'essere CP_6 CP_1 ritenuti idonei ad interrompere il termine per usucapire (nel provvedimento gravato non si rinviene affatto una simile statuizione), sono stati valutati al fine di vagliare l'intero reticolo dei poteri
12 concretamente esercitati sul bene, contemperando l'attività di chi pretende essere possessore con il comportamento del proprietario;
come chiarito dalla giurisprudenza di vertice, difatti, determinati comportamenti del proprietario di un fondo possono contribuire a definire la situazione di fatto in termini incompatibili con la sussistenza di un altrui possesso su tale fondo, pur quando tali comportamenti non possano essere ricondotti al novero degli atti interruttivi dell'usucapione (cfr. sul punto Cass. 6123/2020 e Cass. 19568/2021); a tal riguardo, l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa alla scheda testamentaria della deve essere ritenuta oltre che ultronea e tardiva, poiché CP_6 avanzata soltanto in sede di appello, del tutto infondata ed inammissibile, in quanto non supportata dalla produzione di eventuali scritti con cui dovrebbe eseguirsi il raffronto della scrittura e peraltro rivolta contro il anziché contro il Notaio, a cui il testamento fu certamente consegnato per CP_1 poter procedere con la pubblicazione dello stesso;
- infine, dalle testimonianze raccolte è emerso che il – legato da rapporti di parentela Pt_1
e amicizia con i ed in considerazione del fatto che costoro avevano la propria CP_6 Tes_7 residenza abituale altrove (a Roma per quanto riguarda i coniugi ed a AL per Persona_9 quanto riguarda la figlia ) – era “una sorta di factotum del Generale” (cfr. sempre Per_6
, che interveniva, su incarico dei proprietari e con la loro autorizzazione ( e Tes_7 Per_2
), per eventuali riparazioni o interventi di altro tipo (il fa ad esempio Tes_1 Tes_7 riferimento alla stipula di un'assicurazione a nome del Generale, specificando che il era Pt_1 munito di delega), il che spiega certamente:
i) il possesso da parte dell'appellante delle chiavi dell'immobile;
ii) il fatto che la figlia , dopo la morte dei genitori, lo avesse indicato come proprio Per_6 punto di riferimento per i residenti locali ( ), al fine di risolvere eventuali problemi da Per_1 ella difficilmente gestibili da AL;
iii) il fatto che il non si è mai trattenuto presso l'immobile oltre il tempo necessario Pt_1 ad eseguire i lavori ( ; ciò dimostra che, semmai una relazione di fatto con il bene di Per_2 cui oggi si pretende la proprietà vi è stata, essa non può che identificarsi con una situazione di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione;
peraltro, la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto pur lunga durata e sia stata di non modesta entità (elementi peraltro del tutto non provati nella fattispecie in causa), cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano
13 caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela (v. Cass. 17880/2019;
11277/2015);
- alla luce di quanto sopra, come correttamente statuito dal Tribunale con motivazione che questa Corte ritiene condivisibile, a nulla possono valere le ricevute di spesa (a volte singolarmente fatturate in via cumulativa nel 2015 per lavori risalenti anche a 11 anni prima, cfr. doc. 4 fasc. I° grado attore, o comunque consistenti in bollettini unilateralmente compilati dallo stesso attore) o le denunce presentate, che non sono sintomatiche di alcun possesso. In conclusione, Parte_1 non ha fornito alcun riscontro al comportamento continuo ed ininterrotto da egli inequivocabilmente volto ad esercitare sull'immobile attualmente di proprietà dei l'esecuzione di un CP_5 potere corrispondente a quello di proprietà, sicché l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. … >>
7. In conclusione, l'appello va respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai documenti in atti, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate con d.m. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi per tutte le fasi, nei limiti della richiesta di compenso dei difensori.
7.2. Risultando che l'appellato è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la CP_1 condanna andrà pronunciata in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 155/2002 (limitatamente alle attività effettivamente svolte dal difensore il quale in data 21.6.2024 ha depositato atto di rinuncia al mandato).
8. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellata delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 12.697,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
3) condanna l'appellante al rimborso in favore dello Stato delle spese dell'appellato, Parte_1
, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, spese liquidate in complessivi € 9.214,00, CP_1 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compenso;
14 4) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
15