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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 01/07/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
FISTETTI GIUSEPPE e FARINA ANTOINIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 convenuta contumace
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della sua malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita commisurati al grado di inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla CP_1 corresponsione del dovuto. Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente si è riportato alla rinuncia agli atti del giudizio depositata telematicamente in data 23.06.2025. La causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. __________
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione… …”. La rinuncia agli atti del giudizio consiste nella espressa dichiarazione del ricorrente di voler porre fine al processo senza pervenire ad una pronuncia di merito, volontà che nella fattispecie in esame si desume chiaramente dalla dichiarazione della ricorrente prodotta in atti, nella quale quest'ultima dichiara espressamente di volere abbandonare il giudizio, non intendendo più procedere. Non vi è necessità di accettazione del convenuto attesa la sua contumacia, nel qual caso si ritiene che la rinuncia non vada ad esso personalmente notificata ma solo depositata in cancelleria (vedasi cass., 3 aprile 1995, n.3905; 1 febbraio 1995, n.1168).
Per questi motivi
viene dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla pronunciando sulle spese, attesa la contumacia di parte resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18/12/2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
Brindisi, 01/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
2
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 01/07/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
FISTETTI GIUSEPPE e FARINA ANTOINIO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 convenuta contumace
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/12/2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della sua malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita commisurati al grado di inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla CP_1 corresponsione del dovuto. Alla odierna udienza il procuratore di parte ricorrente si è riportato alla rinuncia agli atti del giudizio depositata telematicamente in data 23.06.2025. La causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale. __________
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione… …”. La rinuncia agli atti del giudizio consiste nella espressa dichiarazione del ricorrente di voler porre fine al processo senza pervenire ad una pronuncia di merito, volontà che nella fattispecie in esame si desume chiaramente dalla dichiarazione della ricorrente prodotta in atti, nella quale quest'ultima dichiara espressamente di volere abbandonare il giudizio, non intendendo più procedere. Non vi è necessità di accettazione del convenuto attesa la sua contumacia, nel qual caso si ritiene che la rinuncia non vada ad esso personalmente notificata ma solo depositata in cancelleria (vedasi cass., 3 aprile 1995, n.3905; 1 febbraio 1995, n.1168).
Per questi motivi
viene dichiarata l'estinzione del giudizio, nulla pronunciando sulle spese, attesa la contumacia di parte resistente.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 18/12/2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese.
Brindisi, 01/07/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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