Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 09/10/2025, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06636/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2025, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia, Mario Pagliarulo, e Gino Fulgeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato e Alessandro Vitali Casanuova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli recante, nei confronti della -OMISSIS-, un’informativa interdittiva ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/11, nonché la “cancellazione di tale società dall’elenco delle imprese iscritte nella White list”, nonché si opus sit :
- della nota prot. n-OMISSIS- della Prefettura di Napoli di trasmissione della nota prot. n. -OMISSIS-
- delle note del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli prot. n. -OMISSIS- (acquisita dalla Prefettura, in pari data, al prot. n-OMISSIS-(acquisita dalla Prefettura, in pari data, al prot. n. -OMISSIS-) e prot. n. -OMISSIS- (acquisita dalla Prefettura, in pari data, al prot. n. -OMISSIS-), richiamate nella nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Napoli;
- della Relazione della Direzione Investigativa Antimafia e del verbale del G.I.A. n. -OMISSIS- non conosciuti, richiamati nella nota prot. n. -OMISSIS-della Prefettura di Napoli;
- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- di tutti gli atti istruttori non richiamati dal provvedimento interdittivo e dunque di estremi non conosciuti presenti nel fascicolo istruttorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. FA Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo -OMISSIS- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la nota prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli recante, nei confronti della -OMISSIS-, un’informativa interdittiva ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/11, nonché la “ cancellazione di tale società dall’elenco delle imprese iscritte nella White list ”.
Ad adiuvandum è intervenuta -OMISSIS-
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Napoli per resistere alle censure di parte ricorrente.
Con ordinanza n. 319 del 13 febbraio 2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente.
Le parti hanno insistito nelle proprie difese e alla pubblica udienza del 8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via preliminare il Collegio ritiene di esaminare la censura con cui è lamentato che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis CAM, è stata pretermessa. In particolare, parte ricorrente ha lamentato che il Prefetto avrebbe omesso di dare impulso al contraddittorio procedimentale, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92 co. 2 bis CAM.
Sul punto l’amministrazione ha replicato sostenendo la superfluità e la sussistenza di ragioni di urgenza che hanno giustificato l’omissione della comunicazione.
2.1. Orbene, in chiave di ricostruzione generale, il Collegio osserva che l’art. 92 c. 2 bis d.lgs. n. 159 del 2011, nella versione originaria, così come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, prevedeva che « L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ».
Sul punto il Consiglio di Stato, pur negando l’obbligatorietà del contraddittorio e della comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito delle informative antimafia sulla base di tale lettera dell’art. 92 c. 2 bis , aveva sollecitato il legislatore a potenziare le garanzie partecipative, in quanto ciò « consentirebbe all'impresa di esercitare in sede procedimentale i propri diritti di difesa e di spiegare le ragioni alternative di determinati atti o condotte, ritenuti dalla Prefettura sintomatici di infiltrazione mafiosa, nonché di adottare, eventualmente su proposta e sotto la supervisione della stessa Prefettura, misure di self cleaning, che lo stesso legislatore potrebbe introdurre già in sede procedimentale con un'apposita rivisitazione delle misure straordinarie, ad esempio, dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, da ammettersi, ove la situazione lo consenta, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia » (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979); in tale pronuncia si è prospettato de iure condendo l’opportunità di una riforma in grado di relegare l’interdittiva ad extrema ratio , solo a fronte di situazioni chiare ed inequivocabili.
Coerente con tali indicazioni della citata giurisprudenza è la successiva sostituzione dell’art. 92 c. 2 bis d.lgs. 159 del 2011 operata dall'articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233: « Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ».
Alla luce di tale incisiva modifica del citato comma 2 bis , occorre che l’amministrazione dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò non esclude comunque che la scelta circa l’ an ed il quomodo della comunicazione informativa contenga margini di discrezionalità, potendo l’amministrazione derogare alla regola della garanzia della partecipazione procedimentale in presenza di « particolari esigenze di celerità del procedimento », dovendosi inoltre precisare che « non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ».
Quindi, alla luce di tale nuovo quadro normativo, l’amministrazione deve valutare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili.
È evidente che la citata novella del 2021 che ha inciso sul citato comma 2 bis dell’art. 92 d.lgs. n. 159 del 2011 ha capovolto il previgente principio generale, in forza del quale, nei procedimenti interdittivi, l’obbligo del contraddittorio partecipativo era o escluso, o confinato ad ipotesi eventuali e non obbligatorie come quella dell’art. 93, comma 7, in tema di accesso nei cantieri.
Quindi in materia di informative antimafia il contraddittorio, anche con la previa comunicazione di avvio del procedimento, diventa non più residuale e meramente facoltativo, ma regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma in esame. In particolare, il contraddittorio procedimentale, come risultante dalla citata riforma del 2021, ha non solo una funzione difensiva, ma anche una funzione proattiva, in ragione dello stretto collegamento funzionale con altri strumenti ora predisposti dal legislatore, quali le misure di self - cleaning e l’istituto di prevenzione collaborativa, funzionali a prevedere strumenti alternativi all’informazione interdittiva e meno impattanti, i quali devono essere impiegati dall’amministrazione se sufficienti ad assicurare le finalità di prevenzione (cfr. art. 92 co. 2 bis , 2 ter e 2 quater in relazione art. 94 bis co. 1 e 2 D.Lgs. 159/2011), sulla base dei principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità. In tale ottica, il contraddittorio ha un pregnante valore sostanziale, in ragione non solo del carattere penetrante della misura e dell’ampiezza delle valutazioni demandate al Prefetto, ma anche in ragione del collegamento funzionale tra contraddittorio e le previste misure di self cleaning .
2.2. Svolte tali premesse, va evidenziato che nell’interdittiva impugnata l’omissione della comunicazione prevista dall’art. 92 c. 2 bis C.A.M. è motivata con un generico richiamo all’urgenza, nei seguenti termini: “ nel caso di specie — come pure valutato in sede di riunione del G.I.A. — ricorrono esigenze di celerità del procedimento, connesse alla indifferibile necessità di impedire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in esame, alla luce dei sopra esposti gravi indizi di pregnanza e contiguità agli ambienti della criminalità organizzata, risultando evidenti i presupposti per concludere che è “più probabile che non” la riconducibilità della società al clan -OMISSIS- ”.
Parte ricorrente ha lamentato che sul punto l’amministrazione abbia reso una stereotipata motivazione di stile; la ricorrente ha inoltre sostenuto che l’amministrazione abbia richiamato meramente generiche esigenze di celerità, laddove per confortare l’asserita urgenza doveva invece compiere una verifica concreta rapportata al contesto fattuale specifico.
La ricorrente inoltre ha prospettato che se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, avrebbe potuto convincere l’amministrazione della inconsistenza del quadro indiziario, anche rappresentando:
- la mancanza di collegamento tra -OMISSIS-e la società ricorrente;
- l’irrilevanza del solo rapporto familiare;
- l’assenza di rapporti tra -OMISSIS- e la criminalità organizzata;
- la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure meno afflittive di cui all’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011, che l’Amministrazione ha omesso di valutare.
Il Collegio rileva che nell’impugnato provvedimento interdittivo impugnato è contenuta una motivazione meramente stereotipata in ordine alla giustificazione della omessa comunicazione di avvio procedimentale, non indicandosi alcuna specifica, concreta e circostanziata esigenza di celerità del procedimento o di segretezza che giustifichi la mancata previa comunicazione dell’avvio del procedimento e la mancata garanzia procedimentale per l’interessato, non essendo a ciò sufficiente una non meglio precisata esigenza di urgenza.
Se l’Amministrazione avessero garantito il contraddittorio procedimentale, oggi obbligatoriamente previsto dall’art. 92, comma 2 bis , D.Lgs. 159/2011 così come novellato nel 2021, parte ricorrente avrebbe potuto contraddire in ordine agli elementi indiziari posti dall’amministrazione a fondamento del provvedimento interdittivo, anche sottoponendo alla Prefettura la propria difesa secondo cui gli elementi indiziari indicati nel provvedimento interdittivo non sono significativi, anche nell’ottica della applicazione delle meno afflittive misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del d.lgs. 159/2011.
Il provvedimento interdittivo impugnato viola quindi l’art. 92 c. 2 bis del d.lgs. 159 del 2011 così come sostituito dall'articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, non avendo l’amministrazione motivato adeguatamente in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa comunicazione di cui alla citata norma. L’accoglimento della censura per il descritto profilo procedimentale comporta da un lato, che sono assorbite le altre censure concernenti i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel citato provvedimento, e dall’altro, che resta impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento interdittivo impugnato.
3. In ragione della complessità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi che giustificano l’integrale compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di EN | EN AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.